REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI E PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI E LE COLLABORAZIONI.



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REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI E PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI E LE COLLABORAZIONI. Approvato dal Comitato Direttivo del 21 gennaio 2014 1

Sommario Art. 1 - Ambito di applicazione... 3 Art. 2 - Svolgimento delle Procedure... 3 Art. 3 - Responsabile del procedimento... 3 Art. 4 - Procedure di affidamento... 3 Art. 5 - Scelta del contraente... 4 Art. 6 - Controlli... 4 Art.7 - Casi particolari... 5 Art. 8 - Modalità di contrattualizzazione... 5 Art. 9 - Verifica della prestazione... 5 Art. 10 - Termini di pagamento... 6 Art. 11 - Incarichi professionali e collaborazioni... 6 Art. 12 - Norme finali e di rinvio... 7 ALLEGATO A... 8 2

Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure in economia per lavori, servizi e forniture da parte dell Associazione in attuazione a quanto stabilito dall art. 17 dello Statuto. 2. Le procedure in economia per acquisizione di forniture e servizi, nonché per l esecuzione di lavori dell Associazione sono consentite fino ai limiti fissati, per singola tipologia di prestazione, dalla normativa nazionale in materia (art. 125, D.Lgs. n.163/2006) periodicamente adeguati. 3. Nessuna esecuzione di lavori o fornitura di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite economico di cui al precedente comma 2. 4. L acquisizione in economia è ammessa in relazione all oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa indicate nell allegato A al presente regolamento e nell art. 4. L aggiornamento e l integrazione delle singole voci presenti nel suddetto allegato possono essere disposte anche direttamente con atto del Segretario generale, dandone successiva comunicazione al Comitato Direttivo. Art. 2 - Svolgimento delle Procedure L Associazione, con l obiettivo di perseguire azioni di semplificazione amministrativa, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza intende provvedere allo svolgimento di procedure di acquisizione, relative alle spese in economia, ex. Art. 125 D.Lgs. 163/2006, utilizzando prioritariamente sistemi telematici d acquisto. Art. 3 - Responsabile del procedimento 1. L Associazione opera, per ciascuna procedura tramite il Responsabile Unico del Procedimento formalmente individuato (da intendersi il Segretario generale in caso di mancata diversa individuazione), nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione dell Associazione. Art. 4 - Procedure di affidamento Le acquisizione in economia avvengono con procedura negoziata di cottimo fiduciario diversificata in base all importo presunto dell appalto con le seguenti modalità: 1. per importi pari o superiori ad euro 40.000,00, l affidamento mediante cottimo fiduciario avviene a seguito di consultazione degli operatori economici invitati secondo le modalità indicate al successivo art. 5, previa pubblicazione di un avviso sul proprio profilo 3

del committente al fine di acquisire le manifestazione d interesse da parte degli stessi operatori; 2. per importi inferiori ad euro 40.000,00, è consentito l affidamento diretto, mediante ordinativo, previa verifica della congruità del prezzo da effettuarsi mediante consultazione di Osservatori specializzati, cataloghi e listini prezzi cartacei o consultabili on-line, o altre idonee modalità di valutazione. Art. 5 - Scelta del contraente 1. Per gli affidamenti di cui al precedente art. 4, comma 1, Associazione pubblica sul proprio Profilo del committente specifico Avviso, con eventuale documentazione aggiuntiva (capitolato descrittivo prestazionale, capitolato tecnico, ecc.). La documentazione resa disponibile è finalizzata a far conoscere agli operatori economici interessati: l oggetto dell appalto, l importo stimato a base di gara, le caratteristiche dell appalto, i requisiti di ammissione a presentare offerta. Il tempo di pubblicazione, nel quale gli operatori economici potranno formulare richiesta di partecipazione alla procedura sarà, di norma dieci giorni solari, fatto salvo motivate ragioni che rendano necessario un diverso termine, in ogni caso adeguato a garantire idonea informazione. a) Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, entro la scadenza prevista, potranno formulare specifica domanda di partecipazione all appalto. b) L Associazione, dopo la scadenza dei termini, in relazione alle prescrizione del relativo Avviso e della documentazione aggiuntiva pubblicata, provvede ad invitare i soggetti economici che hanno presentato domanda a presentare offerta, tramite l invio di specifica lettera d invito, assegnando quale terminare per la presentazione dell offerta di norma quindici giorni solari, riducibili a dieci in caso di motivata urgenza. 2. Nel caso di partecipazione di una pluralità di soggetti economici, la scelta del contraente avviene in uno dei seguenti modi: a) in base all offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti e descritti nella lettera di invito a presentare offerta; b) in base al prezzo più basso, per le acquisizioni che non presentano una particolare complessità tecnica/tecnologica. 3. L esame e la scelta dei preventivi sono effettuati: a) dal Responsabile Unico del Procedimento, nel caso dell offerta al prezzo più basso; b) da una Commissione Giudicatrice, all uopo nominata, presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 6 - Controlli Per le procedure individuate al precedente articolo 4, sono stabiliti i seguenti controlli da effettuare, prima dell aggiudicazione definitiva: 1.Verifica delle dichiarazioni rese dall aggiudicatario provvisorio, in conformità con quanto previsto agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, ed acquisizione del Documento Unico di 4

Regolarità Contributiva ed assicurativa (DURC) e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. 2. Verifica, ove richiesti, dei requisiti speciali di partecipazione di cui all articoli 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 dichiarati dall aggiudicatario provvisorio. 3. L attività di verifica propedeutica all affidamento definitivo per importi inferiori a euro 40.000,00 potrà essere limitata alla autocertificazione relativa alla Regolarità Contributiva ed assicurativa ed alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Per importi inferiori a euro 10.000,00 il controllo è effettuato unicamente mediante acquisizione visura camerale Art.7 - Casi particolari Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all art. 4, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: 1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 2. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; 3. acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 4. eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio dell Associazione. Art. 8 - Modalità di contrattualizzazione I contratti per l acquisizione di forniture e servizi e l esecuzione di lavori a cottimo possono essere stipulati con le modalità di seguito indicate: 1. fino all importo contrattuale di 40.000 euro, per mezzo di corrispondenza, secondo l uso commerciale; 2. per importi contrattuali compresi tra i 40.000 e i 100.000,00 euro, per mezzo di sottoscrizione del capitolato contratto da parte del legale rappresentante del soggetto economico risultato affidatario e da parte del Responsabile di cui all art. 2 per l Associazione; 3. per importi contrattuali superiori a 100.000,00 euro, per mezzo di scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante dell offerente del soggetto economico risultato affidatario e dal soggetto Responsabile di cui all art. 2 per l Associazione. Art. 9 - Verifica della prestazione 5

1. Le prestazioni relative alle spese in economia, ex. Art. 125 D.Lgs. 163/2006, normalmente sono soggette a verifica di regolare esecuzione entro venti giorni solari dall acquisizione/esecuzione, oppure nel caso di contratti di somministrazione, periodicamente nei termini fissati dal relativo contratto. Nell ipotesi di prestazioni particolarmente complesse, ove sia necessario prevedere la conformità della prestazione con approfondimenti tecnici e/o anche con vere e proprie prove di funzionamento, l Associazione prevede fin dalla predisposizione degli atti di gara, in alternativa alla verifica, il collaudo. 2. La Verifica di regolare esecuzione è eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento relativo all appalto di servizio, fornitura, lavoro in esame, ovvero da altro soggetto allo scopo precipuamente individuato. 3. Nel caso di collaudo, lo stesso è, di norma, eseguito da una Commissione, all uopo nominata, che nel termine ultimo previsto dal contratto provvede ad effettuare la valutazione della prestazione soggetta a collaudo e trasmetterla al Responsabile Unico del Procedimento. 4. Nell ipotesi di verifica o collaudo negativo il soggetto economico affidatario ha un tempo, stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, non inferiore a quindici giorni solari per risolvere le problematiche segnalate sulla prestazione. 5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l Associazione si avvale dell applicazione delle penali, ove previste, nonché degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all esecuzione in danno previa diffida. Art. 10 - Termini di pagamento 1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Art. 11 - Incarichi professionali e collaborazioni 1. Per il conferimento di incarichi professionali e collaborazione di importo corrispondente ai limiti indicati nel precedente art.1 si applica quanto disposto dal presente articolo. Per quanto non previsto si applica quanto stabilito nei precedenti articoli. 2. Per L individuazione del professionista o del collaboratore si procederà in analogia a quanto previsto al precedente art. 4 3. Nei casi di cui all art. 4, comma 1, l individuazione del professionista o del collaboratore è effettuata mediante pubblica selezione curata dal soggetto di cui all art.2. 3. Nell avviso di selezione pubblicato sul Profilo del Committente nel sito dell Associazione per almeno dieci giorni devono essere indicati i requisiti minimi richiesti che consentano al professionista ovvero al collaboratore tramite il curriculum la dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all importo dell incarico. Per ciò che riguarda l esame del merito tecnico è effettuato: 6

- sulla base di elementi quantitativi che testimoniano l idoneità del professionista a concorrere per l affidamento, anche sulla base dell esperienza professionale pregressa; - con riguardo alle caratteristiche qualitative di incarichi in precedenza positivamente posti in essere. 4. Per quanto attiene al procedimento di selezione nell avviso di conferimento devono essere indicati: gli elementi essenziali della prestazione; l importo (eventualmente presunto); il tempo massimo per l espletamento dell incarico; il termine di ricezione delle offerte (non anteriore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell avviso sul sito internet dell Associazione); i requisiti richiesti ai partecipanti; i criteri utilizzati per l affidamento; ogni altro elemento utile per presentare le offerte. Art. 12 - Norme finali e di rinvio 1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione. Sostituisce in modo integrale qualsiasi precedente regolamentazione ed è immediatamente applicabile anche alle procedure in itinere. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di appalti di lavori servizi e forniture. 7

ALLEGATO A Forniture di beni Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per importi non superiori a quello indicato dall art. 1, comma 2, relative a: a) arredi e attrezzature per uffici, sale polivalenti, magazzino, ecc., anche nel caso debba essere garantita l omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti; b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati; c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico/telematico; d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere; e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; f) acquisto di autoveicoli, altri veicoli e mezzi meccanici; g) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi; h) carburanti, lubrificanti e combustibili; i) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche; j) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi; k) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; l) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati; m) opere d arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n.717 del 1949; n) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali, anche in via indiretta sotto forma di contributi; o) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura; p) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e dei quali non possa esserne differita l acquisizione; q) acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al pronto soccorso, alla prevenzione antincendio. Forniture di servizi Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi per importi non superiori a quelli dettati dall art. 1, comma 2, nella tipologia sotto specificata: 8

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; b) Vuotatura fognature e servizio raccolta di rifiuti; c) manutenzione, riparazione e leasing di autoveicoli ed altri veicoli; d) servizi di trasporto, spedizioni, facchinaggi; e) riordino degli archivi; f) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature; g) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l acquisto dei relativi spazi; h) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione delle sedi; i) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, j) servizi di traduzione, copia e trascrizione, di deregistrazione, di dattilografia, di eliografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia k) spese di rappresentanza ed ospitalità; l) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di sedi associative e per manifestazioni; m) servizi di organizzazione e gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche; n) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web associativi, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, produzione e aggiornamenti software; o) spese per organizzazione e partecipazione del personale a convegni, corsi, congressi, conferenze, seminari ed altre attività formative; p) spese per l organizzazione di incontri e per delegazioni ufficiali attinenti alle funzioni istituzionali dell Associazione (spese di viaggio, alberghiere, rinfreschi ed altre spese accessorie); q) locazione di immobili, aree e locali, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate; r) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti; s) servizi assicurativi, bancari e finanziari. t) supporto alle attività amministrative, tecniche, operative dell'associazione necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per le iniziative di assistenza verso gli Enti Locali, la Regione e ogni altro soggetto in relazione con Anci Toscana u) progettazione organizzazione e gestione di iniziative formative e di assistenza verso gli Enti Locali, la Regione e ogni altro soggetto in relazione con Anci Toscana v) progettazione supporto organizzativo e tecnico-scientifico per la gestione di progetti finanziati con fondi europei diretti e indiretti o con fondi provenienti da soggetti pubblici o privati diversi w) servizi inclusi nell'allegato IIA del D.Lgs 163/2006 e non già previsti nel presente elenco necessari per lo svolgimento di tutte le attività di Anci Toscana 9

x) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e dei quali non può esserne differita l esecuzione. Lavori Possono essere eseguiti in economia lavori per importi non superiori a quelli dettati dall art. 1, comma 2, per lavori di qualsiasi categoria SOA. Lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e dei quali non può esserne differita l esecuzione. 10