La pubblicazione online degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici



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Transcript:

La pubblicazione online degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici L albo pretorio online 1

La pubblicità legale online (1) Art.32 della legge 18 giugno 2009,n.69: Dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni obbligatorie di atti e provvedimenti amministrativi potevano, dunque, avvenire sia in forma cartacea che online. 2

La pubblicità legale online (2) A decorrere dal 1 gennaio 2011 e, per bilanci e bandi di gara dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. Dal 1 gennaio 2011, pertanto, il valore legale é attribuito alle sole pubblicazioni effettuate in via informatica. Resta ferma la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 3

Il decreto Sviluppo Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede l obbligo di pubblicità legale anche per gli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici. 4

Il nuovo comma 1-bis dell art. 32 L art. 5, comma 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 impone alle amministrazioni comunali di pubblicare sul proprio sito gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (nuovo comma 1-bis, art. 32 legge n. 69/2009). La disposizione si applica a partire dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dall 11 settembre 2011. 5

I soggetti obbligati Il legislatore si riferisce esplicitamente ai comuni prevedendo che la pubblicazione degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché alle loro varianti, deve avvenire nei siti informatici delle amministrazioni comunali. 6

L oggetto della pubblicazione online Gli obblighi di pubblicazione online è estesa agli allegati degli strumenti urbanistici. La pubblicità degli strumenti urbanistici è disciplinata dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale e dall'art. 124 del Testo Unico degli Enti Locali (il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). L art. 124 prevede, al comma 1, che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 7

Gli strumenti urbanistici I provvedimenti amministrativi che regolano l'attività di edificazione sul territorio nazionale. Va precisato che non sono solo le amministrazioni comunali ad approvare strumenti urbanistici. Infatti anche le province e gli altri enti locali svolgono compiti di pianificazione territoriale. Tuttavia gli strumenti urbanistici soggetti all obbligo della pubblicazione online sono solo quelli dei comuni, secondo la previsione normativa. 8

L elaborato tecnico Esistono più tipologie di strumenti urbanistici. Si differenziano tra di loro sia perché possono essere di primo livello (o generali) e attuativi, sia per la normativa di riferimento (nazionale, regionale). Di conseguenza anche il contenuto dello strumento urbanistico, e così anche gli allegati, può essere diverso. 9

Il luogo della pubblicazione Il comma 1-bis dell articolo 32 presuppone che l amministrazione comunale abbia un proprio sito,ma non sempre è così.in quest ultimo caso il comma 3 dell art.32 dispone che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi può avvenire mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Va ricordato, per completezza, che nessuna disposizione di legge impone alle amministrazioni locali di avere un proprio sito internet e che il Codice della Amministrazione Digitale, con riferimento ai siti degli enti locali, stabilisce che lo Stato si impegna a promuovere intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con caratteristiche tali da rispettare i principi di accessibilità, usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità previsti per i siti delle pubbliche amministrazioni centrali. 10

La consultazione online I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica, così stabilisce l art. 54, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale. La medesima disposizione, al comma 4, stabilisce che le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 11

I formati Sul formato dei documenti l art. 32 non dispone. Le Linee guida per i siti web della PA, nell edizione 2011, alle pubbliche amministrazioni italiane, in coerenza con quanto già avviene nei paesi della Comunità europea, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti, raccomandano di: evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti; assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell utilizzo dei dati; evitare vincoli nei confronti di particolari produttori favorendo la libera concorrenza di mercato; utilizzare standard che siano certificati e diffusi. A fronte di quanto detto, viene raccomandato l uso dei seguenti formati aperti e standardizzati: o HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet; o PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008); o XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati; o ODFeOOXML per documentidi testo; o PNGper le immagini; o OGGper i fileaudio. 12

13 Osservazioni Ogni informazione pubblicata sui siti deve essere fruibile e dovrebbe essere correttamente contestualizzata (come suggerito dalle citate Linee guida siti web). Nel caso degli strumenti urbanistici, anche se essi non rientrano nei contenuti minimi dei siti istituzionali, la difficoltà di reperire un dato di tale rilevanza è contraria al principio di fruibilità dei dati pubblici, ma viola i principi costituzionali di efficienza e di efficacia dell azione amministrativa. L ipotesi, non prevista da norma, di creare una specifica sezione nella homepage del sito, dedicata alla materia della pianificazione urbanistica (rintracciabile, come le informazioni in essa contenute, dai motori di ricerca) sarebbe opportuna, sotto il profilo sostanziale e di legittimità, al fine di consentire all'utente di ricercare in modo efficace il dato di interesse.