Gli strumenti di ingegneria finanziaria
Definizione (art. 2, lett.r, Reg. 966/2012) "controllo", qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità e l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase.
Definizione (art. 43, c. 2, Reg. 1828/2006) Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero un capitale separato all interno di un istituto finanziario. Qualora lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell ambito dell istituto finanziario, che prevedono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l istituto finanziario.
Operazioni ammissibili Nell ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un operazione comprendente contributi per sostenere: a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l efficienza energetica e l utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti
Procedure ammissibili a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI
Certificabilità della spesa Per gli strumenti di ingegneria finanziaria la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi
tuttavia, alla chiusura del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale: a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e
d) dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili; e e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l efficienza energetica e per l utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti. Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario. Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.
Esempio Nell anno 2011, la Regione X emana un bando per finanziare, a valere sul PO, Confidi costituiti da PMI. Cento piccole realtà aziendali operanti in ambito della nautica da diporto costituiscono un Confidi per accedere ai mercati finanziari a condizioni migliori di quelle cui avrebbero accesso da sole. Il Consorzio riceve il versamento delle PMI (pari a 1.000 ciascuna per un totale di 100.000) e il versamento della Regione per altri 100.000.
Esempio La dichiarazione di spesa per l anno 2011 include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione per contribuire ad essi. Nel caso in specie, l ammontare di spesa ammissibile risulta pari a: 200.000, di cui 100.000 corrispondenti a spese a valere sul POR.
Esempio Se alla chiusura del programma operativo, il totale delle spese ammissibili risulta pari, ad esempio, a 82.000, (corrispondente al totale di ogni pagamento versato da ciascuno dei fondi o di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia nonché i costi di gestione), Allora, l AdG/AdC dovrà operare una rettifica finanziaria in diminuzione nella domanda di pagamento del saldo per 59.000. Contributo pubblico certificato 2011 Spese ammissibili al 31/12/2015 Contr. Pubbl. ammiss. 31/12/2015 Importo rettifica finanziaria 100.000 82.000 41.000 59.000
Documentazione necessaria Ai fini della certificazione della spesa, nella fase iniziale, deve essere prodotto: un piano di attività o un altro documento appropriato un accordo di finanziamento tra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e l autorità di gestione o, se del caso, il fondo di partecipazione, un Regolamento di funzionamento dello specifico strumento adottato il bilancio di esercizio del I anno da cui risulti il versamento per la costituzione dello strumento
Accordo di finanziamento L accordo di finanziamento comprende: a) la strategia e il piano d investimento; b) le disposizioni per il controllo dell attuazione; c) le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria; d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte
Documentazione necessaria Ai fini della certificazione della spesa, alla chiusura del Programma, deve essere prodotto il Bilancio dell anno relativo alla chiusura, corredato della relazione di gestione da cui risulti: ogni pagamento versato dai fondi per lo sviluppo urbano o per investimenti in PPP o altri progetti inclusi nel piano integrato per lo sviluppo urbano, ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi, ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, la documentazione relativa ai costi di gestione ammissibili
Ulteriori elementi da considerare I rendimenti ottenuti: dagli investimenti in capitale, dai prestiti e da altri investimenti rimborsabili, da garanzie per investimenti rimborsabili, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell investitore in economia di mercato (al netto dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione). Questi rendimenti possono essere assegnati fino a un livello di remunerazione fissato nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente tra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti
Reg. 1828/2006 - Art. 45 Gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese: [investono solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie,] - ABROGATO non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
Il Reg. 1236/2011 Articolo 45 - Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo in attività che i gestori dello strumento d ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie. Gli accordi d investimento conclusi prima del 1/12/2011 possono essere modificati al fine di includervi nuovi investimenti rimborsabili o nuove garanzie per investimenti rimborsabili. Le modifiche comprendono l adeguamento della strategia d investimento.
Ulteriori elementi da considerare Per i fondi di partecipazione, l accordo di finanziamento tiene conto di; a) conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta e la domanda di tali strumenti (per gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese); b) studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi (per i fondi per lo sviluppo urbano); c) quadri normativi dell'unione e nazionali e le strategie nazionali pertinenti (per fondi o altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti)
Fondi di partecipazione L accordo di finanziamento prevede: a) i termini e le condizioni per i contributi del programma operativo al fondo di partecipazione; b) gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme applicabili; c) la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria da parte dei fondi di partecipazione; d) la definizione e il controllo della politica di investimento o dei piani e degli interventi di sviluppo urbano mirati; e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o alle autorità di gestione;
Fondi di partecipazione f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti; g) le prescrizioni relative agli audit; h) le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dallo strumento di ingegneria finanziaria; i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte. Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla definizione e al controllo della politica di investimento di cui al primo comma, lettera d) indicano almeno le imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere
Fondi per lo sviluppo urbano 1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati o gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia per le imprese. 2. Ai fini del paragrafo 1, i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso prestiti e garanzie o strumenti equivalenti e attraverso fondi propri. 3. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, i fondi interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.
Rettifiche finanziarie della CE 1. La CE può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che: a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze; b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica; c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi di correggere le irregolarità rilevate.
Rettifiche finanziarie della CE 2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. 3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.