Nota orientativa sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi dell Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) No.

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1 Versione finale del 21/02/2011 COCOF EN COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE Nota orientativa sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi dell Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) No.1083/2006 Traduzione non ufficiale a cura di Tecnostruttura delle Regioni AVVERTENZA: Questo è un documento di lavoro elaborato dai servizi della Commissione. Sulla base del diritto dell Unione europea applicabile, fornisce orientamenti tecnici all'attenzione dell autorità pubbliche, operatori, beneficiari o potenziali beneficiari, e gli altri organismi coinvolti nel monitoraggio, il controllo o l'attuazione della politica di coesione su come interpretare e applicare le norme comunitarie in questo settore. L'obiettivo di questo documento è quello di fornire le spiegazioni e interpretazioni dei servizi della Commissione su tali regole al fine di agevolare l'attuazione dei programmi operativi e di incoraggiare le buone pratiche. Comunque questo orientamento non pregiudica l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado o le evolutive decisioni della Commissione.

2 INDICE 1. INTRODUZIONE 1.1. Obiettivi e campo di applicazione Definizioni ISTITUZIONE DELLE OPERAZIONI DI INGEGNERIA FINANZIARIA Processo decisionale Selezione dei fondi Strutture giuridiche degli strumenti di ingegneria finanziaria Accordi di finanziamento Contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria Costi e spese di gestione Monitoraggio Rischio di cambio estero TEMATICHE SPECIFICHE DI INVESTIMENTO 3.1. Tematiche comuni Investimenti in imprese Investimenti in progetti di sviluppo urbano e in partenariati pubblici-privati (PPP) Investimenti in efficienza energetica/energia rinnovabile TEMATICHE SPECIFICHE DI PRODOTTO Garanzie Micro-credito Altro INTERESSI GENERATI DAI PAGAMENTI DEI PROGRAMMI OPERATIVI E LE RISORSE RESTITUITE DAGLI INVESTIMENTI ALL OPERAZIONE Gli interessi generati dai pagamenti dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria Le risorse restituite all'operazione dagli investimenti avviati dai fondi Ritiro di contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria AUDIT E CONTROLLO Disponibilità dei documenti Procedure di audit CONTROLLI DI GESTIONE DELL AUTORITA DI GESTIONE PROBLEMATICHE ORIZZONTALI Aiuti di stato

3 8.2. Appalti pubblici/procedura di selezione Stabilità Progetti generatori di entrate e ingegneria finanziaria Grandi progetti Informazione e pubblicità CHIUSURA DEI PROGRAMMI Ammissibilità della spesa Risorse residue. 35 ALLEGATI 3

4 1. INTRODUZIONE 1.1. Obiettivi e campo di applicazione La presente nota è stata elaborata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione. Lo scopo della nota è quello di fornire indicazioni e chiarimenti su temi relativi all' istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito indicato "Regolamento Generale", gli Articoli 3(2)(c), 4(1), 5(1)(d) e 6(2)(a), del Regolamento (CE) n. 1080/2006, in seguito indicato "Regolamento FESR", l'articolo 11(1) del Regolamento (CE) n. 1081/2006 in seguito indicato "Regolamento FSE"e gli articoli 43 a 46 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, in seguito denominato " Regolamento di Attuazione". All interno di questa nota questi regolamenti saranno anche denominati "Regolamenti dei Fondi Strutturali" Le indicazioni ed i chiarimenti forniti in questa nota rivedono, ampliano e sistematizzano le indicazioni contenute nelle due note precedenti (COCOF/07/0018/01 e COCOF/08/0002/03) e tengono conto delle consultazioni ad hoc presentate, ai servizi della Commissione, dagli Stati Membri, dalle Autorità di Gestione e dagli organismi competenti europei e nazionali La nota richiama inoltre i principi di sana gestione finanziaria che devono essere seguiti dagli Stati Membri, dalle Autorità di Gestione e dalle parti coinvolte nella preparazione e nell attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati ai sensi dei Regolamenti dei Fondi Strutturali Per quanto riguarda la sana gestione finanziaria, l'articolo 14 del Regolamento Generale (sulla gestione concorrente) segnala l'applicabilità, nell'attuazione dei fondi strutturali, dell Articolo 48 (2) del Regolamento Finanziario 1, che recita: "Gli Stati Membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati in conformità con il principio della sana gestione finanziaria" La sana gestione finanziaria, comporta la necessità di applicare agli stanziamenti del bilancio dell'unione i principi di economia, efficienza ed efficacia. Il principio di efficacia è relativo in particolare al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti e al raggiungimento dei risultati attesi (cfr. l'articolo 27 del Regolamento finanziario) Come per tutte le altre forme di interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, la struttura e l'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, deve in ogni caso rispettare integralmente tutte le disposizioni applicabili dei Regolamenti sui Fondi Strutturali e comunitari e le normative nazionali (in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e gli appalti pubblici) nonché il principio di sana gestione finanziaria Questa nota, aggiornata a Febbraio 2011, fornisce anche ulteriori indicazioni tecniche e buone pratiche orientative che non sono state trattate nelle due precedenti note (COCOF/07/0018/01 e COCOF/08/0002/03) e in consultazioni ad hoc. Gli Stati membri, in particolare le Autorità di Gestione e gli altri organismi competenti, dovrebbero tenere in considerazione questi elementi ed applicarli sia agli attuali strumenti di ingegneria finanziaria sia a quelli di nuova istituzione. Tuttavia, a condizione che tutte le disposizioni previste dai regolamenti dei Fondi strutturali e dalle altre norme nazionali ed europee siano state pienamente rispettate, gli Stati Membri che sono soggetti alla successiva valutazione da parte della Commissione, circa la compatibilità con la pertinente legislazione comunitaria e nazionale, possono lasciare invariati gli accordi effettuati su 1 Regolamento n 1605/2002 del 25 giugno 2002 sulle Regolamento Finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee (OJ L 248, p.1). 2 L Articolo 27 (3) del Regolamento Finanziario fa anche riferimento al fatto che gli obiettivi misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati sono stabiliti per tutti i settori di attività coperti dal bilancio. Il raggiungimento di tali obiettivi deve essere monitorato con indicatori di performance. In aggiunta, le istituzioni devono impegnarsi alla valutazione exante e la valutazione ex post in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione. 4

5 gli strumenti di ingegneria finanziaria in relazione ai quali sono stati presi impegni giuridici e finanziari, prima della data di aggiornamento di questa nota La struttura del documento è la seguente: le sezioni da 1 a 9 coprono i vari temi che possono emergere durante le varie fasi di preparazione e attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, dall istituzione iniziale ed i processi decisionali fino alla chiusura dei programmi operativi. L'allegato I prevede un glossario dei termini specifici utilizzati in questa nota, l'allegato II fornisce un modello indicativo per il monitoraggio sull'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, come previsto dall Articolo 43 (3) (b) e 44 (2) (f) del Regolamento di Attuazione Definizioni a) Operazione L Articolo 2(3) del Regolamento generale definisce operazione un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall Autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell asse prioritario a cui si riferisce Inoltre, l Articolo 44 del Regolamento generale stabilisce che i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria. Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese, l Articolo 78 (1) del regolamento generale stabilisce il principio secondo cui le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni Per quanto concerne gli strumenti di ingegneria finanziaria, secondo l'articolo 78 (6) del regolamento generale, a chiusura parziale o finale del programma operativo, le spese ammissibili corrispondono ai pagamenti effettuati dai fondi per gli investimenti. Infine, il secondo comma dell'articolo 78 (7) del Regolamento Generale si riferisce alle risorse restituite all'operazione dagli investimenti avviati dai fondi o dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte Gli investimenti effettuati con gli strumenti di ingegneria finanziaria (compresi i fondi di partecipazione) possono assumere la forma di capitale, prestiti, garanzie o altre forme di investimenti rimborsabili per le imprese, partenariati pubblico-privati, progetti di sviluppo urbano, persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di investimento specifico nei settori dell' efficienza energetica e nell utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici. Dal momento che l'effettiva realizzazione degli investimenti nelle fasi successive permette il conseguimento degli obiettivi dell'asse prioritario (nell'ambito del programma operativo), gli investimenti devono essere considerati come parte dell'operazione Da quanto detto emerge quindi che, rispetto all assistenza attuata attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, l'operazione è costituita dal contributo finanziario di un programma operativo agli strumenti di ingegneria finanziaria (compresi i fondi di partecipazione) e gli investimenti successivi effettuati dallo strumento di ingegneria finanziaria, che infine costituiscono spese ammissibili ai sensi dell'articolo 78 (6) del Regolamento Generale. b) Beneficiario L'articolo 2(4) del Regolamento Generale definisce beneficiario un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione operazioni. L Articolo 78(6) del Regolamento Generale specifica anche che, a chiusura parziale o finale del programma operativo, le spese ammissibili sono quelle effettivamente versate dai uno qualsiasi degli strumenti di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle operazioni previste stesso e che il 5

6 tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario Per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44 del Regolamento Generale e degli Articoli da 43 a 46 del Regolamento di Attuazione, è lo strumento di ingegneria finanziaria stessa che attua l'operazione, attraverso la fornitura di investimenti rimborsabili alle imprese, ai partenariati pubblico-privato o gli altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, ai destinatari del contributo sotto forma di investimenti rimborsabili o su strumenti equivalenti per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili in edifici, compresi gli alloggi esistenti Da quanto sopra detto emerge che, per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 del Regolamento Generale e degli Articoli da 43 a 46 del Regolamento di attuazione, il beneficiario è qualsiasi strumento di ingegneria finanziaria di cui al primo comma, punti (a), (b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento Generale. Nel caso in cui tali operazioni siano organizzate attraverso un fondo di partecipazione, nella misura in cui il fondo di partecipazione è responsabile dell avvio o dell'avvio e dell attuazione dell'operazione, il fondo di partecipazione è il beneficiario. c) Destinatario finale Per una questione di struttura nella presente nota, il termine destinatario finale sarà assunto come riferimento alle imprese, ai partenariati pubblico-privati, ai progetti e a qualsiasi persona fisica o giuridica che ricevono investimenti rimborsabili (ad esempio attraverso partecipazioni, prestiti, garanzie e altre forme di investimenti rimborsabili attuate attraverso transazioni simili, ad eccezione delle sovvenzioni) da un operazione che attua uno degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui al primo comma, lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento Generale e agli Articoli da 43 a 46 del Regolamento di Attuazione. A scanso di equivoci, i termini "destinatario finale" o "destinatari finali" sono utilizzati in questa nota esclusivamente per una questione di struttura e senza altri effetti, pertanto essi non devono essere confusi con il "beneficiario" o i "beneficiari" definiti dai Regolamenti dei Fondi Strutturali e come definiti nei paragrafi a della presente nota. d) Strumenti di ingegneria finanziaria Ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Generale, "nell ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere: (a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie imprese, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui; (b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile; (c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti " Inoltre l'articolo 43 (1) del regolamento di attuazione, prevede che gli strumenti di ingegneria finanziaria hanno la forma di "... azioni che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili nelle imprese, nei partenariati pubblico-privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi o altri programmi di incentivazione per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili negli edifici, incluso 6

7 negli alloggi esistenti Per qualificarsi come strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dei regolamenti, è necessario che i contributi dei programmi operativi siano: (i) mirati ai destinatari finali specifici o agli investimenti specifici di cui all'articolo 44 del Regolamento Generale, quali le imprese, i partenariati pubblico-privato, i progetti urbani o persone fisiche o giuridiche che attuano azioni per l'efficienza energetica e l'uso di energia rinnovabile e (ii) assumano la forma di investimenti rimborsabili, ossia capitale, prestiti e/o garanzie per questi investimenti rimborsabili Gli investimenti rimborsabili si distinguono dall assistenza a fondo perduto o dalle sovvenzioni, definite ai fini di questa nota come "un contributo finanziario diretto a titolo di liberalità" (ai sensi dell art.41 e articolo 44, secondo comma (b), del Regolamento Generale). 2. ISTITUZIONE DELLE OPERAZIONI DI INGEGNERIA FINANZIARIA 2.1. Processo decisionale Gli strumenti di ingegneria finanziaria devono essere considerati come mezzi per l attuazione di investimenti rimborsabili che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell ambito degli assi prioritari specifici del programma operativo. Essi devono rappresentare parte della strategia di attuazione del programma operativo di riferimento, come stabilito dallo Stato Membro e dalla Commissione. Detto questo, la decisione relativa agli strumenti specifici da utilizzare ricade interamente nelle competenze degli Stati Membri o dell autorità di gestione competente In linea con l Articolo 44 del Regolamento Generale, nell ambito del processo decisionale, lo Stato Membro o l autorità di gestione deve stabilire se attuare l operazione di ingegneria finanziaria attraverso un fondo di partecipazione o attraverso un contributo del programma operativo allo strumento di ingegneria finanziaria come descritto nel primo paragrafo, punti (a), (b), e (c) dell Articolo 44 del Regolamento Generale. In conformità all Articolo 65(a) del Regolamento Generale, il comitato di sorveglianza deve considerare e approvare i criteri per la selezione dell operazione pertinente (eccetto per singoli fondi o intermediari finanziari nel caso di fondi di partecipazione, e per singoli investimenti rivolti ai destinatari finali attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria) assicurando la qualità dell attuazione del programma operativo Gli intermediari finanziari e le istituzioni finanziarie sono gli organismi che possono essere selezionati successivamente per attuare gli strumenti di ingegneria finanziaria. Lo Stato Membro o l autorità di gestione deve valutare se il contributo del programma operativo debba essere attuato attraverso una sovvenzione ad una istituzione finanziaria - se questo è conforme al diritto nazionale compatibile e al Trattato- o attraverso l assegnazione di un contratto pubblico in conformità al diritto vigente sugli appalti pubblici Nel caso in cui lo Stato Membro o l autorità di gestione decida di attuare l operazione attraverso un fondo di partecipazione, essi possono anche decidere di attuarla attraverso l assegnazione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI Durante la procedura di selezione e nel processo decisionale lo Stato Membro e l autorità di gestione devono assicurare che vengano seguite procedure trasparenti per la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria (inclusi inter alia i fondi, gli intermediari finanziari, le istituzioni finanziarie e i gestori di fondi) e per le decisioni sui contributi dei programmi operativi. In questo processo lo Stato Membro e l autorità di gestione devono assicurare che tutte le leggi vigenti siano 7

8 rispettate, comprese le norme sugli aiuti di stato e la legislazione nazionale e europea sulle sovvenzioni e sugli appalti pubblici Nel caso in cui le operazioni di ingegneria finanziaria siano attuate attraverso fondi di partecipazione, l accordo finanziario da concludersi fra lo Stato Membro o l autorità di gestione e il fondo di partecipazione deve comprendere anche le disposizioni per garantire il rispetto delle stesse procedure trasparenti e l osservanza dei criteri di selezione da parte del fondo di partecipazione Selezione dei fondi a) Principio Generale L Articolo 44 del Regolamento Generale contiene una definizione di fondi di partecipazione e definisce alcune regole per attuare le operazioni di ingegneria finanziaria organizzate tramite tali fondi. Tuttavia, non sono contenute definizioni e regole analoghe per implementare i fondi di secondo livello (come i fondi di capitale di rischio, i fondi di garanzia, i fondi di mutui e i fondi per lo sviluppo urbano, ecc.) La selezione di più di uno strumento di ingegneria finanziaria può produrre i migliori effetti possibili di leva finanziaria per le risorse pubbliche contribuite dal programma operativo, coinvolgendo il più possibile le risorse disponibili e l expertise del settore privato e massimizzare le opportunità per raggiungere gli obiettivi di investimento e di sviluppo del programma operativo. Non costituisce comunque un requisito normativo il fatto di selezionare più di uno strumento di ingegneria finanziaria ed è riconosciuto che per scopi specifici e per condizioni locali un singolo strumento di ingegneria finanziaria potrebbe essere la soluzione più appropriata. b) Fondi di partecipazione L Articolo 44 del Regolamento Generale definisce fondi di partecipazione come fondi stabiliti per investire in molteplici fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi di mutui, fondi di sviluppo urbano, fondi o altri schemi di incentivo che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti analoghi, per l efficienza energetica e per l utilizzo di energia rinnovabile negli immobili, inclusi gli edifici abitativi già esistenti Considerato che i fondi di partecipazione sono responsabili dell avvio o dell avvio e dell attuazione dell operazione, essi devono essere considerati beneficiari. Essi operano sulla base di un accordo di finanziamento concluso con l autorità di gestione. Per questo il loro ruolo non deve essere confuso con il ruolo degli organismi intermedi. Di conseguenza i fondi di partecipazione non sono coperti dai requisiti per la valutazione di conformità ex-ante prevista dall Articolo 71 del Regolamento Generale. Questo è valido anche mutatis mutandis per gli strumenti di ingegneria finanziaria che non sono fondi di partecipazione Il secondo paragrafo dell Articolo 44 del Regolamento Generale delinea tre possibili forme per la loro attuazione: (a) attraverso aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia, (b) attraverso concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a una istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se questo è conforme ad una legge nazionale compatibile con il Trattato, o (c) attraverso l attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI Una sovvenzione dal programma operativo ad un fondo di partecipazione non implica 8

9 nessuna perdita, nessuna riduzione o deroga di responsabilità da parte delle autorità concernenti per quelle risorse che ricadono nell ambito dei Regolamenti sui Fondi Strutturali. Di conseguenza tali sovvenzioni ai fondi di partecipazione non hanno nessun impatto sulla definizione di funzioni e sull esercizio delle responsabilità delle autorità di gestione, di certificazione e di audit, riguardo gli investimenti negli strumenti di ingegneria finanziaria di contributi dei programmi operativi e i successivi investimenti di tali contributi in imprese, in progetti di sviluppo urbano o in schemi di investimento in energia rinnovabile/ efficienza energetica degli immobili In questo contesto l attenzione è posta sui requisiti specifici di controllo e di audit definiti dai Regolamenti sui Fondi Strutturali, al fine di assicurare la legalità e la regolarità della spesa e il sano utilizzo dei fondi pubblici. b. 1) Fondi di partecipazione attuati attraverso la BEI e il FEI Il secondo paragrafo, lettera (c), dell Articolo 44 del Regolamento Generale stabilisce che il mandato che la BEI e il FEI possono ricevere dagli Stati Membri o dalle autorità di gestione per attuare le operazioni organizzate attraverso i fondi di partecipazione può essere attribuito attraverso l assegnazione diretta di un contratto. Di conseguenza, in questo contesto, il mandato della BEI o del FEI non è soggetto alle regole sugli appalti pubblici. Infatti, l Articolo 175, primo sottoparagrafo del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE) conferisce all Unione il supporto al conseguimento degli obiettivi sanciti nell Articolo 174 da attuare attraverso azioni che essa intraprende, inter alia, tramite la Banca Europea per gli Investimenti. L Unione può autorizzare la BEI ad assumere speciali compiti finanziari a sostegno della coesione economica e sociale Quanto detto si applica, mutatis mutandis, per i mandati del fondo di partecipazione assegnati al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). Il FEI fonda la sua base giuridica nella legislazione della Comunità stabilita dall Articolo 30 dello Statuto della Banca Europea per gli Investimenti. Questo è stato stabilito dal Consiglio dei Governatori della BEI attraverso l approvazione dei suoi Statuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.c225 del 10 Agosto I suoi compiti sono definiti nell Articolo 2 di questi Statuti e comprendono i suoi contributi al raggiungimento degli obiettivi della Comunità. Esso è previsto dall Articolo 175, primo sottoparagrafo, del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea come un altro strumento finanziario esistente, accanto alla BEI. È ugualmente menzionato accanto alla BEI nell Articolo 44 secondo paragrafo (c) del Regolamento Generale. b.2) Fondi di partecipazione attuati attraverso le istituzioni finanziarie diverse da BEI/FEI Qualora venga selezionata un istituzione finanziaria diversa dalla BEI o dal FEI per attuare le operazioni organizzate attraverso un fondo di partecipazione, questa selezione può essere compiuta sia attraverso un appalto pubblico sia attraverso una sovvenzione, senza invito a presentare proposte, se questa è conforme al diritto nazionale compatibile al Trattato Riguardo al diritto nazionale compatibile al Trattato, ammettendo la previsione dell assegnazione diretta di una sovvenzione, ad una istituzione finanziaria nazionale o regionale, come previsto dall Articolo 44 secondo paragrafo (b) del Regolamento Generale, ci si aspetta che la legge: a) designi l istituzione finanziaria in questione; b) presenti gli obiettivi di politica pubblica che giustifichino l assegnazione diretta di una sovvenzione ad essa e che (c) giustifichi l esistenza di un expertise necessaria al raggiungimento effettivo dei compiti del fondo di partecipazione, all interno di questa istituzione finanziaria. 9

10 c) Fondi diversi dai fondi di partecipazione Come sopra menzionato, il Regolamento Generale e il Regolamento di Attuazione non stabiliscono disposizioni specifiche per la selezione di fondi diversi dai fondi di partecipazione Le autorità di gestione e i fondi di partecipazione devono valutare se il loro contributo allo strumento di ingegneria finanziaria (come descritto nel primo paragrafo punti (a), (b), e (c) dell Articolo 44 del Regolamento Generale) è un appalto pubblico di servizi disciplinato dal diritto europeo o nazionale sugli appalti pubblici ed è conforme a tale diritto vigente. Le condizioni per la partecipazione dello strumento di ingegneria finanziaria diverso dai fondi di partecipazione sono definite nell Articolo 43 del Regolamento di Attuazione Qualora le operazioni e i beneficiari selezionati nell ambito dei finanziamenti includano contributi dai Fondi Strutturali, gli Stati membri e le autorità di gestione sono obbligati al rispetto dei principi generali e degli obblighi di trasparenza e al rispetto del diritto nazionale ed europeo, anche riguardo agli appalti pubblici e agli Aiuti di Stato, prendendo in considerazione le eccezioni e i regimi speciali previsti dalle stesse leggi. Questi stessi principi e obblighi devono essere applicati per i fondi selezionati, per gli intermediari finanziari o per ogni altro mezzo di attuazione degli investimenti rimborsabili così come per i gestori dello strumento di ingegneria finanziaria In aggiunta, la procedura per la selezione dei fondi, degli intermediari finanziari o di qualsiasi altro mezzo per l attuazione degli investimenti rimborsabili, così come dei gestori dello strumento di ingegneria finanziaria, dovrebbe essere basata su specifici e adeguati criteri di selezione connessi agli obiettivi del programma operativo, come approvati dal comitato di sorveglianza, entro i limiti espressi nel paragrafo Strutture giuridiche degli strumenti di ingegneria finanziaria I Regolamenti sui Fondi Strutturali non specificano nessuna struttura giuridica specifica che debba essere stabilita per le operazioni che attuano gli strumenti di ingegneria finanziaria. Tuttavia, i regolamenti - più specificamente l Articolo 43(2) del Regolamento di Attuazione - prevedono che, gli strumenti di ingegneria finanziaria che ricevono finanziamenti dai programmi dei Fondi Strutturali possono essere istituiti sia come entità giuridiche indipendenti, disciplinate da accordi fra i partner del cofinanziamento o fra gli azionisti, sia come un blocco separato di finanza nell ambito di un istituzione finanziaria Nel caso in cui uno strumento di ingegneria finanziaria sia istituito come un blocco separato di finanziamento nell ambito di una istituzione finanziaria, esso deve essere soggetto a regole specifiche di attuazione nell ambito dell istituzione finanziaria. Tali regole devono prevedere, in particolare, che siano tenuti conti separati che consentano di distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, incluse le risorse contribuite dal programma operativo, (ma anche quelle contribuite dalla stessa istituzione finanziaria o da altri partner dello strumento), dalle risorse inizialmente disponibili nell istituzione finanziaria I Regolamenti sui Fondi Strutturali non specificano quali delle suddette forme (entità giuridica indipendente o blocco separato di finanziamento) dovrebbero essere utilizzate per ciascuna tipologia di fondo. In ogni caso, è importante sottolineare che, una volta istituiti gli strumenti di ingegneria finanziaria, gli stessi in qualsiasi forma sono disciplinati da regole specifiche, di solito riportate nelle leggi locali vigenti e/o in altri documenti pertinenti e applicabili nello specifico agli strumenti di ingegneria finanziaria, e operano sulla base di un piano di attività o di altri documenti appropriati concordati con l autorità di gestione o con il fondo di partecipazione. 10

11 2.3.4 Questi requisiti indicano il carattere specifico delle operazioni relative agli strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai Fondi Strutturali. Essi devono anche assicurare che le risorse dei programmi dei Fondi Strutturali siano versate in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti e che i flussi finanziari e le transazioni siano adeguatamente registrate, monitorate e controllate Ammesso che siano rispettati i requisiti dei regolamenti sui Fondi Strutturali e delle altre norme europee e nazionali, gli Stati Membri e le autorità di gestione hanno ampia libertà di scegliere le strutture giuridiche e le misure per gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, che siano la migliore soluzione agli scopi Accordi di finanziamento Gli Articoli 43(3) e 44 del Regolamento di Attuazione prevedono la conclusione degli accordi di finanziamento a due livelli: - Livello I fra lo Stato Membro o l autorità di gestione e il fondo di partecipazione, nel caso in cui gli strumenti di ingegneria finanziaria siano organizzati attraverso fondi di partecipazione, - Livello II fra lo Stato Membro o l autorità di gestione (o il fondo di partecipazione ove appropriato) e i singoli strumenti di ingegneria finanziaria Tali accordi di finanziamento devono garantire la corretta attuazione della strategia, - inclusi gli obiettivi da raggiungere, i settori target e i beneficiari/destinatari finali da sostenere - come definito nel programma operativo attraverso una strategia di investimento coerente, una gamma di prodotti, ad esempio tipi di progetto e obiettivi da perseguire attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria. Inoltre gli accordi di finanziamento devono anche contenere un corpus di norme, obblighi e procedure, che devono essere osservati dalle parti interessate, per quanto riguarda i contributi finanziari erogati nell ambito del programma operativo I Regolamenti sui Fondi Strutturali non prevedono una forma particolare per gli accordi di finanziamento. Gli Stati Membri e le autorità di gestione hanno quindi ampia libertà di negoziare e di concludere accordi di finanziamento. Essi possono scegliere di seguire i modelli già esistenti per altre operazioni finanziate nell ambito dei programmi dei Fondi Strutturali, o di seguire i modelli utilizzati nell ambito dell industria. Oltre a garantire che gli accordi di finanziamento rispettino la normativa UE e nazionale di riferimento, nonché le disposizioni regolamentari di riferimento all industria, gli accordi di finanziamento devono, come minimo, includere le disposizioni indicate negli Articoli 43(3) e 44(2) del Regolamento di Attuazione Di conseguenza, gli accordi di finanziamento dovrebbero contenere in modo appropriato le seguenti disposizioni: i termini e le condizioni per concedere i contributi del programma operativo al fondo di partecipazione e agli strumenti di ingegneria finanziaria; la strategia o la politica di investimento e i destinatari target e le azioni (imprese, progetti di sviluppo urbano, progetti di energia rinnovabile/ efficienza energetica, ecc); i prodotti /strumenti di ingegneria finanziaria da finanziare; la exit policy (politica di uscita) per il contributo del programma operativo dallo/dagli 11

12 strumento/i di ingegneria finanziaria interessato; le disposizioni di liquidazione sia dello/degli strumento/i di ingegneria finanziaria sia del fondo di partecipazione, compreso il re-impiego delle risorse restituite dagli investimenti effettuati o ancora disponibili, dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, con riferimento al contributo del programma operativo; monitoraggio dell attuazione degli investimenti e della gestione dei flussi incluso il reporting da parte degli strumenti di ingegneria finanziaria al fondo di partecipazione e/o all autorità di gestione; requisiti di audit, come i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello di strumenti di ingegneria finanziaria e a livello di fondo di partecipazione al fine di assicurare una chiara pista di controllo, - comprendendo disposizioni e requisiti riguardanti l accesso ai documenti da parte delle autorità di audit nazionali, dei revisori della Commissione e della Corte dei Conti Europea In aggiunta, si raccomanda che gli accordi finanziari includano inter alia quanto segue: requisiti e procedure per la gestione dei proventi finanziari previsti dai programmi operativi (comprese, dove applicabile, le disposizioni per il trasferimento per fasi di fondi sulla base di accordi firmati con intermediari finanziari e di previsioni della gestione dei flussi); gestione della tesoreria dei fondi e dei rischi della controparte, comprendendo tipologie accettabili di operazioni/investimenti di tesoreria, responsabilità e oneri delle parti coinvolte, registrazione e informazione, ecc); disposizioni riguardanti l utilizzo degli interessi e di altri proventi, prodotti dai pagamenti effettuati dal programma operativo agli strumenti di ingegneria finanziaria interessati e per l utilizzo dei ritorni e delle risorse restituite ai fondi e prodotti dagli investimenti a livello di destinatari finali, a cui si è fatto riferimento nella Sezione 5 della presente nota in conformità all Articolo 78(7) del Regolamento Generale e all Articolo 43(5) del Regolamento di Attuazione Per le operazioni attuate attraverso fondi di partecipazione, è a carico delle parti dell accordo di finanziamento determinare come il fondo di partecipazione sarà organizzato e quale livello di controllo o di supervisione l autorità di gestione eserciterà sulle attività del fondo di partecipazione, senza pregiudizio per le responsabilità di entrambe le parti ai sensi dei regolamenti In aggiunta alle disposizioni sopra indicate, in linea con l Articolo 44(2) (b) e (c) del Regolamento di Attuazione, l accordo di finanziamento fra lo Stato Membro o l autorità di gestione e il fondo di partecipazione deve anche fornire disposizioni per la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria con riferimento a chiamata per manifestazione di interesse (calls for expression of interest) e altre procedure vigenti sugli appalti pubblici Contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria a) Tematiche generali Un operazione standard comprende i contributi di un dato programma operativo a uno 12

13 strumento di ingegneria finanziaria per l utilizzo nell ambito di quel programma operativo. Tuttavia, è altresì possibile avere dei contributi da più di un programma operativo o da più di un asse prioritario per lo stesso strumento di ingegneria finanziaria In questi casi, il fondo di partecipazione e lo strumento di ingegneria finanziaria devono tenere una contabilità separata o mantenere un adeguato codice di contabilità per il contributo proveniente da ogni programma operativo e da ogni asse prioritario, per ragioni di comunicazione e di audit, al fine di garantire la conformità all Articolo 60(d) del Regolamento Generale e all Articolo 15 del Regolamento di Attuazione Si ricorda che un impegno giuridico ad investire in strumenti di ingegneria finanziaria o in un destinatario finale non può essere considerato come un adempimento dei requisiti dell Articolo 78(6) del Regolamento Generale. Il trasferimento finanziario agli strumenti di ingegneria finanziaria o un investimento in un destinatario finale devono essere effettivi per essere considerati come conformi a tali requisiti Al fine di evitare equivoci, si ribadisce che, ai sensi dell Articolo 44 del Regolamento Generale, solo i Fondi Strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria. Siccome la definizione di Fondi Strutturali contenuta nell Articolo 1 del Regolamento Generale include solo il FESR e il FSE, gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono ricevere contributi dal Fondo di Coesione. b) Contributi per fasi dei programmi operativi I pagamenti dai programmi operativi ai fondi di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria possono essere per fasi e consecutivi. Infatti, non c è alcun obbligo che i contributi ai fondi di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria siano effettuati attraverso un singolo pagamento da parte di ciascun partner o simultaneamente da parte dei diversi partner, bensì tali contributi devono essere conformi alla legislazione nazionale ed europea vigente, in particolare alle norme sugli aiuti di Stato Sulla base degli Articoli 77 e 78(6) del Regolamento Generale, ogni singolo pagamento dal programma operativo a uno strumento di ingegneria finanziaria o a un fondo di partecipazione può essere incluso in una dichiarazione intermedia di spesa presentata alla Commissione. c) Contributi nazionali privati e pubblici I contributi nazionali privati e pubblici agli strumenti di ingegneria finanziaria possono essere erogati a livello di strumento di ingegneria finanziaria appropriato o, a certe condizioni, a livello di destinatari finali. La seguente guida vale per i contributi privati e pubblici in contanti e in natura. C1) Contributi nazionali privati e pubblici a livello di strumenti di ingegneria finanziaria Qualora il contributo dai Fondi Strutturali, a livello di programma operativo, sia calcolato in riferimento alla spesa totale ammissibile, che comprende la spesa pubblica e privata Articolo 53 (1) (a) del Regolamento Generale il piano finanziario di un programma operativo include una ripartizione indicativa della controparte nazionale, ossia una ripartizione fra il finanziamento nazionale pubblico e il finanziamento privato In questi casi, la situazione normale dovrebbe essere quella in cui il contributo privato a uno 13

14 strumento di ingegneria finanziaria è pagato simultaneamente al contributo pubblico, al fondo appropriato. Un altra possibilità (per esempio in capitale a rischio venture capital ) è che i contributi pubblici o privati sono pagati in un conto deposito (escrow account) o in un altro tipo adeguato di conto per il successivo investimento nei destinatari finali Tuttavia, al fine di evitare equivoci, deve essere sottolineato che il contributo privato o pubblico allo strumento di ingegneria finanziaria pagato in un conto deposito non costituisce di per sé spesa ammissibile alla chiusura del programma operativo Solo gli investimenti in destinatari finali, pagati loro prima della data finale di ammissibilità e i costi di gestione e le spese effettivamente pagate entro quella data sono presi in considerazione nella dichiarazione di spesa finale a chiusura. Quindi, a chiusura, il contributo privato/pubblico che non è investito in destinatari finali entro la fine del 2015 non può essere incluso nella dichiarazione finale di spesa del programma operativo interessato (cfr. Articolo 56 (1) e Articolo 78(6)) Qualora il contributo dai Fondi Strutturali, a livello di programma operativo, sia calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile Articolo 53(1) (b) del Regolamento Generale - il fondo privato non è parte della spesa considerata per calcolare il contributo proveniente dai Fondi Strutturali. In questo caso non esiste alcun requisito specifico nelle norme che disciplinano i Fondi Strutturali riguardo alle scadenze o alle condizioni applicabili ai contributi privati che investono in operazioni concernenti strumenti di ingegneria finanziaria. c2) Contributi nazionali privati e pubblici a livello di destinatari finali L Articolo 78(6) del Regolamento Generale può, a certe condizioni (si veda anche ), consentire che il cofinanziamento privato o pubblico venga effettivamente pagato in contanti o in natura a livello di destinatari finali, senza dover essere pagato a livello di strumento di ingegneria finanziaria Vale a dire che quando un pagamento o un investimento è effettuato direttamente a o su un destinatario finale da parte di un ente che eroga un cofinanziamento privato o pubblico, facendo seguito a un accordo giuridicamente vincolante con uno strumento di ingegneria finanziaria, tale spesa può essere dichiarata alla Commissione come spesa finanziata allo strumento di ingegneria finanziaria, ma solo al momento del pagamento effettivo al destinatario finale. Dati gli scopi dell Articolo 78(6) del Regolamento Generale, un impegno giuridico a pagare o a fare investimenti su un destinatario finale non è sufficiente per costituire una spesa ammissibile Il cofinanziamento privato o pubblico nell ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria pagato a livello di destinatari finali da parte degli investitori sarebbe solo ammissibile e dovrebbe essere inclusa in un dichiarazione di spesa solo se soddisfa pienamente le condizioni definite nei seguenti punti: deve sussistere prova documentale dell accordo legale fra le parti private/pubbliche e lo strumento di ingegneria finanziaria concernente il loro contributo all implementazione dell operazione di investimento cofinanziato; lo strumento di ingegneria finanziaria deve mantenere la responsabilità generale dell operazione di investimento, comprendendo il successivo monitoraggio dei contributi del programma operativo secondo l accordo di finanziamento; 14

15 la spesa pagata da tali organismi privati o pubblici è provata da fatture quietanzate o, ove questo non possa essere fatto, da documenti contabili di valore probatorio equivalente; la spesa pagata da ciascun organismi privato o pubblico è comunicata formalmente allo strumento di ingegneria finanziaria, il quale è responsabile di verificare la realità e l ammissibilità della spesa richiesta prima della sua dichiarazione all autorità di gestione o all autorità di certificazione e la pista di controllo è mantenuta fino al livello del pagamento del cofinanziamento privato /pubblico al destinatario finale (vedasi anche capitolo 6 per ulteriori indicazioni inerenti la reperibilità dei documenti e i livelli delle verifiche di audit) Costi e spese di gestione L espressione costi e spese di gestione è usata, nella presente nota come comprensiva di qualsiasi e tutte le spese, i costi, gli esborsi e altre somme pagate dal programma operativo ai gestori dei fondi di partecipazione o degli strumenti di ingegneria finanziaria, come rimborso o compensazione per la gestione dei fondi erogati dai programmi operativi per l efficace investimento nei destinatari finali e che possono essere dichiarati come spesa ammissibile per il rimborso da parte dei Fondi Strutturali in coerenza con l Articolo 78(6) del Regolamento Generale. Mentre i costi di gestione sono relativi a voci di spesa rimborsate a fronte di evidenza della spesa, le spese di gestione riguardano un prezzo stabilito o una compensazione per i servizi resi La questione di cosa costituisca una spesa ammissibile riguardante i costi e le spese di gestione è affrontata in primo luogo dalle norme nazionali secondo l Articolo 56(4) del Regolamento Generale. Tale spesa ammissibile può includere i costi sostenuti dallo strumento di ingegneria finanziaria come parte della preparazione delle decisioni di investimento e del successivo monitoraggio e follow-up degli investimenti (per esempio studi tecnici, audit, expertise legale, ecc) ma non dovrebbe includere i costi che sono direttamente imputabili alla preparazione e/o all attuazione dei singoli progetti o dei piani di investimento da parte dei destinatari finali, come i costi per la pianificazione ottenuta, per gli studi tecnici di fattibilità, spese per la gestione del progetto, ecc. che fanno parte del costo dell investimento A titolo di semplici esempi e non esaustivi, in passato i servizi della Commissione hanno considerato la seguenti categorie di costi di strumenti di ingegneria finanziaria o di fondi di partecipazione come costi di gestione ammissibili e compatibili con i principi di sana e efficiente gestione finanziaria: - costi per il personale, comprese spese di viaggio e di permanenza, costo degli uffici, attrezzatura, sistemi informatici, consumi e provviste, direttamente legati alla gestione e all investimento dei contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria e ai fondi di partecipazione; tali costi sono sostenuti nella realizzazione delle attività di selezione e di procedure di gara, di controllo, di monitoraggio e di reporting, di consultazione, di informazione e di pubblicità; - spese generali dell istituzione finanziaria che opera come strumento di ingegneria finanziaria o come fondo di partecipazione nella gestione e nell investimento del contributo dal/i programma/i operativo/i, posto che le spese generali sono basate su costi reali e sono allocate in proporzione alle operazioni secondo un metodo equo e giusto debitamente giustificato Le somme ammissibili dei costi e delle spese di gestione che possono essere dichiarate come 15

16 spesa ammissibile per il rimborso da parte dei Fondi Strutturali sono calcolate tenendo presenti i contributi provenienti dal programma operativo al fondo di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria, a seconda del caso Ai sensi dell Articolo 53(1) (a) e (b) del Regolamento Generale, il termine partecipazione del programma operativo dovrebbe essere inteso con riferimento alla spesa pubblica (UE e nazionale), o con riferimento alla spesa totale ammissibile (comprendendo la spesa pubblica UE e nazionale e la spesa privata), a seconda della base di riferimento per il calcolo della spesa ammissibile del programma operativo L Articolo 43(4) del Regolamento di Attuazione definisce alcune soglie per i costi e le spese di gestione, stabilite come percentuale del capitale finanziato dal programma operativo che non possono essere superate, su una media annua. I tassi indicati in questo Articolo per calcolare i tetti dei costi e delle spese sono applicabili al contributo dei programmi operativi ai fondi di partecipazione, o del programma operativo o dei fondi di partecipazione ad ogni altro fondo o strumento a cui si è fatto riferimento nei paragrafi (a), (b) e (c) dello stesso Articolo. Questi tassi sono tassi massimali che non dovrebbero essere superati per ciascuna categoria di fondi o di strumenti, a meno che una procedura di gara stabilisca che siano necessari tassi più elevati L accordo di finanziamento può prevedere pagamenti anticipati dei costi e delle spese di gestione che superano i limiti stabiliti dall Articolo 43(4) del Regolamento di Attuazione per uno o più anni, come ad esempio i primi anni del periodo di programmazione. Questa struttura di pagamento potrebbe essere giustificata dal fatto che i fondi di partecipazione o i gestori del fondo possono sostenere costi importanti prima che si realizzino effettivamente degli investimenti reali e che le somme pagate ai fondi all inizio possono essere più basse delle somme impegnate ai fondi Tuttavia, i costi e le spese di gestione ammissibili in relazione agli strumenti di ingegneria finanziaria, secondo l Articolo 44 del Regolamento Generale, alla chiusura parziale o finale dei programmi operativi, non dovrebbero superare i limiti stabiliti dall Articolo 43(4) del Regolamento di Attuazione, calcolato in media su base annua su quella parte del periodo di programmazione per il quale il fondo di partecipazione o lo strumento di ingegneria finanziaria gestisce effettivamente un operazione Dal momento che i costi e le spese di gestione sono calcolati in riferimento al capitale finanziato dal programma operativo al [ ] fondo, è importante chiarire che solo le somme pagate dai programmi operativi ai fondi di partecipazione o agli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere prese in considerazione a questo scopo (non le somme impegnate ) I costi e le spese di gestione sono ammissibili a partire da qualsiasi data successiva alla firma dell accordo di finanziamento relativo. I costi e le spese di gestione sostenuti per il lavoro preparatorio in relazione a uno specifico strumento di ingegneria finanziaria sono quindi recuperabili solo dopo la firma del relativo accordo di finanziamento La Commissione si aspetta che le autorità di gestione e i fondi di partecipazione assicurino che i costi e le spese di gestione siano concordati in conformità con i principi di sana gestione finanziaria Inoltre si raccomanda quindi che gli accordi di finanziamento stabiliscano a tutti i livelli una struttura per la remunerazione dei gestori del fondo basata sulla performance, ossia attraverso formule che tengano in considerazione standard di riferimento per efficaci investimenti negli strumenti di ingegneria finanziaria e da questi agli investimenti rimborsabili effettivamente pagati ai 16

17 destinatari finali Si raccomanda che la remunerazione basata sulla performance debba anche essere connessa alla qualità degli investimenti effettivamente fatti, ossia misurata attraverso il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del programma operativo, così come il valore delle risorse restituite all operazione dagli investimenti intrapresi dai fondi, in linea con gli obiettivi specifici e la strategia di investimento dello strumento di ingegneria finanziaria In tutti i casi una evidenza adeguata dovrebbe essere tenuta dai fondi di partecipazione o dagli strumenti di ingegneria finanziaria, consentendo loro di dimostrare che i costi e le spese di gestione pagati dai programmi operativi corrispondano effettivamente ai principi di sana ed efficiente di gestione In alcuni casi, le spese di organizzazione (ad esempio costi di transazione come le spese per consulenze legali e contabili e le spese per il monitoraggio) o qualsiasi parte di esse possono essere imputate ai destinatari finali dallo strumento di ingegneria finanziaria. Queste spese di organizzazione (o qualsiasi parte di esse) non dovrebbero sovrapporsi ai costi o alle spese di gestione dichiarati come spesa ammissibile per il rimborso da parte dei Fondi Strutturali. Di conseguenza, se queste spese di organizzazione sono imputate dal fondo al destinatario finale, la somma corrispondente dovrà essere dedotta dalla spesa ammissibile al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi e delle spese di gestione Per chiarezza, le spese di organizzazione imputate dallo strumento di ingegneria finanziaria al destinatario finale avranno un effetto di ridurre l importo netto dell assistenza a beneficio del destinatario finale. Se lo strumento di ingegneria finanziaria auspica di imputare ai destinatari finali tali spese di organizzazione, la stessa somma delle spese di organizzazione deve essere dedotta dalla spesa ammissibile dichiarata dai Fondi Strutturali Se lo strumento di ingegneria finanziaria mette a carico dei destinatari finali tali spese di organizzazione o altre spese, la somma di queste spese deve essere dedotta dalla spesa ammissibile dichiarata dai Fondi Strutturali secondo l Articolo 78(6) (d) del Regolamento Generale. Quindi, a chiusura, la somma imputata ai destinatari finali dallo strumento di ingegneria finanziaria, che è stata considerata come spesa ammissibile come parte dei costi di gestione secondo l Articolo 78(6) (d), non dovrebbe far parte della spesa ammissibile di questo strumento secondo l Articolo 78(6) (a), (b), (c) e (e) del Regolamento Generale Monitoraggio Come indicato nella sezione 2.4 i termini e le condizioni per la partecipazione dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria devono essere definiti in un accordo di finanziamento, da concludersi fra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato Membro o l autorità di gestione, o il fondo di partecipazione ove opportuno. L accordo di finanziamento include disposizioni per il monitoraggio dell implementazione in conformità all Articolo 43(3) (b) del Regolamento di Attuazione, così come i requisiti generali di informazione in base ai regolamenti dei Fondi Strutturali Deve essere precisato che quando, in base all Articolo 43(3) (b) e/o all Articolo 44(2) (f) del Regolamento di Attuazione, uno strumento di ingegneria finanziaria svolge la sorveglianza della realizzazione come prescritto dall accordo di finanziamento pertinente, i controlli e le attività di informazione che esso svolge inter alia sui destinatari finali non sostituiscono o non eliminano le funzioni e i compiti di verifica dell autorità di gestione in base all Articolo 60 del 17

18 Regolamento Generale e dell Articolo 13 del Regolamento di Attuazione Le disposizioni nei relativi accordi di finanziamento dovrebbero consentire il monitoraggio degli esborsi di finanziamento a livello di destinatari finali e di strumenti di ingegneria finanziaria, così come i ritorni delle partecipazioni, prestiti e altri investimenti rimborsabili, e la performance delle garanzie per gli investimenti rimborsabili. L Allegato II alla presente nota fornisce un modello (template) per registrare le informazioni di monitoraggio per l uso da parte delle autorità incaricate al monitoraggio, dei fondi di partecipazione e degli strumenti di ingegneria finanziaria La Commissione cercherà di consolidare le informazioni di monitoraggio aggregate fornite dalle autorità di gestione, in previsione di fornire una valutazione complessiva della performance degli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dai programmi dei Fondi Strutturali. 2.8 Rischio di cambio estero Per gli Stati Membri situati fuori dall euro-zona, quando un contributo è fatto ad un fondo di partecipazione o ad uno strumento di ingegneria finanziaria e dichiarato alla Commissione, esso è dichiarato in Euro secondo le disposizioni dell Articolo 81 del Regolamento Generale Alla chiusura finale, i servizi della Commissione considerano che l importo da giustificare ai fini dei sotto-paragrafi da (a) a (d) dell Articolo 78(6) in quanto è stato investito sui destinatari finali dovrebbe essere l importo in valuta nazionale che era stato finanziato al fondo di partecipazione o allo strumento di ingegneria finanziaria e che era la base in Euro della dichiarazione presentata alla Commissione utilizzando il tasso di cambio specificato nell Articolo 81 del Regolamento Generale Nel caso in cui, a chiusura, sia stato pagato o investito meno dell importo iniziale in unità di valuta nazionale secondo i paragrafi da (a) a (d) dell Articolo 78(6), il deficit (shortfall) (in unità di valuta nazionale) dovrebbe essere convertito in Euro, utilizzando il tasso di cambio della dichiarazione originale del contributo presentata alla Commissione, e dedotta dalla domanda per il pagamento del saldo finale e della dichiarazione di spesa presentata alla Commissione in conformità all Articolo 89(1) del Regolamento Generale I servizi della Commissione considerano quindi che non è necessario convertire in Euro ogni singolo pagamento o investimento effettuato in valuta nazionale in base ai sottoparagrafi (a) a (d) dell Articolo 78(6) Al fine di evitare equivoci, nel corso delle operazioni di organizzazione e di implementazione, un fondo di partecipazione può convertire in altre valute, un importo finanziato al fondo stesso da parte del programma operativo in valuta nazionale, posto che ci siano buone ragioni operative per fare ciò e che la conversione sia eseguita nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria. 3. TEMATICHE SPECIFICHE DI INVESTIMENTO 3.1. Tematiche comuni In conformità all Articolo 43 (6) del Regolamento di Attuazione, le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, così come le operazioni per l efficienza energetica e l utilizzo di energia rinnovabile negli edifici, inclusi gli edifici abitativi esistenti, che sono finanziati dagli strumenti di 18

19 ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo Di conseguenza, nel caso in cui un programma operativo preveda una sovvenzione sia dai Fondi Strutturali o dal Fondo di Coesione così come dai contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria provenienti dai Fondi Strutturali, i destinatari finali possono essere simultaneamente finanziati da (i) sovvenzioni derivanti dai Fondi Strutturali o dal Fondo di Coesione e (ii) da investimenti da strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati con i Fondi Strutturali. Tuttavia, poiché i due flussi di finanziamento ricadono nell ambito di operazioni separate (e possibilmente sotto assi prioritari differenti) devono essere mantenuti conti e registri separati per ciascuno dei flussi di finanziamento, per fornire piste di controllo chiare ed indipendenti per ciascuna operazione. Gli stessi principi e procedure si applicano mutatis mutandis nel caso in cui i due flussi di finanziamento sono disposti da differenti programmi operativi A scanso di equivoci, ogniqualvolta il destinatario finale benefici di una sovvenzione erogata attraverso aiuti di Stato o ogni altro tipo di operazione finanziata dal programma operativo e dagli investimenti previsti dagli strumenti di ingegneria finanziaria, devono essere rispettati l Articolo 54(5) del Regolamento Generale e le norme sugli aiuti di stato riguardanti il cumulo degli aiuti. In linea con le linee guida sugli Aiuti di Stato, il cumulo di differenti misure di finanziamento è possibile, purché esse riguardino costi ammissibili differenti e identificabili Investimenti in imprese a) Ammissibilità della acquisizione finanziaria nel contesto della trasmissione delle imprese e della fattibilità del target imprenditoriale L Articolo 45 del Regolamento di Attuazione dispone che gli strumenti di ingegneria finanziaria investano in imprese in particolare PMI, al momento della creazione, nella fase iniziale o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria giudichino potenzialmente ed economicamente fattibili In questo modo, nell ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria, gli investimenti associati ad un piano per la creazione o per l espansione di un attività generica di un impresa, sulla base dell Articolo 45 del Regolamento di Attuazione, possono essere ammissibile al finanziamento dei Fondi Strutturali. I business plan per attuare tali investimenti possono includere inter alia il costo di trasmissione dell impresa (vale a dire il prezzo di acquisto), vale a dire quando l impresa sarebbe stata altrimenti chiusa, posto che la trasmissione avvenga fra investitori indipendenti (per esempio investitori che non sono membri della stessa famiglia) In ogni caso il business plan per la creazione o per l espansione di un attività generica dell impresa deve costituire un elemento chiave nella decisione di investimento; quindi una parte significativa del piano in questione dovrebbe racchiudere l investimento o la spesa finalizzata all espansione dell attività economica generale dell impresa. A queste condizioni, tale piano di investimento, che include il costo necessario alla trasmissione (fra investitori indipendenti), può essere finanziato attraverso strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai Fondi Strutturali. Le operazioni che riguardano esclusivamente la trasmissione delle imprese senza alcuna espansione o i trasferimenti familiari non dovrebbero essere finanziate attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai Fondi Strutturali Le Fusioni, Management Buy Out, Management Buy In o Trasferimenti familiari sono esclusi dall ambito di applicazione dei Fondi Strutturali, a meno che tale finanziamento sia erogato 19

20 esclusivamente per attuare un piano di investimento per l espansione delle attività economiche dell impresa, ad esclusione del finanziamento dell acquisto dell impresa dai proprietari precedenti Infine, sulla base del secondo paragrafo dell Articolo 45 del Regolamento di Attuazione, gli strumenti di ingegneria finanziaria non investono in imprese in difficoltà nel rispetto delle Linee Guida sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 3, del 10 Ottobre b) Condizioni per il co-finanziamento del capitale d esercizio delle imprese attraverso il FESR mediante strumenti di ingegneria finanziaria Ai fini della presente nota il capitale d esercizio è inteso come differenza fra gli attivi e i passivi correnti di un impresa. In questo contesto, per una questione di principio, il finanziamento del capitale d esercizio che non è associato ad un piano per la creazione o per l espansione di un impresa non dovrebbe essere effettuato attraverso strumenti di ingegneria finanziaria Tuttavia, a certe condizioni, il disporre di capitale d esercizio può risultare necessario per attuare un piano economico mirante allo sviluppo o all espansione dell attività commerciale di una PMI. Inoltre il capitale d esercizio è particolarmente importante nella fase di avvio delle imprese, come capitale di avvio (seed capital) e capitale di start-up In tali circostanze si può riconoscere che il prestito, la quota o la garanzia fornita alle imprese, sia nella fase d avvio come seed capital o start-up capital, sia nelle fasi successive, quando è associato al piano per l espansione delle attività delle imprese (expansion capital), comprenda un determinato ammontare di capitale d esercizio, così come può essere consentito che fornisca la necessaria liquidità necessaria all attuazione del piano economico senza difficoltà e con successo. In alcuni casi specifici (per esempio fase d avvio, seed capital e altri progetti di investimento piccoli che coinvolgono una parte significativa delle attività in innovazione, ricerca e sviluppo), può essere giustificato che gli investimenti effettuati attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria possano coprire solo il capitale d esercizio Investimenti in progetti di sviluppo urbano e partenariati pubblici-privati (PPP) a) Progetti e PPP facenti parte di un Piano Integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Secondo l Articolo 44 primo paragrafo (b) del Regolamento generale, i fondi per lo sviluppo urbano investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti (pubblici o privati nel settore guida) inclusi in piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile Laddove i fondi per lo sviluppo urbano finanzino anche, insieme ad altri progetti, progetti legati all efficienza energetica e all utilizzo di energia rinnovabile negli edifici, compreso negli edifici abitativi già esistenti, tali progetti dovrebbero essere inclusi in piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile I Regolamenti sui Fondi Strutturali non includono una definizione, o specifici requisiti, di un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Di conseguenza, tali piani o strategie, e le condizioni per l inclusione dei progetti in tali piani o strategie, dovrebbero essere definiti dalle autorità competenti degli Stati Membri e/o dalle autorità di gestione, tenendo conto dell Articolo 8 del Regolamento FESR e dello specifico contesto urbano, amministrativo e giuridico di ciascuna 3 GU C 244, , p.2. 20

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