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REGOLAMENTO ACCESSO E PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI nell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi Giugno 2014 1

INDICE Articolo 1 - Finalità Articolo 2 - Riferimenti normativi Articolo 3 - Ambito di applicazione Articolo 4 - Procedure di richiesta ed autorizzazione Articolo 5 - Impegni Articolo 6 - Riservatezza e Privacy Articolo 7 - Assicurazioni Articolo 8 - Locali Articolo 9 - Mensa Articolo 10 - Sicurezza e Prevenzione Articolo 11 - Pubblicità Articolo 12 - Entrata in vigore Allegato: Modello richiesta / autorizzazione 2

Articolo 1 - Finalità Finalità del presente regolamento è disciplinare, secondo criteri di uniformità ed imparzialità, le modalità di accesso alle strutture dell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi da parte di Associazioni di volontariato o altre Associazioni senza scopo di lucro che, in conformità agli scopi perseguiti, si propongano per lo svolgimento di attività rivolte agli utenti, presso l Azienda stessa. Articolo 2 - Riferimenti normativi Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato ; Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato ; Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale ; Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 Norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale ; Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 3 - Ambito di applicazione Il presente regolamento è rivolto, in primis, alle Associazioni di volontariato, iscritte nei registri del volontariato della Regione Emilia - Romagna o della Provincia di Bologna. Potranno essere considerate Associazioni di volontariato iscritte nei registri di altre regioni, qualora svolgano attività e abbiano una sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna. 3

Eventuali richieste di diverse Associazioni, quali le Associazioni di promozione sociale o altre Associazioni senza scopo di lucro (ONLUS), potranno saranno valutate in relazione alla congruità degli scopi perseguiti e delle attività svolte. In caso di accoglimento, saranno applicate le disposizioni del presente regolamento. Articolo 4 - Procedure di richiesta ed autorizzazione 1. Le Associazioni iscritte nei registri regionali o provinciali del volontariato - o altre associazioni senza scopo di lucro, in riferimento a quanto stabilito all'articolo 3 - che intendano svolgere attività presso l Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, devono presentare formale richiesta alla Direzione Generale. La richiesta, corredata di copia dello Statuto e dell Atto costitutivo, deve contenere l indicazione delle attività e le modalità di espletamento proposte dall Associazione. Qualora l Associazione proponga uno specifico progetto da realizzare, con carattere di continuità, in condivisione con le strutture aziendali, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla descrizione del progetto che si intende realizzare. Deve, comunque, risultare il parere favorevole del Direttore della struttura aziendale presso la quale l Associazione intende prestare la propria attività. 2. L Azienda verifica i requisiti dell Associazione e valuta la congruità delle attività proposte rispetto agli scopi ed alle attività istituzionali., con particolare riferimento a criteri quali: iscrizione al registro del volontariato da almeno sei mesi, finalità dell'associazione in ambito socio - sanitario, dichiarazione comprovante la presenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione. 4

3. L Azienda valuta altresì la possibilità di autorizzare tali forme di collaborazione, anche in relazione ad analoghe attività già presenti. In caso di accoglimento della richiesta, la presenza dell Associazione presso le strutture dell Azienda può essere formalizzata come segue: a) mediante un accordo convenzionale, in presenza di un progetto di collaborazione che preveda un insieme articolato di attività e di rapporti con l Azienda; b) mediante lettera di riconoscimento formale, qualora si tratti di attività che, seppur condivise con l Azienda e svolte in modo continuativo, non presentino interconnessioni con le attività aziendali tali da necessitare di un rapporto di convenzione (ad esempio, attività direttamente rivolte ad utenti, quali accoglienza, ascolto e condivisione dei problemi connessi alla malattia, sostegno nei percorsi di cura, intrattenimento ed attività ludica). In tali casi la richiesta di accesso e la relativa autorizzazione potranno essere formalizzate mediante il modulo allegato al presente regolamento. Le informazioni aggiornate circa le Associazioni presenti nell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, con i riferimenti ed i recapiti utili per poterle contattare, sono rese disponibili nel portale aziendale. Articolo 5 - Impegni L Associazione assume i seguenti impegni: - svolgere le attività con continuità, nel rispetto dei giorni e degli orari definiti; eventuali modifiche, da concordare con la struttura di riferimento, dovranno essere comunicate in forma scritta; 5

- comunicare all Azienda un referente, che avrà il compito di mantenere i contatti con i responsabili delle strutture aziendali e di verificare il corretto svolgimento delle attività, nel rispetto dei diritti e delle scelte degli utenti ed in osservanza delle disposizioni e delle normative; - comunicare e mantenere aggiornati i nominativi delle persone individuate, con attitudini e capacità adeguate alle attività da svolgere e fornire i relativi cartellini di riconoscimento. Sia l Associazione che l Azienda assicurano la reciproca tempestiva comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle attività. L Azienda si riserva l interruzione di tali forme di collaborazione qualora intervengano fatti o circostanze che turbino lo svolgimento delle attività istituzionali. Articolo 6 - Riservatezza e privacy L Associazione assume l impegno, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, I volontari / collaboratori devono osservare gli obblighi di riservatezza che derivano dalle disposizioni normative in tema di protezione dei dati personali, in conformità alle procedure aziendali in materia ed alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l Associazione è invitata a comunicare all Azienda un referente, che avrà il compito di comunicare e mantenere aggiornati i nominativi delle persone individuate come incaricate del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003. Inoltre, in presenza di convenzione potrà, se ritenuto necessario, essere autorizzato l'accesso ai sistemi informatici (account di posta elettronica sia personale che generica, includendo il nome dell'associazione nell'indirizzo, accesso ad intranet e/o altre procedure 6

informatiche), se espressamente autorizzato in quanto strettamente connesso alle attività oggetto della convenzione. Articolo 7 - Assicurazioni Le Associazioni garantiscono che i propri aderenti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. (Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato - articolo 4; Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale - articolo 30, comma 3) L Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna risponde per la responsabilità civile verso terzi, in relazione ad eventuali danni derivati da responsabilità dei propri dipendenti o collaboratori, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna 7 novembre 2012, n. 13. Articolo 8 Spazi e locali aziendali L eventuale disponibilità di un locale o di uno spazio, in modo esclusivo, è possibile solo in caso di convenzione, previa, di norma, l'individuazione proposta dal Direttore dell Unità Operativa di riferimento ed autorizzata dalla Direzione aziendale. Nel caso di utilizzo di beni o servizi messi a disposizione dall Azienda, sarà cura dell unità operativa dare informazione agli uffici aziendali competenti per l individuazione della modalità di rimborso. Potrà essere, inoltre, considerata ed autorizzata dall'azienda una condizione di condivisione di uno spazio con altre Associazioni, qualora le modalità di svolgimento delle attività concordate lo consentano. Gli accordi dovranno prevedere le modalità di gestione dei locali assegnati ed il rimborso delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria (art. 10 L.R. n. 12/2005). 7

Nel determinare l entità dei rimborsi dovuti, l Azienda si riserva di valutare gli eventuali apporti migliorativi dei servizi o degli ambienti, derivanti dalle attività svolte dall Associazione, di interesse dell'azienda. Infine, nel caso di organizzazione di eventi comportanti la promozione e l'offerta di materiale pubblicitario o la vendita di prodotti, in occasione di festività od altro, è indispensabile che le Associazioni presentino, con congruo anticipo, al Responsabile Mobility aziendale, richiesta di autorizzazione circostanziata (indicazione dello spazio, delle giornate e degli orari), ai fini di una completa valutazione. L'autorizzazione sarà rilasciata da un medico di Direzione sanitaria. Articolo 9 - Mensa Gli accordi con le Associazioni possono prevedere l autorizzazione, a favore del personale che presta attività nell ambito dell Azienda (volontari/dipendenti/collaboratori), a fruire dei pasti presso la mensa dell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna. Modalità di accesso e valore economico del buono pasto sono stabiliti nel Regolamento aziendale in materia di erogazione del servizio mensa aziendale e di diritto di accesso alla stessa. Articolo 10 - Sicurezza e Prevenzione L Associazione deve prendere visione del documento sulla valutazione dei rischi, redatto dall Azienda, al fine di informare gli operatori esterni sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro dell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna (in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Il documento è consultabile presso il seguente indirizzo web: http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf 8

L Associazione dovrà sottoscrivere e trasmettere all Azienda la scheda di presa visione ed accettazione (nell ultima pagina del documento) e dare ai volontari / operatori le necessarie informazioni circa quanto contenuto nel documento. Articolo 11 Richiamo al Codice di comportamento Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si richiama altresì il Codice di comportamento aziendale, pubblicato sul portale aziendale, rivolto ai dipendenti nonché a tutti coloro che operano ad ogni livello e con qualsiasi rapporto per l'azienda. In particolare, si richiamano qui gli articoli 11 e 12 del Codice approvato con deliberazione n. 40/2014, relativi ai rapporti con associazioni ed organizzazioni esterne. Articolo 12 - Pubblicità Il presente regolamento è pubblicato sul portale aziendale. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente regolamento, approvato con delibera aziendale, entra in vigore dalla sua pubblicazione all Albo Aziendale. 9

Modello per la richiesta di accesso, da parte di Associazioni, a strutture dell Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi Alla Direzione Generale dell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Via Massarenti, 9-40138 Bologna All attenzione della Direzione Affari Generali, Istituzionali e Convenzioni Il Sottoscritto, in qualità di legale Rappresentante della Associazione con sede iscritta nel registro del volontariato chiede che la suddetta Associazione sia autorizzata ad accedere alla Unità Operativa per svolgere la seguente attività nei seguenti giorni ed orari: dalle alle dalle alle dalle alle nel periodo dal al 1

A tal fine, l Associazione assume i seguenti impegni: Articolo 1 Attività e modalità di svolgimento - le attività sopra indicate saranno svolte nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con le strutture aziendali di riferimento e comunicate in forma scritta; - saranno comunicati all Azienda, e mantenuti aggiornati, i nominativi delle persone individuate, con caratteristiche adeguate alle attività da svolgere; - saranno forniti i cartellini di riconoscimento. L Associazione individua quale Referente, che avrà il compito di verificare che le attività siano rese nel rispetto dei diritti e delle scelte dei fruitori delle attività stesse ed in osservanza delle disposizioni e delle normative specifiche. Non viene riconosciuta alcuna disponibilità di locali. Articolo 2 - Privacy L Associazione si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. I volontari / collaboratori osserveranno con scrupolo e diligenza gli obblighi di riservatezza che derivano dalle disposizioni normative in tema di protezione dei dati personali, in conformità alle procedure aziendali in materia, alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati ed alle specifiche disposizioni impartite dal Responsabile del trattamento (Direttore UO e Coordinatore della UO). A tal fine l'associazione si impegna a fornire all'azienda l'elenco completo dei volontari / collaboratori che assumono la veste di incaricati, impegnandosi fin d'ora a tenere aggiornato l'elenco dei nominativi individuati ed a comunicare eventuali sostituzioni / integrazioni. 1

Articolo 3 - Assicurazione In applicazione della normativa di riferimento, l Associazione garantisce che i propri aderenti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. (Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato - articolo 4; Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale - articolo 30, comma 3) Articolo 4 - Sicurezza e prevenzione L Associazione si impegna a prendere visione del documento redatto dall Azienda al fine di informare gli operatori esterni sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro dell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna (in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Il documento è consultabile presso il seguente indirizzo web: http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf L Associazione provvederà a sottoscrivere e trasmettere all Azienda la scheda di presa visione ed accettazione (nell ultima pagina del documento) ed a fornire ai volontari / operatori le necessarie informazioni circa quanto contenuto nel documento. Articolo 5 Validità dell accordo Il presente accordo ha validità per il periodo di dalla data di autorizzazione da parte del Direttore Sanitario :(durata massima due anni). Sia l Associazione che l Azienda assicurano la reciproca tempestiva comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle attività. Sia l Associazione che l Azienda hanno la facoltà di recedere dall accordo, con un congruo preavviso, qualora vengano meno le finalità che l hanno determinato o per altri motivi da specificare Data Firma 1

ALLEGATI: copia dello Statuto / atto costitutivo dell Associazione progetto di collaborazione PARERI Si esprime parere favorevole, Il Coordinatore infermieristico DATA Il Direttore della Unità Operativa DATA Visto si autorizza Il Direttore Sanitario DATA 1