Schema di CONTRATTO DI SERVIZIO tra REGIONE ed A.T.E.R. in attuazione dell art. 50 della Lr n. 27/2006 come modificato dalla Lr n. 11/2007.



Documenti analoghi
TRA PREMESSO, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto,

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

DGR 5 febbraio 2010, n. 74

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD/ DEL 28/12/2012. Comune di Parma F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI

UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LAZIO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LAZIO (ANCI LAZIO) UNIONE DELLE PROVINCE DEL LAZIO (UPI LAZIO)

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

L.R. n.27 del Legge finanziaria regionale per l esercizio 2007 (estratto degli articoli riguardanti l Edilizia Residenziale Pubblica)

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente Interventi a sostegno della famiglia ;

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

D.G.R.n del

DOCUMENTO TECNICO. 1) Ripartizione delle somme

RISOLUZIONE N.350/E. agosto Roma,07 agosto 2008

DELIBERA DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA N.486 DEL 23/7/2015

OGGETTO: Accordo di collaborazione con i CAF - schema di convenzione.-

Determina Personale Organizzazione/ del 12/12/2014

Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

DECRETI PRESIDENZIALI

Intesa in materia di Previdenza e Assistenza

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE pos. n. 14 dd. 17 novembre 2011 TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. E FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

INTERVENTI URGENTI SUGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA BONIFICA DELL AMIANTO

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

Azienda Speciale Servizi Comuni REGOLAMENTO DI CONTABILITA DISPOSIZIONI GENERALI. Art.1

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE

DECRETO N Del 19/03/2015

Regolamento di contabilità

LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE)

Art. 82 L.R. 8/02 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Allegato 2 Avviso per l individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E.

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

Comune di Domus de Maria

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

a) servizio di analisi campioni vini Ring Test UIV per il laboratorio agrochimico di Alessandria del Settore Fitosanitario regionale.

Vigilanza bancaria e finanziaria

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

Protocollo di intesa

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2014 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 23/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7

Proposta di legge Alienazione degli immobili di ERP. Documento preliminare

Decreto ministeriale n. 21

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A relazione dell'assessore Cavallera: Premesso che:

ARTICOLO 2 Determinazione del canone 1. Il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP - fino alla revisione dei criteri direttivi

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

TRA. Il Comune di Ravenna, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Matteucci;

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLE OT

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

27/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95. Regione Lazio

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

DETERMINAZIONE N. 82 DEL

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

LA GIUNTA REGIONALE. VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.

PARTE III PROGRAMMA DI SPESA E.F RELATIVO A SPESE CONDOMINIALI, ONERI ACCESSORI, ONERI DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI E COMUNIONI

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA SOCIETA FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO FI.LA.S S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL ACCORDO DI

RISOLUZIONE N. 123/E

Transcript:

ALLEGATO 1 Schema di CONTRATTO DI SERVIZIO tra REGIONE ed A.T.E.R. in attuazione dell art. 50 della Lr n. 27/2006 come modificato dalla Lr n. 11/2007. L anno il giorno del mese di in Roma, con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d uso TRA la Regione Lazio, di seguito denominata Regione, rappresentata da E l A.T.E.R. del, di seguito denominata A.T.E.R., c.f. - con sede in Via, rappresentata dal. PREMESSO che: - con Lr 06 agosto 1999 n. 12 è stato disciplinato l esercizio delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica, riservando alla Regione funzioni e compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza e riportando in sede locale (Comuni e I.A.C.P.) funzioni e compiti essenzialmente di natura attuativa e gestionale, demandando in particolare, fra l altro: a) alla Regione: la determinazione degli obiettivi e delle linee di intervento; la ripartizione territoriale degli interventi (nelle varie tipologie previste) e delle relative risorse disponibili; la disciplina delle assegnazioni, dei canoni e della gestione degli alloggi, anche per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei cittadini che ne possono beneficiare; il coordinamento della gestione dell anagrafe degli assegnatari e dell inventario del 1

patrimonio pubblico abitativo; il controllo e la vigilanza sui soggetti attuatori e gestori dei programmi di E.R.P., ivi comprese le A.T.E.R.; b) alle A.T.E.R.: la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio di alloggi di E.R.P. destinati all assistenza abitativa e delle altre unità immobiliari; la gestione della mobilità sugli alloggi; la promozione dell autogestione da parte dell utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli alloggi; la gestione dell anagrafe degli assegnatari e l inventario del patrimonio immobiliare, nonché la realizzazione degli interventi edilizi; - con Lr 03 settembre 2002 n. 30, al fine di garantire l efficienza, l efficacia e l economicità delle funzioni amministrative attualmente esercitate dagli enti operanti nella materia dell E.R.P., è stato definito il nuovo Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica, procedendo alla trasformazione degli I.A.C.P. (Istituti Autonomi Case Popolari) in A.T.E.R. (Aziende Territoriali per l edilizia residenziale pubblica), definiti enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, nonché è stato loro riconosciuto il ruolo di operatori pubblici dell edilizia e di gestori del patrimonio pubblico loro affidato ; - per le attività di gestione del patrimonio pubblico abitativo, mentre alla Regione sono demandate funzioni di controllo e di vigilanza, attraverso, principalmente, l emanazione di direttive nell ambito delle normative all uopo adottate e vigenti (sulle assegnazioni, sui canoni, sulle cessioni, ecc.), le A.T.E.R., nell ambito della autonomia come sopra conferita, devono attuare una gestione economica (che deve tendere al pareggio del bilancio) e che trova nei canoni di locazione, comunque percepiti, la fonte principale delle entrate, a fronte delle quali vi sono le spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione dello stesso patrimonio immobiliare locato; RITENUTO che: - per tener conto delle finalità dell edilizia residenziale pubblica destinata all assistenza abitativa, i livelli dei canoni applicati - stabiliti dalle normative regionali - sono determinati dalle A.T.E.R. rapportandoli a parametri che tengono conto dei livelli reddituali e sociali delle famiglie assegnatarie; livelli, che per le fasce sociali basse (specialmente per redditi derivanti solo da pensioni sociale o da pensione minima I.N.P.S., disoccupazione, inabilità al lavoro) non possono non essere modesti, determinando così inevitabilmente sbilanci tra costi e ricavi; 2

- tali situazioni non favoriscono una gestione economica e quindi pesano in maniera, più o meno rilevante, sul bilancio della singola A.T.E.R. e sugli eventuali disavanzi di esercizio; CONSIDERATO che: - l art. 50, secondo comma, della Lr. n. 27/2006 come modificato dalla Lr n. 11/2007, prevede che possano essere stipulati contratti di servizio tra la Regione e ciascuna A.T.E.R.. Detti contratti comportano l impegno della Regione di concorrere alla copertura del disavanzo economico-finanziario dell Azienda; - il citato articolo 50 demanda alla Giunta Regionale la determinazione di criteri generali nei cui limiti e secondo i quali dar corso alla stipulazione dei contratti de quo, considerando l incidenza del costo di gestione e di manutenzione ordinaria degli alloggi in locazione; - l art. 1, comma 53 della Lr 11 agosto 2008, n. 14 recante Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio, ha stanziato sul bilancio della Regione la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in relazione ai contratti di servizio previsti dal citato art. 50; - la Giunta regionale, con deliberazione del 22 dicembre 2008 n. 953, ha provveduto in ordine a quanto stabilito dalla norma di cui sopra; - l art. 3 della Lr 24 dicembre 2008, n. 32 concernente l approvazione del bilancio pluriennale relativo agli anni 2009-2011 ha previsto lo stanziamento sul capitolo E61516 di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 in relazione ai contratti di servizio previsti dal citato art. 50; - il bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2009, ha disposto sul capitolo E61516 la non operatività di 1.500.000,00 in applicazione della limitazione prevista dal comma 3, art. 4 della Lr n. 31/2008; - successivamente con DGR è stata parzialmente modificata la deliberazione del 22 dicembre 2008 n. 953 sopra citata, in particolare per quanto concerne il triennio del finanziamento che inizia a decorrere con l annualità 2009; - l intervento finanziario regionale si pone solo come contributo per perseguire l obiettivo del riequilibrio economico dell Azienda; - l intervento finanziario può essere disposto annualmente soltanto entro i limiti delle suddette disponibilità finanziarie regionali, nonché se e nella misura in cui sia accertata la differenza negativa tra entrate per canoni e spese di gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare come successivamente determinato; 3

in esecuzione e nei limiti delle suddette deliberazioni nn. /, tra le parti, come sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Generali) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità Contratto. Art. 2 ( Oggetto ) Il Contratto disciplina il rapporto giuridico intercorrente tra Regione e A.T.E.R. per giungere alla corresponsione del contributo regionale previsto nel secondo comma dell art. 50 Lr 28 dicembre 2006 n. 27 come modificato dalla Lr 19 luglio 2007 n.11. Con tale contributo la Regione intende concorrere alla copertura del disavanzo economico-finanziario dell A.T.E.R., come definito dal successivo art. 4 lett. b, derivante dalla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all assistenza abitativa. Non si computano ai fini dell erogazione del presente contributo i disavanzi relativi agli alloggi: - esclusi dal regime dell edilizia residenziale pubblica; - affidati alla gestione dell A.T.E.R. ma in proprietà di Enti terzi. Art. 3 (Finalità del contratto) Con il presente Contratto le parti intendono dare attuazione alle previsioni normative contenute nel secondo comma dell art. 50 della Lr 28 dicembre 2006 n. 27 sopra richiamato, al fine di tendere al riequilibrio economico-finanziario dell A.T.E.R., qualora siano applicati canoni di locazione di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione ordinaria dell alloggio. 4

Art. 4 (Definizioni) Ai fini del presente Contratto si intende per: a) Patrimonio erp: gli immobili di edilizia residenziale pubblica destinati all assistenza abitativa dell A.T.E.R., inclusi gli alloggi inseriti nei piani di vendita e non ancora alienati al momento del computo del contributo, con esclusione delle categorie di cui all art. 2, secondo comma; b) Disavanzo di gestione ammesso al contributo: la differenza tra le spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli alloggi e le entrate ricavate dai canoni di locazione, secondo gli importi risultanti dai bilanci consuntivi presi a riferimento e dichiarati nella scheda di proposta approvata con la DGR e contenente le voci che l A.T.E.R. dovrà considerare per la quantificazione del proprio disavanzo; c) Manutenzione ordinaria: i lavori ricadenti nella definizione contenuta nell art. 3, primo comma lettera a) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia) ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; d) Costo di gestione: i costi relativi alle voci di spesa come individuate nella scheda di proposta indicata al precedente punto b; e) Entrate: i proventi attesi dai canoni di locazione determinati sulla base della vigente normativa regionale, senza tener conto delle morosità. Art. 5 (Obblighi di informazione) L A.T.E.R. e la Regione si impegnano alla massima collaborazione e a scambiarsi informazioni, documentazioni e chiarimenti sulle tematiche oggetto del presente contratto. In particolare l A.T.E.R. si impegna a trasmettere alla Regione Lazio una relazione semestrale contenente specifici prospetti riepilogativi sui seguenti argomenti: - procedure avviate per il rilascio degli alloggi occupati senza titolo non sanati all esito della regolarizzazione di cui alla Lr. 28 dicembre 2006, n. 27 art. 53 e successive modifiche; - numero e ubicazione di condomini misti e numero degli alloggi A.T.E.R. ubicati al loro interno con indicazione di quelli facenti parte dei piani di vendita; 5

- procedimenti legali avviati per il recupero della morosità, incidenza percentuale della stessa sia sull ammontare complessivo delle entrate per canoni di locazione sia sulle singole fasce di canoni; - situazione delle vendite relativamente al numero degli alloggi inseriti nei piani di cessione approvati non ancora alienati e incassi ricavati dalle vendite già concluse; - interventi di manutenzione ordinaria programmati e stato di avanzamento dei lavori di manutenzione ordinaria in corso. Art. 6 (Standard qualitativi e quantitativi) Entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente Contratto, le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico che veda coinvolte tutte le A.T.E.R. del Lazio, per definire concordemente apposita Carta dei Servizi delle A.T.E.R., ovvero uniformare quelle esistenti, in merito agli standard qualitativi e quantitativi da rispettare nello svolgimento dell attività di gestione amministrativa del patrimonio immobiliare di erp. Art. 7 (Modalità di erogazione del contributo) Il contributo regionale da riconoscere all A.T.E.R. nei limiti della disponibilità finanziaria esistente nell apposito capitolo del bilancio della Regione per l anno di competenza, viene ripartito secondo i criteri, le modalità e le formalità previste nelle citate DGR 22 dicembre 2008 n. 953 e DGR, ai sensi dell art. 50 comma 2 Lr n. 27/2006 e s.m.i. A tal fine, l A.T.E.R. si impegna a restituire alla Regione, entro trenta giorni dalla richiesta, la scheda di proposta trasmessa ai fini del computo del disavanzo di gestione da ammettere a finanziamento nell annualità di competenza. La suddetta scheda deve pervenire debitamente compilata e sottoscritta dal Direttore Generale. Il finanziamento regionale, per ciascuna delle tre annualità del finanziamento, viene ripartito in applicazione dei criteri generali fissati nella DGR 953/2008, sulla base dei dati comunicati dall A.T.E.R. con la compilazione della scheda di proposta e sarà corrisposto in un unica soluzione, a conclusione dell iter amministrativo previsto per l erogazione. 6

La mancata trasmissione della citata scheda di proposta entro i termini comunicati dalla Regione comporterà l esclusione dell A.T.E.R. dalla ripartizione del contributo regionale per l anno di competenza. Art. 8 (Durata e rinnovo del contratto) Il presente contratto, essendo strettamente collegato alle somme stanziate nel bilancio regionale per le annualità 2009-2011, ha durata di anni 3 a partire dalla data della sua sottoscrizione, e come indicato in premessa, è condizionato al mantenimento dello stanziamento di bilancio per le stesse annualità. Art. 9 (Controversie) In caso di controversie relative all interpretazione ed esecuzione del presente atto, le parti si impegnano preliminarmente a definire la questione in via transattiva, attivando ogni opportuno confronto e promuovendo anche riunioni di lavoro congiunte tra gli uffici interessati alle tematiche comuni. Art. 10 (Norme finali e transitorie) Il Foro di competenza è quello 7