ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE



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ASPEM S.p.A. Servizio Acquedotto AXA Agenzia Sviluppo & Trading ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE

CONTRAENTE: ASPEM S.p.A. DOMICILIATO A: VARESE - VIA S. GIUSTO 6 COMPAGNIA ASSICURATRICE: AXA Agenzia Sviluppo & Trading DOMICILIATA A: VARESE VIA T. CASATI CONFALONIERI 1 DURATA: anni 3 inizio ore 00 del : 01/01/14 termine ore 24 del : 31/12/16 1. Premio annuo lordo proposto per singola utenza domestica (anche se appartenente ad utenza multipla):... 5,50 Premio annuo lordo proposto per singola utenza industriale/ commerciale/artigianale, ecc.:... 30,00 Massimale utenza domestica singola: 7.500,00 Massimale utenza non domestica, Domestica in utenza multipla e/o utenze miste: 7.500,00 VVVV 2

Definizioni Nel testo che segue s intendono: per Assicurazione il contratto di assicurazione per polizza il documento che prova l assicurazione per assicurato il cliente del servizio acquedotto erogato da ASPEM che ha aderito (non avendovi espressamente rinunciato) alla presente assicurazione ed il cui interesse è da essa protetto per Compagnia e/o società la compagnia assicuratrice per premio la somma dovuta alla società per sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione per rinuncia la comunicazione scritta da parte del cliente finale di non voler usufruire della copertura assicurativa per indennizzo la somma dovuta dalla società in caso di sinistro per cose sia gli oggetti materiali sia gli animali per contraente il soggetto che stipula l assicurazione (ASPEM) per cliente il soggetto che usufruisce del servizio di erogazione della contraente per rischio la probabilità del verificarsi del sinistro 3

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PERDITE D ACQUA Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione La società si obbliga a risarcire all assicurato, tramite il contraente, nei modi e nei termini previsti dal presente contratto, l addebito delle perdite d acqua computate dalla contraente nelle fatture di pagamento sulla base dei limiti di cui al successivo art. 2.3 CLIENTI ASSICURATI Sono espressamente assicurati tutti i clienti del Servizio Acquedotto di ASPEM ad eccezione di quelli ricompresi nelle utenze speciali, come indicate nel Regolamento di somministrazione dell acqua in vigore (cantieri edili, impianti per vivai di piscicoltura, frigoriferi, di condizionamento d aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche da nuoto, impianti antincendio). Si precisa che se ad un unico contratto di somministrazione sono sottese più unità abitative, i clienti aderenti dovranno provvedere al versamento del premio singolo per ciascuna di esse nella misura indicata nel frontespizio di polizza. Si precisa altresì che per le utenze miste con unico contatore (cioè sia per uso domestico che per uso non domestico) il premio da versare sarà differenziato in base all utilizzo. Art. 2.2 Definizione di perdita d acqua assicurata La perdita d acqua di cui trattasi deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a valle del contatore a seguito di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili. La perdita deve avvenire in una parte dell impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Sono escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle derivanti da non perfetto funzionamento di rubinetti, di impianti di utilizzazione e degli scarichi, degli addolcitori, quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal cliente, quelle conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dal cliente o da terzi, quelle conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto. Rientrano in garanzia le perdite d acqua dovute a guasto di autoclavi per le sole utenze multiple ad esclusione di quelle a servizio di impianti antincendio. Art. 2.3 - Limiti di copertura/franchigia L indennizzo verrà corrisposto al netto di una franchigia pari al 50% della media dei consumi delle due annualità precedenti, rapportata al periodo entro il quale si è verificato l evento. La percentuale di cui sopra si riduce al 25% nel caso di perdite d acqua riscontrate in utenze multiple con unico contatore composte da almeno 8 nuclei familiari. Nei casi di nuovi clienti la media dei consumi sarà calcolata con riferimento ai consumi dei clienti con pari tipologia di utenza. Ad integrazione del successivo articolo 2.6- Lettura del contatore, qualora la lettura della bolletta oggetto di perdita occulta fosse superiore ai 280 giorni, la società liquiderà l indennizzo determinato come da comma precedente con una riduzione del: - 20% per le letture effettuate da 281 a 300 giorni - 30% per le letture effettuate da 301 a 330 giorni - 40% per le letture effettuate da 331 a 365 giorni - 50% per le letture effettuate oltre i 365 giorni 4

Art. 2.4 Liquidazione del danno L assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua al netto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3. Detto costo comprende le quote di tariffe di acquedotto, di fognatura e di depurazione (I.V.A. compresa qualora l utente non la possa fiscalmente recuperare) relative alla parte di consumo eccedente i limiti di cui sopra. Il Cliente che verifichi una perdita che può rientrare nei termini assicurativi deve darne immediato avviso al contraente ed alla società come da successivo articolo. La società disporrà gli accertamenti dei sinistri. Essi verranno liquidati dalla società al contraente che provvederà a rimborsarli ai clienti danneggiati. Il pagamento dell indennizzo verrà eseguito dalla società entro 60 giorni dalla data di trasmissione da parte della contraente e dell assicurato di tutta la documentazione di cui al successivo articolo, ad esclusione dei sinistri per i quali la società faccia opposizione o richiesta di ulteriori accertamenti. Si stabilisce che non verrà liquidato più di un sinistro annuo per utenza singola e due sinistri per anno assicurativo per le utenze multiple. In nessun caso, la società liquiderà somma superiore 2.000.000,00 per uno o più sinistri accaduti in ogni singola annualità assicurativa. Art. 2.5 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il cliente assicurato deve: 1. procedere all immediata riparazione o sostituzione della tubazione lesa e produrre la relativa fattura sia al contraente che alla società; 2. provvedere alla lettura sul contatore dei metri cubi di acqua erogati fino al momento in cui si è avveduto della perdita d acqua e comunicarla sia al contraente che alla società; 3. segnalare tempestivamente la perdita d acqua con comunicazione scritta anche a mezzo lettera raccomandata, telex, telegramma o fax sia alla contraente che all agenzia della società che disporrà gli accertamenti dello stesso, indicando la causa del danno, l esatta ubicazione ove la perdita si è verificata; 4. conservare le tracce, i residui nonché ogni altra documentazione del sinistro sino alla sua liquidazione, senza avere diritto, per questo, ad indennità alcuna; 5. fornire al perito della società copia della bolletta debitamente quietanzata in cui compaia, come voce singola, l importo relativo al costo assicurativo della presente polizza. Relativamente ai soli nuovi Clienti non ancora fatturati, il contratto di somministrazione dell acqua regolarmente quietanzato ove sia evidenziata come voce singola l importo relativo al premio assicurativo versato. L'inadempimento di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). Art. 2.6 Lettura del contatore. Il contraente eseguirà e/o farà eseguire di norma almeno due letture annue dei contatori. Art. 2.7 Massimali Il massimale è stabilito in 7.500,00 per sinistro per il Cliente domestico in utenza singola, per sinistro per Cliente domestico in utenze multiple, non domestico e/o utenze miste. Art. 2.8 Decorrenza e termini della copertura La garanzia è operante a favore degli assicurati regolarmente allacciati alla rete di distribuzione dell acqua, a far data dalle ore 24 del giorno di: primo pagamento della quota assicurativa riportata nella bolletta di ASPEM SPA ricevimento, da parte di ASPEM SPA, della cartolina di adesione sottoscritta dal Cliente sottoscrizione dell adesione contenuta nel contratto di somministrazione dell acqua e pagamento della quota pro-rata sino al 31/12 dell annualità in corso 5

Nel caso di accertata morosità di un Cliente, la copertura si intenderà non operante dalla data di scadenza dell ultimo sollecito comunicato al Cliente sino all avvenuto pagamento di quanto dovuto. La copertura ha termine nel momento in cui, per qualsiasi causa, venga a cessare il contratto di utenza o per espressa rinuncia in forma scritta del cliente assicurato da comunicarsi per iscritto entro 30 giorni dalla scadenza naturale. In tal caso, il cliente non avrà diritto al rimborso dei premi pagati o fatturati con le fatture già emesse. Art. 2.10 Durata del contratto Premesso che ASPEM assume la veste di contraente e che la polizza è stipulata in nome e per conto dei clienti di cui all art. 2.1 che precede, la durata del contratto è convenuta in anni 3 (tre), fatta salva la facoltà per la contraente di comunicare disdetta in forma scritta entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità. 6