IL WELFARE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO IN ITALIA. IL DECALOGO DI C.Re.S.Co.

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IL WELFARE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO IN ITALIA IL DECALOGO DI C.Re.S.Co. C.Re.S.Co. (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea) ha, tra i propri obiettivi, quello di proporre una serie di linee guida necessarie per una riforma della normativa sulla tutela degli oltre 130.000 lavoratori dello spettacolo attivi in Italia e per una riforma della modalità contributiva. Attraverso la formula sintetica di un Decalogo, C.Re.S.Co. enuncia i dieci principi di cui un auspicata Legge sulla tutela dei lavoratori dello spettacolo dovrebbe tenere conto. Sarà cura di C.Re.S.Co., e di tutte quelle realtà che lavorano per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori dello spettacolo, presentare queste linee guida a governanti, legislatori e responsabili dei regolamenti relativi agli enti contributivi, perché diano a esse attuazione attraverso specifici strumenti legislativi e normativi. 1. Lo Stato Italiano riconosce lo Statuto Sociale Europeo dell Artista approvato dal Parlamento Europeo il 07.07.2007 e ha l'obbligo di riferirsi a esso nella stesura di qualsiasi regolamento e direttiva per i lavoratori (artistici, tecnici e amministrativi) del settore spettacolo. Tale obbligo deve essere per legge vincolante soprattutto per l ente previdenziale (INPS) e per l'inail. In questa risoluzione, tra le altre cose, il Parlamento Europeo: - invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee; - sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica del lavoro dell'artista; - sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche. E da qui, seguono una serie di sollecitazioni e incoraggiamenti a Commissione Europea e Stati membri, tra i quali leggiamo che il Parlamento Europeo: - ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena; - ricorda a tale proposito che i periodi di prova costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici. Dunque, anche il diritto a un sussidio per i periodi di disoccupazione e a un regime pensionistico è previsto dallo Statuto Sociale Europeo dell Artista. 2. In relazione alla natura atipica del lavoro nello spettacolo, i lavoratori del settore che svolgono la loro attività come liberi professionisti devono essere equiparati ai lavoratori dipendenti, anche ai fini contributivi, previdenziali, assistenziali. Serve insomma che una legge dello Stato stabilisca che il lavoratore dello spettacolo risulta 1

sempre equiparato a un lavoratore subordinato. E questo vale per ogni tipo di lavoratore dello spettacolo, compresi gli artisti, sia che siano interpreti, sia che siano creatori (mentre il Regio Decreto 1827 del 04.10.1935 ancora vigente stabilisce esattamente il contrario, cioè che un artista, proprio perché artista, è sempre creatore e dunque indipendente e non considerabile come lavoratore subordinato! Per questo si ritiene indispensabile l'abolizione del 5 comma dell articolo 40 del R.D. 1827 del 04.10.1935, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1155 del 06.04.1936 rifacendosi al quale, con la Circolare n 105 del 05.08.2011, l INPS ha escluso dai requisiti per accedere ai sussidi di disoccupazione tutti coloro che svolgono attività creative nell ambito dello spettacolo!). Devono essere estese le garanzie di sicurezza sociale previste per i lavoratori dipendenti a tutti i lavoratori dello spettacolo che, senza essere vincolati da un contratto di lavoro subordinato, operino come tecnici o amministrativi nel settore dello spettacolo, ovvero forniscano prestazioni artistiche e/o producano opere d'arte contro pagamento di una remunerazione da parte di datore di lavoro o di un committente, che sia persona fisica o giuridica. Il legame di subordinazione deve essere dato per assunto, senza essere dimostrato. Belgio, Regio Decreto 28/11/1969, art. 3, comma 2 Belgio, Legge Programma n 31 del 24.12.2002 (Moniteur belge du 31.12.2002), in particolare cap. 11, sez. 1, art. 170 3. Tutti i lavoratori dello spettacolo, sia dipendenti che liberi professionisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per il settore, devono poter godere delle indennità sociali e assistenziali di: malattia, maternità, sostegno al reddito, inabilità, invalidità, decesso, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Da un attento esame della ricerca prodotta da C.Re.S.Co. in collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo si evince che più dell'80% dei lavoratori dello spettacolo dal vivo non riesce ad accedere alle indennità sociali di disoccupazione, maternità, né agli indennizzi relativi agli infortuni sul lavoro, sia perché le condizioni di lavoro nel settore sono estremamente parcellizzate, sia perché non è concesso il versamento di alcuni contributi ai lavoratori autonomi. Di conseguenza, non c'è alcuna possibilità di accedere a tali indennità, né per molti lavoratori dello spettacolo ai quali non vengono riconosciuti come periodi di lavoro i tempi di prova o di attività accessorie (formazione, didattica, organizzazione, ecc.), né per quei lavoratori che sono costretti a svolgere la loro attività come liberi professionisti. Rispondi al Futuro, la più grande indagine statistica sullo spettacolo dal vivo mai promossa in Italia : http://www.progettocresco.it/stampa.php, pag. 38 4. Devono essere attuate misure di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo. Poiché per un numero significativo di lavoratori dello spettacolo i contratti di breve durata (tempo determinato, a progetto, scrittura, lavoro autonomo, ecc.) sono la norma, lo Stato deve riconoscere: - la natura strutturalmente atipica e intermittente di queste specifiche professioni; - l esercizio di differenti attività da parte del lavoratore nell ambito dello spettacolo; - la molteplicità degli impieghi e dei datori di lavoro nell ambito dello spettacolo; - le rendite derivate, necessariamente irregolari e aleatorie; di conseguenza, lo Stato deve arrivare a concedere a questi lavoratori il diritto a ricevere un sostegno costante, per tutti i giorni in cui non stanno lavorando. Pertanto, in cambio di una più stringente disciplina dei versamenti contributivi, l attuale sussidio di disoccupazione, attualmente riconosciuto come una tantum, deve acquistare le caratteristiche di un più stabile sostegno al reddito. Al sostegno al reddito devono poter accedere tutti quei lavoratori dello spettacolo in grado 2

di dimostrare un numero stabilito di giornate lavorative in un periodo precedente all inoltro della domanda. 1 Tale monte-giornate può anche prevedere una soglia numerica più significativa delle 78 giornate con le quali attualmente si accede al sussidio di disoccupazione con requisiti ridotti (merita ribadire che la sopracitata Circolare INPS n 105 del 05.08.2011 ha escluso da questo sussidio il personale artistico, in base al sopra citato Regio Decreto n 1827 del 04.10.1935). Di fronte a un ipotesi del genere, però, bisogna prevedere: - modalità differenziate a seconda delle fasce d età (a chi è sotto i 35 anni, ad esempio, si potrebbe richiedere un monte di giornate lavorative inferiore rispetto ai professionisti over 35) e delle specificità professionali (si veda il caso dei danzatori); - possibilità di concorrere al raggiungimento del monte-giornate necessario a richiedere il sostegno al reddito anche sommando tra loro contratti di diverso tipo, inclusi quelli con pagamento forfetario (per calcolare questo tipo di retribuzione equiparandola al sistema delle giornate basta prendere in considerazione il compenso pattuito sul contratto e dividerlo per un coefficiente numerico che corrisponda alla retribuzione di una giornata di lavoro calcolata al minimo sindacale, così da ottenere il numero di "giornate equivalenti" che possono essere conteggiate); - istituzione di una tabella nazionale dove siano determinate la quota minima di retribuzione annua netta e lorda da percepire, per il raggiungimento del monte-giornate necessarie a richiedere il sostegno al reddito (detto in altri termini basterebbe fissare un tetto di retribuzione annuo, netto e lordo, raggiunto il quale è come se si avesse il numero di giornate minimo, necessario a richiedere il sostegno al reddito). In un coerente e sostenibile progetto di sostegno al reddito, è opportuno fissare un ragionevole tetto di reddito massimo sopra il quale non si possa accedere alla prestazione. - Francia, Loi n 69-1186 del 26.12.1969 - Francia, Protocole d accord du 26 juin 2003 relatif a l application du regime d assurance chomage aux profeesionnels intermittents du cinema, de l audiovisuel, de la diffusion e du spectacle 5. Tutti i lavoratori dello spettacolo devono poter godere dell indennità di malattia in misura uguale ai lavoratori degli altri settori, senza alcun requisito contributivo minimo da maturarsi nell anno precedente. In virtù dell abolizione dell ENPALS stabilita dal D.L. n 201 del 06.12.2011 successivamente convertito in Legge n 214 del 23.12.2011 (Finanziaria Governo Monti) e 1 In Belgio, ad esempio, dove vige un generale sistema di sostegno al reddito particolarmente avanzato, la quota di giornate lavorative che è necessario dimostrare per i lavoratori dello spettacolo è di circa 200 giornate annue (benché siano calcolate con un compenso a giornata inferiore a quello italiano; circa 40 euro netti al giorno, a fronte dei circa 60 euro italiani). In Francia, invece, il sistema è meno stringente: bisogna aver lavorato nel settore dello spettacolo per almeno 507 ore nel corso dei 319 giorni precedenti (circa 10 mesi) al momento in cui si chiede il sussidio di disoccupazione. Per i tecnici il numero delle giornate nelle quali bisogna raggiungere tale monte-ore è ridotto a 304. Qualora si raggiunga tale monte-ore si ottiene un sostegno al reddito per i 243 giorni seguenti (circa 8 mesi). Tale sostegno è di almeno 27,26 euro al giorno e aumenta proporzionalmente in relazione a quanto versato nei mesi precedenti. Senza ingenuità, però, occorre notare che la formula di sostegno al reddito attualmente vigente in Francia per gli intermittenti dello spettacolo ha dimostrato la sua non sostenibilità. Ad esempio, nel 2009, 105.826 intermittenti dello spettacolo sono stati indennizzati dall Unedic (Union nationale interprofessionnelle pour l emploi dans l industrie et le commerce) per un totale di 1.276.000.000 di euro a fronte di soli 223.000.000 di euro di versamenti. Il deficit è di 1 miliardo e 54 milioni di euro. Alcune imprese di spettacolo, specificamente nel settore televisivo, hanno notoriamente abusato del sistema, moltiplicando i contratti a tempo determinato, a detrimento di quelli a tempo indeterminato. Nel 2005 e poi ancora nel 2008 la Corte dei Conti francese ha messo in luce numerose irregolarità, a partire dall esistenza di beneficiari fantasma. Queste distorsioni di funzionamento del sistema francese ne stanno determinando la non-sostenibilità, per cui ne vanno studiate con attenzione le storture, per evitarne la ripetizione. 3

in virtù del fatto che d ora in avanti anche i lavoratori dello spettacolo verseranno i contributi previdenziali a un unico ente (INPS), si richiede che, per quanto riguarda l indennità di malattia, i lavoratori dello spettacolo siano equiparati ai lavoratori degli altri settori, senza considerare alcun requisito contributivo minimo da maturarsi nell anno precedente necessario per l accesso alla prestazione. A oggi, infatti, soltanto i lavoratori agricoli e quelli dello spettacolo vedono riconosciuto il diritto all indennità di malattia nel caso in cui, nell anno precedente, abbiano prestato almeno 51 giornate gli uni (agricoli) e 100 giornate gli altri (spettacolo). Legge 33/1980 Circolare INPS 119/1980 6. Tutte le caratteristiche agevolate che, per i lavoratori dello spettacolo, regolano la concessione dell assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione d invalidità specifica e le norme relative ai superstiti, sinora erogate dall ENPALS, devono essere preservate nell attuale momento in cui l ENPALS viene abolito e assorbito all interno dell INPS. Inoltre, va preservato quanto stabilito dall INPS che riconosce l equiparazione delle lavoratrici dello spettacolo a tutte le altre lavoratrici, per ciò che concerne l indennità di maternità. In base alle normative vigenti, oltre alla documentazione sanitaria che attesti il danno in questione, nonché i requisiti d età e di reddito massimo, che sono equiparati a quelli di qualsiasi altro lavoratore, perché il lavoratore dello spettacolo acceda ai benefici previsti dall assicurazione obbligatoria per invalidità e inabilità occorrono almeno 600 contributi giornalieri versati (di cui almeno 360 nei 5 anni precedenti il momento in cui viene effettuata la domanda), a fronte di un numero maggiore di contributi giornalieri richiesti a ogni altro lavoratore. Viene cioè riconosciuta la natura atipica e strutturalmente intermittente del lavoro nello spettacolo. È importante che tutto questo non venga a decadere nel momento che la sopraccitata Legge finanziaria del dicembre 2011 (D.L. n 201 del 06.12.2011 successivamente convertito in Legge 214 del 23.12.2011) stabilisce l abolizione dell ENPALS e il suo assorbimento all interno dell INPS. Allo stesso modo, va preservato quanto espresso dall INPS nella circ. 254 del 20.09.1994, dove si afferma che anche per le lavoratrici dello spettacolo, pur nella specificità del rapporto di lavoro dello spettacolo, caratterizzato frequentemente da saltuarietà e talvolta sporadicità delle prestazioni di lavoro, debba ritenersi applicabile il disposto dell'art. 15, 3 comma, della legge 1204/71, ai sensi del quale l'indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità. D.P.R. 1420 del 31.12.1971 (sulla tutela previdenziale agevolata per il settore) Circ. INPS 254 del 20.09.1994 (sulla maternità) Circ. INPS 60 del 25.03.2002 (sulla maternità) 7. Per sostenere un settore in grave difficoltà, lo Stato deve verificare la possibilità di ridurre il costo sostenuto dalle imprese di spettacolo per regolarizzare la posizione dei lavoratori. Tali eventuali benefici devono essere estesi anche ai lavoratori autonomi. L opportunità della riduzione dei costi del lavoro (carico fiscale, oneri previdenziali, oneri assicurativi) per la messa in regola dei lavoratori dello spettacolo va relazionata all obiettivo di far emergere il lavoro non retribuito: è una misura funzionale alla promozione del lavoro stesso, che ha avuto notevole successo quando è stata applicata in altri Paesi. Belgio, Legge Programma n 31 del 24.12.2002 (Moniteur belge du 31.12.2002), in particolare cap. 11, sez. 3, art. 173 4

8. Lo Stato deve istituire un registro dei lavoratori dello spettacolo, come richiesto dallo Statuto Sociale Europeo dell Artista. Lo Statuto Sociale Europeo dell Artista invita infatti gli Stati membri a creare per gli artisti un registro professionale europeo del tipo EUROPASS, previa consultazione del settore artistico. Tale invito potrebbe essere esteso a tutti i lavoratori dello spettacolo. In tale registro potrebbe figurare il percorso professionale di ogni singolo lavoratore, la natura e la durata dei contratti sottoscritti, nonché i dati dei datori di lavoro o dei prestatori di servizi che ne hanno favorito l ingaggio. L utilità di tale registro sarebbe quella di aiutare i lavoratori dello spettacolo a presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più efficace per trovare lavoro o maturare un'esperienza di formazione in tutta Europa, agevolando dunque la mobilità, nonché aiutare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le qualifiche della forza lavoro, oltre che aiutare gli enti d'istruzione e formazione a stabilire e comunicare il contenuto dei programmi formativi. L obiettivo ultimo è riconoscere l esperienza professionale dei lavoratori dello spettacolo, in un modello di comparazione con altri Stati. Il tutto, evitando le derive corporativistiche che hanno caratterizzato la costituzione degli albi professionali, da cui questo registro dovrebbe distanziarsi. 9. Lo Stato si deve impegnare all aggiornamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo dal vivo, della tipologia di spettacolo, delle modalità di produzione e della tipologia dei produttori, in base all'evoluzione della creazione artistica contemporanea, anche imponendolo alle agenzie dei diritti d'autore (a partire dalla SIAE). A questo proposito si veda il risultato emerso dalla ricerca Rispondi al Futuro che C.Re.S.Co. ha commissionato a Fondazione Fitzcarraldo, dove si dimostra che il 26% dei lavoratori non trovano la loro corrispondenza nella qualifica ENPALS a cui appartengono, proprio a causa dell estrema mobilità professionale all interno del settore e della costante modifica delle caratteristiche della produzione artistica contemporanea. Rispondi al Futuro, la più grande indagine statistica sullo spettacolo dal vivo mai promossa in Italia : http://www.progettocresco.it/stampa.php, pag. 30 10. Come suggerito dallo Statuto Sociale Europeo dell Artista, si invita lo Stato a procedere a uno studio delle modalità attraverso le quali, senza prevedere un aumento dei costi, una parte delle entrate generate dal pagamento dei diritti d autore e dei diritti connessi possa essere destinata alla protezione sociale e finanziaria degli artisti. 5