CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3539 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CONTENTO, CALABRIA, CASSINELLI, CONSOLO, COSTA, FAENZI, GOTTARDO, LEHNER, LISI, MINASSO, PANIZ, MA- RIAROSARIA ROSSI, SCELLI, SISTO, TORRISI, VENTUCCI Modifiche agli articoli 8 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in materia di competenze dei componenti non togati nel Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nei consigli giudiziari, nonché agli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di osservazioni del consiglio dell ordine degli avvocati nelle procedure di valutazione della professionalità dei magistrati e di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa Presentata il 10 giugno 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Con l intervento legislativo del luglio 2007 (legge n. 111 del 2007, cosiddetta «riforma Mastella») l avvocatura è divenuta uno dei soggetti che concorre ad assicurare l autogoverno dei magistrati ed una delle fonti degli elementi che concorrono alla valutazione di ciascuno di essi. La circolare del Consiglio superiore della magistratura (CSM) in materia di valutazione di professionalità fa un espresso richiamo all importanza delle segnalazioni da parte dei consigli dell ordine degli avvocati e alla ratio che affida all avvocatura, dopo la riforma Mastella, il ruolo di fonte che utilmente concorre alla valutazione di ciascun magistrato. La normativa in questione, però, presenta alcuni aspetti che vanno modificati per i problemi applicativi che hanno generato, in particolare: l articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006 non può dirsi esaustivo delle competenze del consiglio giudiziario in quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari;

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3539 sono sorte divergenze interpretative con riferimento all articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2006, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge n. 111 del 2007; va chiaramente affermato che la composizione del consiglio direttivo della Corte di cassazione come disciplinata dall articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006 (quella con i membri di diritto, i magistrati eletti e membri non togati designati) deve essere considerata come «ordinaria» e prevalente; si è messo in discussione, in forza dell attuale tenore dell articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006, l accesso dei consiglieri non togati a tutti gli atti e la possibilità degli stessi di poter presenziare alle sedute nella trattazione delle materie trattate dal Consiglio direttivo in composizione ristretta; sulle modalità di partecipazione dell avvocatura in materia di valutazione di professionalità sono sorte diverse prassi e norme regolamentari approvate da singoli consigli giudiziari, con la potenziale conseguenza di non assicurare uniformità di comportamenti e omogeneità dei dati che successivamente confluiscono al CSM per i provvedimenti valutativi; per quanto riguarda il parere di cui all articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 appare opportuno, sempre nello spirito di assicurare il ruolo di fonte conoscitiva che il legislatore ha voluto riconoscere all avvocatura, rendere obbligatorio e non facoltativo il parere e fare riferimento all organo collegiale del consiglio dell ordine e non alla figura del presidente; appare opportuno correggere il refuso «I componenti designati dal consiglio regionale» rimasto nel testo dell articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006; non appare ragionevole l esclusione dal diritto di voto nelle materie cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006 e delle lettere g) e h) del comma 1 dell articolo 7 del medesimo decreto legislativo; appare più consono, nello spirito del concorso che l avvocatura è chiamata a dare, sostituire il termine «segnalazioni» con quello «osservazioni motivate» e riferirle all organo collegiale del consiglio dell ordine. La proposta di legge mantiene l esclusione del diritto di voto dei consiglieri «non togati» con riferimento ad alcune materie in modo da evitare eventuali problemi di incompatibilità in capo agli stessi, pur assicurando tuttavia una partecipazione integrale ad ogni pratica trattata dal consiglio giudiziario. In particolare, l articolo 1 intende eliminare l inciso «esclusivamente» e quindi consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del consiglio direttivo della Corte di cassazione, eliminando le incertezze sorte nella prassi e assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati. Con la modifica dell articolo 2 si intende eliminare l inciso «esclusivamente» e quindi consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del consiglio giudiziario, eliminando le incertezze sorte nella prassi ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati e un effettivo concorso dell avvocatura. L articolo 3 intende assicurare, prevedendo l acquisizione delle considerazioni del consiglio dell ordine degli avvocati, utili elementi di conoscenza su fatti incidenti sulla professionalità e assicurare piena partecipazione dell avvocatura in ordine all attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi. La modifica proposta con l articolo 4 intende assicurare, prevedendo l acquisizione delle osservazioni del consiglio dell ordine degli avvocati, la conoscenza degli elementi di fatto sulla base dei quali esprimere la valutazione di idoneità; per tale giudizio pare opportuno coinvolgere e fare riferimento all organo collegiale più che al presidente del consiglio dell ordine degli avvocati.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3539 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. L articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all esercizio delle competenze di cui all articolo 7, ma non esercitano il proprio diritto di voto con riferimento all esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 7 e ad ogni altra deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi». ART. 2. 1. L articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all esercizio delle competenze di cui all articolo 15 ed esprimono il loro voto in ogni deliberazione concernente le materie nelle quali è richiesto il parere o l autorizzazione del consiglio, ma non esercitano il diritto di voto con riferimento all esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e g) del comma 1 del medesimo articolo 15 e ad ogni altra deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi. Partecipano inoltre alle discussioni e alle deliberazioni in materia di magistratura onoraria».

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3539 ART. 3. 1. All articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera f) del comma 4 è sostituita dalla seguente: «f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché delle osservazioni motivate del consiglio dell ordine degli avvocati riguardo a fatti incidenti sulla professionalità con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell ufficio, le segnalazioni e le osservazioni del consiglio dell ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al consiglio superiore della magistratura. Le osservazioni motivate del consiglio dell ordine degli avvocati devono essere altresì richieste per ogni deliberazione attinente all assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi con riferimento all attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi»; b) al comma 5, le parole: «può assumere» sono sostituite dalle seguenti: «assume». ART. 4. 1. All articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3539 forniti dal capo dell ufficio, acquisiscono anche le osservazioni motivate del consiglio dell ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità».

PAGINA BIANCA

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