Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera



Documenti analoghi
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Codice delle obbligazioni

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale. (Edizione gennaio 2014)

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

n Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti Legge federale

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Codice delle obbligazioni

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Legge federale sulla politica regionale

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge sui consulenti in brevetti

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza del DFI

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale. Edizione gennaio 2015

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Transcript:

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 92 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 2, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina l organizzazione della Posta Svizzera (Posta) e la sua trasformazione. Art. 2 Forma giuridica e ditta 1 La Posta è una società anonima di diritto speciale. 2 È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». Art. 3 Scopo dell azienda 1 La Posta fornisce, in Svizzera e all estero: a. il trasporto di invii postali e collettame in contenitori standard nonché prestazioni connesse; b. le seguenti prestazioni finanziarie: 1. prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti, 2. accettazione di fondi della clientela, 3. gestione di conti e prestazioni connesse, 4. investimenti in nome proprio, 5. altre prestazioni finanziarie su incarico di terzi; c. servizi nel trasporto regionale di viaggiatori e prestazioni connesse. RU 2012 5043 1 RS 101 2 FF 2009 4573 1

783.1 Posta 2 La Posta può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, segnatamente: a. acquistare e alienare fondi; b. costituire società; c. assumere partecipazioni; d. prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario. 3 La Posta non può tuttavia concedere crediti e ipoteche a terzi. 4 Nell ambito dell impiego ordinario della propria infrastruttura, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi. Art. 4 Diritto applicabile Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alla Posta si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni 3 sulla società anonima. Sezione 2: Capitale azionario e strategia del proprietario Art. 5 Capitale azionario L ammontare del capitale azionario nonché il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto della Posta. Art. 6 Azionisti La Confederazione è azionista della Posta. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti. Art. 7 Strategia del proprietario 1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione intende perseguire come proprietaria della Posta. 2 Prima di definire gli obiettivi strategici il Consiglio federale consulta le commissioni competenti dell Assemblea federale. 3 Il consiglio d amministrazione provvede all attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. 3 RS 220 2

Legge sull organizzazione della Posta 783.1 Sezione 3: Organi e personale Art. 8 Organi 1 Gli organi della Posta sono l assemblea generale, il consiglio d amministrazione e l ufficio di revisione. 2 I membri del consiglio d amministrazione non possono far parte della direzione. 3 Il personale della Posta deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d amministrazione. Art. 9 Rapporti d impiego 1 Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. 2 La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro conformemente all articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 17 dicembre 2010 4 sulle poste. 3 In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità di trattamento dei collaboratori, in particolare la parità di trattamento dei collaboratori disabili. 4 Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l articolo 6a capoversi 1 5 della legge del 24 marzo 2000 5 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga. Sezione 4: Assoggettamento fiscale Art. 10 La Posta è soggetta alle norme fiscali previste per le società di capitali private. Sezione 5: Rapporti giuridici e responsabilità Art. 11 1 I rapporti giuridici della Posta sono retti dalle disposizioni del diritto privato. 2 La responsabilità della Posta, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 1958 6 sulla responsabilità non è applicabile. 4 RS 783.0 5 RS 172.220.1 6 RS 170.32 3

783.1 Posta Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12 Esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell esecuzione della presente legge. Art. 13 Trasformazione della forma giuridica 1 L ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati. 2 Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione. Prima della trasformazione consulta le commissioni competenti dell Assemblea federale. Prende le decisioni necessarie per realizzare la trasformazione, segnatamente: a. decide il bilancio d apertura della società anonima; b. nomina il consiglio d amministrazione della società anonima, ne designa il presidente e delibera in merito al primo statuto; c. sceglie l ufficio di revisione. 3 Con la decisione concernente il bilancio d apertura il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l ultima relazione di bilancio dell ente; il consiglio d amministrazione gli presenta una proposta. 4 Con la decisione concernente il bilancio d apertura il Consiglio federale può convertire il capitale di dotazione dell ente in capitale proprio della società anonima, al fine di raggiungere una quota di capitale proprio adeguata. Il consuntivo della Confederazione e il bilancio della Posta sono adeguati di conseguenza. 5 Il consiglio d amministrazione dell ente prepara la trasformazione della forma giuridica nonché lo scorporo di PostFinance e il trasferimento di patrimonio a PostFinance. Al momento della trasformazione il consiglio d amministrazione della società anonima emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni 7 e dallo statuto. 6 La società anonima riprende quale datore di lavoro i rapporti d impiego esistenti. I rapporti d impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d impiego di diritto privato al momento dell entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, al più tardi però due anni dopo la trasformazione della forma giuridica. 7 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla trasformazione della forma giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti. 8 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 8 sulla fusione non sono applicabili alla trasformazione dell ente in una società anonima. 7 RS 220 8 RS 221.301 4

Legge sull organizzazione della Posta 783.1 Art. 14 Scorporo di PostFinance 1 L unità del gruppo della Posta Svizzera SA che fornisce prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti conformemente alla legislazione sulle poste è scorporata nella società anonima di diritto privato PostFinance SA. 2 La Posta Svizzera SA è azionista di PostFinance SA. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti. 3 I rapporti contrattuali esistenti relativi alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti sono trasferiti a PostFinance SA al momento dello scorporo. 4 PostFinance SA riprende quale datore di lavoro i rapporti d impiego esistenti. Al momento dello scorporo di PostFinance, al più tardi però dopo due anni, i rapporti d impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d impiego di diritto privato. 5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse allo scorporo e al trasferimento di patrimonio sono esenti da tasse ed emolumenti. 6 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 9 sulla fusione sono applicabili per analogia allo scorporo di PostFinance e al trasferimento di patrimonio; il Consiglio federale può dichiarare non applicabili singole disposizioni. 7 Lo scorporo richiede l approvazione del Consiglio federale. Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni può: a. fino alla fine del 2013, rettificare le assegnazioni di diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali di cui all articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 30 aprile 1997 10 sull organizzazione della posta; b. durante cinque anni dall entrata in vigore della presente legge, rettificare mediante decisione, senza riscuotere tasse né emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui agli articoli 13 capoverso 7 e 14 capoverso 5. 2 I ricorsi del personale pendenti al momento dell entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore. 3 Se i mezzi propri di PostFinance SA e della Posta Svizzera SA non sono sufficienti, la Confederazione risponde: a. per i depositi della clientela, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore durante un periodo di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge; b. per i prestiti ancora pendenti al termine del periodo di cinque anni, fino alla loro scadenza; 9 RS 221.301 10 [RU 1997 2465] 5

783.1 Posta c. per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, tuttavia non oltre un periodo di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge. 4 La Posta Svizzera SA e PostFinance SA sono autorizzate, nei tre anni successivi all entrata in vigore della presente legge, a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell assoggettamento all imposta. Art. 16 Abrogazione e modifica del diritto vigente L abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell allegato. Art. 17 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 La presente legge entra in vigore simultaneamente alla legge sulle poste del 17 dicembre 2010 11. Il Consiglio federale può anticipare l entrata in vigore delle disposizioni necessarie alla trasformazione. Data dell entrata in vigore: 1 ottobre 2012 12 11 RS 783.0 12 DCF 29 ago. 2012 6

Legge sull organizzazione della Posta 783.1 Allegato (art. 16) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 30 aprile 1997 13 sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione è abrogata. II Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 14 13 [RU 1997 2465, 2000 2355 all. n. 22, 2001 707 art. 31 n. 3, 2003 3385, 2007 4703] 14 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2012 5043. 7

783.1 Posta 8