12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413. Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio



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Transcript:

Roma 12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413 Agli Associati Loro Sedi Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio Si fa seguito alla lettera circolare del 14 gennaio scorso con la quale sono state comunicate alcune recenti integrazioni all Avviso comune (di seguito Addendum ) relative, in particolare, al credito agrario; ai finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali; ai finanziamenti che beneficiano di contributi pubblici in conto capitale e/o interessi. Al riguardo, si allega il modulo di richiesta dei benefici dell Avviso comune per le PMI, aggiornato sulla base delle nuove tipologie di finanziamento che possono essere oggetto di sospensione/allungamento. Tenendo anche conto dei quesiti posti dalle Associate, si riportano di seguito alcune precisazioni relative alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell Addendum. Credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB. Potranno essere oggetto di allungamento, per un massimo di 120 giorni, le scadenze del credito agrario a breve perfezionato con o senza cambiali. Ai fini dell ammissibilità dell operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 (data di sottoscrizione dell Addendum da parte dell Associazione Bancaria Italiana), e non ancora scaduto al momento della presentazione della domanda. Si fa presente che le operazioni di allungamento in parola, quando riguardano credito agrario perfezionato con cambiali, comportano la proroga della scadenza delle stesse per un periodo pari all allungamento concesso. sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel. +39.06.6767I fax +39.06.6767457 abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel. +39.02.72I0II fax +39.02.72I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0).2.401.6182 fax +32(0)2.401.6868

In ogni caso, l allungamento del credito a breve termine non ha ripercussioni sul piano fiscale per quanto concerne la corresponsione dell imposta sostitutiva. Infatti è un principio ormai consolidato, sia in sede amministrativa sia in sede giurisprudenziale, dare rilevanza ai fini dell applicazione o meno dell imposta sostitutiva (artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601 del 1973) alla durata del finanziamento quale risulta stabilita in contratto, in quanto l applicazione o meno della medesima va valutata ex ante e non a posteriori. In altri termini, la durata deve essere desunta dal negozio del finanziamento sottoposto alla possibile imposizione, non già dall evolversi successivo del rapporto; perciò, detta imposta sostitutiva non può trovare applicazione con riguardo ad un finanziamento, diverso da quelli indicati all art. 16 del D.P.R. n. 601 del 1973, per il quale sia stata pattuita la durata minima inferiore ai diciotto mesi - e, pertanto, non soggetto all imposta sostitutiva - ancorché il rapporto si protragga oltre i diciotto mesi. Finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali. Potranno essere oggetto di sospensione per dodici mesi i finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali in essere alla predetta data del 23 dicembre 2009. Tali finanziamenti devono avere la forma giuridica del mutuo (assistito da cambiali), di durata superiore a 18 mesi, con un piano di ammortamento che prevede rate di rimborso comprensive di quote capitale e quote interessi. Ne consegue che sono esclusi dalla sospensione in parola i finanziamenti a medio e lungo termine assistiti dal rilascio di cambiali che hanno forma giuridica diversa dal mutuo, come, ad esempio, lo sconto cambiario. Non rileva, ai fini dell ammissione alla moratoria, se la cambiale che assiste il finanziamento è rilasciata dal mutuatario o da un soggetto terzo. Si fa presente, inoltre, che anche con riferimento a tali operazioni, la sospensione in parola comporta la proroga della scadenza della cambiale di un periodo pari alla sospensione concessa. Finanziamenti agevolati. Potranno essere oggetto di allungamento/sospensione i finanziamenti con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale a condizione che: a) l Ente erogante l agevolazione ne abbia deliberato, con propri atti vincolanti, l ammissibilità e che b) a seguito dell operazione di sospensione/allungamento il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato. Ai fini dell ammissibilità ai benefici in questione si deve trattare di finanziamenti la cui forma giuridica è conforme a una di quelle previste al paragrafo 2 dell Avviso comune e cioè: mutui il cui piano d ammortamento prevede rate con quote capitale e quote interessi; operazioni di leasing immobiliare o mobiliare; anticipazioni bancarie a breve termine su crediti certi ed esigibili; a seguito dell Addendum, credito agrario a breve termine. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera a), si ribadisce che l Ente erogante l agevolazione deve dichiarare l ammissibilità con riferimento all intera misura e non al 2

singolo finanziamento. Ne consegue che non sarà necessario informare tale soggetto ogni qual volta un finanziamento dallo stesso agevolato viene ammesso alle misure di sospensione/allungamento. L elenco delle agevolazioni ammesse ai benefici dell Avviso comune sarà a breve predisposto dal Ministero dell Economia e delle Finanze e potrà essere consultato anche nel sito dell ABI (www.abi.it), nell apposita sezione dedicata all Avviso comune. Sulla base di quanto finora indicato restano esclusi dal campo di applicazione dell Avviso comune, così come integrato dall Addendum, le operazioni agevolate ai sensi della legge n. 1329 del 28 novembre 1965 (cd. legge Sabatini), realizzate secondo la tecnica dello sconto delle cambiali, dal momento che si tratta di finanziamenti agevolati a medio e lungo termine che hanno forma giuridica diversa dal mutuo. Nel caso di contributi pubblici in conto interessi, determinati come differenza tra una rata calcolata a tasso pieno ed una a tasso agevolato, l operazione di sospensione comporta una perdita per la banca, con la possibile conseguenza di dover classificare la posizione come ristrutturata. Per effetto della sospensione, i contributi pubblici non vengono, infatti, erogati in relazione all effettiva riduzione del capitale residuo, ma seguono l originario piano di ammortamento. In presenza di questa fattispecie, la banca - conformemente alla condizione di cui alla precedente lettera b) - può legittimamente non accogliere la richiesta di sospensione del finanziamento poiché si renderebbe necessaria una modifica del piano di erogazione dei contributi pubblici; caso espressamente escluso dall Addendum e che può essere rilevato dal soggetto concedente l agevolazione ovvero direttamente dalla banca. Resta ferma la possibilità di concordare tra le parti il rimborso per il minore contributo pubblico percepito al fine di far beneficiare le PMI delle facilitazioni previste dall Addendum. Cordiali saluti Codice Attività: DO09025 ALLEGATO Giovanni Sabatini Direttore Generale 3

ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Avviso comune del 3/8/2009 e relativo Addendum del 23/12/2009) Modulo di domanda (fac-simile) La seguente Impresa (denominazione sociale) (codice fiscale/partita iva) (indirizzo sede) (telefono) (fax) (e-mail) nella persona di (legale rappresentante) presa visione dell Avviso comune del 3 agosto 2009 e del relativo Addendum del 23 dicembre 2009; intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso: mutuo ipotecario/chirografario n, di originari euro stipulato in data / /, debito residuo di euro alla data del / /, scadenza ultima / /, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di. leasing (immobiliare/mobiliare) n, di originari euro stipulato in data / /, debito residuo di euro alla data del / /, scadenza ultima / /, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di. linea di credito per anticipazioni su crediti di euro con scadenza / /, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di. credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell articolo 43 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, n con scadenza / /, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di. DICHIARA di essere un impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro); di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all attuale congiuntura negativa; [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;

[per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l allungamento della scadenza sono certi ed esigibili; di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale, salvo quelle la cui norma di incentivazione è inserita nell elenco comunicato all ABI dal Ministero dell Economia e delle Finanze; di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso. PRENDE ATTO che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda: la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell Avviso comune, nel caso in cui l impresa è ancora classificata in bonis e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda; negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure. Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all Avviso comune. Allegati [Eventuali]. In fede., li Il/I richiedente/i. La Banca/l Intermediario finanziario si riserva di verificare che l Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall Avviso comune e, in particolare, che: alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l Intermediario finanziario esclusivamente posizioni in bonis, cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, incaglio, ristrutturate, in sofferenza ; alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate in bonis e non ha ritardati pagamenti; [oppure] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come ristrutturate o in sofferenza. I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all impresa., li La Banca/L Intermediario finanziario