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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.I.S. J. TORRIANI ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Seminario, n 19-26100 CREMONA 037228380 Fax: 0372412602 E-mail: info@itistorriani.it Sito Web: www.itistorriani.it Regolamento per l utilizzo delle risorse informatiche dell Istituto delibera del Consiglio di Istituto n. 331 del 19.04.2011 Visto il provvedimento del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Linee guida per posta elettronica e internet (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007); Vista la Direttiva 26 maggio 2009, n. 2 - Oggetto: Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica; PREMESSA Il Consiglio adotta il seguente regolamento: In considerazione della delicatezza della materia, che tocca i diritti individuali (quale il diritto alla segretezza della corrispondenza) e richiede, pertanto, un giusto bilanciamento con il potere di controllo dell'amministrazione, il presente Regolamento fornisce indicazioni utili a facilitare il corretto utilizzo degli strumenti ICT da parte dei dipendenti, informandoli che l Istituto intende attuare un proporzionato esercizio del potere-dovere datoriale di controllo. Art. 1 Esercizio del potere/dovere di controllo dal parte del Datore di lavoro pubblico L Istituzione scolastica promuove l utilizzo della rete informatica, di internet e della posta elettronica quali strumenti utili a perseguire le proprie finalità istituzionali. Tuttavia questa Amministrazione, in quanto datore di lavoro, è tenuta ad assicurare la funzionalità ed il corretto impiego degli strumenti ICT da parte dei propri dipendenti, definendone le modalità di utilizzo nell'organizzazione dell'attività lavorativa ed adottando le misure necessarie a garantire la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei sistemi informativi. In capo all'amministrazione, datore di lavoro, alla cui proprietà è riconducibile il Sistema informativo (ivi inclusi le apparecchiature, i programmi ed i dati inviati, ricevuti e salvati), è posto l'onere di predisporre misure per ridurre il rischio di usi impropri di internet, consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa, quali la visione di siti non pertinenti, l'upload e il download di files, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o comunque estranee all'attività lavorativa. Pag. 1/11

Nell'esercizio del potere di controllo, l Istituto intende attenersi ad alcune regole e principi generali: - innanzitutto applicare il principio di proporzionalità, che si concreta nella pertinenza e non eccedenza delle attività di controllo. Le limitazioni della libertà e dei diritti individuali devono, infatti, essere proporzionate allo scopo perseguito; sono in ogni caso considerati inammissibili controlli prolungati, costanti e indiscriminati; - inoltre, l'eventuale introduzione di tecnologie e di strumenti per il controllo sull'uso della rete e della posta elettronica sarà eventualmente attuato rispettando lo Statuto dei Lavoratori sul controllo a distanza (artt. 4 e 8 legge 20 maggio 1970, n.300), il Codice di Protezione dei dati Personali (artt. 3, 11 comma 1, 113, 114 e 184 comma 3) e le procedure di informazione/consultazione delle rappresentanze dei lavoratori previste dai contratti collettivi; - infine, i lavoratori hanno il diritto di essere preventivamente informati dell'esistenza di dispositivi di controllo atti a raccogliere i dati personali. Art. 2 Doveri di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Esiste in capo ai dipendenti l'obbligo, sancito da norme di legge (anche di rilevanza penale) e di contratto, di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa ed idonei a non causare danni o pericoli ai beni mobili ed agli strumenti ad essi affidati, tra i quali vi sono le attrezzature ICT ed i sistemi informativi messi a disposizione dall'amministrazione. Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare, oltre alle disposizioni del Codice disciplinare contenuto nei contratti collettivi di comparto (che dispongono sanzioni in caso di "negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza"), anche il dettato del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000 che, ove richiamato dal Codice disciplinare dei CCNL dei diversi comparti, costituisce, oltre che norma di valenza etico-comportamentale, anche vero e proprio obbligo la cui inosservanza da parte dei dipendenti è passibile di sanzione. In particolare, l'art. 10, comma 3, del Codice di comportamento dispone che "Il dipendente non utilizza a finì privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio". Pertanto, l'utilizzo delle risorse ICT da parte dei dipendenti, oltre a non dover compromettere la sicurezza e la riservatezza del Sistema informativo, non deve pregiudicare ed ostacolare le attività dell'amministrazione od essere destinato al perseguimento di interessi privati in contrasto con quelli pubblici. Anche la Corte dei conti ha ripetutamente sanzionato l'indebito utilizzo della connessione ad internet da parte di un dipendente, statuendo che essa configura profili di responsabilità a carico del medesimo per il danno patrimoniale cagionato all'amministrazione, consistente nel mancato svolgimento della prestazione lavorativa durante le ore di connessione. Con riferimento al potere di controllo, la Corte ha, inoltre, osservato come, a seguito di ripetute e significative anomalie (rilevate, ad esempio, per la presenza di virus provenienti da siti non Pag. 2/11

istituzionali), l'amministrazione possa svolgere verifiche successive sui dati inerenti l'accesso alla rete dei propri dipendenti. Per adempiere il proprio dovere di diligenza e vigilanza nell'utilizzo dei beni e strumenti ad esso affidati, il dipendente ha, pertanto, anche l'obbligo di impedire ad altri indebiti utilizzi della propria apparecchiatura informatica, non rilevando, al fine del difetto di responsabilità, il fatto che altri, in sua assenza, abbia potuto usare la postazione lavorativa. In difetto, il comportamento del dipendente si configura come negligente, inescusabile e gravemente colposo. Art. 3. Utilizzo della posta elettronica istituzionale Con riferimento all'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale deve osservarsi che il contenuto dei messaggi, come pure i file allegati e i dati esteriori delle comunicazioni, riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (qual è anche il luogo di lavoro). Un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti : artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 49 Codice dell'amministrazione digitale, art. 616, comma 4, Codice Penale (Reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: "Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza"si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".) Al fine di contemperare le esigenze di corretto ed ordinato svolgimento della vita lavorativa e di prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori e di violazioni della segretezza della corrispondenza, questo Istituto intende esplicitare regole e strumenti per l'utilizzo della posta elettronica. Il fine è di evitare l'insorgere di difficoltà in ordine all'utilizzo della posta elettronica poiché, per la configurazione stessa dell'indirizzo e-mail, nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta operando quale espressione dell'amministrazione o ne faccia, invece, un uso personale pur restando nell'ambito lavorativo istituzionale. Art. 4 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso edi uso delle risorse informatiche dell Istituto (rete, apparecchiature e risorse infrastrutturali, patrimonio informativo e software). Le risorse infrastrutturali sono le componenti hardware/software e gli apparati elettronici collegati alla rete informatica della scuola. Il patrimonio informativo è l insieme delle banche dati in formato digitale ed in generale tutti i documenti prodotti tramite l utilizzo dei suddetti apparati. Le risorse software sono i sistemi operativi e i programmi acquisiti legalmente dall Istituto. Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti interni che sono autorizzati ad accedere alla rete della scuola: impiegati amministrativi, tecnici, docenti e collaboratori scolastici. Si applica anche a taluni utenti esterni, quali i collaboratori esterni, ditte fornitrici di software che effettuano attività di manutenzione limitatamente alle applicazioni di loro competenza, ditte fornitrici di hardware o delegate alla sua manutenzione (è consentita la visualizzazione di files Pag. 3/11

solo per quanto strettamente indispensabile), eventuali enti esterni autorizzati da apposite convenzioni all accesso a specifiche banche dati con le modalità stabilite dalle stesse. Art. 5 Principi generali Diritti e Responsabilità Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche, dei servizi/programmi ai quali ha accesso e dei propri dati. I dipendenti pubblici sono anche responsabili di eventuali danni erariali conseguenti. Un Provvedimento del Garante impone all Istituto la registrazione automatica delle attività degli Amministratori di sistema e assimilati mediante appositi files-registro automatici e immodificabili, da conservare in modo inalterabile per almeno 6 mesi. Per motivi di sicurezza e protezione dei dati, ogni attività compiuta nella rete informatica è sottoposta a registrazione negli stessi files-registro; la registrazione non riguarda mai i contenuti, bensì solo orario di inizio e fine dell accesso al computer, alla rete, al software, ecc.; è però riconducibile all account che ha operato. Detti files possono essere soggetti a trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo dell operato degli Amministratori di sistema e assimilati; possono essere messi a disposizione dell autorità giudiziaria in caso di accertata violazione della normativa vigente. La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal DLgs. n. 196/2003 e normativa collegata. A tutela del dipendente, qualora l Istituto decidesse di perseguire, per fini legati alla sicurezza dell intero sistema informativo, il controllo della posta e della navigazione in internet, prima di iniziare il trattamento comunicherà gli strumenti e i modi di trattamento effettuati. Tale compito sarà demandato ad un amministratore di sistema esterno, a garanzia e tutela delle informazioni di carattere personale dei lavoratori subordinati. L amministratore di sistema cura l'attuazione del presente regolamento attraverso la predisposizione di Procedure Operative che verranno diffuse tra tutti i dipendenti. Tali procedure nonché il presente regolamento devono essere rese facilmente e continuativamente disponibili per consultazione sui normali mezzi di comunicazione all interno della struttura. Art. 6 Utilizzo dei personal computer Il personal computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza e pertanto è vietato. In particolare: a) L accesso all elaboratore deve essere protetto da password che viene custodita dal Titolare del trattamento dati e non divulgata. La password deve essere attivata per l accesso al computer e alla rete, per lo screensaver e in alcuni casi per il software applicativo. b) L amministratore di sistema, nell espletamento delle sue funzioni legate alla sicurezza e alla manutenzione informatica, avrà la facoltà di accedere in qualunque momento anche da remoto (dopo aver richiesto l autorizzazione all utente interessato) al personal computer di ciascuno; Pag. 4/11

c) Il personal computer deve essere spento al termine dell orario di lavoro o delle lezioni, comunque prima di lasciare gli uffici o i laboratori di informatica, o in caso di assenza prolungata durante l orario di lavoro. Lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l indebito uso. Deve essere attivato su tutti i personal computer lo screensaver e la relativa password; d) L accesso ai dati presenti nel personal computer potrà avvenire quando si rende indispensabile ed indifferibile l intervento, ad esempio in caso di prolungata assenza od impedimento dell incaricato, informando tempestivamente l incaricato dell intervento di accesso realizzato; e) È vietato installare autonomamente programmi informatici sui server salvo autorizzazione esplicita dell amministratore di sistema, e sui Pc salvo autorizzazione del Titolare, in quanto sussiste il grave pericolo di portare virus informatici o di alterare la stabilità delle applicazioni dell elaboratore. L inosservanza di questa disposizione, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre la struttura a gravi responsabilità civili ed anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d autore sul software (D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove norme di tutela del diritto d autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d autore; f) È vietato modificare le caratteristiche impostate sul proprio Pc, salvo autorizzazione esplicita dell amministratore di sistema o del Titolare; g) È vietato inserire password locali alle risorse informatiche assegnate (come ad esempio password che non rendano accessibile il computer agli amministratori di rete), se non espressamente autorizzati e dovutamente comunicate all amministratore di sistema; h) È vietata l installazione sul proprio Pc di dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, pendrive, dischi esterni, i-pod, telefoni, ecc.), se non con l autorizzazione espressa dell amministratore di sistema o del Titolare. Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente l amministratore di sistema o Titolare nel caso in cui vengano rilevati virus o eventuali malfunzionamenti. Art. 7 Utilizzo della rete informatica Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali sulle quali vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e backup e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato all attività lavorativa non può essere dislocato in queste unità, nemmeno per brevi periodi. Si parte quindi dal presupposto che i file relativi alla produttività individuale vengono salvati sul server e i limiti di accesso sono regolarizzati da apposite procedure di sicurezza che suddividono gli accessi tra gruppi e utenti aventi profili di autorizzazione diversi. Pag. 5/11

L amministratore di sistema può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza o in violazione del presente regolamento sia sui Pc degli incaricati sia sulle unità di rete. Le password d ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e non vanno comunicate a terzi. Costituisce buona regola la periodica (almeno ogni sei mesi) pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati. È infatti assolutamente da evitare un archiviazione ridondante. E importante togliere tutte le condivisioni dei dischi o di altri supporti configurate nel Pc se non strettamente necessarie (e per breve tempo) allo scambio dei file con altri colleghi. Esse sono infatti un ottimo aiuto per i software che cercano di minare la sicurezza dell intero sistema. E compito dell amministratore di sistema provvedere alla creazione e alla manutenzione di aree condivise sul server per lo scambio dei dati tra i vari utenti. Nell utilizzo della rete informatica è fatto divieto di: a) Utilizzare la Rete in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; b) Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della Rete e ne restringano l utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti; c) Effettuare trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, dati, ecc); d) Installare componenti hardware non compatibili con l attività istituzionale; e) Rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware; f) Utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare file e software di altri utenti; g) Utilizzare software visualizzatori di pacchetti TCP/IP (sniffer), software di intercettazione di tastiera (keygrabber o keylogger), software di decodifica password (cracker) e più in generale software rivolti alla violazione della sicurezza del sistema e della privacy; h) Usare l anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi. Art. 8 Utilizzo di internet I Pc abilitati alla navigazione in Internet costituiscono uno strumento necessario e prezioso per lo svolgimento dell attività lavorativa. Nell uso di internet e della posta elettronica non sono consentite le seguenti attività: a) L uso di internet per motivi personali, tranne l eccezione di cui all art. 9. b) L accesso a siti inappropriati (esempio siti pornografici, di intrattenimento, ecc.); c) Lo scaricamento (download) di software e di file non necessari all attività istituzionale, sia perché potrebbero celare minacce al buon funzionamento del sistema, sia perché Pag. 6/11

software privi di licenza comportano gravissime sanzioni economiche e penali per il Datore di lavoro ed eventualmente anche per il dipendente; d) Utilizzare programmi per la condivisione e lo scambio di file in modalità peer to peer (Napster, Emule, Winmx, e-donkey, ecc.); e) Accedere a flussi in streaming audio/video da Internet per scopi non istituzionali; f) Un uso che possa in qualche modo recare qualsiasi danno all Istituto o a terzi. Il dipendente non deve eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o FTP non conosciuti. Si ricorda che la frequentazione di siti non conosciuti o lo scaricamento di files da fonti non garantite possono introdurre virus o altro malware, che possono creare inconvenienti gravissimi, con perdita di dati, blocco operativo e danni economici importanti. L imprudente autore può essere chiamato a risponderne in via disciplinare e per il danno recato. Art. 9 Deroga per l utilizzo di internet per svolgere attività che non rientrano tra i compiti istituzionali Su indicazione del Ministro della Funzione Pubblica (v. citata Direttiva n. 2), l'utilizzo di internet per svolgere attività che non rientrano tra i compiti istituzionali è consentito ai dipendenti esclusivamente per assolvere incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro (ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi). Tale modalità, purché contenuta nei tempi strettamente necessari allo svolgimento delle transazioni e svolta in orari non di punta (ad es. ricevimento del pubblico), ha il vantaggio di contribuire a ridurre gli spostamenti delle persone e gli oneri logistici e di personale per l'amministrazione che eroga il servizio, favorendo, altresì, la dematerializzazione dei processi produttivi. D'altronde, tale utilizzo non istituzionale non provoca, di norma, costi aggiuntivi, tenuto conto della modalità di pagamento "flat" (non riferita, pertanto, al consumo) utilizzata dall Amministrazione per l'utilizzo di quasi tutte le risorse ICT (postazioni di lavoro, connessioni di rete e posta elettronica). Art. 10 Utilizzo della posta elettronica La casella di posta assegnata dall Istituto, è uno strumento di lavoro e le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del loro corretto utilizzo. È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica della struttura per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione, che esulino dagli scopi della scuola. È buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti. Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o precontrattuali con l istituto ricevuta da personale non autorizzato, deve essere Pag. 7/11

visionata ed inoltrata al Direttore SGA, o in ogni modo è opportuno fare riferimento alle procedure in essere per la corrispondenza ordinaria. La documentazione elettronica che viene contraddistinta da diciture od avvertenze dirette ad evidenziarne il carattere riservato o segreto, non può essere comunicata all esterno senza preventiva autorizzazione del Responsabile del trattamento. Per la trasmissione di file all interno della struttura è possibile utilizzare la posta elettronica, prestando attenzione alla dimensione degli allegati (ad esempio per dimensioni superiori a 2 MB è preferibile utilizzare le cartelle di rete condivise). È obbligatorio controllare i file attachments (allegati) di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o FTP non conosciuti) e accertarsi dell identità del mittente. In particolare nell uso della posta elettronica non sono consentite le seguenti attività: a) La trasmissione a mezzo di posta elettronica di dati sensibili, confidenziali e personali di alcun genere, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196 del 30/6/2003) e inerenti le ragioni di servizio; b) L apertura di allegati ai messaggi di posta elettronica senza il previo accertamento dell identità del mittente; c) Inviare tramite posta elettronica informazioni quali user-id, password, configurazioni della rete interna, indirizzi e nomi dei sistemi informatici. Art. 11 Utilizzo delle password Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi e dello screensaver, sono previste ed attribuite dall Incaricato della custodia delle Password, ovvero dal Titolare. È necessario procedere alla modifica della password a cura dell incaricato del trattamento al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (come previsto dal punto 5 del disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy, D.lgs. n.196/2003) con contestuale comunicazione all Incaricato della custodia delle Password. La comunicazione di variazione delle password dovrà avvenire secondo la modulistica prevista dal Titolare e dovrà essere consegnata al Custode delle password, in busta chiusa, con data, nome e firma dell incaricato apposte sul lembo di chiusura. Qualora la password non venga autonomamente variata dall incaricato entro i termini massimi, l utente verrà automaticamente disabilitato. Sarà quindi necessario rivolgersi all Amministratore di Sistema dell Istituto o dal Titolare, il quale provvederà a riabilitare l utente ed assegnargli una password provvisoria che l utente dovrà cambiare al primo accesso. Le password possono essere formate da lettere (maiuscole o minuscole) e numeri ricordando che lettere maiuscole e minuscole hanno significati diversi per il sistema; devono essere composte da almeno otto caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all incaricato (punto 5 del disciplinare tecnico Privacy). La password dev essere modificata Pag. 8/11

ogni 3 mesi se il computer consente l accesso a dati sensibili, altrimenti ogni 6 mesi. La password non deve essere scritta su supporti cartacei. Nel caso si sospetti che la password abbia perso la segretezza, deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione scritta all Incaricato della custodia delle Password, Qualora l utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia, per iscritto, al Titolare. Art. 12 Utilizzo dei supporti magnetici Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, nastri, DAT, chiavi USB, CD e DVD) contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato (punto 22 del disciplinare tecnico Privacy). Una persona esperta potrebbe infatti recuperare i dati memorizzati anche dopo la loro cancellazione. I supporti magnetici contenenti dati sensibili e giudiziari (punto 21 del disciplinare tecnico Privacy) devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave. Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, nastri, DAT, chiavi USB, CD riscrivibili e DVD) obsoleti devono essere consegnati all Amministratore di Sistema per l opportuna distruzione. Ogni qualvolta si procederà alla dismissione di un Personal Computer l Amministratore di Sistema provvederà alla distruzione o all archiviazione protetta delle unità di memoria interne alla macchina stessa (hard-disk, memorie allo stato solido). Si richiama il Provvedimento del Garante Privacy che istituisce sanzioni pesantissime per chi dismette supporti di memoria contenenti dati personali senza rendere tecnicamente impossibile il loro recupero, cosa realizzabile solo mediante appositi software. Art. 13 Utilizzo di pc portatili L utente è responsabile del PC portatile assegnatogli e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l utilizzo nel luogo di lavoro. Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i PC connessi in rete, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna. I PC portatili utilizzati all esterno (convegni, lavoro domestico autorizzato, ecc ), in caso di allontanamento devono essere custoditi in un luogo protetto. Art. 14 Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo L utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo in genere (carta, inchiostro, toner, floppy disk, supporti digitali come CD e DVD) è riservato esclusivamente ai compiti di natura strettamente istituzionale. Devono essere evitati in ogni modo sprechi dei suddetti materiali o utilizzi eccessivi. È cura dell utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni. È buona regola evitare di stampare Pag. 9/11

documenti o file non adatti (molto lunghi o non supportati, come ad esempio files di contenuto grafico) su stampanti comuni. In caso di necessità la stampa in corso può essere cancellata. Art. 15 Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy del D.lgs. n. 196/2003 e alle misure minime di sicurezza previste dal suo Allegato B (disciplinare tecnico), come indicate nella lettera di designazione di incaricato del trattamento dei dati. Art. 16 Amministratore di sistema L Amministratore di Sistema è il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse informatiche dell Istituto e a cui sono consentite in maniera esclusiva le seguenti attività: a) Gestire l hardware e il software di tutte le strutture tecniche informatiche di appartenenza dell Istituto, collegate in rete o meno; b) Gestire esecutivamente (creazione, attivazione, disattivazione e tutte le relative attività amministrative) gli account di rete e i relativi privilegi di accesso alle risorse, assegnati agli utenti della Rete Informatica istituzionale, secondo le direttive impartite dal Titolare; c) Utilizzare le credenziali conservate dal Custode delle password oppure le credenziali di accesso di amministrazione del sistema o l account di un utente tramite reinizializzazione della relativa password, per accedere ai dati o alle applicazioni presenti su una risorsa informatica assegnata ad un utente in caso di prolungata assenza, irrintracciabilità o impedimento dello stesso. Tale utilizzo deve essere esplicitamente richiesto dal Titolare per l utente assente o impedito, e deve essere limitato al tempo strettamente necessario al compimento delle attività indifferibili per cui è stato richiesto. Dell intervento dev essere redatto un sintetico verbale, controfirmato da almeno un testimone. d) Solo se rientranti nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori, eseguire le seguenti attività: 1) Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei computer e degli applicativi; 2) Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio, attesa l autorizzazione del Titolare; 3) Rimuovere programmi software dalle risorse informatiche assegnate agli utenti; 4) Rimuovere componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti. Art. 17 Non osservanza del regolamento La contravvenzione alle regole contenute nel presente regolamento da parte di un utente, comporta l immediata revoca delle autorizzazioni ad accedere alla rete informatica ed ai servizi/programmi autorizzati, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalle norme vigenti. Se gli utenti interni perseverassero nell uso ed abuso degli strumenti elettronici a loro disposizione, il datore di lavoro è autorizzato a procedere con controlli prima sull ufficio ed, Pag. 10/11

infine, sul gruppo di lavoro; solo a questo punto, ripetendosi l anomalia, sarà lecito il controllo su base individuale. Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite ed eventuali azioni di rivalsa patrimoniale da parte della Corte dei Conti per danno erariale. Pag. 11/11