Roma, 25 marzo 2003 QUESITO



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RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 marzo 2003 Oggetto: Istanza di interpello D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto Ministero della Difesa. Con istanza di interpello presentata il 25 novembre 2002, ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti espone il seguente QUESITO circa l applicazione dell imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto. Preliminarmente fa presente che nell ambito della sua attività di indirizzo alle dipendenti direzioni generali, di controllo e coordinamento in materia tecnico amministrativo è sorta l esigenza di impartire specifiche direttive sull applicazione dell imposta di bollo agli atti e documenti connessi ai contratti di approvvigionamento di beni e servizi. La richiesta di parere tende ad assicurare uniformità di comportamento delle stazioni appaltanti nella formazione ed esecuzione dei contratti d appalto, con riferimento all imposta di bollo dovuta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sui documenti prodotti e sugli atti formati, in relazione ai quali sono sorti dubbi in ordine al regime da applicare. Mentre è stata data risposta ai quesiti relativi al ramo contrattuale dei lavori (risoluzione 97/E del 27 marzo 2002), è necessario un chiarimento per i seguenti documenti:

2 1. preventivo nell ambito di un contratto aperto; 2. verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l esecuzione delle lavorazioni; 3. verbale di consegna/riconsegna materiali alla Difesa; 4. richiesta di materiali di fornitura governativa; 5. comunicazione di presentazione al collaudo; 6. dichiarazione di trasferimento di proprietà di materiali; 7. istanza di assegnazione fondi su contratti perenti; 8. richiesta rimborso di penalità; 9. verbale di collaudo delle forniture. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il Ministero della Difesa ritiene soggetti all imposta di bollo fin dall origine nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio (tariffa allegato A, parte prima, al D.P.R. n. 642 del 1972): - il preventivo inserito nel contesto di un contratto aperto (n. 1) approvato dall Amministrazione; - la dichiarazione di trasferimento di proprietà di materiali (n. 6); questi documenti sono riconducibili nell ambito dell articolo 2 della tariffa scritture private contenenti, convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie. Infatti il primo è da ritenere un atto negoziale autonomo ed il secondo una scrittura privata con contenuto negoziale. Ritiene inoltre: - l istanza di assegnazione fondi su contratti perenti (n. 7); - la richiesta di rimborso penalità (n. 8); atti assimilabili a quelli individuati dall articolo 3 della tariffa, in quanto tendenti ad ottenere l emanazione di un provvedimento amministrativo.

3 Il Ministero della Difesa sostiene che sono soggetti all imposta di bollo in caso d uso nella misura di Euro 10,33: - i verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l esecuzione delle lavorazioni (n. 2); - i verbali di consegna/riconsegna materiali all Amministrazione della Difesa (n. 3). Quanto sopra, anche se i verbali sono sottoscritti dall appaltatore e volti a scandire singole fasi dell iter contrattuale, poiché in essi non è rinvenibile contenuto negoziale autonomo. Infatti - non essendo prevista per essi l esenzione o il pagamento dell imposta fin dall origine - sono riconducibili all articolo 32 della tariffa, parte seconda. Ritiene, infine, non soggetti all imposta di bollo: - la comunicazione di presentazione al collaudo (n. 5) e la richiesta di materiali di fornitura governativa (n. 4), poiché sono mere comunicazioni interne al rapporto contrattuale e quindi non rilevanti ai fini dell imposta di bollo; - i verbali di collaudo relativi al settore delle forniture (n. 9) perché radicalmente diversi dai verbali relativi al settore lavori. Infatti, mentre nei contratti relativi ai lavori il certificato è un documento destinato a produrre effetti tra le parti, nei contratti di fornitura, invece, il verbale di collaudo ha natura di atto ricognitivo interno ad un determinato procedimento amministrativo da collocare tra gli atti amministrativi di manifestazione di giudizio su determinate qualità delle cose; pertanto è esente dall imposta di bollo ai sensi dell articolo 1 del D.P.R. n. 642 del 1972. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE La soluzione interpretativa prospettata dal Ministero della Difesa è condivisibile soltanto per la parte relativa ai documenti soggetti all imposta di bollo, individuati ai numeri 1, 6, 7 e 8 di cui sopra.

4 Non si condivide invece la soluzione prospettata per gli altri documenti elencati. In particolare il verbale di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l esecuzione delle lavorazioni (n. 2), il verbale di consegna/riconsegna materiali all Amministrazione della Difesa (n. 3) e il verbale di collaudo (n. 9) sono soggetti all imposta di bollo fin dall origine ai sensi dell articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima in quanto atti che comportano descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti. Ai fini dell applicazione dell imposta di bollo, infatti, non rileva l assenza di contenuto negoziale nei verbali di collaudo e nei verbali di consegna/riconsegna materiale (sono atti di manifestazione di giudizio su determinate qualità delle cose o volti a scandire singole fasi dell iter contrattuale). L articolo 2 della tariffa, che prevede l imposta di bollo su scritture private, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti, non prevede alcuna esenzione per atti che non abbiano carattere negoziale, cioè quelli meramente ricognitivi o consistenti in manifestazioni di giudizio. L Amministrazione Finanziaria (nota Direzione Generale delle Tasse 12 ottobre 1977 n. 291430) pur riconoscendo la natura non negoziale ai verbali in genere ha precisato che qualora i detti verbali ineriscano a rapporti di natura paritetica della pubblica amministrazione - come nel caso in cui contengono anche la sottoscrizione dell altra parte contraente - e vengano ad assolvere una delle funzioni e scopi propri degli atti menzionati negli artt. 3 o 4 (ora 2) della Tariffa allegato A, della vigente legge sul bollo, essi devono essere assoggettati al medesimo trattamento tributario previsto per questi ultimi, nei modi e nella misura corrispondenti (Euro 10,33). Infine, la richiesta di materiali di fornitura governativa (n. 4) e la comunicazione di presentazione al collaudo (n. 5) - non riconducibili alle ipotesi della tariffa allegato A, parte prima, e non espressamente previste nella tabella dei documenti esenti dall imposta di bollo in modo assoluto - sono da ricomprendere tra gli atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, individuati

5 dall articolo 32 della tariffa allegato A, parte seconda. Tale articolo prevede genericamente l imposta di bollo in caso d uso (Euro 10,33) nelle ipotesi in cui non sono espressamente previsti il pagamento dell imposta sin dall origine ovvero l esenzione. Riepilogando, l Agenzia precisa che sono soggetti all imposta di bollo fin dall origine di Euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, i sottoindicati atti: - preventivo nell ambito di un contratto aperto (n. 1); - verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l esecuzione delle lavorazioni (n. 2); - verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa (n. 3); - dichiarazione di trasferimento proprietà di materiali (n. 6); - verbale di collaudo delle forniture (n. 9). I seguenti atti sono anch essi soggetti all imposta di bollo fin dall origine di Euro 10,33 per ogni foglio, in applicazione dell articolo 3 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 642 del 1972: - istanza di assegnazione fondi su contratti perenti (n. 7); - richiesta di rimborso di penalità (n. 8). Sono soggetti all imposta di bollo in caso d uso - quando cioè sono presentati per la registrazione - ai sensi dell articolo 32 della tariffa, nella misura di Euro 10,33, per ogni esemplare dell atto, documento o altro scritto, i seguenti documenti: - richiesta di materiali di fornitura governativa (n. 4); - comunicazione di presentazione al collaudo (n. 5). La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 5, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dal Ministero della Difesa.