EMANUELA PORTA ADOTTARE UN BAMBINO Dalla Burocrazia all Incontro, i Passi per Accogliere Tuo Figlio con Serenità 2
Titolo ADOTTARE UN BAMBINO Autore Emanuela Porta Editore Bruno Editore Sito internet www.brunoeditore.it ATTENZIONE: questo ebook contiene i dati criptati al fine di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l autorizzazione scritta dell Autore e dell Editore. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati di crescita personale o professionale. Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio. Il libro ha esclusivamente scopo formativo e non sostituisce alcun tipo di trattamento medico o psicologico. Se sospetti o sei a conoscenza di avere dei problemi o disturbi fisici o psicologici dovrai affidarti a un appropriato trattamento medico. 3
Sommario Introduzione pag. 5 Capitolo 1: Come avvicinarsi al mondo adozione pag. 7 Capitolo 2: Come preparare i documenti necessari pag. 37 Capitolo 3: Come affrontare i colloqui con i servizi sociali pag. 67 Capitolo 4: Come approfondire i temi più importanti pag. 97 Capitolo 5: Come prepararsi all adozione nazionale pag. 125 Capitolo 6: Come funziona l adozione internazionale pag.153 Capitolo 7: Come scegliere l ente e il Paese pag. 181 Conclusione pag. 208 Bibliografia pag. 210 4
Introduzione Quando si inizia a pensare all adozione, in genere non si hanno le idee molto chiare. Le informazioni che si trovano in merito sono numerose, ma spesso imprecise o datate. Il nostro conoscente che ha adottato dieci anni fa lo ha fatto in base a normative ormai superate, ma anche l amico che ha adottato solo tre anni fa in un Paese straniero si è mosso in una situazione profondamente diversa da quella attuale, dato che l intero sistema è in continuo e rapido mutamento. Non è facile capire come muoversi e da che parte iniziare per farsi una prima idea di come funziona il mondo delle adozioni: quali sono i documenti che bisogna presentare? A chi vanno consegnati? Si può adottare se si è appena sposati? È indispensabile sottoporsi all esame dei servizi sociali? Qual è il ruolo del tribunale per i minorenni? Che cos è il decreto di idoneità? Cosa significa conferire mandato? Che lavoro svolgono gli enti autorizzati? 5
L idea di questa guida nasce dal fatto che anche io e mio marito ci siamo trovati in questa situazione e abbiamo provato questo stesso senso di smarrimento. In queste pagine troverai quindi indicazioni pratiche e concrete e una panoramica generale sull iter e il processo adottivo. Ci sono molte pubblicazioni specializzate scritte da psicologi, giudici e operatori del settore con grande esperienza che sono estremamente utili per approfondire i diversi argomenti e porsi le domande più importanti sul proprio progetto adottivo. Meno facile è però trovare le informazioni pratiche e concrete per affrontare la burocrazia che purtroppo caratterizza molte parti del processo adottivo. Ci sono, sparse tra mille siti internet, nelle cancellerie dei tribunali e nelle segreterie di molti uffici Asl, tutte le informazioni necessarie per intraprendere la strada dell adozione. Qui ho cercato di raccoglierle in modo organico e chiaro, sulla base della nostra esperienza personale e di tutte le informazioni scoperte in anni di colloqui, incontri e scontri con segreterie, cancellerie, giudici, psicologi e altri operatori del settore. 6
CAPITOLO 1: Come avvicinarsi al mondo adozione L adozione è dare una famiglia a un bambino. Questo è il senso più profondo della nuova legge sull adozione, la n. 184 del 1983, modificata in modo significativo nel 2001, il cui titolo infatti è «Diritto del minore a una famiglia.» La legge attuale mette il bambino al centro dell istituto dell adozione. Può sembrare scontato, ma non lo è. Fino a pochi decenni fa infatti il soggetto, giuridico ma anche culturale, dell adozione era l adulto e l adozione era principalmente uno strumento che consentiva alle coppie, altrimenti senza figli, di avere un erede. L attuale legge rappresenta quindi una vera e propria rivoluzione copernicana del mondo dell adozione, che ruota non più intorno all adulto, ma intorno al bambino. Anche il vocabolario si è adeguato: la coppia che desidera adottare non presenta più domanda di adozione, ma disponibilità all adozione. Non si tratta di una semplice 7
sfumatura lessicale, ma di una differenza sostanziale. Non vi è più il diritto dell adulto a adottare un figlio, ma il diritto del bambino ad avere una famiglia. La legge n. 184/83 infatti definisce l adozione come il «dare una famiglia a un bambino in stato di abbandono.» Gli adulti, aspiranti genitori adottivi, possono offrire la loro disponibilità, ma non possono avere la certezza che tale disponibilità verrà accolta, in quanto non esiste per la legge il diritto di diventare genitori. La legge specifica inoltre che l adozione è «residuale e sussidiaria.» Vediamo cosa significa. L art. 1 della legge n. 184/1983 dice che: «il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.» La parola chiave in questa frase è propria : il bambino ha diritto a crescere nella propria famiglia di origine ed è quindi prevista tutta una serie di interventi mirati ad aiutare la famiglia biologica in difficoltà a recuperare e svolgere il proprio ruolo. L adozione viene presa in considerazione come possibilità solo dopo che questi interventi sono falliti e l allontanamento del bambino dalla famiglia d origine è considerato inevitabile dagli 8
operatori, ovvero i servizi sociali e il tribunale, per tutelarlo. L adozione, inoltre, è legittimante e definitiva. Legittimante significa che il bambino adottato diventa figlio a tutti gli effetti, senza alcuna differenza rispetto ai figli nati biologicamente dalla coppia. Definitiva significa che una volta che l adozione è stata pronunciata dal tribunale non può essere revocata. Con l adozione un bambino entra a far parte in modo permanente della nostra famiglia, prenderà il nostro cognome e lo trasmetterà a sua volta ai propri figli. Dobbiamo essere capaci di accoglierlo, insieme alla sua storia e alle sue caratteristiche, e di riconoscerlo in modo totale e completo come nostro figlio. Le normative di riferimento L adozione in Italia è regolata dalla legge n. 184 del 1983 e dalle successive modifiche apportate dalla legge n. 149 del 20 marzo 2001, dal titolo «Diritto del minore a una famiglia.» L attuale normativa italiana prevede due possibili tipi di adozione: adozione ordinaria; adozione speciale (nazionale e internazionale). 9
L adozione ordinaria non ci interessa particolarmente. Si tratta di un tipo di adozione a cui si fa ricorso ormai molto raramente, il cui fine è essenzialmente quello di garantire alcuni diritti relativamente alla successione. Entrambi i soggetti, adottante e adottato, devono essere maggiorenni. Non è prevista la rescissione dei rapporti (diritti e doveri) tra l adottato e la famiglia di origine (l adottato mantiene il cognome originario, a cui antepone quello nuovo) né la creazione di obblighi tra l adottato e la famiglia dell adottante. L adozione speciale è invece quella a cui si fa riferimento quando si parla normalmente di adozione. Secondo la legge n. 184/83, con l adozione il bambino diventa figlio legittimo degli adottanti, motivo per cui questo tipo di adozione viene definito legittimante, ed è equiparato in tutto e per tutto a un figlio nato biologicamente all interno del matrimonio. Con l adozione il bambino perde il cognome originario e prende quello dei nuovi genitori. Si interrompe inoltre ogni rapporto e ogni legame giuridico con la famiglia d origine; restano validi solo i vincoli che vietano il matrimonio tra consanguinei. 10
L adozione internazionale fa riferimento, oltre che alla legge nazionale n. 184/83, anche alla legge n. 476 del 1998, con cui è stata ratificata la Convenzione Internazionale dell Aja del 1993, che esamineremo nel Capitolo 6. SEGRETO n. 1: l adozione è legittimante e non revocabile: con l adozione il bambino diventa figlio a tutti gli effetti, e lo sarà per sempre. Un tipo ancora diverso di adozione è l adozione in casi particolari (art. 44), che permette di mantenere i legami con la famiglia d origine, anche dopo che si sono stabiliti quelli con i nuovi genitori. I bambini adottabili secondo queste previsioni della legge sono: i bambini orfani di entrambi i genitori che vengono adottati da un parente o da una persona che abbia con loro un «rapporto preesistente stabile e duraturo.»; i bambini portatori di handicap per i quali non si trova una collocazione; i bambini che per svariati motivi non possono essere adottati tramite l adozione legittimante. Ad esempio se dopo molti 11
anni di affido non è comunque possibile applicare la normativa standard; i bambini figli del nuovo compagno della madre/del padre. In questi casi, escluso naturalmente l ultimo, la legge prevede che possano adottare anche persone sole, ma si tratta comunque di un numero di casi ridotto e non significativo. I testi delle diverse leggi sono facilmente reperibili in internet, ad esempio sul sito dell associazione Le Radici e le Ali o su quello del Tribunale per i minorenni di Milano. Chi può adottare? La legge italiana prevede alcuni requisiti che sono indispensabili per poter presentare disponibilità all adozione. L articolo 6 della legge n. 184/83 recita: «L adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.» 12
I requisiti indispensabili quindi sono: essere una coppia sposata; dimostrare una convivenza complessiva, convivenza più matrimonio, di almeno tre anni; non essere, e non essere mai stati, separati, neppure di fatto. SEGRETO n. 2: per adottare occorre essere sposati e dimostrare una convivenza complessiva e continuativa di almeno tre anni. Per quanto riguarda l età, la legge stabilisce che la differenza di età fra i genitori e il minore deve essere maggiore di diciotto anni e minore di quarantacinque anni: «L età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l età dell adottando.» (art. 6, comma 1). A quarantacinque anni sarà quindi in teoria possibile adottare un neonato, mentre se il genitore ha cinquanta anni il bambino dovrà avere almeno cinque anni. Questo limite è stato posto per tutelare il bambino rispetto all avere genitori troppo vecchi, dunque per arginare il fenomeno 13
dei genitori-nonni, proponendo una differenza massima d età genitore-figlio simile a quella biologica. Allo stesso modo vuole anche garantire, per lo meno statisticamente, che i nuovi genitori possano accompagnare il bambino nella sua crescita, fino all età adulta. SEGRETO n. 3: la differenza massima d età tra adottato e adottante è di quarantacinque anni. La differenza massima di età era stata fissata dalla legge n. 184/83 in quaranta anni. Le modifiche introdotte nel 2001 con la legge n. 149 hanno apportato alcuni cambiamenti in chiave adultocentrica. Oltre a innalzare il limite di età da quaranta a quarantacinque anni, la legge ora permette di superare anche questo limite in diversi casi: se la differenza d età con nostra moglie/nostro marito è elevata, ma non superiore a dieci anni, si può tenere conto dell età del coniuge più giovane. Quindi se abbiamo cinquanta e cinquantotto anni potremo per legge adottare anche un bambino di cinque anni: i quarantacinque anni previsti come differenza d età verranno calcolati rispetto al genitore più 14
giovane; se abbiamo già figli minorenni, adottivi o biologici; se desideriamo adottare il fratello biologico di un nostro figlio già adottato; se la non adozione comporterebbe un danno grave per il minore: il danno deve essere accertato e stabilito dal tribunale. Le deroghe alla differenza d età sono solitamente poco rilevanti nell adozione nazionale, dove le coppie disponibili sono molto più numerose dei bambini adottabili e il tribunale può quindi scegliere con grande libertà quella che ritiene più adatta, mentre possono essere importanti in caso di adozione internazionale. La maggior parte dei requisiti indicati dall articolo 6 può essere verificata rapidamente tramite la presentazione di alcuni certificati, mentre è sicuramente più complesso per il tribunale verificare se siamo «affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori» che intendiamo adottare (art. 6, comma 2). Per questo l iter prevede, dopo la presentazione e la verifica di alcuni documenti, un indagine svolta dai servizi sociali locali, che vedremo nel dettaglio più avanti nei Capitoli 3 e 4. 15
Possono adottare i single? La Convenzione dell Aja e le leggi di alcuni Stati in cui abitualmente l Italia effettua adozioni internazionali consentono l adozione ai single. Questo non è comunque rilevante per i cittadini italiani residenti in Italia che, per poter accedere all adozione internazionale, devono prima ottenere l idoneità di un tribunale per i minorenni italiano; e ciò secondo i requisiti illustrati sopra, che escludono appunto sia i single sia le coppie di fatto. Diverso il discorso se si risiede abitualmente, da almeno due anni, in un altro Paese. In questo caso è possibile adottare in base alle leggi del Paese di residenza, alcune delle quali non prevedono ostacoli per i single. Se la residenza all estero è inferiore ai due anni invece è necessario seguire lo stesso iter previsto per i residenti in Italia, presentando disponibilità presso il tribunale dell ultimo luogo di residenza. La sentenza estera potrà poi essere trascritta e resa efficace anche in Italia, anche se solo come adozione speciale, come è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Una 16
donna italiana che aveva adottato una bambina negli USA ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l adozione come adozione speciale, chiedendo che fosse invece registrata come normale adozione legittimante, ma il suo ricorso è stato respinto. La chiusura dell adozione ai single e alle coppie di fatto impedisce quindi attualmente l adozione sia alle persone sole sia alle coppie omosessuali. Le coppie eterosessuali, anche se non altrimenti interessate al matrimonio, hanno la possibilità di sposarsi a scopo adottivo e di vedersi riconosciuta la convivenza precedente. La questione però è periodicamente e ripetutamente oggetto di dibattiti ed è probabile che prima o poi la legislazione italiana si adegui a quella internazionale. La sentenza della Corte di Cassazione a cui abbiamo accennato sopra ha fatto molto discutere perché era accompagnata dal suggerimento di adeguare le leggi italiane alla Convenzione Europea sull adozione dei minori di Strasburgo del 1967 e di rendere possibile l adozione legittimante anche per i single, almeno in alcuni casi. Di fatto la sentenza non dice nulla di 17
nuovo, ma il lungo dibattito che ne è seguito è significativo del fatto che i giochi non sono per niente chiusi su questa questione. Secondo alcuni l adozione dovrebbe restare prerogativa delle sole coppie, per proteggere il bambino dal rischio di perdere nuovamente i genitori; secondo altri dovrebbe essere limitata alle sole coppie eterosessuali, per meglio tutelare il bambino e garantirgli una famiglia standard ; secondo altri ancora invece alcune risorse in più, quelle rappresentate dai single, potrebbero comunque essere una ricchezza e un occasione per bambini che non trovano altrimenti un collocamento in famiglia. Associazioni, corsi, incontri Per approfondire le nostre conoscenze sul mondo dell adozione e sulle motivazioni che ci hanno spinto a intraprendere questa strada è importantissimo il confronto sia con operatori con esperienza nel settore sia con altri, aspiranti o già di fatto, genitori adottivi. L adozione è ormai una realtà diffusa, ed è facile quindi trovare associazioni e gruppi in tutte le zone d Italia. Libri e internet sono 18
sicuramente strumenti utilissimi per avere le prime informazioni e approfondire determinate tematiche, ma è molto importante anche avere un contatto diretto, ad esempio partecipando a un corso o agli incontri organizzati da diverse istituzioni e associazioni. Possiamo contattare la nostra Asl, tramite il Comune o il consultorio familiare, e chiedere quali sono le risorse disponibili sul territorio. In molti casi le Asl stesse organizzano dei corsi, così come le associazioni di genitori adottivi e gli enti autorizzati; questi, in genere, trattano solo dell adozione internazionale, ma in alcuni casi tengono anche corsi generici per chi sta iniziando il cammino dell adozione. Tra le associazioni con una buona presenza a livello nazionale ci sono: Genitori si Diventa, con sedi in quindici Regioni d Italia; Le Radici e Le Ali, con sedi a Milano, Faenza, Brescia, Roseto degli Abruzzi (TE) e Venezia; Anfaa con sedi a Como, Cuneo, Firenze, Lecce, Milano, Monza, Novara, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Torino e Trieste. 19
SEGRETO n. 4: quando si presenta disponibilità è utile partecipare ai corsi delle Asl o delle associazioni di genitori, per iniziare a conoscere il mondo dell adozione in modo concreto. Noi ci siamo trovati particolarmente bene con le prime due. Presso Genitori si Diventa abbiamo seguito il corso consigliato come obbligatorio dai nostri servizi sociali (in alternativa a quello organizzato dall Asl stessa, per l inizio del quale avremmo però dovuto aspettare un paio di mesi, allungando inutilmente un iter già di per sé troppo lungo) e un corso per aspiranti genitori con altri figli già in famiglia. Genitori si Diventa organizza poi sia serate a tema tenute da operatori del settore o persone con esperienza nel campo dell adozione, sia serate di incontro e confronto tra genitori che si trovano nella stessa fase dell iter: prima del mandato, dopo il mandato, dopo l adozione. Queste occasioni di contatto sono preziose anche perché permettono di iniziare a crearsi una rete di aiuto per il post-adozione, quando è più che mai importante non restare soli. L associazione ha anche un sito web molto 20
interessante e ricco di informazioni, una rivista mensile che è possibile sottoscrivere e una collana di testi specializzati. L associazione Le Radici e Le Ali organizza corsi, incontri e serate a tema e ha un sito informativo su cui sono disponibili i testi delle normative, i resoconti delle serate tenute dall associazione e molto altro. Ha inoltre un forum molto attivo dove è possibile sia avere informazioni sulle iniziative dell associazione, sia confrontarsi con altri genitori adottivi su svariati temi e cercare risposte ai propri dubbi. 21
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