/H]LRQ TXDUWD Ambito della tutela del software I diritti esclusivi sul software Le licenze d uso Le licenze del software libero Le facoltà dell utilizzatore legittimo Il ruolo della SIAE Tutela civile e penale
Software e diritto d autore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Tutela Protetti programmi risultato della creazione intellettuale materiale preparatorio necessario alla progettazione del programma Non protetti idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce
Titolari dei diritti Regola generale Rapporto di lavoro subordinato Rapporto di committenza Diritti morali Colui che ha creato il programma Colui che ha creato il programma Colui che ha creato il programma Diritti patrimoniali Colui che ha creato il programma Datore di lavoro Dovrebbe essere regolato in contratto
Tutela civile Uso del software (Riproduzione in senso ampio) nella legge Art. 64 bis, 1 comma, lett. a, LdA: ( ) i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti.
Tutela penale Duplicazione del software (Riproduzione in senso stretto) nella legge Art. 171- bis LdA: Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Distribuzione della copia duplicata nella legge Art. 64 bis, 1 comma, lett. c), LdA: ( ) i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Modifica del software nella legge Art. 64 bis, 1 comma, lett. b, LdA: ( ) i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
Osservazione e studio del software nella legge Art. 64-ter, 3 comma, LdA: Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui é basato ogni elemento del programma stesso
Le licenze d uso La legge 633/41 attribuisce in via esclusiva all autore dell opera software tutti i diritti derivanti dall opera stessa, e vieta e punisce ogni abuso che leda questi diritti esclusivi. Qualunque attività sul software deve avvenire dietro consenso dell autore e quindi, per converso, possiamo dire che tutto ciò che non è esplicitamente consentito dall autore, o dalla legge, è vietato. Quando l autore pone in vendita o comunque distribuisce il suo software, deve però naturalmente consentire che l acquirente eserciti almeno una parte dei diritti suddetti, altrimenti il software risulterebbe del tutto inutilizzabile. Questo consenso, per il software destinato al grande pubblico, si realizza mediante la cosiddetta licenza d uso.
Le principali tipologie di licenze (1) Licenza proprietaria : è il modello tradizionalmene impiegato dalle softwarehouse, chiamato proprietario in contrapposizione al recente fenomeno del software libero. In generale, la licenza proprietaria è concessa dietro il pagamento di un prezzo, permette l uso di una sola copia del software (spesso su un solo computer), vieta la distribuzione, la modifica e ogni altra attività riservata all autore. Il software è distribuito esclusivamente in formato binario. Licenza shareware: la licenza prevede due modalità d uso del software. Nella prima modalità, di valutazione, è consentito l uso gratuito a tempo determinato (a volte con limitazioni alla funzionalità del software), la copia e la distribuzione a terzi. Al termine del periodo di valutazione, l utente deve cessare ogni uso del software oppure pagare il prezzo richiesto per la licenza registrando il software. Le condizioni di licenza del software shareware registrato sono usualmente analoghe a quelle delle licenze proprietarie. Il software è distribuito esclusivamente in formato binario.
Le principali tipologie di licenze (2) - Licenze freeware. La definizione di software freeware ha contorni incerti. In generale, si tratta di software la cui licenza permette l uso gratuito e permette la copia, senza limiti, per uso personale. E vietata la modifica e ogni altra attività riservata all autore. Il software è distribuito esclusivamente in formato binario. - Licenze libere / open source: in generale, consentono l uso senza limiti, la copia, la modifica e la distribuzione a terzi di copie identiche o modificate. Il software è distribuito sia in formato binario sia in formato sorgente. Nel seguito si raffrontano licenze proprietarie e libere, con particolare riferimento alla GPL, in relazione ai diritti esclusivi sul software delineati nelle slide precedenti.
Software Libero La licenza è l elemento distintivo Ciò che distingue il software libero è il regime giuridico di circolazione del bene software, che ne consente il progressivo sviluppo. Per esempio, le licenze che fin dall'origine hanno regolato la circolazione del kernel Linux e dei numerosi programmi che compongono il sistema operativo GNU/Linux hanno influito in modo decisivo sullo sviluppo del sistema stesso.
Il software libero: definizione (dalla definizione di Richard Stallman) Un programma è software libero se la relativa licenza concede all'utente tutte le seguenti liberta : Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0). Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2). Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Rif. http://www.fsf.org
Copyleft: definizione Il copyleft è il metodo utilizzato per garantire che il software creato e inizialmente distribuito come software libero rimanga per sempre software libero. Il copyright è tradizionalmente usato per garantire che tutti i diritti sul software, salvo il mero uso, possano essere di fatto esercitati esclusivamente dal titolare dei diritti stessi. Il copyleft è il nome con cui si indica un diverso uso del copyright, allo scopo di garantire che molti diritti sul software possano essere sempre esercitati dagli utenti. Dal punto di vista giuridico, il copyleft si attua mediante una o più clausole del negozio di licenza che, nel concedere la facoltà d uso, copia, modifica e distribuzione del software, obbligano il licenziatario a concedere a sua volta le stesse facoltà ai suoi aventi causa, alle stesse condizioni della licenza originaria.
Open Source: definizione Secondo le linee guida definite nel 1997 da Bruce Perens, le licenze del software open source devono: 1) Concedere il diritto di vendere e distribuire il software quale parte di un insieme di software diversi 2) Concedere l accesso al codice sorgente 3) Concedere la facoltà di modifica e distribuzione delle copie modificate, alle stesse condizioni di licenza del software originale 4) Quale eccezione al punto 4, la modifica può essere autorizzata esclusivamente tramite patch-files 5) Non discriminare persone o gruppi 6) Non limitare l uso a determinati campi di applicazione 7) Non limitare gli effetti della licenza mediante patti collaterali 8) Non subordinare gli effetti della licenza all appartenenza del software a un determinato prodotto o distribuzione 9) Non porre limitazioni riguardo al software che sia distribuito unitamente (quale mera aggregazione) al software licenziato 10) Non subordinare gli effetti della licenza all uso di una particolare tecnologia Rif. http://www.opensource.org
GNU, GPL, Linux GNU: Nome del progetto fondato nel 1984 da Richard Stallman per realizzare un completo sistema libero di tipo Unix. E un acronimo ricorsivo delle parole: GNU's Not Unix. GNU General Public License (GPL): la licenza libera più diffusa al mondo, con cui è distribuito il software del progetto GNU Linux: kernel di tipo Unix originariamente scritto da Linus Torvalds nel 1991, rilasciato con licenza GPL e oggi sviluppato da una vasta comunità di programmatori GNU/Linux: sistema operativo nato nel 1992 dall unione del software GNU con il kernel Linux
Licenze proprietarie: i diritti dell'autore concessi all'utente Uso: SI, con molte limitazioni Duplicazione: No Modifica: No Distribuzione copia duplicata: No Distribuzione copia modificata: No Integrazione: No Studio: No
Licenze Libere (GPL): i diritti dell'autore concessi all'utente: Uso: Si, senza limitazioni Duplicazione: Si, senza limitazioni Modifica: Si, senza limitazioni Distrib. copia duplicata: Si, a certe condizioni Distrib. copia modificata: Si, a certe condizioni Integrazione: Si, a certe condizioni Studio: Si
Uso del software (Riproduzione in senso ampio) nelle licenze Licenze proprietarie: concesso all'utente con determinate limitazioni, per esempio: uso su un singolo computer / componente hardware uso non condiviso in rete preesistenza di altre licenze Licenze Libere (GPL): concesso all'utente senza limitazioni
Duplicazione del software (Riproduzione in senso stretto) nelle licenze Licenze proprietarie: vietata Licenze Libere (GPL): in generale concessa all'utente senza limitazioni (salvo le condizioni poste per la distribuzione a terzi della copia duplicata)
Modifica del software nelle licenze Licenze proprietarie: vietata Licenze Libere (GPL): in generale concessa all'utente senza limitazioni (salvo le condizioni poste per la distribuzione a terzi della copia modificata)
Distribuzione della copia duplicata nelle licenze Licenze proprietarie: vietata Licenze Libere (GPL): concessa all'utente a determinate condizioni: mantenimento della nota di copyright originale dichiarazione di assenza di garanzia conservazione di ogni riferimento alla GPL e all assenza di garanzia allegazione di una copia della licenza proporzione del corrispettivo richiesto per il mero trasferimento della copia
Distribuzione della copia modificata nelle licenze Art. 64 bis, 1 comma, lett. a) e b), LdA Licenze proprietarie: vietata Licenze Libere (GPL): concessa all'utente a determinate condizioni: Tutte le condizioni richieste per la distribuzione della copia duplicata L indicazione dell'autore e della data della modifica nel codice sorgente Il destinatario della copia modificata deve poterla usare alle condizioni della stessa licenza che regola l'uso della copia originale il software modificato deve preservare l esecuzione dell eventuale messaggio stampato all avvio se la copia modificata è distribuita in formato eseguibile, deve essere allegato il codice sorgente o l offerta, valida almeno tre anni, di fornirlo a chiunque ne faccia richiesta per un compenso non superiore ai costi
Integrazione Art. 64 bis, 1 comma, lett. b, LdA Licenze proprietarie: vietata Licenze Libere (GPL): concessa all'utente a determinate condizioni Oltre a quanto previsto per la distribuzione di copie modificate, La GPL impone che ricada sotto le condizioni della stessa GPL ogni lavoro di modifica o di integrazione che sia distribuito all interno o unitamente a un programma licenziato con GPL, salvo il caso di mera aggregazione dei programmi in un dato medium
Osservazione e studio del software nelle licenze Licenze proprietarie: vietato Licenze Libere (GPL): in diritto, concesso all'utente senza limitazioni e, di fatto, reso possibile dalla disponibilità del codice sorgente
Facoltà dell utilizzatore legittimo Facoltà Attività di riproduzione, traduzione, correzione, etc. Effettuare una copia di riserva Osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma Decompilazione (riproduzione del codice e traduzione della sua forma) Condizioni Se necessarie per l uso del programma in modo conforme alla sua destinazione Se necessaria per l uso Per determinare le idee e i principi su cui è basato il programma Per conseguire l interoperabilità con altri programmi Note E ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario
Condizioni per la decompilazione - attività eseguita da personale legittimato; - informazioni sull interoperabilità non accessibili in altro modo; - attività di decompilazione limitata alla parte del programma mecessaria per l interoperabilità; - le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi; - le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi - le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per lo sviluppo o la commercializzazione di un programma per elaboratore simile a quello sul quale si è eseguita la decompilazione
Il ruolo della SIAE La tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa; ha lo scopo di precostituire una prova, che può essere utilizzata in giudizio L apposizione del contrassegno sul supporto contenente programmi per elaboratore programmi multimediali suoni, voci o immagini in movimento
Il ruolo della SIAE il contrassegno può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
Tutela civile Provvedimenti di urgenza Descrizione dei programmi, accertamento, perizia, sequestro dei programmi e supporti, sequestro dei proventi, inibitoria provvisoria a produrre e commercializzare Provvedimenti in via definitiva Distruzione delle copie abusive, rimozione dello stato di fatto illecito, aggiudicazione al titolare delle copie contraffatte, risarcimento del danno, pubblicazione a spese del contraffattore
Tutela penale 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. ( )
Sentenza La tutela penale prevista dalla vigente normativa relativa al diritto d autore si applica anche ad una parte di programma purché sia dotata di originalità. La duplicazione abusiva di software prevista dal primo comma dell articolo 171 bis costituisce reato indipendentemente dall apposizione del bollino SIAE sul supporto. Cassazione 24 aprile 2002 n. 15509
Duplicazione abusiva di software Sentenze - il concetto di duplicazione Pretura di Modena 29 aprile 1999 Le condotte di duplicazione di programmi previste dall articolo 171 bis consistono nella realizzazione di una copia identica del programma che al più comprende eventuali variazioni introdotte all esclusivo scopo di nascondere il plagio. Non è pertanto configurabile il reato nel caso in cui siano identiche soltanto le specifiche funzionali del programma in quanto il termine duplicare è in teoria più rigoroso del termine copiare.
Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n. 33896 19 settembre 2001 Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della S.I.A.E., atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella dell'espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171-bis).