DELIBERAZIONE N. 1597/2014 ADOTTATA IN DATA 09/10/2014



Documenti analoghi
DELIBERAZIONE N. 1943/2015 ADOTTATA IN DATA 16/12/2015

DELIBERAZIONE N. 1608/2014 ADOTTATA IN DATA 16/10/2014

DELIBERAZIONE N. 1944/2015 ADOTTATA IN DATA 16/12/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1611/2014 ADOTTATA IN DATA 16/10/2014 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 472/2015 ADOTTATA IN DATA 18/03/2015

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora

DELIBERAZIONE N. 1788/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014

DELIBERAZIONE N. 332/2015 ADOTTATA IN DATA 05/03/2015

DELIBERAZIONE N. 1371/2015 ADOTTATA IN DATA 10/09/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 483/2015 ADOTTATA IN DATA 26/03/2015

DELIBERAZIONE N. 262/2015 ADOTTATA IN DATA 19/02/2015

DELIBERAZIONE N. 121/2015 ADOTTATA IN DATA 29/01/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 491/2015 ADOTTATA IN DATA 26/03/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1824/2014 ADOTTATA IN DATA 19/11/2014

DELIBERAZIONE N. 110/2015 ADOTTATA IN DATA 29/01/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1914/2014 ADOTTATA IN DATA 03/12/2014 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 13/2016 ADOTTATA IN DATA 14/01/2016

DELIBERAZIONE N. 1812/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014 IL DIRETTORE GENERALE

Delibera del Direttore Generale n. 577 del 11/07/2014

DELIBERAZIONE N. 321/2015 ADOTTATA IN DATA 05/03/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1915/2014 ADOTTATA IN DATA 03/12/2014 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1967/2014 ADOTTATA IN DATA 11/12/2014 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 647/2015 ADOTTATA IN DATA 23/04/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1676/2015 ADOTTATA IN DATA 29/10/2015 IL DIRETTORE GENERALE

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

DELIBERAZIONE N. 1391/2015 ADOTTATA IN DATA 10/09/2015 IL DIRETTORE GENERALE

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

DELIBERAZIONE N. 436/2015 ADOTTATA IN DATA 18/03/2015 IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione N.: 615 del: 23/06/2015

CONTRATTO DI VENDITA DI ATTIVITA AZIENDALE A PAGAMENTO

DELIBERAZIONE N. 2026/2015 ADOTTATA IN DATA 23/12/2015

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 736 DEL 26/06/2014

Deliberazione N.: 4 del: 21/01/2015

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

TRA. l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche U.L.SS.

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Deliberazione N.: 304 del: 31/03/2015

Riferimenti normativi

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

DELIBERAZIONE N. 1578/2014 ADOTTATA IN DATA 09/10/2014

COMUNE DI TIVOLI (PROVINCIA DI ROMA)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. Tra

DELIBERAZIONE N. 1489/2015 ADOTTATA IN DATA 01/10/2015 IL DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 596/2016 ADOTTATA IN DATA 07/04/2016

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE

Presso la sede dell Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania via V.Giuffrida n Catania

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.. del SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Commissione preposta all accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

Deliberazione N.: 47 del: 28/01/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

COMUNE DI MONTEROTONDO. Provincia di Roma. Nell anno 2013 il giorno xx (xxx) del mese di maggio nella sede del FRA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

CITTA DI SPINEA c.a.p Provincia di Venezia

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 75 DEL 27/01/2014

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO CONVENZIONE TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 163 DEL 11/02/2015

Allegato n. 2 Delibera n. 556 del 09/10/2014

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

Intestazione TRA. Comune di Ancona con sede istituzionale in Ancona in Piazza XXIV Maggio n.1,

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, SASSARI C.F. - P. IVA

DELIBERAZIONE N. 115/2015 ADOTTATA IN DATA 29/01/2015 IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto del buon livello delle prestazioni rese, dei bilanci presentati dall Associazione e dei relativi impegni finanziari;

DELIBERAZIONE N. 1860/2014 ADOTTATA IN DATA 27/11/2014 IL DIRETTORE GENERALE

CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

Protocollo di intesa. tra

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE E LA COMUNITA MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE PER LA GESTIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N 270 DEL CONVENZIONE TRA

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE. Determinazione n. 143

DELIBERAZIONE N. 431/2015 ADOTTATA IN DATA 18/03/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1114/2015 ADOTTATA IN DATA 08/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Maria Soru

CONTRATTO PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI DI PROPRIETA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA.

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Provincia di Lucca) CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE SAN GIOVANNI LEONARDI PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Transcript:

DELIBERAZIONE N. 1597/2014 ADOTTATA IN DATA 09/10/2014 OGGETTO: Convenzione con l Associazione IBIS per la Sclerosi Laterale Amiotrofica e le malattie rare ONLUS di Bergamo per l erogazione di visite specialistiche e prestazioni domiciliari a pazienti affetti da SLA. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: - questa azienda ospedaliera ha assicurato - dal 2009 - all Associazione IBIS per la Sclerosi Laterale Amiotrofica e le malattie rare ONLUS di Bergamo l erogazione di visite specialistiche e prestazioni domiciliari a pazienti affetti da SLA, nell ambito del progetto Bergamo SLA 95, sulla base di apposite convenzioni; - con lettera del 24/09/2014 (prot. A.O. n. 34566 del 25/09/2014), l Associazione IBIS ha chiesto il rinnovo della convenzione per il periodo 01/10/2014 30/09/2015; Preso atto che il dott. Virginio Bonito, dirigente medico dell USC Neurologia e coordinatore del gruppo multiprofessionale per la cura delle malattie del motoneurone, con nota del 28/01/2014 ha reso note le condizioni per poter procedere alla sottoscrizione del medesimo accordo; Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1656 adottata in data 27/12/2012 e successiva deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013, a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste da soggetti esterni; Ritenuto di autorizzare il sottoelencato personale ad erogare, compatibilmente con le esigenze del servizio ospedaliero, prestazioni di consulenza, su richiesta dell Associazione IBIS, per garantire l assistenza domiciliare a favore di pazienti affetti da SLA: dott. Virginio Bonito Giacomo Morlini Micaela Bianco dirigente medico USC Neurologia collaboratore professionale sanitario fisioterapista collaboratore professionale sanitario fisioterapista M. Angela Ranghetti collaboratore professionale sanitario fisioterapista Dott.ssa Chiara Bignamini dirigente psicologo USSD Psichiatria di consultazione Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

Dott. Guido Molinero Dott. Pietro Arnone dirigente medico responsabile USC Medicina fisica e riabilitazione dirigente medico USC Pneumologia Ritenuto di dover precisare che: - l attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell orario di lavoro e gli introiti derivanti, al netto della quota a copertura dei costi di gestione aziendale (3%), dovranno essere ripartiti tra l azienda e il personale medico che eroga le relative prestazioni, come previsto dall art. 58 del CCNL 2000 dell area della dirigenza medica - la cui validità è stata riconfermata dall art. 60 del CCNL 2005 e dalla l. 08/11/2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi dell aliquota IRAP e eventuali ritenute contributive a carico dell azienda ospedaliera ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di sottoscrivere con l Associazione IBIS per la Sclerosi Laterale Amiotrofica e le malattie rare ONLUS di Bergamo specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A); 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell attività oggetto della convenzione, al netto delle quote descritte in premessa, siano assegnati al personale che ha garantito l esecuzione delle prestazioni; 3. di incaricare l USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a richiedere all ufficio competente l emissione della fattura, (3) a validare la liquidazione dei compensi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

ALLEGATO A CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.hpg23.it, C.F. n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche Azienda ) e Associazione IBIS per la Sclerosi Laterale Amiotrofica e le malattie rare ONLUS con sede legale in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 130, C.F. e Partita IVA n. 95107270167, rappresentata per la firma del presente atto nella persona della sig.ra Lodovica Torza, con la qualifica di Presidente (d'ora in poi detta anche Titolare della convenzione ), Azienda e Titolare della convenzione d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche Parti PREMESSO CHE - la Azienda ha garantito al Titolare della convenzione negli anni precedenti l erogazione di visite specialistiche e prestazioni domiciliari a pazienti affetti da SLA, nell ambito del progetto Bergamo SLA 95, sulla base di apposite convenzioni; - il Titolare della convenzione ha chiesto di potersi avvalere delle prestazioni di personale dipendente della Azienda per garantire l assistenza domiciliare a pazienti affetti da SLA nell ambito del Progetto Bergamo SLA 95; - la Azienda ha provveduto con la deliberazione n. 1412 del 17/10/2013 a disciplinare nell ambito dell Atto aziendale per la disciplina e l organizzazione dell attività libero professionale intramuraria le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste ai propri Professionisti da soggetti esterni; - ha verificato la disponibilità dei Professionisti che svolgeranno dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della azienda ; - le Parti danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, MRK Convenzione consulenza HPG23 / Associazione IBIS Pag. 1 di 6

soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria; - le Parti si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 La Azienda autorizza i Professionisti di seguito elencati coordinati dal dott. Virginio Bonito - ad effettuare la consulenza richiesta dal Titolare della convenzione nell arco di validità del contratto: dott. Virginio Bonito Giacomo Morlini Micaela Bianco Dirigente medico USC Neurologia Collaboratore professionale sanitario fisioterapista Collaboratore professionale sanitario fisioterapista M. Angela Ranghetti Collaboratore professionale sanitario fisioterapista Dott.ssa Chiara Bignamini Dott. Guido Molinero Dott. Pietro Arnone Dirigente psicologo USSD Psicologia Clinica Direttore USC Riabilitazione specialistica Dirigente medico USC Pneumologia 2.2 L attività di consulenza sarà svolta dai Professionisti al di fuori dell orario di lavoro e del debito orario dovuto alla Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate. 2.3 La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni dei Professionisti, in nessun caso la Azienda sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO MRK Convenzione consulenza HPG23 / Associazione IBIS Pag. 2 di 6

3.1 Per l attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà alla Azienda un corrispettivo di 100,00 (cento/00) per accesso, tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali. 3.2 Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni. 3.3 Gli importi sopra indicati si intendono al netto dell IVA se dovuta. 3.4 il coordinatore dell équipe multidisciplinare provvederà a trasmettere con cadenza mensile il prospetto delle ore relativi all attività prestata a favore del Titolare della convenzione in relazione alla presente convenzione, all USC Formazione, marketing e libera professione della Azienda che attiverà le procedure di fatturazione. 3.5 Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII, IBAN IT75Z0569611100000008001X73. 3.6 La Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del Professionista entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione. Art. 4 - DURATA 4.1 Il presente contratto ha validità per il periodo 01/10/2014 30/09/2015 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti. 4.2 Le Parti ed i Professionisti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI 5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Associazione IBIS Pag. 3 di 6

5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati. 5.3 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 Il Titolare della convenzione dichiara di conoscere il Codice etico aziendale ed i regolamenti della Azienda e si impegna al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala l inadempienza. 5.5 Le Parti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla Azienda per le attività svolte dai Professionisti a favore del Titolare della convenzione. 5.6 Le Parti concordano che sono escluse a carico della Azienda e del Titolare della convenzione le coperture dei rischi per infortunio compreso quello in itinere collegati all attività oggetto del presente contratto. 5.7 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 6.1 La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. 6.2 Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Associazione IBIS Pag. 4 di 6

6.3 Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 7.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento. 7.2 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 7.3 Il presente contratto è esente dall imposta di bollo in quanto il Titolare della convenzione rientra tra le categorie esenti ai sensi dell art. 27-bis della tabella allegata al Dpr 642/1972. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Per il Titolare della convenzione IL PRESIDENTE firma Dott. Carlo Nicora firma Lodovica Torza MRK Convenzione consulenza HPG23 / Associazione IBIS Pag. 5 di 6

Le Parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art. 1342 Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Data Data firma Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora firma Per il Titolare della convenzione IL PRESIDENTE Lodovica Torza MRK Convenzione consulenza HPG23 / Associazione IBIS Pag. 6 di 6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------