DELIBERAZIONE N. 1371/2015 ADOTTATA IN DATA 10/09/2015 IL DIRETTORE GENERALE
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1 DELIBERAZIONE N. 1371/2015 ADOTTATA IN DATA 10/09/2015 OGGETTO: Rinnovo della convenzione con la dott.ssa Stroppa Stefania per l esecuzione di esami citologici. Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: - la dott.ssa Stroppa Stefania è un medico chirurgo ginecologo specialista che svolge attività di libero-professionista; - questa azienda ospedaliera ha garantito alla dott.ssa Stroppa Stefania per l anno 2014 tramite l USC SMeL specializzato in Anatomia patologica l esecuzione di alcuni esami diagnostici; - la dott.ssa Stroppa ha chiesto il rinnovo della convenzione per un ulteriore anno; Acquisito il parere favorevole del Direttore dell USC SMeL specializzato in Anatomia patologica; Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rinnovo della convenzione; DELIBERA 1. di approvare le premesse e gli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 2. di sottoscrivere con il dott.ssa Stroppa Stefania specifico accordo per l erogazione di esami citologici con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A); 3. di incaricare l USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte, (2) a richiedere all ufficio competente l emissione della fattura contabilizzando le competenze di ricavo e di spesa nell ambito della solvenza aziendale. IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
2 ALLEGATO A CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.hpg23.it, Codice Fiscale n e Partita IVA n , rappresentata per la del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche Azienda ) e Stroppa Stefania, Viale Italia n. 4, Ponte San Pietro (BG), con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo stefania.stroppa@pec.lombardia.it, Codice Fiscale n. STRSFN61M68A794V e Partita IVA n (d'ora in poi detto anche Titolare della convenzione ), Azienda e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"). PREMESSO CHE - il Titolare della convenzione è un medico chirurgo ginecologo specialista che svolge attività di libero professionista e ha chiesto il rinnovo della convenzione per la lettura di esami citologici (PAP test); - la Azienda considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali; - il Direttore della USC SMeL specializzato in Anatomia ha espresso parere favorevole anche in relazione alla compatibilità con le attività istituzionali della Azienda ; - le Parti danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria; - le Parti si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza MRK Convenzione consulenza HPG23 / Stefania Stroppa pag. 1 di 5
3 delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI La Azienda assicura al Titolare della convenzione, compatibilmente con le esigenze di servizio ospedaliero, l esecuzione di PAP TEST su strato sottile (citologia vaginale in fase liquida ThinPrep) ed eventuale HPV TEST il cui volume complessivo annuo viene stimato in 500 prestazioni Il Titolare della convenzione si impegna ad espletare le attività di prelievo, senza oneri per la Azienda secondo le indicazioni per la raccolta del materiale biologico da concordare con il Responsabile USC Anatomia patologica della Azienda ed è responsabile della corrispondenza dei dati anagrafici del paziente Il Titolare della convenzione provvederà alla consegna dei campioni secondo le modalità previste dalla Specifica di Servizio (SSF) del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Azienda. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO Per l esecuzione di ogni esami di cui al punto 2.1 il Titolare della convenzione corrisponderà alla Azienda un corrispettivo annuo di (settemilacinquecento/00) quale minimo garantito per la durata del contratto a copertura di un volume di attività quantificata forfettariamente su base annua secondo le seguenti tariffe: Descrizione Citologia vaginale in fase liquida ThinPrep Viru Papillomavirus (HPV) Analisi quantitativa DNA incluso Tariffa unitaria Euro 15,00 (quindici/00) Euro 90,00 (novanta/00) Gli eventuali volumi di attività che a consuntivo dovessero essere rendicontati oltre tale limite di oscillazione concordato verranno tra le Parti conguagliate a conclusione di ciascun anno di competenza. MRK Convenzione HPG23 / Stefania Stroppa pag. 2 di 5
4 3.3 - Gli importi sopra esposti sono indicati al netto dell IVA se dovuta Il Responsabile della USC SMeL specializzato in Anatomia patologica della Azienda provvederà a trasmettere con cadenza periodica il prospetto delle indagini effettuate a favore del Titolare della convenzione in relazione alla presente convenzione all USC Formazione, marketing e libera professione della Azienda che attiverà le procedure di fatturazione il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Azienda Ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN IT75Z X Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all imposta di bollo del presente contratto di cui la Azienda si fa carico per l assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione. Art. 4 - DURATA Il presente contratto ha validità dal 1/09/2015 con scadenza 31/08/2016 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 Il Titolare della convenzione dichiara di conoscere il Codice etico aziendale così come disponibile sul sito web ( ed i regolamenti della Azienda e si impegna al completo rispetto degli stessi e che le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala la circostanza. MRK Convenzione HPG23 / Stefania Stroppa pag. 3 di 5
5 5.5 - Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, MRK Convenzione HPG23 / Stefania Stroppa pag. 4 di 5
6 interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo L imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta dalla Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 64,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 esemplari originali di 151 righi ciascuno. Letto, approvato e sottoscritto Per la Azienda Il Titolare della convenzione Dott. Carlo Nicora Dott.ssa Stefania Stroppa Le Parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Per la Azienda Il Titolare della convenzione Dott. Carlo Nicora Dott.ssa Stefania Stroppa USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel Visto procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa MRK Convenzione HPG23 / Stefania Stroppa pag. 5 di 5
7 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora
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