Deliberazione N.: 47 del: 28/01/2015
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- Guglielmo Forte
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1 Deliberazione N.: 47 del: 28/01/2015 Oggetto : CONVENZIONE CON LA SOCIETA STAR 9000 S.R.L. CON SEDE A BRESCIA PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO IL PROPRIO STUDIO OCULISTICO CENTRO DI CHIRURGIA LASER SITO IN BRESCIA INTEGRAZIONE N Pubblicazione all Albo on line per giorni quindici consecutivi dal: 28/01/2015 al: 12/02/2015
2 CONVENZIONE PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE. Integrazione n. 2. Oggi addì del mese di dell'anno. Tra l Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g con sede in Desenzano d/g (BS), Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n , rappresentata dal suo Direttore Generale, a ciò legittimato in forza del d.d.g. n del ; e la Società Star 9000 s.r.l. con sede legale a Brescia, Via Corfù n. 71, C.F. e P.I non accreditata con il S.S.N., rappresentata dall Amministratore Delegato il Dr Filippo Scuri e di seguito denominata Società. Premesso che l art. 5, comma 6 della L.R n. 33 prevede che le Aziende Ospedaliere soddisfatte prioritariamente le necessità del Sevizio Sanitario Regionale possono produrre e rendere, contro corrispettivo,prestazioni o altri servizi sanitari; che l esercizio di detta attività deve essere organizzato in modo tale da garantire l integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 L Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda si impegna a garantire alla Società richiedente l erogazione di prestazioni sanitarie di Oculistica richieste dalla propria utenza presso il proprio Studio Oculistico Centro di Chirurgia Laser, sito in Brescia Via Corfù n. 71. Art. 2 Le prestazioni saranno effettuate dalle èquipes mediche delle UU.OO. di Oculistica dell Ospedale di Desenzano d/g e dell Ospedale di Manerbio, mediante 1 o 2 accessi settimanali di 2 o 3 ore ciascuno. I Direttori delle UU.OO. individueranno i dirigenti medici che eseguiranno le prestazioni fuori dall orario di lavoro. Quale corrispettivo delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la Società verserà all Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda i sottoindicati compensi: - 75,00.= per ogni gruppo di esami preoperatori effettuato; - 85,00.= per ogni Visita Oculistica effettuata; ,00.= per ogni PRK - Cheratectomia fotorefrattiva (monolaterale) con controlli effettuata; - 750,00.= per ogni PRK - Cheratectomia fotorefrattiva (monolaterale) senza controlli effettuata; ,00.= per ogni Femto-Lasik (monolaterale) con controlli effettuato; - 900,00.= per ogni Femto-Lasik (monolaterale) senza controlli effettuato;
3 ,00.= per ogni Suprakor (monolaterale) con controlli effettuato; ,00.= per ogni Suprakor (monolaterale) senza controlli effettuato; ,00.= per ogni Impianto di ICL, lente esclusa (monolaterale) con controlli effettuato; - 700,00.= per ogni Impianto di ICL, lente esclusa (monolaterale) senza controlli effettuato; ,00.= per ogni Cheratotomia Astigmatica Femtolaser (monolaterale) con controlli effettuata; - 600,00.= per ogni Cheratotomia Astigmatica Femtolaser (monolaterale) senza controlli effettuata; - 900,00.= per ogni Cross Linking (monolaterale) con controlli effettuato; - 400,00.= per ogni Cross Linking (monolaterale) senza controlli effettuato; - 800,00.= per ogni Cross Linking Iontoforesi (monolaterale) con controlli effettuato; - 400,00.= per ogni Cross Linking Iontoforesi (monolaterale) senza controlli effettuato; ,00.= per visite ed esami post chirurgia refrattiva (monolaterale) effettuate; Art. 3 La Società trasmetterà mensilmente all Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda copia del prospetto allegato al presente contratto compilato in ogni sua parte. In base ai dati contenuti del predetto prospetto l Azienda provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere liquidata dalla Società entro 10 giorni dal ricevimento sul conto corrente bancario dell accettante di cui si riportano qui di seguito gli estremi: IT78X Art. 4 La società si impegna a presentare copia di polizza responsabilità civile verso terzi. I dipendenti dell Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda che si recheranno presso la Società per effettuare le prestazioni, manterranno la copertura assicurativa loro garantita per l attività istituzionale. Art. 5 La Società si impegna a comunicare tempestivamente l eventuale accreditamento e contrattualizzazione con il S.S.N.. Il legale rappresentante della Società, sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell art. 47 D.P.R n. 445, l attività svolta preso la sede convenzionata è conforme all attività sanitaria autorizzata, né pone in essere situazioni di potenziale conflitto d interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità al riguardo. Art. 6 La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, previo avviso di giorni 90 (novanta), da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 7 La sottoscrizione della convenzione vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia di cui al D.Lgs n 196/2003. Art. 8 La Società dichiara di aver preso visione sul sito del Codice Etico Comportamentale dell Azienda Ospedaliera di Desenzano, impegnandosi al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. La mancata osservanza dei suddetti principi, comporta l automatica risoluzione della presente collaborazione.
4 Art. 9 (Clausola risolutiva espressa) Si conviene espressamente, ai sensi dell art C.C., che l inadempimento all obbligazione di pagamento delle fatture da parte della Società entro 30 giorni dalla loro emissione, comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora. A tal fine l Azienda Ospedaliera dovrà comunicare alla Società, entro 20 giorni dalla scadenza del suddetto termine e tramite raccomandata, l intenzione di avvalersi della clausola risolutiva e l effetto risolutivo si produrrà a ricezione di tale comunicazione. Pertanto, ricorrendo la circostanza sopra specificata, la convenzione si intenderà risolta di diritto. E fatta salva ogni conseguenza derivante da introduzione di norme diverse, nazionali o regionali, che prevedano limitazioni o divieti al rapporto convenzionale in parola. Letto, confermato e sottoscritto. Per espressa approvazione dell art. 9 PER LA SOCIETA STAR 9000 S.R.L. L AMMINISTRATORE DELEGATO (Dr. Filippo Scuri) PER L AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO d/g IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Marco Luigi Votta) PER LA SOCIETA STAR 9000 S.R.L. L AMMINISTRATORE DELEGATO (Dr. Filippo Scuri)
5 ACCORDO TRA L AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA E LA SOCIETA STAR 9000 S.R.L. DI BRECIA PER L EROGAZIONE A PAGAMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE. DR. GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PRESTAZIONE N. TIPO IMPORTO CAD. TOTALE TOTALE COMPETENZE AOD Data Firma del Medico Firma della Società
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