COMUNE DI ALBANELLA (Provincia di Salerno)



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COMUNE DI ALBANELLA (Provincia di Salerno) COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 103 Del 06-11-2013 Oggetto: Iscrizione all'anagrafe canina - Provvedimenti L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di novembre alle ore 14:00, nella sale delle adunanze. Previa l osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All appello risultano : CAPEZZUTO GIUSEPPE SINDACO P CAPOZZOLI VITO VICE-SINDACO P MAZZA GIOVANNI ASSESSORE P LANZA FABIO ASSESSORE A SUOZZO CARMELO ASSESSORE A VERNIERI MARIANO ASSESSORE A VERLOTTA GIANCARMINE ASSESSORE P N.ro Assessori presenti n. 4 N.ro Assessori assenti n. 3. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MONTUORI ANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dott. CAPEZZUTO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

Oggetto:ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE CANINA PROVVEDIMENTI LA GIUNTA COMUNALE VISTA la Legge 281 del 14 agosto 1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo VISTO che in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 la Regione Campania, con la legge n. 16 del 24/11/2001 ha disciplinato il controllo del randagismo al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e il loro rapporto con l uomo; RILEVATO che la predetta legge prevede che le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi veterinari, organizzano un piano finalizzato per rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi; CONSIDERATO che le linee guida della Regione Campania prevedono che i comuni possono adottare appositi provvedimenti, nei quali sia previsto che i servizi veterinari, in stretta collaborazione con le associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione, provvedano all accalappiamento dei cani randagi, alla loro identificazione con microchip e relativa iscrizione alla banca dati regionale come appartenenti al comune di prelevamento, alla loro sterilizzazione chirurgica che deve riguardare sia i maschi che le femmine, e al loro affidamento in adozione degli stessi ai cittadini del territorio nazionale ed, in ultima analisi, alla loro re-immissione sul territorio di provenienza con verifica sanitaria gratuita da parte dei volontari dell associazione Lega nazionale per la difesa del cane _ Sezione provinciale di Salerno ; CONSIDERATO altresì che sono in corso i lavori di completamento del canile sanitario in Loc. Bosco Camerine di Albanella; RICHIAMATO il Protocollo d intesa sottoscritto tra il Comune di Albanella, l A.S.L. Salerno e la Provincia di Salerno per il Completamento e l apertura del canile sanitario ; RILEVATO che sul territorio comunale si calcola la presenza di un sostenuto numero di cani randagi e che risulta di fondamentale importanza mettere in atto tutte le misure, anche straordinarie, per attuare la limitazione delle nascite dei cani randagi; VISTA la disponibilità della Lega nazionale per la difesa del cane, sezione provinciale di Salerno, collaborare con l A.S.L. Salerno al prelevamento dei cani vaganti sul territorio comunale, alla loro sterilizzazione e cura nonché all affidamento in adozione degli stessi ai cittadini del territorio nazionale ed, in ultima analisi, alla loro re- immissione sul territorio di provenienza nel rispetto delle seguenti condizioni: - Non appartengano a razze pitbull, rottweiler, dogo argentino, dobermann, e loro incroci; - Non siano cani morsicatori; - Non siano segnalati dalle autorità quali autori di molestie; - Siano clinicamente sani; - Siano in grado di sopravvivere per strada, significando che è vietata la reimmissione sul territorio di cuccioli; - Abbiano ottenuto l applicazione del richiesto microchip a nome di Comune di Albanella; - Riportino, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio con la sigla S sterilizzato DGRC n. 3438 del 12.07.2002; - Possiedano il dovuto microchip di riconoscimento e portino un segno di riconoscimento ben visibile come in LRC n. 16/2001 art.161 comma 4; RITENUTO di dover sensibilizzare, ancora una volta, i cittadini di Albanella ad iscrivere i propri cani all anagrafe canina microchippando i cani di proprietà presso gli Ufficio Veterinario di Matinella come espressamente previsto dalla Legge Regionale n. 16/2001

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell ex. art. 49 del D. Lgs. 267/2000; A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano DELIBERA 1) DI DISPORRE che venga affisso apposito avviso pubblico con il quale si invitano i cittadini di Albanella a regolarizzare i cani di loro proprietà iscrivendoli all Anagrafe Canina, nel rispetto della L.R. n. 16/2001, dando atto che viene concordato con l A.S.L. Salerno, Ufficio Veterinario di Matinella, un calendario settimanale per microchippare i cani dei cittadini; 2) DI PRENDERE ATTO della disponibilità gratuita dell associazione Lega nazionale per la difesa del cane - Sezione provinciale di Salerno a collaborare con l attività dei veterinari dell A.S.L. Salerno, Ufficio Veterinario di Matinella, per tutto ciò che prevede la L.R. n. 16/2001 in merito alla tutela del cane; 3) DI PRENDERE ATTO dello schema di ordinanza sindacale, che si allega in copia, riservandosi ulteriori e/o diversi provvedimenti all apertura del Canile Sanitario prevista per Gennaio 2014; 4) DI PRENDERE ATTO dell ulteriore disponibilità dell associazione Lega nazionale per la difesa del cane - Sezione provinciale di Salerno di recarsi gratuitamente, ad effettuare un sopralluogo per verificare il rispetto delle condizioni contrattuali di cui alla convenzione approvata con determina n. 581 del 31/12/2012 di affidamento alla società Pet Service srl di Cirò Marina (KR) del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi appartenenti al Comune di Albanella, constatando che, come da ultima fattura (riferimento n. 511/2013, al 30/09/2013 vi sono n. 36 cani) e valutare la possibilità di affidarli a persone che ne facciano richiesta; 5) DI INVITARE il Responsabile Ing Carlo Di Lucia ad organizzare, nel più breve tempo possibile, il sopralluogo sopra citato.

ORDINANZA N. DEL / / IL SINDACO VISTA la legge 14 agosto 191, n.281, Legge Quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo VISTA la Legge Regione Campania del 24 novembre 2011, n.161 Tutela degli animali e prevenzione del randagismo ed in particolare, l art 5 comma 1 lettera b) che testualmente dispone i servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuovono o attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e gatti, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico e comma 2 che del pari testualmente dispone entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi veterinari, qualora non vi abbiano già provveduto, organizzano un piano al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi VISTA la Delibera di Giunta Regionale Campania n.3438 del 12 luglio 2002 recante Linee guida interpretative della Legge Regione Campania n.16/2001, ed in particolare il commento all art.5 comma 2, ove si dispone che: la sterilizzazione chirurgica dei cani randagi è attività obbligatoria e istituzionale affidata ai servizi veterinari dell ASL della Regione Campania. In caso di necessità e, qualora tale misura sia ritenuta indispensabile per il contenimento della popolazione canina randagia, i Comuni possono adottare, a mezzo di ordinanza sindacale, appositi provvedimenti straordinari nei quali sia previsto che i servizi veterinari, in stretta collaborazione con le Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione provvedano all accalappiamento di cani randagi, alla loro identificazione con microchip e sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i maschi che le femmine, e alla loro reimmissione sul territorio di prelevamento senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori ; VISTA la legge del 27 dicembre 2006, n.298 (legge finanziaria 2007) che al comma 828 dell art.1 sostituisce l art.4, comma 1 della citata legge 281/1991 avente ad oggetto le competenze dei comuni, con il seguente: I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione VISTA la delibera di G.R.C. n.2131 del 7 dicembre 2007 che all allegato b), 1.1. prevede tra gli interventi di competenza degli enti locali, ai fini della prevenzione del randagismo, rientra la programmazione ed il monitoraggio di piani di controllo delle nascite dei cani randagi attraverso la sterilizzazione, presentati di concerto con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, che già erogano tali servizi in regime ordinario. CONSIDERATO che sul territorio comunale si rileva la presenza di un numero sostenuto di cani randagi; CONSIDERATO, pertanto, che risulta di fondamentale importanza mettere in atto tutte le misure, anche straordinarie, per attuare la limitazione delle nascite dei cani randagi come stabilito dalle L.R.C. n. 16/2001, art 5 comma 1 e 2 sopra richiamati e CHE, si procede all emanazione di un provvedimento straordinario relativo ad un programma di intervento temporaneo ed integrativo agli obblighi normativi; CONSIDERATA la necessità e l urgenza di provvedere, non ulteriormente procastinabile; RICONOSCIUTA la propria competenza ad emettere provvedimenti in materia; ATTESA la disponibilità gratuita dell associazione Lega nazionale per la difesa del cane - Sezione provinciale di Salerno a collaborare con l attività dei veterinari dell A.S.L. Salerno, Uffici Veterinari di Matinella, per tutto ciò che prevede la L.R. n. 16/2001 in merito alla tutela del cane; VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; DISPONE Nelle more dell attuazione del piano al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi da parte del servizio veterinario ASL SA cui compete quale obbligo istituzionale ed obbligatorio, il servizio veterinario stesso in stretta collaborazione con l associazione Lega nazionale per la difesa del cane - sezione provinciale di Salerno provvedano al

prelevamento di cani randagi, alla loro identificazione con microchip e sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i maschi che le femmine, all affidamento in adozione degli stessi ai cittadini del territorio nazionale ed, in ultima analisi, alla loro immissione sul territorio di provenienza nel rispetto delle seguenti condizioni: Non appartengono a razze pitbull, rottweiler, dogo argentino, dobermann, e loro incroci; Non siano cani morsicatori; Non siano segnalati dalle autorità quali autori di molestie; Siano clinicamente sani; Siano in grado di sopravvivere per strada, significando che è vietata la reimmissione sul territorio di cuccioli; Abbiano ottenuto l applicazione del richiesto microchip a nome di Comune di Albanella; Riportino, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio con la sigla S sterilizzato. DGRC n. 3438 del 12.07.2002; Possiedano il dovuto microchip di riconoscimento e portino un segno di riconoscimento ben visibile come in LRC n. 16/2001 art.161 comma 4; L idoneità delle condizioni sanitarie del singolo soggetto, ai fini della reimmissione sul territorio di prelevamento, viene accertata dal servizio veterinario dell asl competente, in collaborazione con l associazione della sezione provinciale di Salerno della lega Nazionale per la difesa del cane, ai sensi della DGRC n. 3438 del 12 luglio 2002 e del D.Lgs 18/08/2000, n.267; Per i motivi in premessa esposti e che si intendono integralmente richiamati; AUTORIZZA L associazione Lega Nazionale per la difesa del cane. sez di Salerno - al prelevamento di cani randagi, alla loro identificazione con microchip e sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i maschi che le femmine, all affidamento in adozione degli stessi ai cittadini del territorio nazionale ed, in ultima analisi, alla loro immissione sul territorio di provenienza La trasmissione della presente ordinanza: DISPONE Al dipartimento di prevenzione dell Azienda Sanitaria Locale Salerno All Unione Operativa Veterinaria di Eboli; Al Presidente della sezione provinciale di Salerno della Lega Nazionale per la difesa del cane; Alla stazione Carabinieri in Matinella di Albanella; Al comandi di polizia municipale del Comune di Albanella; All albo pretorio del comune per la relativa pubblicazione, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. La presente ordinanza ha validità quinquennale ai sensi della DGRC n. 3438 del 12 luglio 2002 - Linee guida interpretative della Legge Regione Campania n. 16/2001 allegati n. 1 e 3 riservandosi ulteriori e/o diversi provvedimenti all apertura del Canile Sanitario prevista per Gennaio 2014; Albanella, / /2013 Il Sindaco Dott. Giuseppe Capezzuto