N. 01148/2012 REG.PROV.COLL. N. 00968/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 968 del 2012, proposto dal sig. Raffaele Sanasi, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio legale dell avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135; 1
contro Ministero dell'economia e delle Finanze Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza del 23.02.2012, n. 87968, recante la declaratoria di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin ; - delle delibere del Comitato di verifica per le cause di servizio rese nell adunanza n. 12 del 18.5.2011 e n. 176 del 10.09.2007. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze. Viste le memorie difensive. 2
Visti tutti gli atti della causa. Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con atto di ricorso (n.r.g. 968/2012) notificato il 13.06.2012 e depositato il 28.06.2012, il sig. Raffaele Sanasi ha adito l intestato Tribunale per chiedere l annullamento degli atti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stato accertato che l infermità di cui attualmente soffre (miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin) non dipende da causa di servizio. 2. Riferisce di aver lavorato alle dipendenze della Guardia di Finanza dal 17 gennaio 1982 al 14 febbraio 2004 e che nel 1996 gli è stato diagnosticato un linfoma di hodgkin che il C.M.M.L. di Padova, con verbale AB n. 276 del 22.04.1997, riconosceva come dipendente da causa da servizio. 3
3. Espone di aver presentato, in data 13.03.2006, domanda finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della miocardiopatia dilatativa non ischemica di cui attualmente soffre, in ragione dell interdipendenza tra tale malattia e la pregressa patologia (il linfoma di hodgkin già certificato come dipendente da causa di servizio), ma che nonostante la Commissione medica dell Ospedale militare di Padova avesse rilevato una connessione causale tra la radioterapia a cui si era sottoposto per il trattamento del linfoma e la predetta patologia cardiaca, il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere posizione n. 50439/2006, reso nell adunanza n. 176 del 10.09.2007, valutava tale infermità non dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad eziologia sconosciuta. 4. Riferisce, che pur avendo contro dedotto al suesposto parere del Comitato di verifica, specificando di aver prospettato non la dipendenza della miocardiopatia con il servizio prestato, bensì l interdipendenza tra questa e la pregressa patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, il Comitato confermava il precedente parere che veniva definitivamente recepito dal Ministero dell economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, il quale con provvedimento del 23.02.2012, n. 87968, dichiarava la miocardiopatia dilatativa non ischemica in soggetto con pregressa radioterapia per linfoma di hodgkin come non dipendente da causa di servizio. 5. Chiede pertanto l annullamento dei menzionati provvedimenti adducendo, al riguardo, le seguenti censure: 6. Violazione dell art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, grave insufficienza di motivazione, nonché manifesta ingiustizia e illogicità. 7. Deduce, nello specifico, la mancata considerazione, da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio, del prospettato rapporto d interdipendenza tra la miocardiopatia dilatativa non ischemica e la radioterapia effettuata per curare il linfoma di hodgkin. 4
8. Violazione dell art. 5 del d.p.r. n. 461/2001; eccesso di potere per carenza d istruttoria. 9. Rileva, in proposito, che il Comitato di verifica non si sarebbe espressamente pronunciato sulla specifica istanza ad esso rivolta e sulla quale, invece, avrebbe dovuto esprimersi dopo aver effettuato i necessari adempimenti istruttori. 10. Violazione dell art. 6, comma 1, della l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto d istruttoria, irrazionalità ed erroneità dei presupposti. 11. Lamenta, al riguardo, l incompleta disamina della documentazione allegata alla propria istanza e la mancata acquisizione di tutti gli elementi utili ai fini del decidere. 12. In via istruttoria, chiede l espletamento di verificazione o C.T.U. medico legale finalizzata all accertamento della riconducibilità della miocardiopatia non ischemica di cui soffre al trattamento radioterapico cui è stato sottoposto. 13. Il Ministero dell economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente. 14. La causa è stata chiamata all udienza cautelare del giorno 11 luglio 2012 e ivi trattenuta in decisione ai sensi dell art. 60 del codice del processo amministrativo. DIRITTO 5
15. Con il proposto gravame il ricorrente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della miocardiopatia di cui attualmente soffre, in ragione dell asserita interdipendenza tra questa malattia e il trattamento radioterapico al quale si era precedentemente sottoposto per curare una pregressa patologia (il linfoma di hodgkin) già riconosciuta come dipendente da causa di servizio. 16. Con il primo motivo lamenta la mancata valutazione da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio del predetto rapporto d interdipendenza tra le due patologie sopra menzionate. 17. La doglianza è suscettibile di positiva definizione. 18. Osserva, ai fini del decidere, il Collegio, che nei procedimenti attivati su richiesta di parte, l obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi di cui all art. 3 della legge n. 241/90 impone all Amministrazione procedente, in sede di emanazione del provvedimento finale, di pronunciarsi sulla specifiche ragioni che l istante pone a sostegno della propria pretesa, affinché quest ultimo possa adeguatamente ricostruire l iter logico-giuridico confluito nella determinazione a suo carico adottata. 19. Orbene, rileva il Collegio che nella fattispecie in esame il provvedimento ministeriale di diniego della richiesta finalizzata ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia attualmente sofferta dall istante, non tiene conto della particolare situazione da questi rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto. 20. Difatti, il Comitato di verifica per le cause di servizio - i cui pareri sono stati espressamente richiamati nelle premesse del summenzionato provvedimento di diniego - si è limitato a considerare tale infermità come non dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad eziologia sconosciuta (cfr. parere posizione n. 50439/2006, reso nell adunanza n. 176 del 10.09.2007). 6
21. Ad avviso del Collegio, tale valutazione non appare sufficientemente motivata non avendo il predetto Comitato effettuato nessun rilievo in ordine all asserito rapporto di interdipendenza tra la miocardiopatia attualmente sofferta dall istante e il trattamento radioterapico da questi subito per curare la pregressa patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio. 22. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per non aver adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego opposto al ricorrente. 23. Per le considerazioni che precedono il ricorso è meritevole di accoglimento con assorbimento delle ulteriori censure proposte. 24. Deve, infine, essere respinta la richiesta di espletamento di verificazione o C.T.U. medico legale finalizzata ad accertare l interdipendenza tra le suesposte patologie non potendo, in questa sede, il Collegio, sostituirsi al competente organo deputato per legge ad effettuare tale valutazione. 25. Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 7
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei signori magistrati: Bruno Amoroso, Presidente Claudio Rovis, Consigliere Enrico Mattei, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 8
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/08/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 9