0.854.934.9 Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente l assistenza degli indigenti



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Transcript:

Traduzione 1 0.854.934.9 Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente l assistenza degli indigenti Conchiusa il 9 settembre 1931 Approvata dall Assemblea federale il 21 giugno 1932 2 Ratificazioni scambiate il 31 luglio 1933 Entrata in vigore il 1 o novembre 1933 Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Presidente della Repubblica Francese, desiderosi di far partecipare, nella più larga misura possibile, i cittadini dei loro rispettivi paesi al trattamento nazionale nel dominio dell assistenza degli indigenti, hanno risolto di concludere a questo scopo una Convenzione ed hanno nominato quali loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a concedere ai cittadini indigenti dell altra Parte residenti 3 sul suo territorio, come ai suoi propri cittadini e alle stesse condizioni fatte a questi ultimi, l assistenza di cui hanno bisogno, compresa la cura medica, nonchè quella ospedaliera, e dato il caso, sepoltura conveniente, per quanto si tratti: a) di persone colpite da malattie fisiche o mentali, di vecchi o infermi incapaci di provvedere al proprio sostentamento; b) di fanciulli al mantenimento dei quali nè la loro famiglia nè terzi provvedano in modo sufficiente; c) di donne gravide, partorienti o allattanti i propri figli. CS 14 124; FF 1932 I 593 ediz. franc. 1932 I 585 ediz. ted. 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU 49 601 3 Per l accezione vedi il protocollo di firma qui appresso (III). 1

0.854.934.9 Assistenza Art. 2 4 Il paese di residenza ha facoltà, sia di rimpatriare nel paese d origine i cittadini di quest ultimo caduti a carico dell assistenza pubblica, sia di esigere il rimborso delle spese dal paese d origine. Tuttavia il rimpatrio sarà evitato quando l assistenza sia di carattere temporaneo, specialmente nel caso d assistenza alle partorienti. Art. 3 Il paese di residenza notificherà al paese d origine, nelle condizioni che saranno precisate con un accordo amministrativo 5, i casi di assistenza cui sono applicabili le disposizioni dell art. 2. Per ciascuno degli assistiti esso indicherà se intende procedere al rimpatrio o se chiede il rimborso delle spese di assistenza. Entro trenta giorni a contare dalla data di ricevimento di ciascuna notificazione, il paese d origine farà conoscere al paese di residenza se esso riconosce l assistito per suo cittadino. Contemporaneamente comunicherà se si decide pel rimpatrio dell assistito o pel rimborso delle spese di assistenza allo stesso. Se il paese d origine sceglie il rimborso delle spese, il paese di residenza deve, di regola, rinunciare al rimpatrio; esso può tuttavia mantenere la sua decisione, ma deve indicarne le ragioni. Il paese d origine ha il diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimpatrio dei suoi cittadini assistiti nel paese di residenza. La decisione spetta in ogni caso a quest ultimo paese. 6 Se il paese d origine non riconosce l assistito per suo cittadino o se ha motivo imperioso 7 per rifiutare tanto il rimpatrio quanto l onere delle spese di assistenza, esso dovrà fornire le giustificazioni necessarie al paese di residenza nel termine di trenta giorni fissato sopra. Art. 4 Le spese causate dall assistenza sono a carico del paese di residenza fino alla data a cui il paese d origine riceve la notificazione prevista all art. 3, nonchè durante i trenta giorni che seguono a questa data 8. Tutte le ulteriori spese di assistenza sono a carico del paese d origine sino a che sarà cessata l assistenza o fino al giorno del rimpatrio. Le spese di trasporto fino al confine del paese d origine sono a carico del paese di residenza. Art. 5 Se il rimpatrio non viene eseguito entro i trenta giorni dall accettazione da parte del paese d origine, quest ultimo, scaduto detto termine, è svincolato dall obbligo di 4 Vedi inoltre il Protocollo di firma (I e V) 5 Vedi RS 0.854.934.92 6 Vedi inoltre il Protocollo di firma (I e V) 7 Per l accezione vedi lo Scambio di note 6/13 ottobre 1933 RS 0.854.934.91. 8 Vedi però il Protocollo di firma (IV). 2

Per indigenti Conv. con la Francia 0.854.934.9 rimborsare le spese, a meno che l assistito sia in condizioni da non poter essere trasportato o che nel frattempo siano sopravvenuti impedimenti non imputabili al paese di residenza, in particolari condizioni di salute vietanti il trasporto. Più presto possibile, ma al più tardi entro trenta giorni dall accettazione del rimpatrio, al paese d origine va dato avviso delle circostanze che impediscono il trasporto. Art. 6 9 Il conto generale delle spese di assistenza sarà chiuso ogni anno il 31 dicembre. Ciascuno dei due paesi lo trasmetterà all altro per via diplomatica il 30 settembre seguente; esso sarà diviso in due elenchi riassuntivi: a) il primo conterrà i casi terminati nel corso dell anno, liquidati e definitivamente approvati, senza possibilità di contestazione o di reclamo, prima del 31 dicembre; b) il secondo conterrà i casi non ancora regolati entro quella data. Nel corso del trimestre seguente, cioè entro il 31 dicembre, sarà proceduto al regolamento definitivo dei conti e alla compensazione fino alla concorrenza delle somme reciprocamente dovute. Art. 7 Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a non allontanare dal suo territorio, per il motivo di essere a carico dell assistenza pubblica, i cittadini dell altra Parte che entrino in una delle categorie previste all art.1, se non per via di rimpatrio e nelle condizioni previste dalla presente Convenzione. La disposizione del capoverso precedente, non impedisce l applicazione delle misure di polizia, come l espulsione, anche ad una persona assistita, se queste misure sono la sanzione normale di infrazioni alle leggi e ai regolamenti. L applicazione di queste misure sarà tuttavia sospesa fino a tanto che vi faccia ostacolo lo stato di salute dell assistito. Art. 8 I provvedimenti particolari per l applicazione della presente Convenzione saranno stabiliti con un accordo amministrativo. 10 L esecuzione della Convenzione e dell accordo si farà per corrispondenza diretta: 1. per gli Svizzeri assistiti in Francia, tra la Legazione svizzera a Parigi e il Ministero della Sanità Pubblica; 2. per i Francesi assistiti in Svizzera, tra l Ambasciata di Francia a Berna e l Ufficio federale di giustizia 11 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 9 Nouvo testo giusta lo Scambio di note 31 marzo 1939 (RU 55 422) fra i due Governi. Questo nuovo testo è entrato immediatamente in vigore ed era già applicabile ai conti dell esercizio 1938. 10 Vedi RS 0.854.934.92. 11 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata giusta l art. 4a dell O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 3

0.854.934.9 Assistenza Art. 9 Le divergenze di interpretazione della presente Convenzione saranno regolate in via diplomatica. Ciascuna delle Parti contraenti può esigere che una divergenza di interpretazione sia sottoposta per decisione a una commissione mista. Questa commissione sarà composta di due membri; ciascuna delle Parti contraenti designerà uno di essi. Se questa commissione non riesce a risolvere la contestazione, i due membri che la compongono designeranno di comune accordo un terzo arbitro che deciderà. Art. 10 La presente Convenzione si applica al territorio metropolitano della Francia. In Algeria, i cittadini svizzeri fruiranno, entro i limiti e alle condizioni previste dalla Convenzione, del trattamento a cui hanno diritto i cittadini francesi. I cittadini francesi ai quali si applica la presente Convenzione sono quelli che hanno la cittadinanza francese o sono sudditi algerini. Art. 11 La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli atti di ratificazione. Essa è conchiusa per 5 anni. Se nessuna delle Parti contraenti la denuncia un anno prima della scadenza di questo termine, essa resterà in vigore fino alla scadenza di un anno a contare dal giorno in cui l una delle Parti l avrà denunciata. Essa sostituisce la Convenzione conchiusa il 27 settembre 1882 tra la Francia e la Svizzera circa l assistenza gratuita degli alienati e dei fanciulli abbandonati. In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione, fatta a Parigi, in due esemplari, il nove settembre millenovecentotrentuno. (Seguono le firme) 4

Per indigenti Conv. con la Francia 0.854.934.9 Protocollo di firma I. La presente Convenzione stabilisce il principio che è il paese di residenza dell assistito che decide in ultima istanza se il rimpatrio sarà o no eseguito. Questa norma, che ha il vantaggio di imporre una soluzione, le due Parti intendono applicarla con la moderazione voluta. Esse non hanno perciò l intenzione di eseguire un rimpatrio allorchè vi si oppongano ragioni di umanità, per esempio quando questo provvedimento avesse l effetto di rompere vincoli di famiglia o un intimo legame col paese provenienti da attinenza o da un lungo soggiorno, oppure se esso compromettesse per l avvenire la situazione dell assistito. Nello stesso spirito, le Parti contraenti ammettono che il rimpatrio possa comprendere anche il coniuge e i figli minori dell assistito o il padre e la madre di un fanciullo assistito, ma il rimpatrio di dette persone non sarà fatto che di comune accordo tra i due paesi. II. In considerazione dell assistenza di cui fruiscono i Francesi in Svizzera fuori dei casi previsti dalla presente Convenzione, resta inteso che, a titolo di reciprocità, gli Svizzeri riceveranno in Francia i sussidi accordati alle famiglie numerose a titolo di semplice soccorso, a condizione che le loro famiglie vi risiedano con essi. Tuttavia gli Svizzeri in Francia non avranno diritto ai sussidi che hanno il carattere di incoraggiamento diretto alla natalità nazionale. III. Non si considerano avere la residenza prevista nell art. 1 della presente Convenzione le persone che si sono recate in uno dei due paesi con l intenzione manifesta di farsi curare per una malattia esistente al momento in cui vi sono entrati. IV. Nelle circostanze previste dall art. 2, cpv. 2, le Parti contraenti eviteranno parimente di esigere il rimborso delle spese di assistenza nei casi in cui la durata dell assistenza non oltrepassasse che di pochi giorni il termine stabilito nell art. 4. V. Le due Parti contraenti sono d accordo che si potrà ricorrere al rimpatrio nei casi in cui i cittadini dell uno dei due paesi sono a carico dell assistenza pubblica dell altro paese, in condizioni di carattere permanente, per cause che non siano quelle previste dalla presente Convenzione. Il rimpatrio sarà fatto sino al confine a spese del paese di residenza e sarà eseguito solo di comune accordo tra i due paesi. 5

0.854.934.9 Assistenza Le due Parti contraenti si daranno premura di prendere i provvedimenti necessari per abbreviare il tempo attualmente impiegato per provvedere ai rimpatri. VI. Le disposizioni della presente Convenzione riguardano gli assistiti che ciascuna delle Parti contraenti riconosce per propri cittadini. Il paese richiesto di rimpatriare un assistito non potrà rifiutarvisi adducendo il motivo ch esso non è suo cittadino se l assistito è in possesso, sia di un passaporto nazionale rilasciatogli da un autorità del paese richiesto e che non indichi una cittadinanza straniera, sia di un certificato di immatricolazione rilasciatogli da un agente diplomatico o consolare di detto paese e che specifichi essere il titolare cittadino di quest ultimo paese. In questo caso il paese di residenza non può esigere che il rimpatrio. Se il rimpatrio non è da esso eseguito nel termine previsto all art. 5 della Convenzione, il paese richiesto sarà svincolato dall obbligo di ricevere l assistito o di rimborsare le spese ulteriori. VII. Firmando la presente Convenzione, le Parti contraenti non hanno avuto l intenzione di pregiudicare il diritto dei due paesi di esigere il rimborse delle loro spese dall assistito stesso o dalle persone legalmente tenute a prestar assistenza a quest ultimo. Le Parti contraenti si presteranno vicendevole assistenza, nella misura ammessa dalla loro legislazione nazionale, per far valere le loro pretese. VIII. Desiderosi di assicurare nella misura più larga possibile il trattamento nazionale agli svizzeri in Francia e ai francesi in Svizzera, le Parti contraenti vigileranno affinchè la parità di trattamento realizzata per le categorie di assistenza previste dalla presente Convenzione s applichi, in virtù di accordi ulteriori, all eventuale sviluppo delle loro legislazioni in questo dominio. In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Protocollo, fatto a Parigi, in doppio esemplare, il nove settembre millenovecentotrentuno. (Seguono le firme) 6