IL RAPPORTO GIURIDICO
RAPPORTO GIURIDICO Rapporto tra due o più soggetti regolato dal diritto SOGGETTI titolari delle posizioni in cui si articola il rapporto SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE posizioni giuridiche dei soggetti del rapporto
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE TIPI Attive Diritto soggettivo Diritto potestativo Interesse legittimo Potestà Pretesa Facoltà Passive Obbligo Dovere Soggezione Dare Fare Non fare Dare e fare Di astensione
DIRITTI Assoluti Relativi Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri soggetti dell ordinamento Il potere concesso può essere fatto valere dal titolare solo verso determinati soggetti Diritti della personalità Diritti reali Diritti su beni immateriali Diritti di credito
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE NASCITA a titolo originario Acquisto a titolo derivativo accessione possesso vale titolo usucapione 1. a titolo universale 2. a titolo particolare eredità compravendita legato
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Diritto Soggettivo Potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto dall ordinamento giuridico 1. Facoltà di utilizzare un bene (es.: diritto di proprietà), a cui corrisponde un dovere generico di astensione a carico di ogni altro soggetto. 2. Pretesa ad un determinato comportamento da parte di altri (es.: credito), a cui corrisponde l obbligo di fare, non fare, dare ovvero di fare e dare.
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Diritto potestativo Potere di determinare cambiamenti a proprio vantaggio della situazione giuridica di un altro soggetto che rispetto a tale potere è in una posizione di soggezione Recesso contrattuale (art. 1373 c.c.)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Soggezione Subire l esercizio dell altrui diritto potestativo Situazione soggettiva passiva conseguente al diritto potestativo Subire il recesso della controparte
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Onere Potere condizionato al compimento di determinati atti Il comportamento è libero, ma necessitato, perché è condizione della realizzazione dell interesse
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Potestà Potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi altrui Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Interesse legittimo Pretesa alla legittimità dell azione amministrativa (della P.A.) Ammessa la risarcibilità (ex art. 2043 c.c.) della lesione dell interesse legittimo (Cass. 500/99)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Interessi Interesse diffuso Interesse ai beni della vita comune ad una pluralità di soggetti: esempio: l ambiente Interesse collettivo Interesse diffuso attribuito ad una collettività organizzata ed esercitato da un ente esponenziale
I SOGGETTI DEL RAPPORTO
SOGGETTI DI DIRITTO Persone fisiche Persone giuridiche
Acquisto PERSONE FISICHE Capacità giuridica Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, cioè centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive nascita (art. 1) PARTICOLARITÀ Separazione dal corpo materno+respirazione polmonare Nascituro concepito Nascituro non concepito Perdita morte estinzione diritti personali patrimoniali personali
PERSONE FISICHE Capacità di agire Capacità di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive Acquisto maggiore età (salvo matrimonio, riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2) emancipazione per matrimonio capacità limitata Perdita morte interdizione
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Minore età Incapacità di agire totale per: Atti negoziali Atti giuridici in senso stretto Capacità di stare in giudizio Potestà dei genitori o Tutela Annullabilità Limitazione assoluta
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Interdizione giudiziale Interdizione legale Maggiorenne in abituale stato di infermità mentale Incapacità di agire totale (salvo che siano tutore autorizzati taluni atti di ordinaria amm.) Sentenza costitutiva annullabilità relativa Pena accessoria per la condanna all ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso Limitazioni assolute Incapacità per atti patrimoniali annullabilità assoluta
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Inabilitazione Infermità mentale non grave Prodigalità Abuso di sostanze stupefacenti ed alcool Menomazioni psicofisiche Sentenza costitutiva Incapacità di agire limitata agli atti eccedenti l ordinaria amm. (salvo che siano autorizzati taluni atti eccedenti l ord. amm.) Limitazione parziale curatore annullabilità
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Incapacità naturale Incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa Annullabilità (art. 428 c.c.) Atti unilaterali: va dimostrato il grave pregiudizio per l autore Contratti: va dimostrata la mala fede dell altro contraente
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà dei genitori Amministrazione di sostegno Tutela Curatela
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà dei genitori (art. 316 c.c.) Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare, istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali 1. Cura dei beni 2. Cura della persona Atti di ordinaria amm. disgiuntamente (rappresentanti) (art. 320) Atti di straordinaria amm. congiuntamente e con autorizzazione giudice tutelare Usufrutto legale (art. 324) sicurezza salute moralità
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) Assistenza di soggetti che non sono in grado di provvedere ai propri interessi, ma non versano nelle condizioni per l interdizione o l inabilitazione Presupposti Infermità di mente anche parziale o temporanea Menomazione fisica o psichica Scelta dell amministratore Da parte del beneficiario Da parte del giudice
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Amministrazione di sostegno Procedimento Effetti Ricorso al giudice tutelare Sente personalmente l interessato e Interessato Soggetti del 417 Resp. Serv. sanitari (406) Nomina con decreto Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono rappresentanza necessaria o assistenza dell amministratore Annullabilità degli atti che violino leggi o prescrizioni del giudice
PERSONE GIURIDICHE Complesso organizzato di persone e di beni, rivolto al perseguimento di uno scopo, a cui la legge riconosce la qualità di soggetto di diritto Per conseguire obiettivi che non sarebbero raggiungibili da individui singolarmente considerati
PERSONE GIURIDICHE Tipi Enti associativi Enti amministrativi Associazioni Fondazioni Società Comitati
PERSONE GIURIDICHE Enti associativi Complesso organizzato di persone fisiche preordinato al conseguimento di uno scopo (predomina l elemento personale) ASSOCIAZIONI SOCIETÁ Elementi comuni Lo scopo è di natura prevalentemente ideale (es.: ass. sportive o culturali) Prevale lo scopo di lucro o mutualistico (es.: S.p.a.) pluralità di persone, il patrimonio è solo un mezzo per conseguire il fine scopo comune (determinato e lecito)
PERSONE GIURIDICHE Enti amministrativi Complesso organizzato di beni destinati ad una determinata opera dalla volontà di uno o più fondatori (predomina l elemento patrimoniale) FONDAZIONI COMITATI Elementi comuni Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire uno scopo Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità altruistica patrimonio scopo (determinato e lecito)
PERSONE GIURIDICHE Costituzione Associazioni 1. Atto costitutivo negozio plurilaterale in forma di atto pubblico 2. Statuto atto pubblico contenente regolamentazione dell ente Fondazioni 1. Negozio di fondazione negozio unilaterale contenente la volontà del fondatore 2. Atto di dotazione negozio unilaterale che attribuisce i beni 3. Statuto
PERSONE GIURIDICHE Riconoscimento Essenziale per l acquisto della personalità giuridica per concessione per iscrizione per registrazione attribuito dalla Regione per le P.G. le cui finalità si esauriscono nel suo territorio, o dal Prefetto (d.p.r. n. 361/2000: controllo sulla liceità dello scopo e sull adeguatezza del patrimonio). con iscrizione nel registro delle imprese (solo SOCIETÁ COMMERCIALI) Art. 39 Cost. (SINDACATI e PARTITI POLITICI)
PERSONE GIURIDICHE Autonomia patrimoniale Il patrimonio delle P.G. riconosciute è nettamente distinto da quello dei singoli componenti I beni della P.G. appartengono a questa e non ai suoi componenti Il creditore del singolo non lo è anche della P.G. (nemmeno per la sua quota) Il creditore della P.G. non può vantare credito verso i soci (solo sulla quota)
PERSONE GIURIDICHE Capacità GIURIDICA illimitata e generale ad eccezione dei diritti e doveri (personali) connessi alla fisicità DI AGIRE Mancando la fisicità agiscono mediante amministratori (organi esecutivi) che realizzano la volontà dell assemblea sociale
PERSONE GIURIDICHE Attività Agiscono mediante amministratori che eseguono la volontà deliberata dall assemblea sociale Organi 1. Assemblea sociale 2. Amministratori (organi esecutivi) rappresentano l ente e vi si immedesimano per le mansioni di loro competenza L ente è civilmente responsabile dell operato dei suoi organi
PERSONE GIURIDICHE Pubblicità dichiarativa gli amministratori devono iscrivere le vicende fondamentali delle P.G. in appositi registri prefettizi funzione omissione Opponibilità ai terzi delle vicende iscritte Inopponibilità ai terzi dei fatti non iscritti Sanzioni
ENTI NON PERSONIFICATI Associazioni non riconosciute Associazioni dotate degli elementi delle P.G. (persone, patrimonio e scopo), ma prive del riconoscimento statale Autonomia patrimoniale imperfetta Responsabilità solidale dell ente e di chi ha agito in nome e per conto dell associazione Fondo comune su cui i creditori dell ente possono trovare soddisfazione
FATTI, ATTI E NEGOZI
FATTI E ATTI FATTI NATURALI Accadimenti in rerum natura FATTI giuridici avvenimenti naturali che hanno effetti giuridici FATTI in senso stretto La coscienza e volontà dell uomo non hanno rilevanza (es: nascita) ATTI giuridici azioni umane in cui rileva la coscienza e volontà (es:riconoscimento figlio naturale) NEGOZI Consapevolezza e volontarietà degli effetti (es: contratto)
FATTI IN SENSO STRETTO La legge assume un dato evento come presupposto per il verificarsi di certi effetti Si verifica un evento (naturale o umano) Si produce l effetto previsto dall ordinamento Es: Nascita acquisto capacità giuridica È irrilevante la volontà umana
ATTO GIURIDICO Attività lecita o illecita che la legge prende in considerazione sulla base della sola volontarietà del comportamento ATTI leciti la norma collega effetti giuridici ad una condotta lecita ATTI illeciti un comportamento viene in considerazione proprio perché è contrario ad una norma o ad un principio
ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO La legge collega ad un comportamento umano la produzione di certi effetti solo se vi è volontarietà Si compie volontariamente un attività Si producono gli effetti tipicamente previsti dalla legge Es: si danneggia la cosa altrui si deve risarcire il danno È necessario che il comportamento sia cosciente e volontario
NEGOZI GIURIDICI Manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici L atto deve essere voluto Anche gli effetti devono essere voluti Es: contratto È necessaria l intenzionalità degli effetti