PARTE PRIMA* I SOGGETTI DI DIRITTO. Capitolo Primo La persona fisica

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1 PARTE PRIMA* I SOGGETTI DI DIRITTO Capitolo Primo La persona fisica 1. I SOGGETTI DI DIRITTO Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto: la persona fisica: è qualsiasi essere umano nato vivo, centro di imputazione di situazioni giuridiche e pertanto soggetto di diritto; la persona giuridica: è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce la personalità giuridica; gli enti senza personalità: sono un complesso organizzato di persone e di beni al quale la legge, pur riconoscendoli come soggetti di diritto,non attribuisce la personalità giuridica. 2. LA CAPACITÀ GIURIDICA: ACQUISTO E LIMITI La capacità giuridica è l attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di diritti ed obblighi. A) Acquisto della capacità giuridica La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 comma 1), con la separazione del feto dal corpo materno. È necessario che il feto sia nato vivo perché gli possa essere riconosciuta la capacità giuridica. Non si richiede, invece, né il requisito della vitalità (es. l assenza di gravi menomazioni organiche) né una durata minima della vita. Benché l acquisto della capacità giuridica coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce eccezionalmente anche a soggetti non ancora venuti ad esistenza la possibilità di (*) Si consiglia la lettura parallela di questa parte con il Codice Civile Esplicato di questa stessa casa editrice. Il volume riporta, per ciacun articolo, le principali definizioni relative ai termini specialistici, note esplicative, collegamenti e rinvii, ed un breve commento alla ratio della disposizione per una consultazione sistematica ed una più specifica familiarizzazione con le disposizioni codicistiche.

2 12 Libro Primo: Diritto civile - Parte Prima: I soggetti di diritto essere titolare di diritti, subordinatamente all evento della nascita (art. 1 comma 2) e relativamente alle sole attribuzioni di diritti a titolo di liberalità, per successione o donazione. Così: ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di ricevere a causa di morte (art. 462 comma 1) e la capacità di ricevere per donazione (art. 784); ai nascituri non concepiti la legge riconosce la capacità di succedere a causa di morte, ma solo in caso di vocazione testamentaria (art. 462 comma 3), e la capacità di ricevere per donazione (art. 784). B) Limitazioni alla capacità giuridica La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona fisica: è, però, configurabile un incapacità speciale che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti. Essa può riguardare: l età: in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita, essendo richiesta una determinata età (es.: 18 anni per fare testamento); il sesso: la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gravose e indicate in leggi speciali (es.: lavoro nelle miniere), in relazione alla essenziale funzione familiare che essa è chiamata a svolgere (art. 37 Cost.). La rilevanza del sesso si è andata man mano attenuando; infatti, in attuazione dell art. 3 Cost. si è provveduto all eliminazione di vecchie discriminazioni attraverso una serie di interventi legislativi diretti alla realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (L , n. 125 e L n. 215); la salute: per esempio, l interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio (art. 85); le condanne penali: a seguito di determinate condanne penali è prevista, come sanzione accessoria, la perdita o la sospensione (quest ultima durante l espiazione della pena) della potestà sui figli (art. 32 c.p.). 3. LA PERDITA DELLA CAPACITÀ GIURIDICA La capacità giuridica cessa solo a seguito dell evento naturale della morte del soggetto. Infatti, l art. 22 Cost. detta: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica». Può essere importante stabilire il momento preciso della morte per le conseguenze che da essa discendono. La legge, pertanto, pone una presunzione di commorienza per il caso in cui due o più persone muoiano a causa di uno stesso evento e non sia possibile provare il momento della morte di ciascuna. Altre volte, invece, può accadere che vi sia incertezza in ordine alla esistenza o meno in vita di una persona. Per tale eventualità la legge prevede talune conseguenze in relazione ai tre istituti della: scomparsa; assenza; morte presunta.

3 Capitolo Primo: La persona fisica 13 Conseguenze Fine della personalità Estinzione dei diritti personalissimi Estinzione dei diritti patrimoniali legati alla persona (es.: usufrutto, alimenti). Apertura della successione (art. 456). Morte Commorienza Nozione Disciplina (art. 4) Più persone muoiono a causa dello stesso evento (es.: naufragio) e non è possibile stabilire la priorità della morte. Presunzione di morte nello stesso istante. Onere di provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro, a carico di chi vi ha interesse (art. 2697). Scomparsa: situazione di fatto (art. 48) Nozione Conseguenze Allontanamento dall ultimo domicilio o dall ultima residenza. Mancanza di notizie. Lo scomparso non può adire l eredità a lui devoluta (sono chiamati coloro ai quali spetta in sua mancanza). Non può acquistare altri diritti. Nomina di un curatore per la conservazione del patrimonio. Nozione Scomparsa che si protragga da 2 anni. Sentenza del Tribunale. Apertura del testamento (se esiste). Incertezza Assenza: Immissione nel possesso temporaneo dei sull esistenza situazione di beni dei presunti eredi legittimi o testamendiritto tari che comporta: amministrazione dei beni (artt ) Conseguenze stessi; rappresentanza dell assente in giudizio; godimento delle rendite. Esercizio temporaneo dei diritti. Temporaneo esonero dall adempimento delle obbligazioni. Morte presunta: situazione di diritto (artt ) Nozione Conseguenze Scomparsa protrattasi per 10 anni in conseguenza di avvenimenti che fanno ritenere probabile la morte. Produce gli stessi effetti della morte (opinione dominante). Gli aventi diritto dispongono liberamente dei beni del presunto morto. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Nell ipotesi del ritorno del presunto morto o prova dell esistenza, gli effetti della dichiarazione cessano con efficacia ex nunc.

4 14 Libro Primo: Diritto civile - Parte Prima: I soggetti di diritto 4. LA CAPACITÀ DI AGIRE: NOZIONE, CARATTERI E VICENDE La capacità d agire è l attitudine del soggetto a compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica. Palese appare, dunque, la differenza con la capacità giuridica: con l acquisto della capacità giuridica l uomo diviene titolare di un astratta qualità che si concretizza nella idoneità ad essere titolare di posizioni giuridiche, mentre con l acquisto della capacità d agire diventa, in concreto, l autore e l autonomo protagonista dell attività giuridica. La capacità d agire, in particolare, è: generale: in quanto abilita al compimento di tutti i tipi di atti; piena: in quanto legittima il suo titolare a porre validamente in essere l atto, senza il concorso necessario (rappresentanza o assistenza) di altri soggetti. La capacità d agire si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica della attitudine a curare da sé i propri affari e interessi. Il raggiungimento di tale maturità è fissato dal legislatore (art. 2) al compimento degli anni diciotto (c.d. «maggiore età»). Alla base della previsione normativa è la presunzione che ai diciotto anni l individuo sia pienamente capace di intendere e di volere (c.d. capacità naturale), anche se, in concreto, è possibile che tale capacità, da un lato, sia considerata già acquisita in relazione al compimento di taluni determinati atti ancor prima del diciottesimo anno di età (es. art. 1389) e, dall altro, che essa si perda o si attenui anche dopo la maggiore età. Se la regola riconosce la capacità di agire al raggiungimento dei diciotto anni, tuttavia per il compimento di alcuni atti di natura particolare è richiesta dalla legge un età differente (es.: sedici anni per il riconoscimento di un figlio naturale, art. 250 comma 5; sedici anni per compiere atti relativi alle opere dell ingegno, art. 108 L.A.). 5. LIMITI ALLA CAPACITÀ DI AGIRE La capacità d agire è limitata o esclusa, anche dopo il compimento degli anni diciotto, se un soggetto si trova in condizioni psico-fisiche che lo rendono (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi ovvero abbia riportato particolari condanne penali. Si distingue tra incapacità legale e naturale. I casi di incapacità legale assoluta sono: Interdizione giudiziale Il maggiore di età, che si trovi in abituale stato di infermità mentale, è dichiarato con sentenza incapace di provvedere in modo totale ai propri interessi. La sentenza ha natura costitutiva. Conseguenze Incapacità totale di agire Nomina di un tutore Annullabilità relativa dagli atti eventualmente posti in essere dall interdetto

5 Capitolo Primo: La persona fisica 15 Prevista dalla legge come pena accessoria di una condanna all ergastolo o a più di 5 anni di reclusione (art. 32 c.p.). L incapacità dell interdetto è limitata agli atti di natura patrimoniale (la L. n. 689/1981 ha abrogato la norma del codice penale che prevedeva per il condan- nato all ergastolo anche l incapacità a fare testamento nonché la caducità del testamento già fatto). Annullabilità assoluta (art comma 2) degli atti eventualmente posti in essere dall interdetto. Interdizione legale Si ha, invece, incapacità legale relativa in caso di: L inabilitazione comporta una limitazione della capacità del soggetto. Inabilitazione (art. 415) Cause Effetti Infermità abituale non grave. Prodigalità. Abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti. Imperfezioni o menomazioni fisiche (art. 415). Limitazione della capacità ai soli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione di cui all art. 374 è necessaria l autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore; per gli atti di cui all art. 375, l autorizzazione del Tribunale e l assistenza del curatore. Gli atti compiuti, senza le dovute forme, sono annullabili su istanza dell inabilitato o dei suoi aventi causa. L emancipazione indica lo «status» di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento del 18 anno di età qualora avendo compiuto i 16 anni sia stato ammesso a contrarre matrimonio. Trattasi di un effetto che consegue «ipso iure» al matrimonio. Emancipazione (art. 390) Effetti Cessazione della potestà dei genitori nei confronti del minore emancipato. Acquisto di una limitata capacità di agire del tutto simile a quella dell inabilitato. Acquisto di una piena capacità di agire in campo patrimoniale (ad eccezione della capacità di donare) se autorizzato all esercizio di un impresa commerciale. L incapacità naturale consiste in uno stato di fatto in cui viene a trovarsi una persona maggiorenne o emancipata che, sebbene non interdetta, né inabilitata, si provi tuttavia essere stata per qualsiasi causa (ubriachezza, delirio febbrile, infermità di mente, ipnosi etc.) incapace d intendere e di volere al mo- Incapacità mento del compimento dell atto. naturale o Gli atti posti in essere in tale stato sono annullabili (l azione di annullamento di fatto si prescrive in 5 anni, ma l incapacità si può eccepire sempre), in particolare: (art. 428) atti unilaterali: è necessario dimostrare l incapacità ed il grave pregiudizio per l autore (art. 428 comma 1); contratti: è da dimostrare la mala fede dell altro contraente (art. 428 comma 2), che risulti dal pregiudizio subito dall incapace, dalla qualità del contratto o altrimenti; per altri atti (matrimonio, testamento, donazione) è sufficiente dimostrare la sola incapacità naturale.

6 16 Libro Primo: Diritto civile - Parte Prima: I soggetti di diritto 6. GLI ISTITUTI DI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI: LA POTESTÀ DEI GENITORI - LA TUTELA - LA CURATELA Allo scopo di assicurare una tutela giuridica ai soggetti incapaci il legislatore ha previsto alcuni istituti rivolti alla loro protezione. A) La potestà dei genitori La potestà dei genitori consiste nel potere-dovere di natura personale e patrimoniale, spettante congiuntamente ad entrambi i genitori, di proteggere, educare, istruire i figli minorenni (non emancipati per matrimonio) e di curarne gli interessi patrimoniali. Il contenuto della potestà parentale di natura patrimoniale comprende in particolare: la rappresentanza legale del minore; l amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l autorizzazione del giudice tutelare (art. 320); l usufrutto legale dei suoi beni (esclusi quelli di cui all art. 324 comma 3). B) La tutela Ai minori (nel caso in cui i genitori siano morti oppure non siano in grado di esercitare la potestà) nonché agli interdetti giudiziali o legali deve essere immediatamente nominato un tutore. La tutela costituisce un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Possiamo avere i seguenti tipi di tutela: volontaria: quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore; legittima: quando, mancando la designazione, la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli ascendenti; dativa: quando, sempre mancando la designazione, la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare; assistenziale: quando è affidata ad un ente di assistenza (art. 354). Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare che provvede: alla nomina del tutore; alla nomina del protutore, che ha una duplice funzione: rappresenta il minore quando l interesse di costui sia in contrasto con l interesse del tutore; compie, quando viene a mancare il tutore, gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione. Il tutore inizia la gestione patrimoniale dopo aver proceduto alla formazione dell inventario dei beni del pupillo: egli è tenuto a mantenere regolare contabilità e a presentare, al termine della tutela, il conto finale.

7 Capitolo Primo: La persona fisica 17 In ordine all amministrazione dei beni del pupillo occorre distinguere: il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo; compie gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione con l autorizzazione del giudice tutelare (art. 374); compie gli atti di disposizione con l autorizzazione del Tribunale, sentito il giudice tutelare (art. 375). Gli atti compiuti senza l osservanza di tali formalità sono annullabili. Non possono essere nominati tutori: persone dalla condotta non ineccepibile; coloro che non hanno la libera disponibilità del proprio patrimonio; tutti gli altri soggetti per i quali l art. 350 parla di «incapacità all ufficio tutelare». La tutela si apre presso il tribunale del circondario dove la persona che vi deve essere assoggettata ha domicilio. La cessazione del tutore dall ufficio viene deliberata dal giudice tutelare e può aver luogo in tre casi: in quello previsto dall art. 426, ossia allo scadere dei dieci anni; nel caso di esonero del tutore dall ufficio qualora lo stesso sia eccessivamente gravoso (art. 383); per rimozione dall ufficio, quando il tutore si sia reso colpevole di negligenza, abusi, inettitudine, indegnità o insolvenza (art. 384). C) La curatela La volontà dell inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall intervento di un curatore. La curatela è un ufficio di diritto privato diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. La curatela, pertanto, si distingue dalla tutela perché: il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè, non sostituisce, ma integra la volontà dell emancipato e dell inabilitato; l attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi; il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale; l inabilitato, a differenza dell interdetto, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Si parla di curatore speciale quando una persona è investita dell esercizio di funzioni analoghe a quelle della curatela ordinaria, ma limitate ad una sfera particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni. Il carattere speciale può riguardare anche la nomina della persona, che eccezionalmente compete ad autorità diverse dagli organi tutelari, o ad un soggetto privato, come ad esempio nell ipotesi prevista dall art Principali casi di curatela speciale sono quelli: del curatore assistente nominato al minore (anche emancipato) e agli inabilitati, nelle convenzioni matrimoniali; del curatore rappresentante nel caso di conflitto di interessi tra genitori e figli; del curatore dello scomparso.

8 18 Libro Primo: Diritto civile - Parte Prima: I soggetti di diritto 7. LA SEDE GIURIDICA DELLA PERSONA Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la propria attività assume rilevanza nell ordinamento giuridico, in quanto è necessario che si sappia dove il soggetto opera e può essere reperito. Dimora: luogo in cui il soggetto si trova attualmente in modo occasionale. È un concetto cui l ordinamento ricorre solo in via sussidiaria, quando non sia conosciuta la residenza, per la notifica di taluni atti giudiziari (art. 139 c.p.c.) Residenza (quid facti) Nozione: luogo in cui la persona ha la sua abituale dimora (art. 43 comma 2). Caratteristiche: effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo. Se la residenza coincide con il domicilio il trasferimento della prima implica, per i terzi in buona fede, il trasferimento del secondo (art. 44). Pluralità di residenza: è possibile avere più residenze in più luoghi. Tipi Nozione Elementi Luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43). Oggettivo: presenza in un luogo dei prevalenti interessi economici della persona. Soggettivo: volontà di fissare in un luogo la sede dei propri affari. Domicilio (quid juris) Tipi Domicilio volontario. Domicilio legale: stabilito dalla legge (art. 45: il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore). Domicilio generale: si riferisce a tutti i diritti ed affari di un soggetto. Domicilio speciale: per atti o affari determinati (art. 47). 8. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ Lo status di persona, accanto all attribuzione della capacità giuridica, conferisce all individuo determinati diritti soggettivi che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana e costituiscono i principi fondamentali di un sistema democratico: sono questi i diritti della personalità che la Costituzione riconosce e garantisce, sancendone l inviolabilità (art. 2 Cost.). I diritti della personalità sono: personalissimi: in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona. Come tali essi sono intrasmissibili; non patrimoniali; assoluti, potendo essere fatti valere erga omnes; indisponibili, non essendo consentito, salvo eccezioni (art. 5), alcun potere dispositivo su di essi; irrinunziabili; imprescrittibili, poiché non si estinguono per non uso.

9 Capitolo Primo: La persona fisica 19 Tra i vari diritti della personalità ricordiamo: il diritto alla vita ed alla integrità fisica, in ottemperanza del quale non sono ammessi gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente all integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume (art. 5). La normativa successiva, peraltro, ha ampliato e specificato l ambito delle deroghe ammesse al principio della indisponibilità del proprio corpo. Basti pensare alla disciplina dei trapianti di organi e tessuti da cadavere, dapprima dettata dalla L. n. 644/75 e da ultimo riformata dalla L. n. 91/99 (che ha innovato soprattutto in ordine al procedimento di manifestazione del consenso alla donazione, introducendo l istituto del silenzio-assenso); deroghe al principio della indisponibilità sono state pure introdotte in materia di prelievi da persona vivente (L. n. 458/67, in materia di trapianto del rene, e L. n. 483/99, in materia di trapianto di parti di fegato); il diritto all onore e all integrità morale, protetto dal nostro ordinamento sia in sede penale che civile. Attualmente si riconosce un autonomo diritto alla riservatezza. Di grande attualità è il problema della tutela della riservatezza con riferimento alle banche dati informatiche. Con la legge n. 675 del è stata data attuazione in Italia alla direttiva CE/95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali. Tale normativa disciplina la gestione di banche di dati personali, in relazione al loro trattamento nel territorio dello Stato, ai fini della tutela delle persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni. L emanazione della Legge 675/96 ha contribuito al superamento della concezione tradizionale del diritto alla riservatezza inteso non più semplicemente come diritto ad essere lasciati soli ma come diritto comprendente la facoltà di accedere alle informazioni sui propri dati personali, contenuti anche in archivi cartacei, per controllarne l esattezza e per sorvegliarne l utilizzo nel corso del tempo. La tutela consiste nell obbligatorio previo consenso scritto dell interessato al trattamento dei suoi dati personali e nella notificazione dell intenzione del trattamento ad un organo che viene costituito appositamente con finalità di controllo: il Garante. Particolari cautele sono state inoltre previste con riguardo al trattamento dei c.d. dati sensibili, ossia quelle informazioni idonee a rivelare razza, religione, opinioni politiche, stato di salute e comportamenti sessuali dei soggetti. In tal caso, infatti, la legge prescrive una specifica autorizzazione del Garante ed il consenso scritto dell interessato; il diritto all immagine, a tutela dell interesse di ciascun individuo a che il proprio ritratto non sia diffuso e esposto pubblicamente. La pienezza di tale garanzia è tuttavia mitigata dalla notorietà pubblica della persona. Anche in tali casi, peraltro, esiste un limite da osservare: si parla di un vero e proprio diritto alla identità personale, inteso quale diritto a che la personalità del soggetto sia rappresentata in modo fedele, con rispetto del suo patrimonio etico ed intellettuale;

10 20 Libro Primo: Diritto civile - Parte Prima: I soggetti di diritto il diritto alla libertà ed alla esplicazione della propria attività; il diritto al nome (e alla ditta). Tale diritto, inteso come specificazione del diritto all identità personale è riconosciuto in quanto il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona (art. 6 ss.).

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