Estratto distribuito da Biblet. (magistrato) e G. Abbate (avvocato) L ESAME SINTESI MIRATA DIRITTO CIVILE

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1 54DG5 Collana diretta da F. Izzo (magistrato) e G. Abbate (avvocato) L ESAME di AVVOCATO 2012 SINTESI MIRATA di DIRITTO CIVILE Soggetti del diritto Diritti assoluti Attività giuridica Obbligazioni tratti Famiglia cessioni Donazioni EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE Gruppo Editoriale Simone 2012 QUESTIONARIO IN APPENDICE CON LE DOMANDE D ESAME

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3 Copyright 2012 Simone S.p.A. Via F. Russo, 33/D Napoli Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l autorizzazione scritta dell editore. Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) Ideazione, progettazione, direzione: Federico del Giudice Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet:

4 PREMESSA Questo volume aggiornato al maggio 2012 nato dalla quarantennale esperienza delle Edizioni Simone, consente al lettore informatizzato di avere sul proprio tablet, i-phone, lettore e-book, pc e altri strumenti informatici una comoda sintesi della materia d esame. La scelta degli argomenti e il loro approfondimento sono stati calibrati sulle principali domande d esame che abitualmente vengono proposte agli aspiranti avvocati e che sono oggetto di vivaci discussioni e confronti sui forum specialistici. Un ricco elenco di tali domande è riportato in calce a questo volume. La stesura di questa sintesi mirata tiene conto che il lettore è già in possesso di pregresse conoscenze di base che è chiamato per sostenere il co loquio a rinfrescare ; pertanto vengono presentati alcuni argomenti ritenuti importanti sotto forma di trattazione organica, altri sotto forma di schede riassuntive sulle quali è facile orientarsi. Opportuni approfondimenti giurisprudenziali sono stati sapientemente inseriti per consentire all esaminando di dimostrare durante il colloquio padronanza e dimestichezza anche con l applicazione pratica delle norme. Si consiglia di affiancare ed integrare questo e-book con lo studio dei compendi e manuali Simone nonché con i volumi della collana I quaderni per l esame di avvocato, di cui questo lavoro non rappresenta una duplicato, ma solo una utile e ragionata sintesi panoramica del programma d esame.

5 Brevi consigli per la preparazione dell esame orale La frequente consultazione dei codici e la memorizzazione del numero dei principali articoli, in affianco alla lettura di questo volume, è essenziale per affrontare la prova orale che essendo a sfondo teorico-pratico può richiedere il conforto dei testi normativi. All uopo si segnalano i Codici Operativi Simone che, articolo per articolo, fanno il punto sulla dottrina dominante e la giurisprudenza più significativa; in alternativa sono altrettanto utili i Codici Esplicati Simone che, articolo per articolo, offrono un essenziale commento, determinante per rifinire la preparazione. L impostazione dello studio deve sempre tener conto della formazione degli esaminatori (prevalentemente avvocati e magistrati, oltre che docenti universitari) che, in virtù della loro pratica professionale, tendono ad incentrare l esame su argomenti e questioni che ricorrono più di frequente nel dibattito forense. Si consiglia vivamente agli aspiranti avvocati di assistere personalmente alle sessioni d esame per poter mirare e rifinire al meglio la preparazione. Utile in questa sede può risultare, in affianco ai testi consigliati, la consultazione del Dizionario giuridico che riporta, ordinati alfabeticamente, gli istituti fondamentali con riferimenti normativi e opportuni richiami ad istituti affini di tutte le discipline oggetto di questo volume. Per ulteriori notizie e informazioni sull andamento degli esami e per dialogare con i colleghi di tutta Italia, consigliamo la consultazione del sito una «comunità» con la quale potrai quotidianamente confrontarti e scambiare consigli, idee, raccogliere voci di corridoio etc. nonché suggerire a noi ed ai colleghi miglioramenti e approfondimenti di cui terremo conto nella prossima edizione.

6 PARTE I I SOGGETTI DI DIRITTO INTRODUZIONE: I principi del diritto civile Pag. 7 CAPITOLO 1: La persona fisica Pag. 9 CAPITOLO 2: Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti Pag. 20 PARTE II I DIRITTI ASSOLUTI CAPITOLO 1: Le cose ed i beni Pag. 25 CAPITOLO 2: I diritti reali Pag. 29 CAPITOLO 3: I diritti reali limitati e le servitù prediali Pag. 35 CAPITOLO 4: Il possesso e l usucapione Pag. 39 PARTE III L ATTIVITÀ GIURIDICA CAPITOLO 1: I fatti e gli atti giuridici Pag. 43 CAPITOLO 2: Il negozio giuridico Pag. 47 CAPITOLO 3: La rappresentanza Pag. 56 CAPITOLO 4: La patologia del negozio giuridico Pag. 59 CAPITOLO 5: La pubblicità e la trascrizione Pag. 62 PARTE IV OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CAPITOLO 1: I diritti di obbligazione Pag. 64 CAPITOLO 2: Le modificazioni dei soggetti del rapporto obbligatorio Pag. 69 CAPITOLO 3: L estinzione del rapporto obbligatorio Pag. 73 CAPITOLO 4: La responsabilità del debitore e la garanzia del creditore Pag. 79 CAPITOLO 5: Il contratto in generale Pag. 86

7 CAPITOLO 6: La formazione del contratto Pag. 88 CAPITOLO 7: Gli effetti del contratto Pag. 92 CAPITOLO 8: L interpretazione e l integrazione del contratto Pag. 95 CAPITOLO 9: L estinzione del contratto Pag. 97 CAPITOLO 10: Le altre fonti di obbligazione Pag. 101 PARTE V LA FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI CAPITOLO 1: Il diritto di famiglia Pag. 107 CAPITOLO 2: Il regime patrimoniale della famiglia Pag. 114 CAPITOLO 3: La filiazione Pag. 117 CAPITOLO 4: Gli alimenti Pag. 121 CAPITOLO 5: La successione a causa di morte Pag. 123 CAPITOLO 6: L acquisto dell eredità e la rinunzia Pag. 127 CAPITOLO 7: La successione per legge Pag. 130 CAPITOLO 8: La successione testamentaria Pag. 134 CAPITOLO 9: La successione a titolo particolare: il legato Pag. 139 CAPITOLO 10: La comunione e la divisione dell eredità Pag. 142 CAPITOLO 11: La donazione Pag. 145 Questionario Pag. 148

8 PARTE I I SOGGETTI DI DIRITTO INTRODUZIONE I principi del diritto civile Sommario: 1. Principi costituzionali L ordinamento comunitario I principi dell ordinamento e le clausole generali. 1. PRINCIPI COSTITUZIONALI Abbiamo visto come la Costituzione sia, nel nostro ordinamento, la fonte principale dell ordinamento stesso: fonte di produzione, in quanto in essa sono enunciati i principi fondamentali su cui l ordinamento poggia; fonte sulla produzione, in quanto disciplina il procedimento legislativo. La Costituzione, dunque, enuclea i principi fondamentali del nostro sistema giuridico, anche del diritto privato, che fissano i parametri politici, economici e sociali cui il legislatore deve ispirarsi e che deve rispettare nella produzione legislativa (cd. costituzionalizzazione del diritto privato). Tra essi ricordiamo: tutela dei diritti fondamentali e della personalità (art. 2 Cost.); principio di uguaglianza (formale e sostanziale): si manifesta non solo nell uguaglianza dei coniugi nel matrimonio (art. 29 Cost.), uguaglianza dei diritti fra i lavoratori (artt. 36 e 37 Cost.), uguali possibilità di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51 Cost.), uguaglianza nella capacità retributiva, ma anche nel divieto di abuso del diritto soggettivo, così come nei principi di equità e buona fede; diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi soggettivi (art. 24 co. 1 Cost.); dovere per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.); libertà di impresa (art. 41 Cost.); riconoscimento della proprietà privata (art. 42 Cost.) etc. 2. L ORDINAMENTO COMUNITARIO Il diritto comunitario è un ordinamento giuridico, avente carattere sovranazionale, che ci vincola, imponendosi obbligatoriamente sull ordinamento dei singoli Stati membri in qualità di diritto comune. Una volta accettata la supremazia del diritto comunitario nei rapporti cd. verticali (ossia tra Stato e cittadini), inevitabilmente essa si è imposta anche nei rapporti tra cittadini (cd. orizzontali). A tal proposito, autorevole dottrina (TRABUCCHI) si riferisce ad un sistema di diritto privato europeo che porterebbe ad una revisione generale dei rapporti di diritto privato. Il processo di formazione dell Unione europea, iniziato negli anni cinquanta, ha subito di recente un impulso fortissimo con il Trattato di Lisbona (in vigore dall ). Esso conferma sostanzialmente il contenuto della cd. Costituzione europea (Carta di Nizza), enunciando i principi fondamentali che ispirano l ordinamento comunitario e i diritti dei cittadini europei. Tra essi vale la pena brevemente di ricordare: i diritti della persona, le libertà, il principio di uguaglianza e di solidarietà, la cittadinanza e le norme in materia di giustizia. 3. I PRINCIPI DELL ORDINAMENTO E LE CLAUSOLE GENERALI Può succedere che le disposizioni di legge abbiano un contenuto incompleto, siano quindi lacunose, o che il legislatore detti delle direttive generali, lasciando all interprete il compito di integrarle, con l indubbio vantaggio di avere, in sede di applicazione della norma, dei margini di flessibilità tali da consentire un migliore adattamento della norma stessa al caso pratico.

9 8 Parte I: I soggetti di diritto In questo caso si rende necessario il ricorso ai principi generali, norme che incorporano i valori e le scelte politiche fondamentali di un ordinamento, che devono essere distinti dalle cd. clausole generali, regole di ampio contenuto finalizzate ad adattare le regole astratte al caso concreto che il giudice è chiamato a decidere. Alcuni esempi possiamo ritrovarli nelle seguenti disposizioni: autonomia privata (art c.c.), libertà delle forme negoziali (art c.c.), buona fede (artt. 1337, 1375 c.c.), buon costume (artt. 1343, 2035 c.c.), ordine pubblico (art c.c.), giusta causa (artt. 1723, 1990 c.c.), giustificato motivo (art. 18 Statuto dei lavoratori), diligenza del buon padre di famiglia (art c.c.), neminem laedere (art c.c.), tutela dell affidamento (v., ad es., errore quale causa di annullamento del contratto art c.c.). A tal fine è anche utile ribadire il concetto di equità, che viene spesso invocata per contemperare, quando si riveli necessario, la rigidità dell ordinamento giuridico adeguandolo alle particolarità del caso concreto (TRIMARCHI).

10 CAPITOLO 1 La persona fisica Sommario: 1. I soggetti di diritto La capacità giuridica: acquisto e limiti La commorienza Incertezza sull esistenza della persona La capacità di agire: nozione, caratteri e vicende Limiti alla capacità di agire Gli istituti di protezione degli incapaci: la potestà dei genitori - la tutela - la curatela - l amministrazione di sostegno La sede giuridica della persona I diritti della personalità. 1. I SOGGETTI DI DIRITTO Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto: la persona fisica: è qualsiasi essere umano nato vivo, centro di imputazione di situazioni giuridiche e pertanto soggetto di diritto; la persona giuridica: è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce la personalità giuridica; gli enti senza personalità: sono un complesso organizzato di persone e di beni al quale la legge, pur riconoscendoli come soggetti di diritto, non attribuisce la personalità giuridica. Col termine status si indica la situazione della persona in relazione alla sua appartenenza ad una comunità. Lo status, quindi, è il presupposto di una serie di situazioni soggettive (diritti-doveri) che fanno capo ad un soggetto in quanto stabilmente appartenente ad una certa collettività. Nell attuale ordinamento gli status possono così classificarsi: status personae, costituisce il presupposto di ogni diritto soggettivo attribuito all uomo e della stessa capacità giuridica; status civitatis, delinea la speciale capacità del cittadino nei confronti dello Stato; status familiae, costituisce una speciale capacità del soggetto rispetto al nucleo familiare di cui fa parte. I diritti di stato sono diritti assoluti che si fanno valere nei confronti dei terzi, i quali hanno il dovere di non contestarli e alterarli, e nei confronti della pubblica autorità, che ha il dovere di riconoscerli. 2. LA CAPACITÀ GIURIDICA: ACQUISTO E LIMITI La capacità giuridica è l attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. A) Acquisto della capacità giuridica La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 comma 1), con la separazione del feto dal corpo materno. È necessario che il feto sia nato vivo perché gli possa essere riconosciuta la capacità giuridica. Non si richiede, invece, né il requisito della vitalità (es. l assenza di gravi menomazioni organiche) né una durata minima della vita. Benché l acquisto della capacità giuridica coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce eccezionalmente anche a soggetti non ancora venuti ad esistenza la possibilità di essere titolare di diritti, subordinatamente all even-

11 10 Parte I: I soggetti di diritto to della nascita (art. 1 comma 2) e relativamente alle sole attribuzioni di diritti a titolo di liberalità, per successione o donazione. Così: ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di ricevere a causa di morte (art. 462 comma 1) e la capacità di ricevere per donazione (art. 784); ai nascituri non concepiti la legge riconosce la capacità di succedere a causa di morte, ma solo in caso di vocazione testamentaria (art. 462 comma 3), e la capacità di ricevere per donazione (art. 784). B) Limitazioni alla capacità giuridica La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona fisica: è, però, configurabile un incapacità speciale che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti. Essa può riguardare: l età: in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita, essendo richiesta una determinata età (es.: 18 anni per fare testamento); il sesso: la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gravose e indicate in leggi speciali (es.: lavoro nelle miniere), in relazione alla essenziale funzione familiare che essa è chiamata a svolgere (art. 37 Cost.). La rilevanza del sesso si è andata man mano attenuando; infatti, in attuazione dell art. 3 Cost. si è provveduto all eliminazione di vecchie discriminazioni attraverso una serie di interventi legislativi diretti alla realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (culminati, da ultimo, nel D.Lgs , n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); la salute: per esempio, l interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio (art. 85); le condanne penali: a seguito di determinate condanne penali è prevista, come sanzione accessoria, la perdita o la sospensione (quest ultima durante l espiazione della pena) della potestà sui figli (art. 32 c.p.); l onore: ad es. il fallito non può accedere ad uffici tutelari (art. 350, n. 5); gli alimenti possono essere ridotti in relazione alla riprovevole condotta dell alimentato (art. 440, co. 1). C) Perdita della capacità giuridica La capacità giuridica cessa solo a seguito dell evento naturale della morte del soggetto. Infatti, l art. 22 Cost. detta: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica», bandendo in tal modo ogni ipotesi di morte civile dell individuo. 3. LA COMMORIENZA Ai fini ereditari è importante stabilire il momento preciso della morte per le conseguenze che da essa discendono, ma ciò non sempre è agevole (si pensi ad un naufragio o ad un disastro ferroviario). La legge, pertanto, pone una presunzione di commorienza per il caso in cui due o più persone muoiano a causa di uno stesso evento e non sia possibile provare il momento della morte di ciascuna. È tuttavia consentito a chi vi abbia interesse di provare la sopravvivenza, anche per pochi istanti, di un commoriente rispetto ad un altro. Ad es., se nello stesso evento periscono due coniugi senza discendenti diretti, gli eredi di ciascuno avranno interesse a dimostrare che il loro parente, essendo morto dopo, ha ereditato le sostanze dell altro. 4. INCERTEZZA SULL ESISTENZA DELLA PERSONA Per l ordinamento giuridico è spesso rilevante stabilire se una persona è ancora in vita; a tal fine la legge prevede una serie di istituti applicabili nelle ipotesi in cui non sia possibile stabilire con certezza se un soggetto è vivo o morto. Tali istituti sono: scomparsa; assenza; morte presunta. A) Scomparsa La scomparsa è una situazione di fatto che si concretizza nell allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa.

12 Capitolo 1: La persona fisica 11 A questo fatto sono collegate due conseguenze giuridiche: lo scomparso non può ricevere eredità (all eventuale successione, aperta in suo favore dopo la scomparsa, saranno chiamati coloro ai quali sarebbe spettata in sua mancanza), né può acquistare altro diritto; il Tribunale dell ultimo domicilio (o residenza) dello scomparso può su istanza di qualunque interessato o del P.M. nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48). B) Assenza L assenza è una situazione di diritto, in quanto, al contrario della scomparsa, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Qualora la scomparsa di una persona si protragga per due anni dall ultima notizia, con ricorso al Tribunale competente ex art. 48, si può ottenere la dichiarazione di assenza dello scomparso (art. 49). Legittimati alla richiesta sono i presunti successori legittimi dello scomparso e chiunque altro ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte. Il Tribunale dichiara l assenza con sentenza. L assenza opera solo nel campo dei diritti patrimoniali (a differenza della morte presunta). Di conseguenza il coniuge dell assente non può contrarre nuovo matrimonio: tuttavia se egli riesce comunque a sposarsi, il nuovo matrimonio non viene annullato finché dura l assenza (art. 117). In particolare alla dichiarazione di assenza può far seguito: l apertura del testamento dell assente (se questi lo ha redatto); l immissione nel possesso temporaneo dei beni, su domanda dell erede testamentario o legittimo; l esercizio temporaneo dei diritti che spetterebbero, a seguito della morte dell assente, ai suoi successori; il temporaneo esonero dall adempimento delle obbligazioni, esistente a favore dell assente, se esse sono destinate ad estinguersi per effetto della morte del creditore (ad es.: il debito consistente in una rendita vitalizia). L assenza cessa: con l accertamento della morte dell assente; con la dichiarazione di morte presunta; col ritorno dell assente (o con la prova che egli è vivente): in tal caso è ripristinato ogni diritto dell assente e cessano gli effetti della dichiarazione di assenza. C) Dichiarazione di morte presunta La dichiarazione di morte presunta rinviene la sua ratio nell esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. Il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o di qualunque interessato, dichiara, con sentenza, la morte presunta di una persona, se la sua scomparsa si è protratta per almeno dieci anni. Il soggetto si considera morto nel giorno cui risale l ultima notizia. La dichiarazione di morte presunta prescinde da una precedente dichiarazione di assenza. Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata e riguardano tanto il campo patrimoniale, quanto quello personale, quindi: gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del «presunto» morto; coloro ai quali fu concessa la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all art. 50 conseguono la liberazione definitiva; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio; si estinguono i diritti personali; si apre la successione ereditaria, con l obbligo di procedere all inventario.

13 12 Parte I: I soggetti di diritto In caso di ritorno o della prova dell esistenza del presunto morto cessano gli effetti della dichiarazione ex nunc (dal momento, cioè, del ritorno); infatti: i beni sono restituiti al presunto morto nello stato in cui si trovano al momento del suo ritorno e non come li ha lasciati (v. art. 66); l eventuale matrimonio contratto dal coniuge è nullo: in ogni caso, però, sono fatti salvi i suoi effetti civili (art. 68) e non ne rimangono pregiudicati i figli, che restano legittimi. Conseguenze Fine della personalità Estinzione dei diritti personalissimi Estinzione dei diritti patrimoniali legati alla persona (es.: usufrutto, alimenti) Apertura della successione (art. 456) Morte Nozione (art. 4) Più persone muoiono a causa dello stesso evento (es.: naufragio) e non è possibile stabilire la priorità della morte Commorienza Disciplina Presunzione di morte nello stesso istante Onere di provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro, a carico di chi vi ha interesse (art. 2697) Scomparsa: sull esistenza situazione di fatto (art. 48) Nozione Conseguenze Allontanamento dall ultimo domicilio o dall ultima residenza Mancanza di notizie Lo scomparso non può adire l eredità a lui devoluta (sono chiamati coloro ai quali spetta in sua mancanza) Non può acquistare altri diritti Nomina di un curatore per la conservazione del patrimonio Nozione Scomparsa che si protragga da 2 anni Sentenza del Tribunale Incertezza Assenza: situazione di diritto (artt ) Conseguenze Apertura del testamento (se esiste) Immissione nel possesso temporaneo dei beni dei presunti eredi legittimi o testamentari che comporta: amministrazione dei beni stessi; rappresentanza dell assente in giudizio; godimento delle rendite Esercizio temporaneo dei diritti Temporaneo esonero dall adempimento delle obbligazioni Morte presunta: situazione di diritto (artt ) Nozione Conseguenze Scomparsa protrattasi per 10 anni in conseguenza di avvenimenti che fanno ritenere probabile la morte Produce gli stessi effetti della morte (opinione dominante) Gli aventi diritto dispongono liberamente dei beni del presunto morto Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio Nell ipotesi del ritorno del presunto morto o prova dell esistenza, gli effetti della dichiarazione cessano con efficacia ex nunc 5. LA CAPACITÀ DI AGIRE: NOZIONE, CARATTERI E VICENDE La capacità d agire è l idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive.

14 Capitolo 1: La persona fisica 13 Differenze Palese appare, dunque, la differenza con la capacità giuridica: con l acquisto della capacità giuridica l uomo diviene titolare di un astratta qualità che si concretizza nella idoneità ad essere titolare di posizioni giuridiche, mentre con l acquisto della capacità d agire diventa, in concreto, l autore e l autonomo protagonista dell attività giuridica. La capacità d agire, in particolare, è: generale: in quanto abilita al compimento di tutti i tipi di atti; piena: in quanto legittima il suo titolare a porre validamente in essere l atto, senza il concorso necessario (rappresentanza o assistenza) di altri soggetti. La capacità d agire si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica della attitudine a curare da sé i propri affari e interessi. Il raggiungimento di tale maturità è fissato dal legislatore (art. 2) al compimento degli anni diciotto (cd. «maggiore età»). Alla base della previsione normativa è la presunzione che ai diciotto anni l individuo sia pienamente capace di intendere e di volere (cd. capacità naturale), anche se, in concreto, è possibile che tale capacità, da un lato, sia considerata già acquisita in relazione al compimento di taluni determinati atti ancor prima del diciottesimo anno di età (es. art. 1389) e, dall altro, che essa si perda o si attenui anche dopo la maggiore età. Inoltre, talvolta per il compimento di alcuni atti di natura particolare è richiesta dalla legge un età differente (es.: sedici anni per il riconoscimento di un figlio naturale, art. 250, co. 5). Quanto alla capacità in materia di lavoro, l art. 3 L. 977/67 fissa l età minima per l ammissione al lavoro al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e stabilisce che essa, in ogni caso, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti (v., da ultimo, art. 1, co. 622, L. 296/2006). Tuttavia, il minore non ha la capacità di agire, ne consegue che la riscossione del salario, il rilascio delle quietanze e qualunque altra manifestazione di volontà o di scienza che importi disposizione di diritti, possano essere effettuatee solo dal suo rappresentate legale (Cass. 3795/1977). La dottrina (BIANCA), poi, ha elaborato il concetto di atti minuti di vita quotidiana, con riferimento a quegli atti che, pur potendo essere considerati veri e propri negozi giuridici, non richiedono tuttavia la generale capacità di agire del soggetto agente ma, in considerazione della loro quotidianità, presuppongono semplicemente in chi li compie la capacità di comprenderne e valutarne il significato. Tra questi, per espressa volontà legislativa (art. 24, co. 20, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011) non rientrano i giochi pubblici con vincita in denaro la cui partecipazione è vietata ai minori di anni LIMITI ALLA CAPACITÀ DI AGIRE La capacità d agire è limitata o esclusa, anche dopo il compimento degli anni diciotto, se un soggetto si trova in condizioni psico-fisiche che lo rendono (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi ovvero abbia riportato particolari condanne penali. Si distingue tra incapacità legale e naturale. I casi di incapacità legale assoluta sono: Interdizione giudiziale Interdizione legale Il maggiore di età, che si trovi in abituale stato di infermità mentale, è dichiarato con sentenza incapace di provvedere in modo totale ai propri interessi. A seguito dell emanazione della L. 6/2004 l interdizione non è più obbligatoria, ma deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell adeguata protezione dell incapace (art. 414) La sentenza ha natura costitutiva Conseguenze Incapacità totale di agire (salvo autorizzazione del giudice ex art. 427 al compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione senza l intervento del tutore) Nomina di un tutore Annullabilità relativa degli atti eventualmente posti in essere dall interdetto Prevista dalla legge come pena accessoria di una condanna all ergastolo o a più di 5 anni di reclusione (art. 32 c.p.) L incapacità dell interdetto è limitata agli atti di natura patrimoniale (la L. 689/1981 ha abrogato la norma del codice penale che prevedeva per il condannato all ergastolo anche l incapacità a fare testamento nonché la caducità del testamento già fatto) Annullabilità assoluta (art comma 2) degli atti eventualmente posti in essere dall interdetto

15 14 Parte I: I soggetti di diritto Si ha, invece, incapacità legale relativa in caso di: L inabilitazione comporta una limitazione della capacità del soggetto Inabilitazione (art. 415) Cause Effetti Infermità abituale non grave Prodigalità Abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti Imperfezioni o menomazioni fisiche (art. 415) Limitazione della capacità ai soli atti di ordinaria amministrazione (salvo autorizzazione ex art. 427 al compimento di taluni atti di straordinaria amministrazione senza l assistenza del curatore) Per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione di cui all art. 374 è necessaria l autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore; per gli atti di cui all art. 375, l autorizzazione del Tribunale e l assistenza del curatore Gli atti compiuti, senza le dovute forme, sono annullabili su istanza dell inabilitato o dei suoi aventi causa L emancipazione indica lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento del 18 anno di età qualora avendo compiuto i 16 anni sia stato ammesso a contrarre matrimonio Trattasi di un effetto che consegue ipso iure al matrimonio Emancipazione (art. 390) Effetti Cessazione della potestà dei genitori nei confronti del minore emancipato Acquisto di una limitata capacità di agire del tutto simile a quella dell inabilitato Acquisto di una piena capacità di agire in campo patrimoniale (ad eccezione della capacità di donare) se autorizzato all esercizio di un impresa commerciale L incapacità naturale consiste in uno stato di fatto in cui viene a trovarsi una persona maggiorenne o emancipata che, sebbene non interdetta, né inabilitata, si provi tuttavia essere stata per qualsiasi causa (ubriachezza, delirio febbrile, infermità di mente, ipnosi etc.) incapace d intendere e di volere al momento del compimento dell atto Incapacità naturale o di fatto (art. 428) Gli atti posti in essere in tale stato sono annullabili (l azione di annullamento si prescrive in 5 anni, ma l incapacità si può eccepire sempre), in particolare: atti unilaterali: è necessario dimostrare l incapacità ed il grave pregiudizio per l autore (art. 428 comma 1) contratti: è da dimostrare la mala fede dell altro contraente (art. 428 comma 2), che risulti dal pregiudizio subito dall incapace, dalla qualità del contratto o altrimenti per altri atti (matrimonio, testamento, donazione) è sufficiente dimostrare la sola incapacità naturale Differenze L incapacità legale e l incapacità naturale si distinguono per le seguenti ragioni: l incapacità legale (minore età, interdizione giudiziale, interdizione legale) opera de iure, mentre l incapacità di intendere e di volere ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l atto; per l incapacità legale viene in considerazione un criterio di determinazione normativa delle cause; per l incapacità di intendere e di volere, invece, si fa ricorso ad un criterio di valutazione ex post dell atto compiuto, consistente nell accertamento, da parte del giudice, del fatto che il soggetto si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, in una condizione di incapacità di intendere o di volere. Conseguentemente, un soggetto può essere al tempo stesso legalmente capace e naturalmente incapace di agire. Al contrario, un soggetto legalmente incapace di agire può essere al tempo stesso capace di intendere e di volere.

16 Capitolo 1: La persona fisica GLI ISTITUTI DI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI: LA POTESTÀ DEI GENITORI - LA TUTELA - LA CURATELA - L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Allo scopo di assicurare una tutela giuridica ai soggetti incapaci il legislatore ha previsto alcuni istituti rivolti alla loro protezione. A) La potestà dei genitori La potestà dei genitori consiste nel potere-dovere di natura personale e patrimoniale, spettante congiuntamente ad entrambi i genitori, di proteggere, educare, istruire i figli minorenni (non emancipati per matrimonio) e di curarne gli interessi patrimoniali. Il contenuto della potestà parentale di natura patrimoniale comprende in particolare: la rappresentanza legale del minore; l amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l autorizzazione del giudice tutelare che ne accerti la necessità o l utilità evidente per il figlio (art. 320); l usufrutto legale dei beni (esclusi quelli di cui all art. 324 comma 3). B) La tutela Ai minori (nel caso in cui i genitori siano morti oppure non siano in grado di esercitare la potestà) nonché agli interdetti giudiziali o legali deve essere immediatamente nominato un tutore. La tutela costituisce un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Possiamo avere i seguenti tipi di tutela: volontaria: quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore; legittima: quando, mancando la designazione, la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli ascendenti; dativa: quando, sempre mancando la designazione, la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare; assistenziale: quando è affidata ad un ente di assistenza (art. 354). Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare che provvede: alla nomina del tutore; alla nomina del protutore, che ha una duplice funzione: rappresenta il minore quando l interesse di costui sia in contrasto con l interesse del tutore; compie, quando viene a mancare il tutore, gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione. Il tutore inizia la gestione patrimoniale dopo aver proceduto alla formazione dell inventario dei beni del pupillo: egli è tenuto a mantenere regolare contabilità e a presentare, al termine della tutela, il conto finale. In ordine all amministrazione dei beni del pupillo occorre distinguere: il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo; compie gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione con l autorizzazione del giudice tutelare (art. 374); compie gli atti di disposizione con l autorizzazione del Tribunale, sentito il giudice tutelare (art. 375). Gli atti compiuti senza l osservanza di tali formalità sono annullabili. Occorre sottolineare che la rappresentanza del tutore (nonché quella dei genitori nei confronti del minore) non è ammessa per i cd. atti personalissimi (matrimonio, testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale etc.).

17 16 Parte I: I soggetti di diritto Con riguardo a tale circostanza taluni, argomentando dall assoluta impossibilità del soggetto di compiere l atto, parlano di incapacità giuridica; altri (tra cui RESCIGNO) si assestano su posizioni meno radicali, preferendo discorrere di impossibilità di attuazione della capacità di agire per mancanza di presupposti del suo svolgimento. C) La curatela La volontà dell inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall intervento di un curatore. La curatela è un ufficio di diritto privato diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Differenze La curatela, pertanto, si distingue dalla tutela perché: il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè, non sostituisce, ma integra la volontà dell emancipato e dell inabilitato; l attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi; il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale; l inabilitato, a differenza dell interdetto, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Si parla di curatore speciale quando una persona è investita dell esercizio di funzioni analoghe a quelle della curatela ordinaria, ma limitate ad una sfera particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni (si pensi al curatore assistente nominato al minore anche emancipato e agli inabilitati, nelle convenzioni matrimoniali; al curatore rappresentante nel caso di conflitto di interessi tra genitori e figli; al curatore dello scomparso). D) L amministrazione di sostegno Al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, e temperando la rigidità delle disposizioni relative all interdizione ed inabilitazione, il legislatore ha introdotto nel corpus del codice civile l istituto dell amministrazione di sostegno (L , n. 6). Per effetto della nuova disciplina, colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea (pur non versando, dunque, in stato di «abituale infermità di mente»), ovvero di menomazione fisica o psichica (intesa in senso ampio, ivi comprese forme di disabilità intellettiva quali l autismo o la sindrome di Down), può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un «amministratore di sostegno» indicato dall interessato ovvero, in mancanza di tale indicazione o in presenza di gravi ragioni che impongano una diversa designazione, scelto dal giudice nell interesse esclusivo del beneficiario medesimo. A differenza dell interdetto (il quale non può donare alcunché, né fare testamento, né unirsi in matrimonio etc.), il beneficiario dell amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno. Quest ultimo, per converso, nel provvedere alla cura ed agli interessi dell assistito ha l obbligo di informarlo tempestivamente degli atti da compiere. Gli atti compiuti dall amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni dettate dalla legge, ovvero oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell incarico, o che siano comunque in contrasto con l interesse del beneficiario, possono essere annullati su istanza dell amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest ultimo. Parimenti annullabili sono gli atti personalmente compiuti dal beneficiario in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice. Presupposti Infermità di mente ovvero menomazione fisica o psichica (es. autismo, sindrome di Down etc.) Impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi Scelta dell amministratore Da parte dell interessato, anche in previsione della propria futura incapacità (in tale ultimo caso è necessario l atto pubblico o la scrittura privata) Da parte del giudice, in mancanza di indicazione da parte dell interessato ovvero in presenza di gravi motivi

18 Capitolo 1: La persona fisica 17 Procedimento Ricorso al giudice tutelare proposto da: interessato soggetti indicati nell art. 417 responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona (406) Il giudice deve sentire personalmente l interessato e tenere conto, compatibilmente con le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (407) Il giudice provvede alla nomina con decreto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Nei congrui casi, adotta d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura dell interessato Effetti Il beneficiario dell amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore Gli atti compiuti dal beneficiario o dall amministratore in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice sono annullabili Giurisprudenza In giurisprudenza, in seguito ad una prima interpretazione delle norme sull amministrazione di sostegno, sono state prospettate delle difficoltà applicative del nuovo istituto. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale (sent , n. 440) che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale delle norme in esame, ne ha fornito un autorevole lettura interpretativa. La Corte ha sostenuto che spetta al giudice l individuazione dell istituto che garantisce all incapace la tutela più adeguata alla sua situazione e, nel caso in cui si opti per l amministrazione di sostegno, i poteri dell amministratore devono essere strettamente modulati sul caso concreto. «Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell inabilitazione o dell interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l interdetto anche a quelli di ordinaria amministrazione». Sulle differenze tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione è intervenuta anche la Cassazione, precisando che l amministrazione di sostegno «ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l ambito di applicazione dell amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie» (Cass , n ). 8. LA SEDE GIURIDICA DELLA PERSONA Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la propria attività assume rilevanza nell ordinamento giuridico, in quanto è necessario che si sappia dove il soggetto opera e può essere reperito. La dimora (da «morari» = rimanere) è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente; ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza, per la notifica di alcuni atti giudiziari (art. 139 c.p.c.). La residenza è, come la dimora, una situazione di fatto (res facti), ma implica l effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo, il luogo di abituale dimora (art. 43). La residenza può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato nei modi prescritti dalla legge. La residenza ha autonomo rilievo giuridico in materia di pubblicazioni, celebrazione del matrimonio e adozione (artt. 94, 106, 311). Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43).

19 18 Parte I: I soggetti di diritto A differenza della dimora e della residenza, il domicilio è una situazione di diritto (res iuris), per cui non è necessario che il soggetto dimori di fatto nel luogo del domicilio. Il domicilio ha rilievo per l apertura della successione per causa di morte (art. 456) e per la dichiarazione di fallimento dell imprenditore commerciale (art. 9 legge fallimentare). La legge 94/2009 (cd. Pacchetto sicurezza) nel modificare la disciplina delle anagrafi della popolazione residente, ha stabilito che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha fissato il proprio domicilio, in mancanza di questo si considera residente nel comune di nascita. Per le persone giuridiche non si parla di domicilio, ma di sede. Al riguardo va aggiunto che, in caso di sede effettiva diversa da quella legale, la prima può essere considerata come sede anche agli effetti della notificazione degli atti, dove per sede effettiva deve intendersi il luogo dove abbiano concreto svolgimento le attività di amministrazione e direzione dell ente (Cass. 3620/2004). Differenze La residenza e il domicilio si differenziano, in sostanza, per il carattere statico della prima, quale dimora abituale, e dinamico del secondo, centro degli affari e degli interessi personali e patrimoniali del soggetto. Un soggetto può essere privo del domicilio o della residenza qualora non abbia costituito con una cer- ta stabilità un centro dei propri affari e interessi o non abbia una dimora abituale. Non si possono avere più domicili; analogamente, la definizione di residenza quale dimora abituale sembra escludere che vi possano essere più residenze diverse. 9. I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ Lo status di persona, accanto all attribuzione della capacità giuridica, conferisce all individuo determinati diritti soggettivi che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana e costituiscono i principi fondamentali di un sistema democratico: sono questi i diritti della personalità che la Costituzione riconosce e garantisce, sancendone l inviolabilità (art. 2 Cost.). I diritti della personalità sono: personalissimi: in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona. Come tali essi sono intrasmissibili; non patrimoniali; assoluti, potendo essere fatti valere erga omnes; indisponibili, non essendo consentito, salvo eccezioni (art. 5), alcun potere dispositivo su di essi; irrinunziabili; imprescrittibili, poiché non si estinguono per non uso. Tra i vari diritti della personalità ricordiamo: il diritto alla vita ed alla integrità fisica, in ottemperanza del quale non sono ammessi gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente all integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume (art. 5). La normativa successiva, peraltro, ha ampliato e specificato l ambito delle deroghe ammesse al principio della indisponibilità del proprio corpo. Basti pensare alla disciplina dei trapianti di organi e tessuti da cadavere, dapprima dettata dalla L. n. 644/75 e da ultimo riformata dalla L. n. 91/99 (che ha innovato soprattutto in ordine al procedimento di manifestazione del consenso alla donazione, introducendo l istituto del silenzio-assenso); deroghe al principio della indisponibilità sono state pure introdotte in materia di prelievi da persona vivente (L. n. 458/67, in materia di trapianto del rene, e L. n. 483/99, in materia di trapianto di parti di fegato). Il diritto alla salute comprende anche il diritto di non soffrire, tutelato dalla L. 38/2010 che disciplina l accesso alle cure palliative, da parte dei mancati affetti da patologie croniche ed evolutive, per le quali non esistono terapie efficaci ai fini della stabilizzazione delle malattie, nonché l accesso alle terapie del dolore da parte delle persone affette da patologie dolorose acute croniche; il diritto all onore e all integrità morale, protetto dal nostro ordinamento sia in sede penale che civile. Attualmente si riconosce un autonomo diritto alla riservatezza.

20 Capitolo 1: La persona fisica 19 Di grande attualità è il problema della riservatezza con riferimento alla raccolta e gestione di informazioni mediante computer (cd. banche dati), problema che il legislatore ha affrontato attraverso diversi interventi normativi, culminati, da ultimo, nel D.Lgs , n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Finalità precipua del Codice è quella di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. A tal fine il Codice appronta diversi strumenti di tutela, che consistono: nel riconoscimento del diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali, ovvero l aggiornamento, la rettificazione, l integrazione o anche la cancellazione dei dati trattati; nel riconoscimento del diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati; nell istituzione di un autorità amministrativa costituita appositamente con finalità di controllo: il Garante per la tutela dei dati personali; nella possibilità di agire per ottenere il risarcimento dei danni (sia patrimoniali che non) cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell art c.c.; il diritto all immagine, a tutela dell interesse di ciascun individuo a che il proprio ritratto non sia diffuso ed esposto pubblicamente. Tale tutela è ovviamente limitata in caso di notorietà pubblica della persona. Anche in tali casi, peraltro, esiste un limite da osservare: si parla di un vero e proprio diritto alla identità personale, inteso quale diritto a che la personalità del soggetto sia rappresentata in modo fedele, con rispetto del suo patrimonio etico ed intellettuale; il diritto alla libertà ed alla esplicazione della propria attività; il diritto al nome (e alla ditta). Tale diritto, inteso come specificazione del diritto all identità personale, è riconosciuto in quanto il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona (artt. 6 ss.). I diritti della personalità, proprio per la loro importanza, sono tutelati sia in sede penale sia in sede civile. In campo civile vengono in rilievo: l azione inibitoria, con la quale si chiede al giudice la cessazione del fatto lesivo; l azione di risarcimento, sia in forma specifica sia per equivalente.

21 CAPITOLO 2 Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti Sommario: 1. Le persone giuridiche: definizione, tipi e caratteri Gli elementi costitutivi e gli organi della persona giuridica La capacità delle persone giuridiche Le vicende delle persone giuridiche: la costituzione La pubblicità delle vicende delle persone giuridiche L estinzione delle persone giuridiche Le associazioni non riconosciute I comitati L impresa sociale. 1. LE PERSONE GIURIDICHE: DEFINIZIONE, TIPI E CARATTERI Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni (elemento materiale), preordinato ad uno scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l ordinamento giuridico attribuisce (attraverso l elemento formale del riconoscimento) la personalità giuridica. Esse sono quindi dei soggetti di diritto, distinti ed autonomi dalle persone dei loro componenti, e sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta. Le persone giuridiche si distinguono in: a) Corporazioni È tale il complesso organizzato di persone fisiche, in cui è prevalente l elemento personale (cd. «universitas personarum»). Le corporazioni si costituiscono per contratto ed, in particolare, si distinguono in: associazioni (in senso stretto): se il loro scopo è di natura ideale (culturale, sportivo, politico etc.); società: se perseguono uno scopo di lucro, ossia la divisione degli utili conseguiti con l esercizio di un attività economica, ex art (società lucrative), o mutualistico (società mutualistiche). b) Istituzioni È tale il complesso organizzato di beni, in cui è prevalente l elemento patrimoniale (cd. «universitas bonorum»). Le istituzioni si distinguono in: fondazioni, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità; comitati, generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità determinata. Differenze Le associazioni e le fondazioni si differenziano per: la prevalenza dell elemento personale nelle associazioni e dell elemento patrimoniale nelle fondazioni; lo scopo, che nelle fondazioni è esterno, in quanto consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri, mentre nelle associazioni è interno, in quanto consiste nell arrecare un vantaggio agli associati; la volontà, che nelle fondazioni è esterna, in quanto proviene dal fondatore, mentre nelle associazioni è interna, in quanto è manifestata dagli stessi associati attraverso gli organi competenti; gli organi direttivi, che nelle fondazioni sono sottoposti alla volontà del fondatore, mentre nelle associazioni hanno poteri dominanti.

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