CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIACCO, PITTELLA, GATTO. Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia civile

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIACCO, PITTELLA, GATTO Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia civile Presentata l 11 febbraio 1999 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge attribuisce al giudice di pace la materia concernente la tutela dei minori, l accettazione di eredità con beneficio di inventario, la rinunzia ad eredità, gli esecutori testamentari e la divisione. La proposta di legge prevede un articolo unico nel quale si è semplicemente provveduto a sostituire la dizione «pretore» o «ufficio del pretore» con quella di «giudice di pace» o di «ufficio del giudice di pace» nelle disposizioni del codice civile ove tali termini sono citati, trattandosi di proposta acquisitiva di competenza che non incide sul contenuto delle disposizioni codicistiche richiamate nell articolato e che non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato. Le considerazioni che hanno portato alla redazione della presente proposta di legge sono diverse. A seguito dell entrata in vigore della recente legge (16 luglio 1997, n. 254, nella quale, fra l altro, è prevista la soppressione della figura del pretore come organo giurisdizionale; la devoluzione al giudice di pace di tutta la materia riguardante la tutela dei minori, in precedenza affidata al pretore) sembra quasi una scelta obbligata sia perché al tribunale nella suddetta materia sono già attribuite competenze proprie (ad esempio, autorizzazione alla continuazione di un impresa commerciale: articolo 320, quinto comma, del codice civile; trasferimento di tutela: articolo 343, secondo comma, del codice civile), sia, soprattutto, perché la presenza sul territorio del giudice di pace consente una sostituzione non traumatica tra questo nuovo organo giurisdizionale e le soppresse preture (e sezioni distaccate di esse). L ambito territorialmente ristretto in cui si troverà ad operare questa nuova

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5679 figura di giudice tutelare (rispetto a quello circondariale, ove la competenza dovesse essere attribuita al tribunale) da un lato consentirà a questo organo giurisdizionale di avere una conoscenza diretta ed immediata dei casi sottoposti alla sua nuova funzione e, dall altro, offrirà all utenza la possibilità di un rapido accesso alla giurisdizione tutelare. Per quanto concerne la materia ereditaria, trattasi più di attività amministrativa che giurisdizionale, dal momento che si tratta di atti dovuti (per legge o impulso di parte) e relativi alla nomina di un pubblico ufficiale per lo svolgimento di successiva ed autonoma attività (come la rinunzia ad eredità; l accettazione di eredità con beneficio di inventario o la divisione).

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5679 PROPOSTA DI LEGGE ART L articolo 343 del codice civile è sostituito dal seguente: «ART (Apertura della tutela). Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso l ufficio del giudice di pace dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in un comune che rientra nella giurisdizione di altro ufficio del giudice di pace, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale». 2. Il primo comma dell articolo 344 del «Presso ogni ufficio del giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, o un giudice di pace da lui delegato soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge». 3. Il primo comma dell articolo 363 del «L inventario si fa col ministero del cancelliere dell ufficio del giudice di pace o di un notaio a ciò delegato da un giudice tutelare, con l intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia». 4. L articolo 446 del codice civile è sostituito dal seguente: «ART (Assegno provvisorio). Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il giudice tutelare o il presidente del tribunale può, sentita l altra parte, ordinare

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5679 un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri». 5. Il primo comma dell articolo 484 del «L accettazione con il beneficio d inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere dell ufficio del giudice di pace del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso ufficio del giudice di pace». 6. Il primo comma dell articolo 508 del «Trascritta la dichiarazione di rilascio, il giudice di pace del luogo dell aperta successione su istanza dell erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti». 7. Il primo comma dell articolo 509 del «Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l erede incorre nella decadenza dal beneficio d inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il giudice di pace del luogo dell aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l incarico di provvedere alla liquidazione dell eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere». 8. Il secondo comma dell articolo 517 del «La domanda si propone con ricorso al giudice di pace del luogo dell aperta successione, il quale ordina l inventario se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi».

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Il primo comma dell articolo 519 del «La rinunzia all eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta dal notaio o dal cancelliere dell ufficio del giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni». 10. Il primo comma dell articolo 528 del «Quando il chiamato non ha accettato l eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione su istanza delle persone interessate o anche d ufficio, nomina un curatore dell eredità». 11. Il primo comma dell articolo 702 del «L accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria dell ufficio del giudice di pace nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni». 12. Il primo comma dell articolo 730 del «Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, con il consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo è fatta con decreto del giudice di pace del luogo dell aperta successione». 13. Il secondo comma dell articolo 736 del «I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore con l obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti uguali, e quelli comuni all intera eredità si consegnano

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 5679 alla persona scelta a tale fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal giudice di pace del luogo della aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri».

7 PAGINA BIANCA

8 DDL Lire 500

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