BREVETTI E PRIVATIVE VEGETALI



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BREVETTI E PRIVATIVE VEGETALI Ivana Pugliese Ministero Sviluppo Economico DGLC- U.I.B.M. Ancona 12 marzo 2013 1 LE NUOVE VARIETA VEGETALI SISTEMA DI PROTEZIONE NAZIONALE E COMUNITARIO 2 1

DEFINIZIONE DI VARIETA VEGETALE Una varietà vegetale è la minore delle unità sistematiche del mondo vegetale (Tipo, Classe, famiglia, Genere, Specie, Sottospecie, Varietà) e può essere definita un piccolo raggruppamento tassonomico in cui le piante che ne fanno parte sono tutte uguali tra loro e diverse da tutte le altre. 3 STRUMENTI DI TUTELA BREVETTO (C.P.I. - D.Lgs. N. 30/2005) PRIVATIVA PER NUOVA VARIETA VEGETALE (Convenzione UPOV e Regolamento comunitario n. 2100/94) 4 2

BREVETTO (ART. 81 quater C.P.I.) Sono brevettabili, purchè abbiano i requisiti di novità e originalità e industrialià,: a). b)... c).. d).. e) Un invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici 5 CONVENZIONE UPOV L UPOV è una Organizzazione intergovernativa ( sede a Ginevra) fondata nel 1961 per la protezione di nuove varietà vegetali ( 71 paesi membri) Scopo : Promuovere un efficiente sistema di protezione sui ritrovati vegetali e assicurare che gli Stati i Membri dell Unione riconoscano i risultati dei costitutori vegetali concedendo un diritto di proprietà intellettuale assistenza nell implementazione normativa nazionale La Convenzione UPOV stabilisce i principi generali e le modalità per la conduzione degli esami delle varietà vegetali Ultima revisione del 1991 6 3

EVOLUZIONE NORMATIVA Convenzione UPOV 1961 Primo intervento normativo in materia di varietà vegetali con l intento di armonizzare le normative utilizzate o le prassi invalse a livello nazionale; divieto di cumulo della tutela speciale (quella delle varietà vegetali) e del brevetto per invenzione Protezione per tutte le specie e generi DPR n.974/1975 : recepisce la Convenzione UPOV 1961: Procedimenti di ottenimento delle nuove varietà vegetali non proteggibili con il diritto del costitutore Procedimenti non essenzialmente biologici : possibilità di protezione nell ambito della legge sui brevetti di invenzione Protezione solo per un elenco di generi e specie (con possibilità di ampliarlo) 7 EVOLUZIONE NORMATIVA Convenzione sul Brevetto Europeo 1973 e modifica legge nazionale in materia di brevetti di invenzione (R.D. n. 1127/39) Il principio della specialità della tutela delle varietà vegetali veniva confermato dal legislatore con l esclusione delle varietà vegetali dal regime di protezione brevettuale Convenzione UPOV 1991 (ratificata con L. n. 110/1998) La denominazione della protezione come privativa o diritto del costitutore La protezione estesa a tutti i generi e specie esistenti Eliminazione del divieto di doppia tutela Introduzione della definizione di varietà vegetale svincolata dai requisiti di protezione D.Lgs. N. 455/1998: recepisce la Convenzione UPOV 1991 8 4

PRIVATIVA NAZIONALE (D.Lgs. N. 30/2005 CPI) Art. 100-116 CPI Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale dei un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto può essere: a).. b). c) Per ottenere una privativa su una nuova varietà vegetale è necessario che questa sia nuova, distinta, omogenea e stabile 9 REQUISITI NOVITA Una varietà è nuova se non è stata commercializzata, prima della data di presentazione della domanda, da oltre 1 anno in Italia e da oltre 4 anni (6 per le viti e gli alberi) in un altro Stato DISTINZIONE Una varietà si considera distinta se differisce da tutte le altre varietà note per una o più caratteristiche morfo-fisiologiche quali altezza, maturazione, colore, ecc.. 10 5

REQUISITI OMOGENEITA Una varietà è omogenea se le caratteristiche del ritrovato vegetale sono costanti da una pianta all altra all interno della stessa varietà STABILITA Una varietà è stabile se le caratteristiche del ritrovato vegetale sono geneticamente stabili e rimangono immutate di generazione in generazione o dopo un ciclo di riproduzione in caso di varietà ibride. 11 DENOMINAZIONE DELLA VARIETA La varietà deve deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica, che deve essere utilizzata da chiunque commercializzi tale varietà La denominazione deve permettere di identificare la varietà, deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all UPOV, una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile a meno che questa varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto un importanza particolare La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all UPOV per designare la stessa varietà E consentito associare alla denominazione varietale un marchio di impresa purchè la denominazione varietale risulti riconoscibile 12 6

DURATA DELLA PROTEZIONE 20 ANNI DALLA DATA DI CONCESSIONE 30 ANNI DALLA DATA DI CONCESSIONE PER GLI ALBERI E LE VITI 13 DIRITTI CONFERITI DALLA PRIVATIVA La privativa per varietà vegetale conferisce al titolare il diritto di impedire i seguenti atti, relativi sia al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta, sia al prodotto della raccolta ottenuto mediante riproduzione non autorizzata dal costitutore della varietà: la produzione o riproduzione il condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione la vendita l'esportazione o importazione la detenzione per uno di questi scopi 14 7

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE Il diritto conferito dalla privativa non si estende: ad atti compiuti in ambito privato a scopi non commerciali ad atti compiuti a titolo sperimentale Ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà 15 PRIVILEGIO DELL AGRICOLTORE Reimpiego, in azienda, del seme di varietà tutelate dietro pagamento di royalty (Convenzione UPOV 1991) Il Regolamento 2100/94, all art.14,: autorizza la deroga solo per determinate specie e a determinate condizioni I piccoli agricoltori (quelli che non coltivano vegetali su una superficie maggiore di quella necessaria per ottenere 92 ton di prodotto che diventano 185 per la patata) non sono tenuti a pagare la royalty La legge italiana di recepimento della Convenzione UPOV non riconosce il privilegio dell agricoltore (in Italia le aziende agricole sono maggiormente di piccole dimensioni) Art. 170 bis, comma 5 del CPI (recepisce l art. 11, comma 1 della direttiva 98/44/CE) dispone che l utilizzazione da parte dell agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale avvenga nel rispetto di quanto previsto dall art. 14 del Reg. n. 2100/94/CE 16 8

LICENZE OBBLIGATORIE Privativa varietà vegetali (art.115 CPI) Il diritto del costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, dietro pagamento di equo compenso Brevetto di invenzione (art.81 octies CPI) L UIBM rilascia una licenza obbligatoria anche a favore del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell invenzione protetta dal brevetto, se tale licenza è necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale Del titolare di un brevetto relativo ad un invenzione biotecnologica per l uso della privativa su un ritrovato vegetale In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto e quello della privativa per varietà vegetale hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza a condizioni decise dalle parti o, in mancanza di accordo, determinate dall UIBM 17 PROCEDURA DI OTTENIMENTO DI PRIVATIVA VEGETALE 1. DEPOSITO DOMANDA 2. ESAME E TASSA DI ESAME 3. ESAME TECNICO (PROVE DUS) L'esame può essere omesso se è già stato effettuato in un altro paese membro della Convenzione UPOV, a condizione che ne sia fatta esplicita richiesta all'atto della domanda, e che la domanda presentata in Italia rivendichi la priorità di una domanda presentata in un altro paese membro della Convenzione UPOV 4. RILASCIO 5. PAGAMENTO ANNUALITA 18 9

PROCEDURA ESAME DOMANDA DI PRIVATIVA Deposito cartaceo o telematico presso le Camere di Commercio Affissione albo UIBM (60 gg) Trasmissione domanda al MIPAAF e richiesta pagamento compenso Prove varietali Commissione consultiva: parere Rilascio privativa o rifiuto domanda 19 TASSE PRIVATIVA NAZIONALE TASSE DI DEPOSITO 236,00 TASSE COMPENSI PER PROVE VARIETALI VARIANO A SECONDA LA VARIETA TASSE DI MANTENIMENTO IN VITA da pagarsi dopo la concessione 20 10

LA PRIVATIVA COMUNITARIA La protezione comunitaria delle varietà vegetali è stata introdotta con il regolamento n. 2100/94 E ispirata alla Convenzione UPOV Il costitutore ottiene un unico diritto di proprietà intellettuale valido su tutto il territorio della Comunità Europea Durata della protezione : 25 anni 30 anni specie arboree, viticole e patata L applicazione del regolamento è di competenza dell Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (UCVV) con sede ad Angers (Francia) 21 PRIVATIVA COMUNITARIA TASSE TASSA DI DEPOSITO: 650,00 (dal 01/01/2013) ANNUALITA : 300,00 ( 250,00 dal 01/01/2014) TASSE DI ESAME: comprese tra 1.160,00 e 2.500,00 (a seconda della varietà) TASSA PER RICORSO: 1.500,00 22 11

CONCLUSIONI Grazie per l attenzione ivana.pugliese@mise.gov.it www.uibm.gov.it 23 12