REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SENZA FINI DI LUCRO.



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REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SENZA FINI DI LUCRO. CAPO 1 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Art. 1 Istituzione dell albo comunale delle Associazioni 1. E istituito presso il Comune di GARLATE l albo comunale delle Associazioni operanti nel Comune medesimo allo scopo di facilitare i rapporti tra Associazioni e Amministrazione Comunale. Tali rapporti devono essere improntati a criteri di collaborazione,trasparenza e partecipazione. L albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative così come previsto dallo statuto comunale. L iscrizione all albo è inoltre il presupposto necessario per usufruire dei contributi, convenzionamento con l Amministrazione Comunale e non è sostitutivo di altre iscrizioni ad albi o registri. 2. Possono iscriversi all albo tutti gli Enti, le associazioni, le organizzazioni, i comitati, i gruppi o simili operanti nel territorio di GARLATE ed aventi la sede o il recapito in GARLATE, che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, civile e la pratica sportiva e che comunque esercitano un attività di interesse per la collettività locale. L albo comunale delle associazioni è articolato alle seguenti sezioni: a) socio-assistenziali; b) sport; c) cultura e tempo libero. Art. 2 Iscrizione all albo 1. Per ottenere l iscrizione all albo l associazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza di qualsiasi scopo di lucro; b) essere formata prevalentemente da soci o aderenti residenti in GARLATE o, in alternativa, dimostrare di essere radicata nel territorio dal punto di vista storico o di svolgere attività particolarmente significativa e/o meritoria per il territorio c) almeno 3 (tre) anni di attività perdurante al momento della domanda nel Comune di GARLATE ed una prevedibile continuità operativa. Eccezionalmente possono essere inserite Associazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto e forniscano garanzie di operatività anche nel tempo. 2. La Giunta Comunale provvede con propria deliberazione alla formazione dell Albo delle Associazioni e all aggiornamento annuale su domanda degli interessati, previa istruttoria del Responsabile Settore Cultura,sentita la competente Commissione Consiliare. 3. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve essere inoltrata al Sindaco del Comune di GARLATE e deve indicare: - le finalità e la struttura interna dell associazione richiedente; - l ambito settoriale in cui opera; - i principali dati logistici dell Associazione (denominazione,indirizzo, sede, referente in GARLATE, codice fiscale, partita IVA, ecc.) - l eventuale possesso dell iscrizione ad albi regionali previsti della legge; - che l associazione opera in GARLATE. Alla domanda deve essere allegato: - statuto dell associazione e/o atto costitutivo e/o accordo degli aderenti se non già in possesso del A.C. - documentazione o autocertificazione idonea a comprovare i requisiti di cui alle precedenti lett. a) b) c);

- relazione sull attività svolta e sui programmi che la forma associativa intende realizzare ed eventuale materiale informativo o quant altro ritenuto utile a descrivere l associazione e la sua attività - n dei soci complessivo con indicazione del n dei residenti La domanda può essere rigettata per mancanza dei requisiti previa richiesta di regolarizzazione alla quale non sia data adeguata risposta da parte dell Associazione 4. Alla data di approvazione del presente regolamento si prende atto dell allegato elenco delle Associazioni esistenti, iscritte di diritto all albo, senza ulteriore presentazione della domanda di iscrizione, previa verifica della regolare documentazione già in possesso dell Amministrazione Comunale. Art. 3 Aggiornamento e cancellazione dell albo 1. Il rappresentante legale o il referente dell associazione è tenuto a presentare immediatamente al Comune una dichiarazione relativa ad eventuali variazioni che influiscano sul mantenimento dei requisiti per l iscrizione all albo. Le associazioni che nell anno precedente hanno beneficiato di contributi comunali concessi ai sensi dell art. 11 e/o 12 dovranno allegare la relazione indicante l utilizzo del contributo concesso. 2. la cancellazione dall albo delle associazioni avviene nei seguenti casi: a) mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente; b) richiesta dell associazione; c) quando venga a mancare anche uno solo dei requisiti di cui all art. 2, 1 comma; d) quando l associazione comunichi dati e notizie non rispondenti al vero; e) quando l associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari concernenti l utilizzo di risorse e strutture comunali; f) quando si riscontri che l attività dell Associazione non corrisponda ai fini dichiarati, l attività stessa non sia improntata a spirito democratico, collaborativo e partecipativo, quando persegua i fini politici anche indirettamente con legami o collegamenti con partiti o movimenti politici o con attività contrarie o che turbino l ordine pubblico. g) mancata organizzazione di attività sul territorio comunale per almeno 1 anno salvo cause di forza maggiore Il venir meno dei requisiti per l iscrizione deve essere immediatamente comunicato all Associazione che, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione può far pervenire le proprie osservazioni. La Giunta Comunale provvede motivatamente alla cancellazione decorso il termine di cui al comma precedente sentita la competente Commissione. 3. Le Associazioni sono obbligate a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati comunicati al momento dell iscrizione CAPO 2 SOSTEGNI ALL ATTIVITA DELLE ASSOCIAZIONI Art. 4 Azioni, servizi e strumenti a disposizione 1. Il Comune di GARLATE per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dalle Associazioni può mettere a disposizione spazi e strumenti di proprietà, anche ad Associazioni non iscritte all albo comunale per il perseguimento dei fini associativi e per la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. 2. Sono messe a disposizione, in base ai criteri stabiliti negli articoli seguenti ed alle disponibilità effettive: locali da adibire a sedi delle associazioni, locali e/o spazi per singole iniziative o attività, infrastrutture tecniche, e contributi economici.

Art. 5 Locali da adibire a sedi delle associazioni 1. La Giunta Comunale mette a disposizione delle associazioni i locali e spazi per l espletamento delle attività ordinarie 2. I locali sono assegnati alle associazioni che ne fanno espressa richiesta. L Associazione dovrà allegare un programma delle attività che saranno svolte nei locali/spazi richiesti. L assegnazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale sentito il Responsabile del Settore Cultura -Servizi Sociali rinnovabile secondo i seguenti criteri: a)possibilità di uso da parte di più associazioni per ogni singolo spazio/locale secondo modalità da concordare al proprio interno e da comunicarsi all Amministrazione comunale; b)accollo delle spese di manutenzione ordinaria di pulizia di locali, illuminazione, acqua e riscaldamento da parte delle associazioni, salvo diverse disposizioni da concordarsi in sede di convenzione; c) stipula di una convenzione, come da schema da approvarsi dalla Giunta Comunale, con la quale l associazione si impegna ad offrire gratuitamente al Comune e/o alla cittadinanza alcuni dei servizi previsti dal proprio oggetto sociale. In deroga al criterio A) è concesso l utilizzo esclusivo dei locali alle associazioni che per finalità statutaria, attività e oggetto sociale necessitano di una sede da utilizzare costantemente o perché il tipo di attività o la necessità di lasciare in deposito materiale sconsigli l uso promiscuo del locale. 3. In caso di più richieste relative ad uno stesso locale, in mancanza di un accordo tra le associazioni interessate l uso dei locali, nell ambito dei criteri di cui sopra, è prioritariamente assegnato secondo una graduatoria che sarà predisposta dall ufficio sulla scorta dei criteri che la Giunta Comunale dovrà stabilire con proprio atto. 4. Alle associazioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupano anche solo di fatto spazi/locali comunali potrà essere confermato l uso, purché siano compresi tra quelli indicati nell elenco di cui all allegato 1) e nel rispetto delle priorità previste dal presente regolamento. Tale conferma d uso verrà regolarizzata mediante idonea convenzione da stipularsi entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. 5. Resta inteso che l Amministrazione Comunale può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle associazioni per verifiche e controlli. 6. L Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e a suo insindacabile apprezzamento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di una diversa destinazione degli stessi, per decadenza dei requisiti o per utilizzo dell Amministrazione Comunale per fini istituzionali dandone comunicazione almeno 3 mesi prima all associazione. A quest ultima viene riconosciuta la priorità nell uso di altri locali, eventualmente in convivenza con altre associazioni. 7. Durante la concessione è fatto divieto all Associazione di modificare la destinazione dei locali per scopi diversi da quelli per cui la concessione è stata fatta, previa la decadenza automatica della stessa, ovvero eseguire opere senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. 8. Al termine dell utilizzo i locali dovranno essere restituiti nello stato in cui si trovavano all atto della concessione, salvo il normale deperimento dovuto all uso. L Associazione dovrà garantire la buona conservazione dei locali, l igiene e il decoro degli stessi. Art. 6 - Concessione di spazi per uso temporaneo 1. Alle associazioni sono concessi in uso temporaneo per lo svolgimento occasionale delle proprie attività locali e spazi appartenenti al patrimonio comunale quali: sale, riunioni, palestre, campi sportivi, spazi scolastici. ecc. L utilizzo di tali spazi avviene secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e/o procedure d uso e per attività coerenti con la destinazione d uso degli spazi. 2. L utilizzo delle sale riunioni e di altre strutture comunali da parte delle associazioni iscritte all albo [per fini sociali] è gratuito.

Art. 7 - Utilizzo infrastrutture tecniche 1. Il Comune di GARLATE può mettere a disposizione delle associazioni infrastrutture diverse di proprietà comunale. Tali infrastrutture possono essere richieste anche da Enti o istituzioni presenti in GARLATE 2. Per usufruire delle infrastrutture è necessario presentare richieste scritta all ufficio tecnico, che provvederà a verificare la quantità e integrità delle infrastrutture richieste 3. In caso di richieste relative ad uno stesso periodo da parte di più associazioni o enti, la priorità sarà concessa secondo l ordine cronologico di presentazione. 4. La richiesta deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima della data di utilizzo. 5. Trasporto, montaggio e smontaggio delle infrastrutture sono a carico dell associazione o Ente richiedente. Art. 8 - Accesso a spazi informativi stampa o telematici 1. L Amministrazione Comunale mette a disposizione delle associazioni idonei spazi informativi, telematici, per consentire l informazione e la divulgazione di attività e iniziative promosse dall associazionismo. 2.Il testo da diffondere deve essere consegnato agli uffici preposti ed alla segreteria comunale almeno un mese prima la data dell iniziativa. La pubblicizzazione avverrà sulla base del calendario delle iniziative comunicate. Art. 9 Erogazione di contributi 1.Comune di GARLATE al fine di valorizzare l azione dell associazionismo locale e contribuire alla crescita civile sociale e culturale della comunità prevede l erogazione di contributi a favore delle associazioni. I contributi possono essere erogati: 1) a favore dell attività annuale svolta dalle organizzazioni; 2) a sostegno di singole iniziative in cui si evidenzi un interesse collettivo; 3) sulla base di convenzioni con l Amministrazione Comunale per la gestione associata di attività o servizi di interesse pubblico 2. E possibile l erogazione di contributi a favore di Enti o associazioni aventi fuori sede GARLATE qualora si evidenzi un interesse pubblico a favore della cittadinanza Garlatese. Art. 10 Disposizioni generali per l erogazione di contributi 1. Possono richiedere contributi economici le associazioni in regola con gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. In nessun caso sono concessi contributi economici a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico che non sia stato precedentemente destinato a finalità di pubblica utilità. 3. I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune può disporre la revoca ed il ritiro totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato. Art. 11 - Contributi a sostegno dell attività annuale 1. Possono accedere a questo tipo di contributo le Associazioni iscritte all Albo Comunale 2. La somma stanziata a bilancio per questo tipo di contributo è suddivisa tra le Associazioni richiedenti sulla base di un piano di riparto adottato annualmente dalla Giunta Comunale, differenziando tra contributi previsti per Associazioni socio-assistenziali, culturali e sportive 3. Le Associazioni di cui sopra devono presentare entro il 30/06 di ogni anno domanda di contributo a sostegno delle normali spese di gestione che saranno sostenute nel corso dell anno immediatamente successivo. Il procedimento amministrativo, per l erogazione del contributo si dovrà di norma concludere entro il30/09.

Alla domanda dovrà essere allegata: l autocertificazione relativa alla disponibilità finanziaria dell Associazione per l anno in corso, relazione delle attività e/o iniziative effettuate e/o previste per l anno in corso, informazioni relative ai criteri individuati dalla Giunta Comunale per l attribuzione del contributo, altro materiale ritenuto utile per la richiesta di contributo. Art. 12 Contributi a sostegno di singole iniziative o attività 1. Possono accedere a questo tipo di contributi le associazioni di cui al 1 comma dell art.11, le associazioni con statuto non registrato, gli Enti religiosi o pubblici di GARLATE che non hanno scopo di lucro.. 2. Le richieste sono presentate al Comune almeno un mese prima della data dell iniziativa indicando con riferimento alla singola iniziativa: - il nominativo del responsabile (che risponderà personalmente e legalmente dell eventuale contributo); - i destinatari; - il programma dettagliato dell iniziativa o attività; - il periodo di attuazione; - eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati; - le previsioni di spesa ed i relativi mezzi finanziari disponibili; - altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell iniziativa 3. La concessione del contributo può avvenire: 1) mediante l assunzione diretta da parte del Comune di parte delle spese necessarie alla realizzazione dell iniziativa o attività; 2) attraverso l assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato. La liquidazione avverrà dopo l attuazione dell iniziativa in base al rendiconto delle spese. 4. L accoglimento delle richieste di contributo è legata ai seguenti principi: - rilevanza dell iniziativa ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica della comunità di GARLATE, nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell ambiente in relazione alla rappresentatività del soggetto proponente, al risultato ipotizzato e ai destinatari. - promozione di iniziative coordinate con gli uffici comunali o gruppi di lavoro promossi dal Comune di GARLATE; 5. L entità del contributo viene determinata in relazione alla effettiva possibilità di concorrere all attuazione dell iniziativa nel limite delle disponibilità di Bilancio. CAPO 3 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI Art. 13 Convenzioni 1. Il Comune di GARLATE può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte all albo per lo svolgimento di: a) attività innovative e/o sperimentali; b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici esclusi i compiti istituzionali da svolgere direttamente. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le convenzioni regolano: - la durata del rapporto di collaborazione; - il contenuto e la modalità degli interventi degli operatori volontari e/o professionali; - le modalità di coordinamento con gli operatori dei servizi pubblici; - le coperture assicurative con le quali le associazioni debbono assicurare i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi ; - l entità e le modalità di erogazione di eventuali contributi da parte del Comune, comprensivi almeno di rimborso spese e oneri relativi alla copertura assicurativa; - le modalità di risoluzione del rapporto; - la verifica dei reciproci adempimenti.

3. Priorità nella scelta delle associazioni con cui convenzionarsi è data a quelle organizzazioni la cui attività principale si realizza nel settore per il quale si richiede l intervento, che abbiano già avviato esperienze concrete e che abbiano promosso, sotto varie forme, la formazione e l aggiornamento degli operatori e volontari. 4. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza; l eventuale rinnovo presuppone l iscrizione all albo delle associazioni. CAPO 4 RAPPORTI CON IL COMUNE DI GARLATE Art. 14 Consultazioni Il Comune di GARLATE valorizza il confronto con le associazioni interessate su temi attinenti l ambito di riferimento e promuove la risoluzione di eventuali problematiche di interesse comune. Art. 15 - Uffici Comunali Gli uffici comunali competenti per i diversi ambiti, svolgeranno la funzione di facilitare il rapporto sia tra Associazioni e Amministrazione che tra cittadini ed associazioni oltre a: Mettere a disposizione del pubblico nel rispetto della L. 675/96 l elenco delle associazioni iscritte all albo così come il materiale informativo eventualmente fornito dalle stesse con esclusione di elenchi nominativi; Informare le associazioni sulle modalità di applicazione del presente regolamento; Istituire un fascicolo per ogni associazione contenente copia del materiale relativo ai rapporti intrattenuti con l Amministrazione Comunale. Il Settore Cultura-Sport Tempo Libero costituisce, punto di riferimento per l elaborazione periodica di un calendario delle iniziative promosse dalle associazioni e la produzione di materiale informativo/divulgativo relativo al mondo dell associazionismo garlatese. Art. 16 Disposizioni finali e transitorie Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di cui al regolamento per la concessione dei contributi adottato ai sensi dell art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 con delibera consiliare.