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ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E ICAR ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI PER L ADESIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ARCHIVISTICO REGIONALE SIAR VENETO AL SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE - SAN PREMESSO CHE L ICAR - Istituto centrale per gli Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, organismo di studio e ricerca applicata della Direzione Generale Archivi, istituito con D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e il cui ordinamento è stato approvato con il decreto ministeriale del 7 ottobre 2008, è responsabile, nell'ambito della sua attività, della gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi archivistici nazionali (Sistema Archivistico Nazionale - SAN; Sistema Informativo degli Archivi di Stato - SIAS; Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato italiani; Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche - SIUSA); La Regione del Veneto - Direzione Beni Attività culturali e Sport promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio documentario veneto attraverso il sostegno di progetti finalizzati alla redazione di censimenti descrittivi e interventi di riordino e inventariazione e attraverso la pubblicazione online delle relative risorse archivistiche nel Sistema Informativo Archivistico Regionale SIAR Veneto; Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e le Regioni attuano forme permanenti di cooperazione per provvedere con criteri metodologici unitari e programmi coordinati al censimento e all inventariazione del patrimonio archivistico, secondo quanto previsto dall art. 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 1 1

CONSIDERATO CHE Il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'unione province italiane e l Associazione nazionale comuni italiani hanno firmato il 25 marzo 2010 un Accordo per la promozione e l'attuazione del Sistema Archivistico Nazionale con cui si sono impegnati a collaborare per promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio archivistico nazionale, per provvedere alla sua gestione ed alla sua descrizione, oltre che per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche attraverso la promozione di sistemi descrittivi condivisi; L ICAR tramite il SAN offre un punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi, banche dati e strumenti di ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati; La Regione del Veneto ha realizzato SIAR Veneto, un sistema informativo archivistico al fine di promuovere la conoscenza delle fonti documentarie presenti in Veneto e nel contempo mettere a disposizione uno strumento di inventariazione on line per i soggetti pubblici e privati che intendono valorizzare gli archivi presenti nel territorio regionale; SIAR Veneto è stato realizzato conformemente agli standard descrittivi internazionali e nazionali e coerentemente con il CAT (Catalogo delle Risorse Archivistiche) del SAN; L adesione di SIAR Veneto a SAN consente la più ampia conoscibilità e accessibilità al patrimonio archivistico veneto in ambito nazionale e internazionale; L adesione di SIAR Veneto a SAN concorre ad arricchire la banca dati 2 2

informativa di SAN, favorendo ulteriori sviluppi di cooperazione tra i sistemi informativi archivistici, la condivisione di standard per la digitalizzazione, l interoperabilità e l accessibilità dei contenuti; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO tra la Regione del Veneto Giunta Regionale, C.F. 80007580279, rappresentata dal direttore pro tempore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, Maria Teresa dott.ssa De Gregorio, domiciliata per la carica in Venezia, Cannaregio 168, a ciò autorizzata con DGR n 1077 del 29/06/2016 e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 23/06/2017; e Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Istituto Centrale per gli Archivi, C.F. 97528810589, di seguito indicato anche come parte o ICAR, rappresentato dal proprio direttore pro tempore, Stefano dott. Vitali, domiciliato per la carica presso la sede dell ICAR, in Roma, viale Castro Pretorio, 105 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Finalità) Il presente Accordo è inteso a coordinare l interoperabilità dei sistemi informativi e delle piattaforme software utilizzate da Regione e ICAR, ai fini della valorizzazione del patrimonio archivistico, il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione degli archivi storici in rete e lo sviluppo di sistemi digitali di condivisione della conoscenza. Art. 2 (Modalità di realizzazione) 1. La Regione del Veneto assicura l alimentazione e l aggiornamento periodico del Sistema Archivistico Nazionale attraverso i dati relativi agli archivi conservati 3 3

in Veneto, conformi agli standard del SAN. 2. Le procedure di conferimento al SAN delle descrizioni archivistiche nella disponibilità della Regione saranno definite congiuntamente, in modo da agevolare la trasmissione e l aggiornamento. 3. L ICAR si impegna ad assicurare consulenza tecnico-scientifica finalizzata all applicazione degli standard archivistici nel sistema descrittivo sviluppato dalla Regione e all interoperabilità di questo con i sistemi nazionali e internazionali. 4. Le parti s impegnano a promuovere iniziative finalizzate al mantenimento e all aggiornamento degli standard archivistici del SAN. 5. Le parti s impegnano altresì a comunicare vicendevolmente ogni variazione delle condizioni tecnico-informatiche e amministrative che possano ostacolare il flusso dei dati. Art. 3 (Coordinamento tecnico-scientifico) Al fine di valutare i risultati dell interoperabilità e coordinare l integrazione dei sistemi, i rappresentanti delle parti possono organizzare tavoli condivisi di lavoro e coordinamento, sia a livello centrale che regionale, anche con l eventuale coinvolgimento di altri soggetti direttamente interessati alle questioni da trattare. Art. 4 (Utilizzazione e divulgazione dei risultati) 1. Le parti mantengono la titolarità dei dati prodotti e raccolti e conservano la possibilità di gestirli in modo autonomo nelle forme ritenute più opportune. 2. Tutti i risultati prodotti congiuntamente dalla parti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà fra i sottoscrittori e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà dichiarare che i risultati sono stati conseguiti nell ambito del presente Accordo. 4 4

3. Le parti si autorizzano vicendevolmente a promuovere nelle forme più opportune notizie riguardanti il presente atto. Art. 5 (Trattamento dei dati personali) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall art. 7 del citato decreto legislativo. Art. 6 (Durata e recesso) Il presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale ed è rinnovabile previa dichiarazione sottoscritta delle parti, essendo esclusa ogni forma di tacito rinnovo. L eventuale recesso dovrà essere comunicato da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi. Art. 7 (Norme di rinvio e controversie) 1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente in materia, per quanto compatibili. 2. In caso di controversia nell interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione sarà definita in via amichevole, qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. Letto, confermato e sottoscritto Per la Regione del Veneto - Giunta Regionale Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio Per l ICAR Istituto Centrale per gli Archivi del MiBACT Dott. Stefano Vitali Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi 5 5

dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 6 6