IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012



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Transcript:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito con gli articoli 8 e 9 la nuova Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2014. Con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza al 2012 per renderla applicabile, a regime, dal 2015. PRESUPPOSTO Presupposto dell Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, compresa l abitazione principale e le relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni come definiti dall art. 2, D.Lgs. 504/92. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Sono tenuti al versamento dell imposta: CHI DEVE VERSARE L IMPOSTA il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. DECORRENZA L imposta decorre dal dal 1 gennaio 2012 in via sperimentale e dal 1 gennaio 2015 a regime. BASE IMPONIBILE Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è pari alla rendita catastale (al 1 gennaio dell anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (a decorrere dal 1 gennaio 2013 il moltiplicatore è elevato a 65) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Fabbricati categoria D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese: la base imponibile, fino all anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decreto ministeriale (Per l anno 2012 è il D.M. 5/4/2012). Fabbricati rurali iscritti al catasto terreni. Con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati. Aree fabbricabili: la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Terreni agricoli: nel Comune di Merate i terreni agricoli sono esentati dall imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (box e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. 2

ALIQUOTE Abitazioni principali(escluse categorie A1-A8-A9) ed abitazioni di anziani residenti in istituti di ricovero, e loro pertinenze (massimo una per tipo per le categorie C2 - C6 - C7) 4,4 Abitazioni principali categorie A1-A8-A9 e loro pertinenze (massimo una per tipo per le categorie C2 - C6 - C7) 6,0 Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e pertinenze) ed aree fabbricabili 8,8 Altri fabbricati (diversi da abitazione principale) categorie A1-A8-A9 10,6 Abitazioni in uso gratuito a parenti linea retta e loro pertinenze (massimo una per tipo per le categorie C2 - C6 - C7) 7,6 Fabbricati categoria D5 10,6 Fabbricati rurali strumentali 2,0 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: euro 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino al limite massimo di euro 400,00. La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013 ESTENSIONE DELL ALIQUOTA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Ai fini dell imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiace l eventuale pertinenza. USO GRATUITO A PARENTI Con l introduzione dell IMU è stata abrogata la facoltà di assimilare all abitazione principale il fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti, e le relative pertinenze, che dal 1.1.2012, ai sensi dell art. 6, comma 6, del Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria, potranno usufruire della sola aliquota agevolata e non della detrazione. CASI PARTICOLARI 1.A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo risulta essere il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto si considera titolare, ai soli fini IMU, del diritto di abitazione sul bene. Qualora il coniuge assegnatario dimori e risieda anagraficamente nell immobile potrà applicare l aliquota ridotta e la detrazione per a- bitazione principale e per le relative pertinenze. Se nella stessa abitazione convivono i 3

figli, di età non superiore a 26 anni, la maggiorazione di 50 euro andrà per intero al coniuge assegnatario dell immobile. RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il comune può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. VERSAMENTO DELL IMPOSTA L imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1 al 15 del mese l obbligo, per quel mese, è in capo all acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l obbligo è in capo al cedente. Nel caso di decesso avvenuto nel 1 semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2 semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. Si considera regolare il versamento dell imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre. Il versamento dell imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, dovrà essere effettuato a mezzo del modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Per l anno 2012, il pagamento della prima rata dell imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste all art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Pertanto, i contribuenti, entro la prima scadenza fissata al prossimo 18 giugno (perche il 16 è sabato), verseranno l IMU per l abitazione principale applicando l aliquota ridotta, pari al 4 per mille e la detrazione di 200 euro, mentre per gli altri fabbricati si applicherà l aliquota di base, pari al 7,6 per mille. Con la seconda rata, versata a saldo entro il prossimo 17 dicembre, il contribuente dovrà rideterminare l imposta complessivamente dovuta per l intero anno, sulla base delle aliquote deliberate dal comune, ed effettuare il conguaglio sulla prima rata Il versamento non è dovuto se il totale dell imposta annuale è inferiore o pari ad euro 12,00. 4

Deve essere effettuato: in due rate, di cui: la prima in acconto, da versare entro il 18 giugno per un importo pari all imposta dovuta per il primo semestre, calcolata applicando l aliquota di base stabilita per legge; la seconda da versare entro il 17 dicembre a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, applicando l aliquota stabilita dal Comune di Merate. Per la sola abitazione principale, e relative pertinenze, è data la possibilità, ma non l obbligo, di effettuare il versamento in tre rate con le seguenti scadenze: la prima da versare entro il 18 giugno, e la seconda da versare entro il 17 settembre, in acconto, per un importo, ciascuna, pari ad un terzo all imposta calcolata applicando l aliquota dovuta per il primo semestre (4,0 ); la seconda rata da versare entro il 17 dicembre, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, applicando l aliquota stabilita dal Comune di Merate (4,8 ). Il versamento deve essere effettuato, con arrotondamento all Euro. QUOTA STATALE E destinata allo Stato una quota dell imposta pari al 50% della base imponibile complessiva degli immobili, con esclusione dell abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La detrazione di 200,00 euro nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme di imposta erariale (a titolo di imposta, interessi e sanzioni) scaturenti dall attività di accertamento e riscossione DICHIARAZIONE I contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale in distribuzione presso l Ufficio Tributi del Comune, per gli immobili per i quali, durante l anno 2011, si sono verificate modificazioni sotto l aspetto della struttura o destinazione (es. passaggio da seconda casa ad abitazione principale, e viceversa, oppure da terreno edificabile a fabbricato, da area agricola ad area fabbricabile), con esclusione del trasferimento della proprietà (es. vendite, acquisti, donazioni, usufrutto) e dei beni pervenuti per successione. La dichiarazione dovrà essere consegnata o spedita tramite raccomandata, all Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. SITO INTERNET Sul sito del Comune, www.comune.merate.lc.it, nell area FINANZE, TRIBUTI E PERSO- NALE, TRIBUTI, TUTTO IMU, sono disponibili i modelli da presentare all ufficio tributi per la richiesta di agevolazioni ed il regolamento. 5

IMU 2012 - COMUNE DI MERATE ESTIMI CATASTALI IN EURO CATEGORIA CLASSE TARIFFA EURO CATEGORIA CLASSE TARIFFA EURO 1 77,4685 1 10,6390 2 95,5445 2 12,3950 A2 3 118,7851 3 14,4608 4 147,1902 4 16,8365 1 69,7217 5 19,6254 A3 C1 2 98,1268 6 22,8274 1 43,3824 7 26,5459 A4 2 50,6128 8 30,8841 3 59,3925 9 35,9454 A5 U 43,8988 10 41,8330 A6 U 36,1520 1 2,2208 1 126,5319 2 2,6339 C2 A7 2 149,7725 3 3,0987 3 175,5953 4 3,6152 1 144,6079 1 3,2020 A8 2 170,4308 2 3,7701 C3 4 232,4056 3 4,4415 1 56,8103 4 5,1646 A9 2 67,1394 C4 1 4,1317 1 284,0513 1 3,6152 A10 2 333,1147 C6 2 4,6481 1 0,7230 3 6,1975 B1 2 0,8780 1 1,7560 C7 3 1,0329 2 2,0658 B2 U 0,9296 B4 U 1,0329 1 0,8780 B5 2 1,0329 6