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Deliberazione 4 agosto 2010- ARG/elt 127/10 Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e 8 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 ai fini della validazione commerciale degli impianti di produzione di energia elettrica che accedono ai regimi di ritiro dedicato, scambio sul posto e ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2010 Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni: la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04); la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03; il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008; l Allegato A alle deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive); la deliberazione dell Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09); la deliberazione dell Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09); la deliberazione dell Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 91/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 91/09); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo Integrato Settlement); la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09); 1

la deliberazione dell Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10); il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10, recante Aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: DCO 15/10); le osservazioni pervenute al DCO 15/10. Considerato che: la deliberazione n. 280/07 ha regolato le modalità e le condizioni tecnicheeconomiche per il ritiro dell energia elettrica ai sensi dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41, della legge n. 239/04 (di seguito: ritiro dedicato), prevedendo che il produttore che decida di accedere a tale regime stipuli con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) una convenzione per la regolazione economica del ritiro dell energia elettrica; e che tale convenzione sostituisce ogni adempimento relativo alla cessione commerciale dell energia elettrica immessa e all accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell energia elettrica; la deliberazione ARG/elt 74/08 ha regolato le modalità e le condizioni tecnicoeconomiche per lo scambio sul posto, prevedendo che l utente dello scambio che decida di accedere a tale regime stipuli con il GSE una convezione per la regolazione dello scambio sul posto; e che tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all immissione di energia elettrica (cessione commerciale e accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell energia elettrica); la deliberazione ARG/elt 1/09 ha regolato le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica ammessa al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, prevedendo che il produttore stipuli con il GSE una convenzione per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva; e che tale convenzione sostituisce ogni adempimento relativo alla cessione commerciale dell energia elettrica immesso e all accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell energia elettrica; la deliberazione ARG/elt 124/10 ha introdotto disposizioni a Terna per l implementazione del sistema di Gestione dell Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica (GAUDÌ), ulteriori rispetto all articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08; l Autorità con il DCO 15/10 ha proposto, tra l altro, che: a) il produttore, dopo avere ottenuto dal gestore di rete l abilitazione alla registrazione dell impianto di produzione sul pannello di controllo, che realizzerà Terna nell ambito del progetto GAUDÌ, confermi la destinazione commerciale dell energia elettrica immessa in rete; e che, successivamente, Terna proceda a verificare la sottoscrizione, da parte del produttore o di un suo soggetto mandatario, del contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06 e ad effettuare l abilitazione commerciale dell impianto di produzione sul GAUDÌ; b) nel caso di impianto di produzione per le quali il produttore indichi la volontà di richiedere il ritiro dedicato o lo scambio sul posto o il ritiro a tariffa fissa 2

onnicomprensiva, all atto della validazione commerciale dell impianto di produzione, il sistema GAUDÌ provveda ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE; c) nel caso di cui alla precedente lettera b), il produttore sia tenuto a presentare al GSE l istanza per l ammissione al ritiro dedicato o allo scambio sul posto o alla tariffa fissa onnicomprensiva entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto di produzione; d) nel caso di cui alla precedente lettera b), gli impianti di produzione siano inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE relativo al ritiro dedicato e/o scambio sul posto dalla data di entrata in esercizio fino al momento dell attivazione delle relative convenzioni; e che: i. qualora, a seguito della presentazione dell istanza, sia attivata la convenzione, il GSE riconosca all energia elettrica immessa i prezzi previsti dalle rispettive convenzioni; ii. qualora l istanza presentata dal produttore venisse respinta, in assenza quindi dei requisiti necessari per l accesso al ritiro dedicato o allo scambio sul posto o al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, il GSE ne dia comunicazione indicando una tempistica a seguito della quale l impianto di produzione verrà cancellato dal contratto di dispacciamento in immissione del medesimo GSE; iii. qualora l istanza non sia presentata al GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto di produzione, il GSE richieda a Terna la cancellazione del predetto impianto di produzione dal proprio contratto di dispacciamento in immissione; la deliberazione n. 111/06 è stata parzialmente modificata dal Testo Integrato Settlement e che alcuni elementi originariamente contenuti nella deliberazione n. 111/06 sono stati inseriti nel Testo Integrato Settlement; la deliberazione ARG/elt 89/09 ha definito, a decorrere dall 1 gennaio 2010, le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell energia elettrica nell ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale; la deliberazione ARG/elt 203/09, tra l altro, ha soppresso l articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto. Ritenuto opportuno: modificare le deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 74/08 e ARG/elt 1/09 al fine di: a) garantire che gli impianti di produzione che accedono al ritiro dedicato o allo scambio sul posto o al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva siano correttamente inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, relativo al ritiro dedicato e/o scambio sul posto dalla data di entrata in esercizio, anche al fine di evitare che possa essere immessa energia elettrica in rete in assenza del contratto di dispacciamento in immissione; b) prevedere che i soggetti interessati presentino istanza per l accesso al ritiro dedicato o allo scambio sul posto o al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto di produzione; c) qualora l istanza venisse respinta dal GSE o qualora non venga presentata al GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto di 3

produzione, prevedere che il GSE richieda a Terna la cancellazione del predetto impianto di produzione dal proprio contratto di dispacciamento in immissione; d) nel caso di cui alla precedente lettera c), per il periodo in cui l impianto di produzione era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE valorizzi l energia l elettrica immessa in misura pari al prezzo di mercato, fermi restando i corrispettivi di trasporto e di dispacciamento eventualmente applicati; e) prevedere che, nel caso di cui alla lettera d), resti ferma la possibilità di presentare successiva istanza al GSE, con effetti successivi alla data di presentazione dell istanza medesima; prevedere che le disposizioni di cui al precedente alinea abbiano effetti dall 1 gennaio 2011; nel caso di ritiro dedicato, prevedere che, fino all entrata in vigore delle predette disposizioni, si continui ad applicare la deliberazione ARG/elt 91/09 e che, successivamente, la deliberazione ARG/elt 91/09 non produca più i propri effetti; nel caso dello scambio sul posto, prevedere che, fino all entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo alinea, la convenzione per lo scambio sul posto possa avere effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto, comunque non antecedente all 1 gennaio 2009, previa verifica che l impianto in oggetto non sia stato già inserito in altri contratti di dispacciamento in immissione; modificare la deliberazione ARG/elt 1/09 affinché sia coerente con l attuale configurazione della deliberazione n. 111/06, del Testo Integrato Trasporto, del Testo Integrato Settlement e della deliberazione ARG/elt 89/09 DELIBERA 1. di modificare l Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nei punti di seguito indicati: all articolo 3, al termine del comma 3.1, è aggiunta la seguente frase Qualora il produttore intenda cedere al GSE l energia elettrica immessa, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell impianto, si applica quanto previsto all articolo 14. ; all articolo 3, comma 3.5, le parole può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata al GSE l istanza di cui al comma 3.1. sono sostituite dalle seguenti può avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all inserimento delle unità di produzione che compongono l impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all articolo 14. ; dopo l articolo 13 è inserito il seguente: Articolo 14 Accesso al ritiro dedicato a decorrere dalla data di entrata in esercizio 14.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro dedicato, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. 4

14.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il produttore è tenuto a inoltrare al GSE l istanza di cui al comma 3.1. In caso contrario, l impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore. 14.3 A seguito dell istanza di cui al comma 14.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l ammissibilità al ritiro dedicato. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.2 e l impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore. 14.4 Qualora il produttore inoltri l istanza a seguito della scadenza di cui al comma 14.2, si applica quanto previsto dal comma 3.5. 14.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.2 in cui l impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE applica all energia elettrica immessa le condizioni economiche di cui al comma 4.2, ad eccezione dei prezzi minimi garantiti.. 2. Di prevedere che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica la deliberazione ARG/elt 91/09. Nel caso di impianti entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto 1, la deliberazione ARG/elt 91/09 non produce più i propri effetti. 3. Di modificare l Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 nei punti di seguito indicati: all articolo 3, al termine del comma 3.2, è aggiunta la seguente frase Qualora il soggetto di cui al presente comma intende accedere allo scambio sul posto, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell impianto, si applica quanto previsto all articolo 11. ; all articolo 3, comma 3.5, le parole decorre da una data, concordata tra il GSE e l utente dello scambio, non antecedente alla data in cui viene inoltrata al GSE l istanza di cui al comma 3.2. sono sostituite dalle seguenti può avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all inserimento delle unità di produzione che compongono l impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all articolo 11. ; dopo l articolo 10 è inserito il seguente: Articolo 11 Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio 11.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. 5

11.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto è tenuto a inoltrare al GSE l istanza di cui al comma 3.2. In caso contrario, l impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come comunicata dal medesimo GSE. 11.3 A seguito dell istanza di cui al comma 11.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l ammissibilità allo scambio sul posto. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al comma 3.3 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.3 e l impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE all utente dello scambio. 11.4 Qualora l utente dello scambio inoltri l istanza a seguito della scadenza di cui al comma 11.2, si applica quanto previsto dal comma 3.5. 11.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 in cui l impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l energia elettrica immessa, il prezzo di cui al comma 5.2.. 4. di prevedere che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui al punto 3, il GSE può prevedere che la convenzione per lo scambio sul posto, di cui all articolo 3, comma 3.2, della deliberazione ARG/elt 74/08 abbia effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto, comunque non antecedente all 1 gennaio 2009, previa verifica che l impianto in oggetto non sia stato già inserito in altri contratti di dispacciamento in immissione; 5. di modificare l Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 nei punti di seguito indicati: all articolo 3, al termine del comma 3.1, è aggiunta la seguente frase Qualora il produttore intenda cedere al GSE l energia elettrica immessa, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell impianto, si applica quanto previsto all articolo 10. ; all articolo 3, dopo il comma 3.5, è inserito il seguente: 3.6 Nei casi di cui al comma 3.1, il ritiro dell energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all inserimento delle unità di produzione che compongono l impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all articolo 10. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest ultimo registrata. dopo l articolo 9 è inserito il seguente: 6

Articolo 10 Accesso al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva a decorrere dalla data di entrata in esercizio 10.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. 10.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il produttore è tenuto a inoltrare al GSE l istanza di cui al comma 3.1. In caso contrario, l impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore. 10.3 A seguito dell istanza di cui al comma 10.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l ammissibilità al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al comma 3.2. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.2 e l impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore. 10.4 Qualora il produttore inoltri l istanza a seguito della scadenza di cui al comma 10.2, si applica quanto previsto dal comma 3.6. 10.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.2 in cui l impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l energia elettrica immessa, il prezzo di cui al comma 4.1, lettera b), ad eccezione dei prezzi minimi garantiti. ; 6. di modificare l Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 nei punti di seguito indicati: all articolo 1, comma 1.1, dopo le parole le definizioni di cui all articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, sono aggiunte le seguenti le definizioni di cui all articolo 1 dell Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, ; all articolo 1, comma 1.1, lettera e), le parole dall articolo 12, comma 12.6, lettera a), dell Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sono sostituite dalle seguenti dall articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement ; all articolo 1, comma 1.1, lettera f), la parola elettrici è sostituita da Energetici ; all articolo 4, comma 4.1, lettera b), lettera b2), le parole e all articolo 16 sono soppresse; all articolo 4, comma 4.1, lettera b), lettera b3), le parole di cui all articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06 sono sostituite dalle seguenti di cui all articolo 15, comma 15.1, del Testo Integrato Settlement ; 7

all articolo 4, comma 4.1, lettera b), lettera b4), dopo le parole per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, sono aggiunte le seguenti ad eccezione di quelli appartenenti a punti di dispacciamento isolati, ; all articolo 6, comma 6.1, dopo le parole dalla deliberazione n. 111/06 sono aggiunte le seguenti e dalla deliberazione ARG/elt 89/09 ; all articolo 6, comma 6.2, le parole regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto e sono soppresse; 7. di prevedere che i punti 1, 3 e 5 del presente provvedimento abbiano effetti dall 1 gennaio 2011; 8. di pubblicare, sul sito internet dell Autorità (www.autorita.energia.it), l Allegato A alla deliberazione n. 280/07, l Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 e l Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento; 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità (www.autorita.energia.it). 4 agosto 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis 8