CGSSE, Delibera 00/173, Disciplina transitoria relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione 19/05/2000
MASSIMA ATTENZIONE!!! OGGETTO: Obbligo di procedura preventiva di raffreddamento prima della proclamazione di uno Loro sciopero Sedinei servizi regolati dalla legge 146/90 La Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha assunto, nella seduta del 18 maggio 2000, una delibera prescrittiva sulla obbligatorietdella procedura di raffreddamento prevista dalla legge 83/2000 (vedi testo allegato). A In tutte assenza le strutture di procedura contrattuale definita, si deve adire la via amministrativa, disciplinata dall'art. 2 c. 2, l. confederali n. 146/1990 e come categoriali modificato dalla l. 83/2000, che recita: Loro "Se non Sedi si intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello Roma, stesso 19 e salvo maggio il caso 2000in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". In mancanza di esperimento della procedura e di comunicazione nella proclamazione dello sciopero la Commissione attiverla procedura prevista all'art. 13 lettera d) che recita: confederali "la Commissione e categoriali indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di Loro raffreddamento Sedi e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e puinvitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformit alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data". Si chiede a tutte le strutture di attenersi a queste disposizioni della Commissione di Garanzia per evitare la dichiarazione di differimento da parte della stessa Commissione. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari sull'argomento dell'11 aprile u.s. Saluti p. il Dip. Settori Produttivi e Reti (Renato Matteucci)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione: Disciplina transitoria relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione (Seduta del 18 maggio 2000) La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 2, c. 2, I. n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, l'obbligatorietdelle procedure di raffreddamento e di conciliazione, che debbono essere esperite preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, costituisce norma immediatamente precettiva. Pertanto nel periodo transitorio in attesa di un nuovo accordo relativo a tali procedure valutato idoneo o, in difetto, di una provvisoria regolamentazione della Commissione, le parti dovranno applicare le regole procedurali gicontenute negli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disciplinata dall'art, 2, c. 2, I. n. 146/1990 come modificato dalla I. 83/2000. A tal fine, la Commissione richiama alle parti l'opportunitche nella comunicazione della proclamazione dello sciopero sia data notizia dell'esperimento delle procedure predette, segnalando che - in mancanza di tale comunicazione - la Commissione provveder all'immediata indicazione ed eventualmente all'invito di cui all'art. 13, lett, d), della l. n. 146/1990, come modificato dalla I. n. 83/2000. MASSIMA ATTENZIONE!!! OGGETTO: Obbligo di procedura preventiva di raffreddamento prima della proclamazione di uno sciopero nei servizi regolati dalla legge 146/90 La Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha assunto, nella seduta del 18 maggio 2000, una delibera prescrittiva sulla obbligatorietdella procedura di raffreddamento prevista dalla legge 83/2000 (vedi testo allegato). In assenza di procedura contrattuale definita, si deve adire la via amministrativa, disciplinata dall'art. 2 c. 2, l. n. 146/1990 come modificato dalla l. 83/2000, che recita: "Se non si intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". In mancanza di esperimento della procedura e di comunicazione nella proclamazione dello sciopero la Commissione attiverla procedura prevista all'art. 13 lettera d) che recita:
"la Commissione indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e puinvitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformit alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data". Si chiede a tutte le strutture di attenersi a queste disposizioni della Commissione di Garanzia per evitare la dichiarazione di differimento da parte della stessa Commissione. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari sull'argomento dell'11 aprile u.s. Saluti p. il Dip. Settori Produttivi e Reti (Renato Matteucci) COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione: Disciplina transitoria relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione (Seduta del 18 maggio 2000) La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 2, c. 2, I. n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, l'obbligatorietdelle procedure di raffreddamento e di conciliazione, che debbono essere esperite preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, costituisce norma immediatamente precettiva. Pertanto nel periodo transitorio in attesa di un nuovo accordo relativo a tali procedure valutato idoneo o, in difetto, di una provvisoria regolamentazione della Commissione, le parti dovranno applicare le regole procedurali gicontenute negli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disciplinata dall'art, 2, c. 2, I. n. 146/1990 come modificato dalla I. 83/2000. A tal fine, la Commissione richiama alle parti l'opportunitche nella comunicazione della proclamazione dello sciopero sia data notizia dell'esperimento delle procedure predette, segnalando che - in mancanza di tale comunicazione - la Commissione provveder all'immediata indicazione ed eventualmente all'invito di cui all'art. 13, lett, d), della l. n. 146/1990, come modificato dalla I. n. 83/2000.