Con la sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che la mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiato in un sinistro stradale configura, ai sensi dell'art.1227 c.c., una ipotesi di corresponsabilità del conducente il medesimo per il solo fatto di averlo posto in circolazione ( Giudice di Pace di Ottaviano - Sentenza 22.10.2010). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Dott.ssa. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente 1 / 22
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1506/010 RGNR assegnata a sentenza il 18/10/010 promossa da LLL CONN nata a Pompei il 00/00/00 CF LLLCCC00R43 G813 P res. in Boscoreale alla via F. Cccc, 84 e AAA MASSSS nato a Castellammare di Stabia il 00/00/72 C.F. RRRMSM 00 S00 C129 M res. in Boscoreale alla Via Ten.CCCo, 83, rapp.ti e difesi dall Avv. PPP Bbb con studio in Torre Annunziata alla via Zzz, 21, presso il quale tutti elett.te domiciliano giusta procura a margine dell atto introduttivo, (il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni del procedimento a mezzo fax al n. 081 000000 ); - parte attrice C/ 2 / 22
SPA MILANO Ass.ni in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall Avv. Mario Ttt come da procura in calce all atto di citazione notificato, tutti elett.te dom.ti in Cicciano alla Via Nnn, 60 presso lo studio dell Avv. Rrr Mmm ; - parte convenuta - NONCHE Aaa ROSA res. in Terzigno alla Via Zzz, 104 ; Parte convenuta contumace - OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale 3 / 22
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta da AAA MASSSS e LLL CONN con l atto di citazione ritualmente notificato per l udienza del 9/4/010, volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità della AAAVV, proprietaria dell auto FORD FOCUS tg. BJ 000 JA, nella determinazione del sinistro, avvenuto in data 15/11/09 alle ore 11.45 circa in Terzigno (intersezione tra Via Cavour e Via Carlo Alberto) e, quindi, la sua condanna in solido con la società convenuta, al risarcimento in loro favore per i danni riportati dalla vettura VOLKSWAGEN POLO tg. CA 111 DD è parzialmente fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. La titolarità ad agire e a resistere delle parti è stata idoneamente provata con la produzione della copia del libretto di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo tg. CA 111 DD nonché del certificato cronologico del veicolo tg. BJ 000 JA ; Considerato che il rapporto assicurativo della Milano per quanto al veicolo presunto investitore, non risulta essere stato disconosciuto, non può che ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti vocate in ius. 4 / 22
Innanzitutto va rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore della società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all esercizio dell azione giudiziaria l art. 145 del D. Lgs 209/2005 statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 ed all art 148 dello stesso D.lgs che al comma 1 dispone che Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono 5 / 22
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; ed al comma 2 prevede che L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Preso atto, quindi, della copia della lettera di costituzione in mora allegata in atti, osserva questo giudice che apparendo la stessa completa di tutti i dettagli indicati nella normativa, della domanda, così come proposta, va sicuramente dichiarata la proponibilità. Visto il rispetto dei termini di cui all at. 145 del dlgvo 209/05 della domanda va ritenuta la procedibilità. 6 / 22
Stante la ritualità della notifica dell atto introduttivo ed il rispetto dei termini di cui all art. 163 bis c.p.c., della AAAVV va dichiarata la contumacia. Passando all esame del merito, va, quindi, evidenziato che, dall espletamento della prova testimoniale ( è stato escusso il teste Rrr Frr Sss indifferente, indicato all udienza del 12/4/010) è emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione (così come riportate anche sul modello di cui all art. 143 del d.l.gvo allegato alla richiesta di risarcimento dei danni), il conducente della FORD FOCUS, nell immettersi su VIA CAVOUR in Terzigno, provenendo da Via Martiri D Ungheria, (strada gravata da segnaletica di STOP), ometteva di arrestarsi alla intersezione ed incurante del transito del veicolo di parte attrice, lo impattava alla parte posteriore laterale sinistra (cfr dichiarazione resa dal teste). Lo stesso testimone ha chiarito che il conducente della FORD FOCUS ammise la propria responsabilità dichiarando di essersi distratto. Tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi provata la violazione da parte del conducente della Ford della disposizione di cui all art. 140 CdS che costituisce il principio informatore della circolazione, il quale dispone che: Gli utenti della strada devono comportarsi n modo da non 7 / 22
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ; Risulta altresì che il conducente del veicolo di parte convenuta abbia violato le disposizioni di cui all art.. 141 dello stesso codice il quale dispone che: E obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Appare in ogni caso violata la disposizione dell art. 145 del codice della strada che impone ai conducenti che intendano impegnare un incrocio di rispettare la segnaletica esistente. Ciò non di meno, va detto che, ferma restando la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella determinazione del sinistro, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, non possa escludersi una corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo e dei proprietari dello stesso veicolo nella determinazione dell evento. L art. 1227 c.c., infatti, dispone che: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza. 8 / 22
Considerato che, così come indicato in citazione, il veicolo di parte attrice, non avrebbe potuto circolare, perché privo di copertura assicurativa, ritiene questo giudice che, pur mancando una responsabilità del suo conducente, nella causazione del sinistro, la pretesa risarcitoria avanzata dovrà essere diminuita in relazione all'entità delle conseguenza che ne sono derivate, per la dedotta scopertura assicurativa ex art. 1227 c.c., in una percentuale che si stima equo determinare nella misura del 20%. Per quanto sopra, deve ritenersi sussistente in capo alla SPA MILANO ASS.NI, l obbligo del risarcimento nella misura così ridotta. Per quel che concerne il quantum, visto il preventivo dell autocarrozzeria di Ggg Tttt per euro 1.275,00 e i rilievi fotografici del veicolo incidentato. Preso, atto della descrizione dei danni operata dal teste; Considerato che il preventivo non costituisce documento probante della spesa, ma può essere tenuto in considerazione qualora contenga una stima analitica delle riparazioni supportata da altre circostanze ( quali i rilievi fotografici, descrizione dei danni etc.) Tenuto conto anche di altre pronunce di merito ( ad es. Giudice di pace di Frosinone 31/3/04 il quale ha ritenuto che Nell ipotesi in cui non vi siano questioni sulla dinamica del sinistro e quindi sull an del risarcimento - il preventivo può assolvere alla funzione di parametro per quantificare i danni materiali relativi al veicolo incidentato, nel senso che può essere preso in esame dal Giudice come elemento utile per la formazione del proprio convincimento, così come 9 / 22
anche potrà discostarsi dallo stesso se ritiene che i prezzi riportati siano superiori a quelli del mercato ), atteso che confrontati i lavori indicati sul preventivo come indispensabili per le riparazioni con le fotografie, si ritiene di non poter condividere la tipologia delle riparazioni ( non vi è prova della rottura della ruota e quindi del cerchio e non vi è continuità tra il danno al paraurti ed il danno al parafango per cui il risarcimento le paraurti non può essere riconosciuto), e non può condividersi il costo, soprattutto della manodopera e dei materiali, che appare eccessiva e non giustificata; questo magistrato, ritiene giusto quantificarne l ammontare del danno subito da parte attrice in euro 700,00 all attualità. Tenuto conto del riconoscimento del concorso ex art, 1227 c.c., all attore andrà corrisposta la cifra di euro 560,00. Sulle somme riconosciute andranno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. 10 / 22
Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese di lite devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/3 in ragione del concorso. Quindi, per la rimanente parte vanno poste a carico della parte soccombente e sulla scorta del DM 127/2004, tenuto conto della attività effettivamente espletata dal procuratore; tenuto conto del valore del decisum, esse vanno liquidate come da dispositivo; stante, poi, la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, esse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c.. 11 / 22
P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla LLL CONN e da AAA MASSSS contro la SPA MILANO ASS.NI e contro AAAVV ROSA così provvede: Dichiara la contumacia di AAAVV ROSA; Dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo FORD FOCUS della AAAVV nella determinazione del sinistro per cui è causa ma ritenuto il concorso degli attori ex art. 1227 c.c. per la dichiarata scopertura del proprio veicolo, nella percentuale del 20%, condanna i convenuti in solido, al pagamento in favore della parte attrice della somma pari ad euro 560,00 ( così determinata a seguito della riduzione), oltre interessi da calcolarsi come in motivazione. 12 / 22
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 in ragione del concorso e quindi condanna i convenuti, in solido, al pagamento del residuo che liquida, per la parte da corrispondere, in complessivi 630,00, di cui 80,00 per spese ; 300,00 per diritti ed 250,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. che vanno attribuite all AVV. BBB stante la richiesta di distrazione. Così deciso in Ottaviano il 22/10/010. IL GIUDICE DI PACE 13 / 22
DOTT.SSA MARIA CUOMO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA 14 / 22
Nella causa iscritta al n. 1506/010 RGNR assegnata a sentenza il 18/10/010 promossa da LLL CONN nata a Pompei il 3/10/72 CF LTTCCT72R43 G813 E res. in Boscoreale alla via F. Cangemi, 84 e AAA MASSSS nato a Castellammare di Stabia il 23/11/72 C.F. RCC MSM 72 S23 C129 M res. in Boscoreale alla Via Ten. A. Cirillo, 83, rapp.ti e difesi dall Avv. Patrizia Brancaccio con studio in Torre Annunziata alla via Zuppetta, 21, presso il quale tutti elett.te domiciliano giusta procura a margine dell atto introduttivo, ( il procuratore ha dichiarato di voler ricever ele comunicazioni del procedimento a mezzo fax al n. 081 8581421 ); - parte attrice C/ SPA MILANO Ass.ni in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall Avv. Mario Tuccillo come da procura in calce all atto di citazione notificato, tutti elett.te dom.ti in Cicciano alla Via Nola, 60 presso lo studio dell Avv. ROMUALDO MIELE ; - parte convenuta - -; NONCHE AAAVV ROSA res. in Terzigno alla Via Zabatta, 104 ; 15 / 22
- Parte convenuta contumace - OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta da AAA MASSSS e LLL CONN con l atto di citazione ritualmente notificato per l udienza del 9/4/010, volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità della AAAVV, proprietaria dell auto FORD FOCUS tg. BJ 619 JA, nella determinazione del sinistro, avvenuto in data 15/11/09 alle ore 11.45 circa in Terzigno (intersezione tra Via Cavour e Via Carlo Alberto) e, quindi, la sua condanna in solido con la società convenuta, al risarcimento in loro favore per i danni riportati dalla vettura VOLKSWAGEN POLO tg. CA 193 è 16 / 22
parzialmente fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. La titolarità ad agire e a resistere delle parti è stata idoneamente provata con la produzione della copia del libretto di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo tg. CA 193 LD nonché del certificato cronologico del veicolo tg. BJ 619 GA ; Considerato che il rapporto assicurativo della Milano per quanto al veicolo presunto investitore, non risulta essere stato disconosciuto, non può che ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti vocate in ius. Innanzitutto va rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore ella società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all esercizio dell azione giudiziaria l art. 145 del D. Lgs 209/2005 statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 ed all art 148 dello stesso D.lgs che al comma 1 dispone che Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; ed al comma 2 prevede che 17 / 22
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Preso atto, quindi, della copia della lettera di costituzione in mora allegata in atti, osserva questo giudice che apparendo la stessa completa di tutti i dettagli indicati nella normativa, della domanda, così come proposta, va sicuramente dichiarata la proponibilità. Visto il rispetto dei termini di cui all at. 145 del dlgvo 209/05 della domanda va ritenuta la procedibilità. Stante la ritualità della notifica dell atto introduttivo ed il rispetto dei termini di cui all art. 163 bis c.p.c., dela AAAVV va dichiarata la contumacia. Passando all esame del merito, va, quindi, evidenziato che, dall espletamento della prova testimoniale ( è stato escusso il teste RANIEIR FRANCESCO SAVERIO indifferente, indicato all udienza del 12/4/010) è emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione (così come riportate anche sul modello di cui all art. 143 del d.l.gvo allegato alla richiesta di risarcimento dei danni), il conducente della FORD FOCUS, nell immettersi su VIA CAVOUR in Terzigno, provenendo da Via Martiri D Ungheria, (strada gravata da segnaletica di STOP), ometteva di arrestarsi alla intersezione ed incurante del transito del veicolo di parte attrice, lo impattava alla parte posteriore laterale sinistra (cfr dichiarazione resa dal teste). Lo stesso testimone ha chiarito che il conducente della FORD FOCUS ammise la propria responsabilità dichiarando di essersi distratto. 18 / 22
Tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi provata la violazione da parte del conducente della Ford della disposizione di cui all art. 140 CdS che costituisce il principio informatore della circolazione, il quale dispone che: Gli utenti della strada devono comportarsi n modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ; Risulta altresì che il conducente del veicolo di parte convenuta abbia violato le disposizioni di cui all art.. 141 dello stesso codice il quale dispone che: E obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Appare in ogni caso violata la disposizione dell art. 145 del codice della strada che impone ai conducenti che intendano impegnare un incrocio di rispettare la segnaletica esistente. Ciò non di meno, va detto che, ferma restando la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella determinazione del sinistro, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, non possa escludersi una corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo e dei proprietari dello stesso veicolo nella determinazione dell evento. L art. 1227 c.c., infatti, dispone che: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza. Considerato che, così come indicato in citazione, il veicolo di parte attrice, non avrebbe potuto circolare, perché privo di copertura assicurativa, ritiene questo giudice che, pur mancando una responsabilità del suo conducente, nella causazione del sinistro, la pretesa risarcitoria avanzata dovrà essere diminuita in relazione all'entità delle conseguenza che ne sono derivate, per la dedotta scopertura assicurativa ex art. 1227 c.c., in una percentuale che si stima equo determinare nella misura del 20%. 19 / 22
Per quanto sopra, deve ritenersi sussistente in capo alla SPA MILANO del risarcimento nella misura così ridotta. ASS.NI, l obbligo Per quel che concerne il quantum, visto il preventivo dell autocarrozzeria di GERARDO TEODOSIO per euro 1.275,00 e i rilievi fotografici del veicolo incidentato. Preso, atto della descrizione dei danni operata dal teste; Considerato che il preventivo non costituisce documento probante della spesa, ma può essere tenuto in considerazione qualora contenga una stima analitica delle riparazioni supportata da altre circostanze ( quali i rilievi fotografici, descrizione dei danni etc.) Tenuto conto anche di altre pronunce di merito ( ad es. Giudice di pace di Frosinone 31/3/04 il quale ha ritenuto che Nell ipotesi in cui non vi siano questioni sulla dinamica del sinistro e quindi sull an del risarcimento - il preventivo può assolvere alla funzione di parametro per quantificare i danni materiali relativi al veicolo incidentato, nel senso che può essere preso in esame dal Giudice come elemento utile per la formazione del proprio convincimento, così come anche potrà discostarsi dallo stesso se ritiene che i prezzi riportati siano superiori a quelli del mercato ), atteso che confrontati i lavori indicati sul preventivo come indispensabili per le riparazioni con le fotografie, si ritiene di non poter condividere la tipologia delle riparazioni ( non vi è prova della rottura della ruota e quindi del cerchio e non vi è continuità tra il danno al paraurti ed il danno al parafango per cui il risarcimento le paraurti non può essere riconosciuto), e non può condividersi il costo, soprattutto della manodopera e dei materiali, che appare eccessiva e non giustificata; questo magistrato, ritiene giusto quantificarne l ammontare del danno subito da parte attrice in euro 700,00 all attualità. Tenuto conto del riconoscimento del concorso ex art, 1227 c.c., all attore andrà corrisposta la cifra di euro 560,00. Sulle somme riconosciute andranno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. 20 / 22
Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese di lite devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/3 in ragione del concorso. Quindi, per la rimanente parte vanno poste a carico della parte soccombente e sulla scorta del DM 127/2004, tenuto conto della attività effettivamente espletata dal procuratore; tenuto conto del valore del decisum, esse vanno liquidate come da dispositivo; stante, poi, la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, esse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c.. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla LLL CONN e da AA MASSSS contro la SPA MILANO ASS.NI e contro AAAVV ROSA così provvede: A - Dichiara la contumacia di AAAVV ROSA; - 21 / 22
Dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo FORD FOCUS della AAAVV nella determinazione del sinistro per cui è causa ma ritenuto il concorso degli attori ex art. 1227 c.c. per la dichiarata scopertura del proprio veicolo, nella percentuale del 20%, condanna i convenuti in solido, al pagamento in favore della parte attrice della somma pari ad euro 560,00 ( così determinata a seguito della riduzione), oltre interessi da calcolarsi come in motivazione. - Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 in ragione del concorso e quindi condanna i convenuti, in solido, al pagamento del residuo che liquida, per la parte da corrispondere, in complessivi 630,00, di cui 80,00 per spese ; 300,00 per diritti ed 250,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. che vanno attribuite all AVV. BRANCACCIO stante la richiesta di distrazione. - Così deciso in Ottaviano il 22/10/010. - IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 22 / 22