Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

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INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI

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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 37 22.02.2017 CU 2017: dati anagrafici Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti In vista della scadenza del 7 marzo 2017, termine entro il quale il sostituto d imposta deve consegnare il modello ordinario all Agenzia delle Entrate, appare opportuno riepilogare con degli esempi pratici le modalità di compilazione della parte relativa ai Dati anagrafici. Ampio spazio verrà dedicato alla sezione riservata ai percipienti esteri che conferma il campo 43, il quale va barrato in presenza di soggetti di cui all art. 24, comma 3-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker). Premessa La Parte Dati anagrafici della Comunicazione Unica 2017 (modello sintetico ) è suddivisa in quattro sezioni: Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta che rilascia la certificazione; Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme ; Dati relativi al rappresentante ; Riservato al percipiente estero, che viene compilata nell ipotesi in cui il percipiente di redditi di lavoro autonomo, provvigioni o altri redditi, sia un non residente. 1

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistic o o altro sostituto d imposta Nei campi della sezione in oggetto vanno indicati i dati anagrafici del datore di lavoro che ha erogato le somme evidenziate nella certificazione. In particolare vanno evidenziati: codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA); cognome o denominazione; nome; indirizzo completo, comprensivo del numero di telefono o di fax e l indirizzo di posta elettronica della propria sede al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni; campo 10 Codice attività dove va inserito il codice relativo all attività svolta in via prevalente dal sostituto d imposta. Il codice viene desunto dalla classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it); 2

campo 11 Codice sede che va compilato dai sostituti d imposta che intendono gestire separatamente gruppi di dipendenti (ad esempio lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati), indipendentemente dal fatto che l attività aziendale sia o meno articolata su più di una sede. Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme In questa sezione vanno indicati i dati identificativi del soggetto al quale sono stati erogati gli emolumenti. In particolare vengono richiesti: codice fiscale; cognome; nome; sesso; data di nascita; comune di nascita; provincia di nascita; campo 8 Categorie particolari dove va inserito il codice dell eventuale categoria particolare di appartenenza del contribuente. Il predetto codice può essere desunto dalla Tabella D, presente nell Appendice alle istruzioni della CU 2107, di seguito riportata: 3

campo 9 Eventi eccezionali che deve essere utilizzato per evidenziare situazioni particolari per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti fiscali identificate con i seguenti codici. Eventi eccezionali Codice 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l articolo 20, comma 2, della Legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo; Codice 2 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l articolo 1 del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell articolo 48 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016 n.229, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all articolo 1 del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, come prorogata dal citato Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189, si applica anche ai soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei comuni indicati nell allegato 1 del Decreto-Legge n.189/2016; 4

Codice 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; Codice 4 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell ottobre 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell allegato 2 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016 come prorogata dal comma 10 dell art. 48 del citato Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Sono pertanto sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017; Codice 6 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Inoltre nelle annotazioni, tramite il codice AA, il sostituto d imposta è tenuto ad evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la riscossione. 5

campo 10 Casi di esclusione dalla precompilata deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici: Codice 1 - nell ipotesi in cui nella CU siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all art. 50, comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis). Il codice 1 deve essere, dunque, utilizzato quando nella CU sono certificati: le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. b); i compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e); le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un arte o professione di cui all articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. f); le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, comma 1, lett. g); le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h); le prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h- bis). Si tratta di redditi per i quali non sussiste l obbligo della dichiarazione precompilata. 6

Codice 2 - nell ipotesi in cui siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni. Il codice 2 può essere utilizzato anche nel caso siano certificati dati fiscali per i quali è stata barrata la casella 602. È il caso dei soci per i quali la CU è compilata solo ai fini INAIL, anche a fronte di operazioni societarie, in relazione alle quali: il soggetto preesistente non si è estinto; le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto subentrante. Il soggetto preesistente sarà tenuto esclusivamente a certificare i redditi corrisposti ai soli fini previdenziali ed assistenziali. Sarà onere del sostituto d imposta subentrante, che ha effettuato il conguaglio unico, comunicare i suddetti redditi ai fini fiscali e, dunque, ai fini della dichiarazione precompilata. campi da 20 a 25 vanno indicati il comune, la provincia e il codice comune con riferimento al: domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2016 (campi 20, 21 e 22); domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2017 (campi 23, 24 e 25). Tali informazioni risultano indispensabili ai fini del calcolo delle addizionali regionale e comunale IRPEF. Con il Decreto Semplificazioni fiscali (art. 8, D.Lgs. n. 175/2014) è stata stabilita l uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1 gennaio dell anno di riferimento. In precedenza, per la determinazione dell addizionale regionale occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente. La novità introdotta decorre dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali. Pertanto, i sostituti d imposta avranno quantificato, in sede di conguaglio di fine anno 2015, l addizionale regionale 2015 prendendo a riferimento il domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio 2015. A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 5, art. 58, TUIR, eventuali variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 7

In data 23 novembre 2015, il Signor Giuseppe Rosati provvede alla sua cancellazione dall anagrafe del Comune di Ivrea (Piemonte) e alla sua contestuale iscrizione all anagrafe del Comune di Castelfranco (Veneto). Tali variazioni avranno prodotto effetti sul domicilio fiscale del contribuente solo a decorrere dal 22 gennaio 2016. Ecco che, il contribuente dovrà versare l addizionale regionale 2016 alla Regione Piemonte (Regione nella quale si trovava il suo domicilio fiscale al 1 gennaio 2016 - Comune di Ivrea). Solo a partire dal periodo d imposta 2017, il contribuente verserà l addizionale alla Regione Veneto poiché, alla data del 1 gennaio 2017, la variazione della residenza avrà prodotto effetti anche ai fini del domicilio fiscale. Per il soggetto non residente nel territorio dello Stato italiano, che percepisce reddito ivi prodotto, il riferimento del domicilio fiscale alla data del 1 gennaio, ai fini del calcolo e del versamento delle addizionali IRPEF, sarà coincidente con il comune in cui tale reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale agevolato (indicati dal DM 4 maggio 1999), hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata nella sola ipotesi di indicazione del codice N nel campo 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo e, dunque, nel caso in cui la CU sia utilizzata per certificare indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di co.co.co di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnico. La Scuola media privata Pietro Ardito di Verona deve rilasciare la CU all insegnate, Maria Talarico, titolare della cattedra in Economia Aziendale. 8

La Sezione Dati Anagrafici andrà così compilata: RDTPTR71L22L781G ARDITO PIETRO VERONA VR 37121 Via delle grazie, 11 045 417526 arditopietro@gmail.com 85.10.00 000 TLRMRA57E55L781G TALARICO MARIA F 15 05 1957 VERONA VR D VERONA VR L781 VERONA VR L781 05 02 2017 Pietro Ardito Dati relativi al rappresentante In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 30 il codice fiscale del rappresentante. Riservato ai percipienti esteri Tale sezione va compilata nell ipotesi in cui il percipiente di redditi di lavoro autonomo, provvigioni o altri redditi, sia un non residente. 9

In particolare al: campo 40 va inserito il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza; campo 41 e 42 va indicato rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo; campo 43 (di nuova istituzione) va barrata la casella in presenza di soggetti di cui all art. 24, comma 3-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker); L art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3 bis all art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia. Le condizioni previste sono le seguenti: i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia; i soggetti non residenti siano fiscalmente residenti in Paesi UE o SEE; i soggetti non residenti non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali. Per verificare la sussistenza della condizione che prevede la produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia: si dovrà far riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza; sottrarre da tale ammontare: - i redditi prodotti in Italia che siano stati tassati sia in Italia che nello Stato di residenza. Cosi facendo, ossia eliminando dal reddito complessivo i redditi prodotti in Italia che siano stati tassati sia in Italia che nello Stato di residenza, si facilita, per così dire, il superamento della condizione in questione, tenendo conto che i medesimi redditi andranno indicati al numeratore del rapporto precedentemente indicato. 10

L art. 2 del D.M. 21.09.2015 disciplina le modalità di comunicazione dell agevolazione in questione all eventuale sostituto d imposta. In particolare, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall imposta lorda nonché delle detrazioni per carichi di famiglia: i titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la sussistenza delle condizioni necessarie. Nella suddetta dichiarazione si dovrà indicare: a) lo Stato nel quale si ha la residenza fiscale; b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome) nato/a a.(.) il (luogo) (prov.) residente a. (.) in via n. (luogo) (prov.) (indirizzo) domiciliato/a in ( ) in via n. (luogo) (prov.) (indirizzo) consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 11

DICHIARA f) di avere la residenza nel seguente Stato ; g) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta; h) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; i) (eventuale) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; j) (eventuale) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. (luogo, data) Il dichiarante campo 44 va evidenziato il codice dello Stato estero di residenza rilevabile dalla Tabella G - Elenco dei paesi e territori esteri di seguito allegata e rilevabile nell Appendice delle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica. Supponiamo che un insegnate di tedesco, residente in Germania, con 3 figli e moglie a carico, abbia lavorato: da gennaio a marzo 2016 nel Paese di residenza, ricevendo un compenso di 2.000 euro; da aprile a dicembre 2016 in Italia, ricevendo un compenso di 37.000 euro. Siccome il lavoratore ha ricevuto più del 75% del proprio compenso in Italia potrà presentare al sostituto d imposta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sopra riportato) che attesti lo stato di percipiente non residente Schumacker. Il sostituto d imposta, quindi, dovrà: calcolare l Irpef tenendo conto delle detrazioni spettanti rapportati a mesi di lavoro in Italia; 12

calcolare l addizionale comunale e regionale; compilare la CU 2017. La Sezione Dati Anagrafici e Dati fiscali andrà così compilata: RDTPTR71L22L781G ARDITO PIETRO VERONA VR 37121 Via delle Grazie, 11 045 417526 arditopietro@gmail.com 85.10.00 000 TLRMRO57E55L781G GERMANIA Leipzig Strasse, 3 X 05 02 2017 Pietro Ardito 39.000,00 275 01 04 2015 7.943,20 13

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