Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Documenti analoghi
Il giudice di pace di Ottaviano dott.ssa Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Scoppio pneumatico. Risarcimento danni - Indennizzo diretto: applicabilità (F. Bravaccio)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Sentenza segnalata dall'avv.domenico Giordano REPUBBLICA ITALIANA. Premio assicurativo pagato in ritardo: garanzia integrale (F.

Infortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)

ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA CIVILE (atto di citazione) IL CASO (esami avvocato 2009)

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Contratto telefonico: violazione obblighi contrattuali: risarcimento danni (M.Cuomo)

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).

OGGETTO: pagamento somma.

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

Ripartizione oneri condominiali tra proprietario ed usufruttuario (A.Ventimiglia)

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

Pietra schizzata da autocarro. Risarcimento danni: esclusione. Caso fortuito (F. Bravaccio)

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Smarrimento del vaglia postale: le Poste devono restituire la somma versata ( Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza )

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente

Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Monza, sezione prima civile, nella persona

Storno di assegno bancario ed addebito della somma dopo un anno dall'incasso: illegittimità (A. Ventimig

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

Giudice di Pace. Pozzuoli. Sentenza 27 maggio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. L avv. Italo BRUNO,

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Scritto da Assunta Ventimiglia Sabato 10 Gennaio :00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

L'attore ha, successivamente, proposto una nuova domanda conclusasi con la sentenza del e messa dalla dott.ssa Ventimiglia.

/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. RICORRENTE E A. L. P. DI F. E C. C.

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA - SEZIONE CIVILE -

Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Sentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Art. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo 3

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha SENTENZA

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)

Ka.MllLUi CRON- 5 k l ll3 w U H A.

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

ha pronunciato la presente

N. 193/09 SENT. LAV.

Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico. Svolgimento del processo

Transcript:

Viaggio di nozze dis dettato (sussistenza nei luoghi di destinazione di un'epidemia da influenza suina) e prenotazione di nuovo viaggio in località diversa. Richiesta di restituzione della somma trattenuta dal Tour Operator, a titolo di penale, per essere l'annullamento del viaggio dipeso da una causa di forza maggiore non imputabile agli attori. Risarcimento danni: insussistenza (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 14.03.2012 ). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente 1 / 8

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n. 2023/2010 R.G., riservata a sentenza all'udienza del 14/03/2012, avente ad oggetto: restituzione somme e risarcimento danni, promossa da PPP Fff, nato a (NA) il, Cod. Fisc., e MMM Aaa, nata a il, Cod. Fisc. <...>, elett.te dom.ti in (NA) alla via, n. 8, presso lo studio dell'avv. Rrr AAA (Cod. Fisc. ) che li rapp.ta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione - Attori contro TOUR OPERATOR, in persona del legale rapp.te p.t., (P.Iva ) rapp.ta e difesa, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli avv.ti Rrr FFF e Ppp RRR e, con questi, elett.te dom.ta in (NA) alla via presso lo studio dell'avv. Ccc PPP - Convenuta CONCLUSIONI 2 / 8

All'udienza del 14/03/2012, le parti concludevano come da verbale di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione per l'udienza del 03/05/2010, ritualmente notificato in data 16/03/2010, PP P F ff e MMM Aaa evocavano in giudizio avanti a questo ufficio giudiziario onorario la società convenuta epigrafata, chiedendone, previa declaratoria di illegittimità dell'operato della stessa, la cond anna alla restituzione della somma di 1.360,00, indebitamente trattenuta a titolo di penale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno, il tutto nei limiti della competenza per valore di 5.000,00 del giudice adito, oltre le spese giudiziarie, con attribuzione al procuratore anticipatario. Gli istanti assumevano che, in data 11/05/2009, avevano prenotato presso l'agenzia di viaggi BBB di, un viaggio organizzato dalla Tour Operator con destinazione Messico e Stati Uniti e con partenza fissata per il giorno 06/06/2009. Continuavano affermando che, a causa della nota epidemia da influenza suina che aveva colpito il continente americano, erano stati costretti ad annullare il viaggio, prenotandone uno nuovo, sempre organizzato dalla TOUR OPERATOR, con destinazione Dubai-Maldive, con partenza il 10/06/2009. Concludevano che, nonostante l'annullamento del viaggio fosse dipeso da una causa di forza maggiore, il Tour Operator aveva trattenuto ugualmente, a titolo di penale, la somma di 1.360,00 e che con lettera raccomandata A/R n. 3271-2 del 20-25/05/2009, avevano inutilmente richiesto la restituzione di detta somma. 3 / 8

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società Tour Operator, la quale contrastava estensivamente, sia in ordine all'an che con riferimento al quantum, la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione bonaria, prodotti i documenti e deferito interrogatorio formale a parte attrice, la quale, tuttavia, non si presentava in udienza a rendere le dovute dichiarazioni. Espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza all'udienza del 14/03/2012. Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, in via preliminare e di rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, così come provate sono sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa. Con riferimento al merito della controversia, si rileva che la domanda è parzialmente fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di cui appresso. Risulta provato agli atti che gli istanti prenotavano presso l'agenzia BBB di un viaggio organizzato dal Tour Operator S.p.A., con destinazione Messico-Stati Uniti e partenza fissata per il giorno 06/06/2009. Altresì, risulta dimostrato che, a causa della sussistenza nei luoghi di destinazione di un'epidemia da influenza suina, gli attori erano stati costretti a disdettare il detto viaggio, prenotandone, in sostituzione, un altro, con destinazione Dubai-Maldive, organizzato dal medesimo Tour Operator, con partenza fissata per il 10/06/2009. Le circostanze dedotte dagli istanti nell'atto introduttivo del giudizio, invero, risultano confermate dalle dichiarazioni rese dal teste dagli stessi indicato. Aaa Ggg, escusso all'udienza del 25/01/2012, riferiva che gli attori prenotavano presso l'agenzia BBB un viaggio di nozze, organizzato dal Tour Operator, con destinazione Stati 4 / 8

Uniti-Messico. Aggiungeva che, dopo qualche giorno, nei luoghi di destinazione del detto viaggio si verificava la cosiddetta febbre suina, per cui i clienti annullavano il viaggio, prenotandone un altro organizzato dallo stesso Tour Operator, con destinazione Dubai-Maldive. Riferiva, ancora, che, all'atto della conferma dell'estratto conto, verificavano che sullo stesso era indicato, oltre al prezzo del nuovo viaggio, anche la penale relativa all'annullamento di quello precedente e che, contattato immediatamente il Tour Operator, veniva riferito che il denaro versato a titolo di penale sarebbe stato restituito. Concludeva che il Tour Operator non provvedeva a restituire il denaro e che altri Tour Operator, in quel periodo, per le stesse situazioni, non applicavano penali. Lo stesso teste di parte convenuta, sig. Lll Rrr, escusso all'udienza del 31/01/2011, confermava che la convenuta società tratteneva la penale per il recesso del contratto e che gli attori provvedevano ad acquistare un nuovo pacchetto turistico per le Maldive. Da quanto sopra, risulta che gli attori hanno prenotato il viaggio de quo, quale viaggio di nozze. E' chiara, dunque, la finalità turistica, o scopo di piacere che li ha indotti a ciò. Detta finalità turistica, non rimane circoscritta agli interessi personali del contraente, ma rappresenta l'interesse che il contratto è funzionalmente volto a soddisfare e, quindi, la sua causa concreta. Da qui, l'essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali allo scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il godimento della vacanza, quale momento di svago e riposo, è volto a realizzare. Detta causa concreta assume, quindi, rilevanza circa la sorte della vicenda contrattuale, in caso di eventi sopravvenuti, quali l'impossibilità della prestazione, l'aggravio della stessa, l'inadempimento, ecc., che vanno ad incidere sullo svolgimento del rapporto e che possono far venir meno l'interesse creditorio (nel caso di specie, turistico) laddove rendano impossibile la relativa realizzazione, con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio. Il venir meno dell'interesse creditorio può essere determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione che, pur non presupponendo l'ineseguibilità dell'obbligazione da parte del debitore, sia tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza. 5 / 8

L'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione, poi, estingue il rapporto obbligatorio, per il venir meno del detto interesse creditorio, e, di conseguenza, il contratto, fonte dell'obbligazione, stante l'irrealizzabilità della relativa causa concreta. Nel caso che ci occupa, l'epidemia da influenza suina in atto nelle località di destinazione del viaggio ha determinato negli istanti, acquirenti del viaggio-vacanza, il venir meno dell'interesse che la relativa prestazione era volta a soddisfare, consistente nel godimento di una vacanza in condizioni di ordinaria tranquillità, secondo i canoni di valutazione di un turista medio. Nella situazione, dunque, che si è venuta a determinare, stante il diffondersi della detta epidemia, l'esecuzione della prestazione turistica è sicuramente divenuta inidonea a soddisfare gli interessi degli attori al godimento della vacanza, nei suoi variegati aspetti di riposo, svago, culturali, che possono essere goduti solo laddove sussistano le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria. La non disponibilità degli istanti ad usufruire del contratto di viaggio-vacanza, anche a rischio, sia pur minimo, della contrazione della malattia, ha comportato, dunque, per gli stessi la inutilizzabilità della relativa prestazione. Dalle esposte osservazioni deriva, pertanto, che l'estinzione del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, stante l'inidoneità della prestazione a soddisfare l'interesse creditorio, comporta l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni, con la conseguenza che il debitore non è tenuto più ad eseguirla ed il creditore non ha l'onere di accettarla. Nulla, dunque, è dovuto per il recesso, per cui la convenuta società va condanna alla restituzione, in favore degli attori, della somma di 1.360,00, indebitamente dalla stessa trattenuta a titolo di penale, oltre interessi dalla domanda. Per quanto attiene, poi, all'ulteriore richiesta di risarcimento del danno, tra l'altro non qualificato, si precisa che nulla può essere riconosciuto, non avendo gli attori provato di aver subito alcun danno, a seguito della vicenda de qua. 6 / 8

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ottaviano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP Fff e MMM Aaa nei confronti della Tour Operator, in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda; 2) dichiara nulla dovuto dagli attori a titolo di penale per il recesso dal contratto e, per l'effetto, condanna la convenuta società Tour Operator, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore: a. degli attori PPP Fff e MMM Aaa, la somma di 1.360,00, a titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi dalla domanda; b. dell'avv. Rrr AAA, quale procuratore anticipatario, le spese processuali che si liquidano complessivamente in 1.350,00, di cui 110,00 per esborsi; 630,00 per diritti ed 610,00 per onorario, nonché rimborso spese generali forfetarie ex art.14 T.F., oltre IVA e CPA, come per legge; 3) rigetta la domanda di risarcimento danni. 7 / 8

Ottaviano, 14/03/2012 Il giudice di pace dott. Filomena Bravaccio 8 / 8