DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 02/2011 NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER IL ARG/GAS 45/11.

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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 02/2011 NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AEEG ARG/GAS 45/11. 5 SETTEMBRE 2011

1. PREMESSA Con il documento di consultazione 25 maggio 2011, DCO 01/2011 (nel seguito: DCO 01/2011) il GME - nel dare attuazione alle disposizioni di cui alla Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas - AEEG 14 aprile 2011 ARG/gas 45/11 (nel seguito: Deliberazione ARG/gas 45/11) avente per oggetto la Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale pubblicava la proposta di Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas (PB-GAS), allo scopo di raccogliere presso tutti i soggetti interessati commenti, osservazioni e spunti di riflessione. Vista la Deliberazione dell AEEG 23 giugno 2011 ARG/gas 81/11, con la quale il Regolatore ha differito, al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, il termine di decorrenza dell applicazione delle disposizioni in materia di disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale, il GME in condivisione con l AEEG - con l obiettivo di accogliere un esigenza ampiamente manifestata dalla maggior parte dei soggetti partecipanti alla prima fase di consultazione ed al fine di favorire un ulteriore occasione di confronto con la compagine dei soggetti interessati con il presente documento intende avviare una seconda fase di consultazione sulla nuova versione della proposta di Regolamento della PB-GAS, che tiene conto sia delle osservazioni pervenute durante la prima fase di consultazione, che degli ulteriori approfondimenti svolti in argomento. Con l occasione, recependo quanto osservato da tutti gli operatori partecipanti alla prima fase di consultazione, si rendono altresì note tutte le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF), contenenti le norme attuative e procedimentali del Regolamento stesso, sì da fornire una visione completa del quadro regolatorio applicabile. Il presente documento, oltre a contenere la nuova proposta di Regolamento e le relative DTF, riporta altresì, in sintesi, le osservazioni pervenute durante la prima fase di consultazione, conclusasi lo scorso 3 giugno 2011, ponendo in evidenza i contributi recepiti, nonché le ragioni sottese il mancato accoglimento di talune altre osservazioni formulate. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all Unità Legale e Regolazione del GME, per iscritto, le proprie osservazioni/proposte al presente DCO 02/2011 entro e non oltre il 27 settembre 2011, termine di chiusura della consultazione, con una delle seguenti modalità: e-mail: info@mercatoelettrico.org fax: 06.8012.4524 posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A. 2

Largo Giuseppe Tartini, 3/4 00198 - Roma I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. 2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DEL GAS E RELATIVE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO Al fine di una più agevole rappresentazione, i temi oggetto di osservazione, posti alla base della formulazione della nuova proposta di Regolamento, sono stati raggruppati in sei macro aree di riferimento: 1. Modifiche ed approvazione del Regolamento della piattaforma di bilanciamento 2. Modifiche ed approvazione delle DTF 3. Procedura di ammissione, esclusione su richiesta dell operatore e disciplina sanzionatoria 4. Meccanismo di funzionamento del mercato 5. Impianti di stoccaggio utilizzati ai fini della Piattaforma di bilanciamento 6. Obblighi informativi Con riferimento alle osservazioni pervenute nel corso della prima fase di consultazione si riportano, in breve sintesi, le osservazioni ed i suggerimenti proposti dai soggetti partecipanti, mettendo in evidenza, tra questi, quelli recepiti nella versione della proposta di Regolamento oggetto della presente consultazione e quelli, invece, non accolti, rappresentando, in tale ultimo caso le ragioni sottese al loro mancato accoglimento. 1. Modifiche ed approvazione del Regolamento della piattaforma di bilanciamento In relazione al primo degli aspetti in elenco, gli operatori partecipanti alla consultazione hanno avanzato la proposta di rivedere le modalità di modifica ed integrazione delle disposizioni di cui al Regolamento, estendendo, nell ipotesi di modifica ordinaria, il tempo minimo previsto per la consultazione da 15 a 30 giorni ed introducendo, anche nell ipotesi di modifica urgente, un congruo periodo di consultazione, prima dell approvazione, supposto pari a 15 giorni. E stato, altresì, suggerito di definire il termine dei 15 giorni, quale tempo minimo di svolgimento della fase di consultazione. 3

Con riferimento a tali osservazioni, si ritiene che la soluzione ipotizzata nella proposta di Regolamento sia quella maggiormente rispondente ai principi di un corretto ed ordinato svolgimento delle attività di gestione della piattaforma, nonché a quello di salvaguardia del regolare funzionamento della stessa. Il GME, nell esercizio delle proprie funzioni di gestore della piattaforma deve necessariamente avere a disposizione uno strumento regolatorio che sia tale da consentirgli, nei soli casi di urgenza, di intervenire tempestivamente, al fine di risolvere, a beneficio di tutti i soggetti partecipanti alla piattaforma, situazioni che ne potrebbero compromettere la corretta gestione. A riprova della necessità e duttilità di tale strumento è il fatto che l istituto della procedura di modifica dei regolamenti, in via d urgenza, è contemplato in tutti i regolamenti dei mercati gestiti dal GME e che, in molte occasioni, ha reso possibile interventi tempestivi volti a fronteggiare particolari situazioni urgenti di mercato. Si è ritenuto, pertanto, di mantenere inalterate le disposizioni in commento nella versione della proposta di Regolamento oggetto della presente consultazione. 2. Modifiche ed approvazione delle DTF Altro aspetto considerato dagli operatori in relazione alle disposizioni disciplinanti il funzionamento della piattaforma attiene le modalità di adozione delle Disposizioni Tecniche di funzionamento. In particolare, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha manifestato interesse a visionare in anticipo il contenuto delle DTF al fine di poter conoscere in maniera più puntuale i meccanismi di funzionamento dell avvianda piattaforma; alcuni hanno osservato, invece, che anche le DTF debbano essere oggetto di consultazione, taluni altri hanno proposto che le stesse debbano entrare in vigore solo a seguito dell approvazione dell AEEG. In merito a tali aspetti, il GME ritiene di dover accogliere solo parzialmente le osservazioni avanzate dagli operatori. Segnatamente, per quanto concerne la possibilità di far conoscere il contenuto delle DTF preventivamente all entrata in vigore delle stesse, non si ravvisano contrarietà a portarle a conoscenza degli operatori con un congruo anticipo, salvo l ipotesi di modifiche urgenti. Con riferimento, invece, alla richiesta di prevedere anche per le DTF una fase di consultazione e la successiva loro approvazione da parte dell AEEG, si ritiene che una siffatta previsione svilirebbe il significato e la funzione propria dello strumento delle DTF, che, per loro natura, costituiscono, la leva di flessibilità operativa mediante le quali si fronteggiano prevalentemente questioni di dettaglio operativo. Mutuare anche per le DTF, l iter di approvazione delle modifiche previste per il Regolamento (consultazione ed approvazione 4

dell AEEG) finirebbe, infatti, per ingessare la gestione operativa della piattaforma anche a detrimento degli interessi stessi degli operatori partecipanti. Ciò è ancor più vero se si tiene in debito conto il fatto che l impianto regolatorio della piattaforma in discussione è stato tracciato in maniera puntuale dalla deliberazione ARG/gas 45/11 e che, pertanto, sono fortemente circoscritti gli ambiti di intervento regolatorio a disposizione del gestore. Invero, in particolari circostanze, laddove dovesse trattarsi di interventi di modifica di particolare rilevanza, è previsto che il GME possa rendere note agli operatori versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali osservazioni. Nel rappresentare che tali modalità di adozione e di entrata in vigore delle DTF risultano in linea con quelle disciplinate nei restanti regolamenti dei mercati del GME, si è ritenuto, pertanto, di mantenere inalterate le disposizioni in commento nella versione della proposta di Regolamento oggetto della presente consultazione. Ad ogni buon conto, accogliendo i suggerimenti formulati dagli operatori partecipanti alla consultazione sul DCO 01/2011, col presente documento vengono rese note, al fine di raccogliere eventuali contributi ed osservazioni, anche le DTF ovvero le disposizioni attuative del Regolamento della PB-GAS. 3. Procedura di ammissione, esclusione su richiesta dell operatore e disciplina sanzionatoria stabilite Alcuni partecipanti alla consultazione hanno sollevato l opportunità di svolgere maggiori riflessioni sulle previsioni contenute nella proposta di Regolamento in merito alle modalità di accesso e di esclusione, nonché in ordine alle procedure sanzionatorie. In particolare, l osservazione riguarderebbe l apparente inconciliabilità tra obbligo ad offrire derivante dalla delibera ed il tenore delle previsioni regolamentari che lasciano all operatore la facoltà di accedere ed eventualmente richiedere l esclusione dalla piattaforma di bilanciamento ed al GME il potere di comminare motu proprio sanzioni disciplinari. Sul punto è doveroso chiarire che l impostazione seguita nella definizione della proposta di Regolamento poggia sulla distinzione esistente tra obbligo ad offrire posto in capo all operatore - il cui mancato rispetto comporta per lo stesso un inadempimento alle previsioni stabilite dal Regolatore - ed il diritto dell operatore stesso di agire in piena libertà scegliendo o meno di partecipare alla PB-GAS (ovvero di partecipare alla PB-GAS senza presentare alcuna offerta). In tal senso, quindi, occorre fare una distinzione tra il rapporto sussistente tra utente abilitato e Snam (obbligo ad offrire sancito dall AEEG) ed il rapporto giuridico che si instaura tra operatore e GME a seguito dell ammissione alla PB-GAS. Da tale distinzione discende la 5

previsione di un apposita disciplina sanzionatoria prevista dal GME nella proposta di Regolamento, volta a garantire il rispetto delle norme ivi stabilite: il GME, infatti, sanzionerebbe gli operatori non già per un eventuale mancato ottemperamento agli obblighi posti dalla deliberazione ARG/gas 45/11, bensì esclusivamente nel caso in cui gli stessi non abbiano mantenuto un comportamento virtuoso e conforme alle regole di funzionamento della PB-GAS. Il GME nel suo ruolo di gestore della piattaforma è chiamato a verificare che gli operatori rispettino il regolamento e le relative disposizioni tecniche di funzionamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della piattaforma secondo criteri di neutralità trasparenza, obiettività e concorrenza. In ragione di tale compito è necessario che il GME si doti, quindi, di adeguati strumenti per la tutela e la salvaguardia di tali principi, ivi compresi quelli sanzionatori. Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto, pertanto, di mantenere inalterate le disposizioni in commento nella versione della proposta di Regolamento oggetto della presente consultazione. A tal proposito, tuttavia, accogliendo i suggerimenti di alcuni operatori in ordine alla opportunità di individuare dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa prevista all articolo 40, co. 5 della proposta di Regolamento è stato previsto che (..) il GME può irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. 4. Meccanismo di funzionamento del mercato a) Anticipo dell apertura della sessione, limiti minimi e massimi di quantità negoziabili ed offerte integrative In relazione a tali aspetti i partecipanti alla consultazione hanno richiesto, in particolare, che: l apertura della sessione della piattaforma per il bilanciamento del gas sia anticipata rispetto al giorno-gas il cui periodo rilevante è oggetto di negoziazione; le verifiche relative al rispetto dei limiti minimi e massimi sia fatta dal GME in sede di validità dell offerta (vale a dire al ricevimento dell offerta stessa) e non di congruità (vale a dire a chiusura della seduta); siano previste offerte integrative di default qualora l ammontare complessivo giornaliero delle quantità di gas offerte in acquisto ovvero in vendita risulti inferiore al limite minimo di quantità da negoziare in acquisto ovvero in vendita, determinato dalle imprese di stoccaggio ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11. 6

Con riferimento alla richiesta avanzata dagli operatori di garantire agli stessi la possibilità di inserire le offerte sulla piattaforma in anticipo rispetto al giorno-gas il cui periodo rilevante è oggetto di negoziazione, il GME ha accolto tale richiesta nell ambito della redazione della DTF, alla quale si fa rinvio, disciplinante gli orari di funzionamento della PB-GAS. Per quanto concerne la seconda questione sollevata nel corso della consultazione, si rileva che il controllo sui limiti da parte del GME può essere fatto solo alla chiusura della seduta della piattaforma, ovvero in sede di congruità, in virtù della modalità di negoziazione scelta per la suddetta piattaforma. Infatti, una verifica in sede di presentazione delle offerte non sarebbe significativa, poiché, essendo le stesse negoziate in asta, l operatore potrebbe modificare le offerte precedentemente inviate, ovvero integrarle con l invio di nuove offerte, per tutta la durata della seduta, invalidando la precedente verifica. Inoltre tali controlli non potrebbero essere fatti su tutte le offerte inviate prima che Snam Rete Gas abbia messo a disposizione del GME i suddetti limiti. Pertanto, si ribadisce la scelta di effettuare le verifiche sul rispetto dei limiti minimi e massimi, alla chiusura della seduta del mercato nel corso della fase della verifica di congruità delle offerte. Tuttavia, al fine di accogliere la richiesta degli operatori di poter monitorare la situazione relativa alle offerte presentate rispetto ai limiti minimi e massimi di offerta, si prevede, comunque, di mettere a loro disposizione, sulla piattaforma, un report che consenta di controllare, ovviamente dal momento in cui sono noti i limiti per ciascun operatore, lo stato delle loro offerte rispetto ai limiti. Riguardo il terzo aspetto, ovvero quello delle offerte integrative, in accoglimento di quanto osservato dagli operatori, sono state introdotte nell ambito della nuova proposta di Regolamento le cosidette offerte predefinite. In particolare trattasi di offerte con la sola specificazione di prezzo (e non anche della relativa quantità) presentate in via preventiva dall operatore esclusivamente per essere considerate come presentate in ciascuna seduta della PB-GAS in cui l operatore medesimo non ha presentato offerte per quantitativi che rispettino i limiti minimi di offerta. Segnatamente è stato previsto che qualora un operatore abbia presentato complessivamente offerte per quantitativi in acquisto ovvero per quantitativi in vendita inferiori ai rispettivi valori limite individuati secondo quanto stabilito nel Regolamento, il GME, sempre che l operatore abbia presentato una corrispondente offerta predefinita, attribuisce a detto operatore un offerta, per un quantitativo pari a quello mancante al raggiungimento dei predetti limiti. Resta inteso che nel caso in cui l operatore non abbia presentato offerte predefinite, il GME non procederà ad attribuire nessuna ulteriore offerta a detto operatore. Di tali circostanze il GME ne dà comunque comunicazione all'aeeg. Per una descrizione dettagliata delle 7

modalità di presentazione delle offerte predefinite e delle modalità di valorizzazione e gestione delle stesse si rinvia all allegata proposta di Regolamento. A tale specifico fine è stato adeguato il modello di contratto di adesione al mercato (Allegato B del Regolamento), laddove è stato previsto che: qualora l operatore (contraente) abbia presentato sulla PB-GAS offerte predefinite in acquisto ovvero in vendita autorizza il GME ad attribuirgli tali offerte predefinite per un quantitativo pari a quello mancante al raggiungimento del valore limite determinato ai sensi del Regolamento e per un prezzo pari a quello specificato nella relativa offerta predefinita; l operatore manleva il GME da ogni responsabilità per danni di qualunque tipo che possono derivare dall attribuzione di offerte predefinite, compresi gli eventuali ritardi nell attribuzione delle stesse. b) Procedure di emergenza e procedure di gestione degli errori materiali Relativamente a tali aspetti alcuni partecipanti alla consultazione hanno richiesto che il GME preveda all interno del regolamento: procedure di back up che garantiscano il funzionamento del mercato anche in caso di malfunzionamenti dei sistemi di comunicazione; la disciplina di una procedura di gestione degli errori materiali al fine di permettere agli operatori di rettificare i dati inseriti anche in un momento successivo alla chiusura della seduta della piattaforma. In relazione al primo punto si evidenzia che il GME, così come disposto per gli altri mercati dallo stesso gestiti, prevede una procedura di emergenza nel caso di malfunzionamenti dei sistemi di telecomunicazione definita puntualmente nelle DTF. Come precedentemente illustrato tale scelta risponde alla funzione propria dello strumento regolatorio delle DTF, che, per natura, costituiscono, la leva di flessibilità operativa mediante le quali, spesso, si fronteggiano questioni operative di dettaglio. Per quanto riguarda la possibilità di introdurre una procedura di gestione degli errori materiali, il GME non ritiene opportuno inserire tale opzione per una piattaforma che opera in negoziazione ad asta, dal momento che, a differenza di una negoziazione continua, gli operatori hanno la possibilità di visualizzare, verificare e rettificare/revocare le proprie offerte per tutta la durata della seduta. 8

A tal fine si ribadisce che gli operatori avranno accesso nel corso della seduta di mercato, tramite la piattaforma anche a dei report che illustrano lo stato di tutte le offerte inviate e che consentono, tra l altro, anche di verificare la presenza di eventuali errori ed il buon fine delle conseguenti azioni correttive. c) Accesso al sistema informatico Alcuni soggetti partecipanti alla consultazione suggeriscono l istituzione di specifici protocolli di comunicazione e sistemi di notifica a garanzia delle operazioni effettuate sulla piattaforma. Si evidenzia che la tecnologia che il GME implementerà e utilizzerà per la piattaforma per il bilanciamento del gas prevede per ogni operazione effettuata dall operatore un sistema di notifica, così come avviene negli altri mercati gestiti dallo stesso. d) Determinazione degli esiti della PB-GAS Con riferimento a tale aspetto è stato osservato: di rivedere le figure presenti nell Allegato C del Regolamento, in quanto apparentemente non coerenti sia con quanto disposto nelle Disposizioni Transitorie all interno dello stesso Regolamento, che con quanto previsto dall Autorità nella delibera ARG/gas 45/11; di eliminare l Articolo 29, comma 29.6, laddove si stabilisce che le offerte presentate da Snam Rete Gas abbiano priorità rispetto alle offerte degli operatori; di prevedere che, a parità di prezzo, in luogo della priorità temporale, si adotti il meccanismo pro-rata per definire le quantità accettate delle offerte che presentano lo stesso prezzo marginale. In ordine alla prima osservazioni si rileva che, di fatto, le figure riportate nell Allegato C illustrano i criteri generali con cui il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di valorizzazione e questi valgono sia per il periodo transitorio, in cui verranno considerate le sole offerte degli utenti di segno opposto rispetto a quello richiesto da Snam Rete Gas, che successivamente al 31 marzo 2012 quando verranno considerate anche le offerte degli utenti dello stesso segno rispetto a quello richiesto da Snam Rete Gas. In relazione al secondo aspetto ovvero quello riguardante la possibilità di eliminare la priorità delle offerte di Snam Rete Gas rispetto alle offerte degli operatori si ritiene che tale previsione è altresì presente nella Delibera ARG/gas 45/11 e sarebbe pertanto contraria alla ratio del sistema 9

di bilanciamento che dovrebbe garantire al responsabile del bilanciamento l approvvigionamento delle relative risorse al fine di assicurare la disponibilità delle predette risorse per la sicurezza del sistema gas. Relativamente, infine, alla richiesta di adottare il meccanismo pro-rata per definire le quantità accettate delle offerte marginali, in luogo della priorità temporale, tale suggerimento è stato recepito nell ambito della proposta di Regolamento oggetto della presente consultazione, prevedendo, inoltre, che qualora si debba procedere ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno la minore priorità di prezzo tra le offerte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo il criterio pro-quota, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte. L accettazione parziale - fatto salvo il caso in cui i quantitativi delle offerte accettate degli operatori risultino inferiori a quelli associati all offerta di Snam Rete Gas - non si applica all offerta di Snam Rete Gas, la quale ha sempre priorità massima. 5. Impianti di stoccaggio utilizzati ai fini della Piattaforma di bilanciamento La maggior parte dei soggetti partecipanti alla consultazione hanno rilevato l incongruenza tra quanto previsto dalla deliberazione 45/11 e quanto disciplinato nel Regolamento in relazione alle risorse di stoccaggio da impiegare ai fini della piattaforma di bilanciamento (Disposizione transitoria Articolo 52 Impianti di stoccaggio ). Con riferimento a tale aspetto, nella nuova proposta di Regolamento è stato eliminata la citata disposizione transitoria. 6. Obblighi informativi Alcuni operatori hanno manifestato perplessità in ordine alla previsione ai sensi della quale il GME nel pubblicare le offerte presentate da ciascun operatore ( ex. Articolo 8.2 della del. 45/11, ripreso dall articolo 10.2 della proposta di Regolamento: il settimo giorno successivo al giorno cui si riferiscono), renda altresì noto il nominativo del medesimo operatore. Tale previsione è stata formulata in adempimento di quanto disposto dall'articolo 8.2 della Del. 45/11, laddove è previsto che: il GME pubblica sul proprio sito internet le offerte ricevute da ciascun soggetto il settimo giorno successivo al giorno cui si riferiscono in analogia peraltro con le previsioni, in materia di trasparenza, adottate sul mercato elettrico a pronti. 10