1. Le presenti Linee guida disciplinano la concessione e l uso degli orti urbani siti nel Comune di Vicenza.



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LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E L USO DEGLI ORTI URBANI Art. 1- Oggetto, definizioni e finalità 1. Le presenti Linee guida disciplinano la concessione e l uso degli orti urbani siti nel Comune di Vicenza. 2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale di circa 50 mq, concesso in uso temporaneo, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle prescrizioni poste con le presenti Linee guida. 3. L Amministrazione Comunale di Vicenza individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità. 4. Il Comune, attraverso l iniziativa degli orti urbani, si propone di: - valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado e alla marginalità, recuperando il verde cittadino, offrendo un presidio del territorio e al contempo della qualità urbana dei luoghi; - sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini, offrendo loro spazi di relazione e momenti di scambio di esperienze e di saperi; - favorire percorsi di uscita dalla marginalità ed attività terapeutiche volte alla riabilitazione fisica e psichica; - favorire lo svolgimento di attività didattiche volte alla diffusione nelle scuole delle attività di educazione alimentare ed ambientale; - sostenere la produzione alimentare biologica e la diffusione di saperi legati alla cultura del cibo. Art. 2 - Requisiti per la concessione 1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei requisiti specificati nei successivi commi. 2. Requisiti richiesti per la categoria Orti per anziani (CATEGORIA A): - essere residenti nel Comune di Vicenza; - aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda; - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno

da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 50 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell ambito del territorio comunale; - essere in grado di coltivare personalmente l orto. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Al fine di perseguire contemporaneamente il bisogno di socializzazione della persona sola è consentita la presentazione di domande congiunte tra pensionati e tra pensionato e famiglie; per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica. In questo caso i requisiti di cui al terzo punto del presente comma dovranno essere posseduti da entrambi i soggetti richiedenti ed in ordine all assegnazione dei lotti sarà attribuito specifico punteggio alle domande congiunte. A parità di punteggio complessivo, sarà assegnata la precedenza in base alla data di presentazione della domanda. 3. Requisiti richiesti per la categoria Orti per famiglie (CATEGORIA B): - essere residenti nel Comune di Vicenza; - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 50 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell ambito del territorio comunale. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica. A parità di punteggio complessivo, sarà assegnata la precedenza in base alla data di presentazione della domanda. 4. Una percentuale di orti per zona viene riservata per finalità educative, terapeutiche, didattiche e culturali; suddetta percentuale viene stabilita dal bando di assegnazione degli orti stessi ( Orti sociali CATEGORIA C). 5. Una percentuale di orti per zona viene riservata a cittadini che, in possesso dei requisiti, anche in forma collettiva, intendano contribuire al versamento di un canone di concessione più elevato; anche suddetta percentuale viene stabilita dal bando di assegnazione degli orti stessi ( Orti di prossimità CATEGORIA D). Al fine di perseguire contemporaneamente il bisogno di socializzazione della persona sola e il sostegno alle famiglie con minori è consentita la presentazione di domande congiunte da parte di un pensionato e famiglie con minori; per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica. In questo caso i requisiti di cui al terzo punto del presente comma dovranno essere posseduti da entrambi i soggetti richiedenti ed in ordine all assegnazione dei lotti sarà data priorità alle domande congiunte previdenti il nucleo familiare con maggior numero di figli minori a carico.

6. E infine, facoltà dell Amministrazione Comunale riservare una quota di orti per zona ad associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, Onlus ovvero altri enti collettivi costituenti un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo ed operante nell ambito del Comune di Vicenza da almeno 1 anno; in questo caso la quota prevalente di associati deve essere residente nel Comune di Vicenza ( Orti per Associazioni CATEGORIA E). Nel caso in cui la concessione dell orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale. Art. 3 - Procedure di concessione e lotti riservati alle Categorie. 1. La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata dal presente Linee guida e da appositi bandi pubblicati per almeno dieci giorni nel sito internet del Comune di Vicenza. 2. Le graduatorie relative a ciascuna categoria soggettiva di cui all art. 2 sono formate applicando i criteri meglio specificati nei bandi di assegnazione ed approvate con determinazione dirigenziale. 3. La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante comunicazione all avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario: a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa; b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale; c) versi la quota di canone stabilita dall atto di concessione prima dell immissione in possesso del lotto assegnato ed entro l 11 novembre di ogni anno successivo. 4. Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all approvazione e pubblicazione di un nuovo bando. 5. Le percentuali di cui ai punti 4 e 5 dell art. 2 saranno stabilite in sede di bando di assegnazione. 6. I restanti lotti sono riservati in misura approssimativamente uguale ai soggetti appartenenti alle categorie A e B. A ciascun concessionario appartenente alle categorie A e B non potrà essere concesso più di un lotto. 7. L Amministrazione si riserva di modificare, mediante apposita deliberazione di Giunta, i criteri relativi alla consistenza e alla distribuzione dei lotti in occasione dell emanazione dei successivi bandi per la concessione degli orti pubblici.

Art. 4 - Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto 1. La concessione ha una durata complessiva di biennale rinnovabile per un ulteriore anno previa valutazione dell amministrazione comunale. 2. La concessione dell orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano. 3. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato. 4. L orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo. 5. Gli orti concessi ai soggetti appartenenti alle categorie A e B debbono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari o dal collaboratore indicato al momento della domanda per favorire la socializzazione (v. art. 2 commi 2 e 3). 6. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all ufficio competente per la gestione degli orti urbani. 7. L assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a 3 (tre) mesi, va segnalata all ufficio competente che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria. 8. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti. 9. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 7 e 8, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all art. 2. 10. Le concessioni intervenute successivamente in relazione a sopraggiunte disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc) manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione. 11. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. Art. 5 - Regole di utilizzazione degli orti urbani: obblighi 1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole e le condizioni stabilite nelle presenti Linee guida per l uso dell orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a: rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso; coltivare l orto assegnato con continuità;

mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.); tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, locali, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell assetto dell area; contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant altro deturpi o degradi l ambiente con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto; provvedere nei mesi invernali all eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito; usare con diligenza e senza sprechi l acqua per l irrigazione; osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti); adottare metodi di coltivazione biologica; pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone ai sensi del successivo art. 10; vigilare sull insieme degli orti segnalando al Rappresentante dei concessionari e all ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia; mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al Rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti; consentire in qualsiasi momento l accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall Amministrazione Comunale. Art. 6 - Regole di utilizzazione degli orti urbani: divieti 1. I concessionari non potranno: - avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno; utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare; svolgere attività diversa da quella della coltivazione orticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes); far accedere animali alla zone degli orti; recintare l'orto assegnato con delimitazione superiore ai 130 cm. di altezza occultare la vista dell orto con teli plastici, steccati o siepi; scaricare o lasciare in deposito materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto; accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL; costruire capanni e similari. È consentita la posa di coperture in plastica ad uso serra nella misura massima di m2x5 e ove non diano origine a strutture stabili ed indecorose; utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti, fertilizzanti chimici di sintesi o diserbanti che possano arrecare danno all'ambiente; effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune. 2. L inosservanza delle regole di cui all articolo precedente o dei divieti posti dal presente articolo sarà formalmente contestata al concessionario dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 8.

Art. 7 - Revoca della concessione 1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti nel precedente articolo 6, comma 2. 2. La concessione dell orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l area per altri scopi, variazione delle previsioni urbanistiche dell area o altro pubblico interesse. L area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune che potrà riassegnarlo in base alle graduatorie già stilate. 3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune. 4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l applicazione delle relative sanzioni. Art. 8 - Comitato per la gestione 1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l Amministrazione Comunale, in ciascuna area comunale destinata ad orti urbani, i concessionari degli appezzamenti, riuniti in Assemblea convocata per la prima volta dall Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza dei concessionari, un Comitato per la gestione degli orti composto da un numero variabile e dispari di rappresentanti comunque non superiore a 5. Il Comitato designa la proprio interno il rappresentante dei concessionari. Il Comitato cessa alla scadenza della concessione prevista dal bando di assegnazione. 2. L Amministrazione Comunale potrà partecipare all Assemblea mediante un proprio rappresentante. L Assemblea in seduta ordinaria si riunisce una volta l anno; le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sarà necessità su richiesta di almeno un quarto degli assegnatari o della maggioranza dei componenti del Comitato di gestione o su richiesta dell Amministrazione Comunale. La convocazione dell Assemblea deve essere effettuata dal Rappresentante dei concessionari per iscritto con indicazione dell ordine del giorno e resa nota a tutti i concessionari. 3. E compito del Comitato: - favorire la collaborazione e la socializzazione tra gli ortolani; - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l Amministrazione Comunale; - predisporre e affiggere nella bacheca situata presso opportuni siti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni e dei servizi igienici se presenti; - segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l adozione di provvedimenti specifici; - vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza e alla conservazione in buono stato delle parti comuni;

- convocare l Assemblea dei concessionari; - stabilire i criteri per l utilizzo e la ripartizione dell acqua; - stabilire l eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa; - stabilire eventuali orari di accesso agli orti; - svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali. 4. Il controllo sulla corretta gestione dell orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato. Art. 9 - Responsabilità e controversie 1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all Amministrazione Comunale eventuali spese sostenute per il ripristino. 2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell Amministrazione Comunale e/o di terzi durante l uso dell orto a lui concesso. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall uso dell orto urbano concesso. 3. L Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell uso dell orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso. Art. 10 - Canone concessorio e riparto delle spese 1. I concessionari delle categorie A, B, D ed E sono obbligati a sostenere le spese per la gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di concorso spese, denominata canone e fissata in sede di bando, su base annua (12 mesi). In caso di concessione di durata inferiore all anno il canone è commisurato in proporzione ai mesi di durata della stessa. La somma deve essere versata come previsto dall art.3 delle presenti Linee guida per la concessione e l uso degli orti pubblici urbani. 2. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfetarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati. 3. Per i concessionari appartenenti alle categorie A e B che presentino reddito ISEE in corso di validità inferiore alla soglia minima di povertà stabilita dalla Regione Veneto nonché per i

concessionari appartenenti alle categorie C ed E, il canone potrà essere ridotto o esentato, individuando modalità diverse di restituzione alla città. Art. 11 - Azione di controllo del Comune 1. L Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato. 2. I concessionari devono consentire l accesso ai funzionari del Comune incaricati dell attività di vigilanza di cui al presente articolo.