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Pagina 1 di 9 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Rev. Data Natura modifica Preparazione Verifica Approvazione 0 20/12/2004 Prima emissione Commissione, POF, DS Tutte Componenti, DS C.D.I., DS 1 Revisione Commissione, POF, DS Tutte Componenti, DS C.D.I., DS

Art. 1 : Comportamenti censurabili Pagina 2 di 9 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici in particolare non sono ammesse astensioni collettive dalle lezioni che costituiscono, come ribadito all articolo 5 del titolo V di codesto regolamento, assenze ingiustificate(art. 3 comma 1 del DPR 249 del 24/0/98). 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto formale che chiedono per sé stessi.(art. 3 comma 2 del DPR 249 del 24/0/98). 3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell Istituto(es. prove di evacuazione, rispetto della sicurezza e igiene all interno dell Istituto).(art. 3 comma 4 del DPR 249 del 24/0/98). 4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. (art. 3 comma 5 del DPR 249 del 24/0/98). 5. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e a osservare le disposizioni ricevute dai docenti accompagnatori durante la partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate, ad incontri (es. CIC), dibattiti, conferenze, assemblee organizzati all interno o all esterno della struttura scolastica.. Gli studenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumare in tutti i locali della scuola, servizi igienici compresi, ai contravventori verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Gli studenti sono pure tenuti a rispettare il divieto di uso del telefono cellulare e di altri strumenti di comunicazione o videoregistrazione durante le lezioni. (Atto di indirizzo M.P.I. 30/dip/segr. 15/03/2007). Per quanto riguarda la tutela della privacy è fatto divieto l acquisizione l uso improprio dei dati personali mediante l utilizzo dei telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. (Direttiva n. 104 del 30/11/2007).

Art. 2 : Tabelle n. 1 2 3 4-5 delle infrazioni, delle sanzioni, della condotta : Tab. 1: Infrazioni facilmente accertabili Pagina 3 di 9 DOVERI INFRAZIONI QUANDO SCATTA LA SANZIONE E TIPO α. numerose assenze α. 4 = comunicaz. Fam. β. assenze β. > 2 = comunicaz. Fam. ingiustificate χ. > 3 = comunicaz. Fam. δ. > 3 = comunicaz. Fam. ε. > 2 = comunicaz. Fam. Art.3: statuto Frequenza regolare χ. assenze strategiche δ. ritardi dopo intervalli o cambio ora. Dopo inutile comunicazione alle famiglie, non ammissione alle lezioni e provvedimento disciplinare di richiamo scritto CHI ACCERTA E COME Il docente che accerta l infrazione la comunica al coordinatore di classe il quale contatterà la famiglia e ne darà comunicazione in C.d.C. CONDOTTA 7 prolungata Art.3. statuto Rispetto degli altri Art.3 statuto Rispetto strutture e attrezzature ε. uscita dall aula durante le lezioni per recarsi in luoghi diversi da quello autorizzato. α. termini volgari e insulti, parole offensive tra studenti e nei confronti dei docenti e di tutto il personale. β. frequenti interventi inopportuni durante le lezioni α. mancanza pulizia ambiente. β. lievi danneggiamenti χ. scritte sui muri, sui banchi. δ. lanci di oggetti Dopo una nota scritta sul registro, comunicazione alle famiglie e provvedimento disciplinare di richiamo scritto. Il consiglio di classe adotta gli opportuni interventi educativi atti a valorizzare l integrazione e il rispetto tra le persone. Ripristino immediato delle attrezzature nello stato in cui si trovavano;nota registro. Provvedimento disciplinare di risarcimento del danno emergente : il docente interessato controlla l applicazione della sanzione Il docente interessato comunica al coordinatore che informa le famiglie e il C.d.C. Il docente comunica immediatamente il danneggiamento al DS. Il DS richiede alla famiglia il risarcimento del danno 7 7

Tab. 2 : Infrazioni gravi Pagina 4 di 9 DOVERI INFRAZIONI QUANDO SCATTA LA SANZIONE E TIPO α. Ricorso alla violenza in qualunque luogo e contesto; β. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui. χ. Atti di discriminazione nei confrontanti di altre persone δ. Furto e lancio di oggetti pericolosi a. subito b. subito c. subito d. subito e. subito f. subito g. subito h. subito i. subito Ripristino immediato delle attrezzature nello stato in cui si trovavano;nota registro. CHI ACCERTA E COME Il DS o il coordinatore di classe,su proposta del docente che accerta l infrazione, convocano il C.d.C per l irrogazione della sospensione e, per i casi più gravi, la non ammissione all esame di Stato. La procedura è prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e riportata nel Regolamento di Istituto CONDOTTA Art.3: statuto Rispetto degli altri ε. Violazione norme di sicurezza, compresa l apertura ingiustificata delle porte di sicurezza da cui si accede verso l esterno φ. Introduzione a scuola di droghe o alcolici e/o consumo degli stessi Provvedimento disciplinare di risarcimento del danno emergente : il docente interessato controlla l applicazione della sanzione. Nei casi d, e,f,g,h,i, il DS informa le autorità competenti e contestualmente la famiglia. La richiesta di risarcimento avverrà previa perizia. 5 γ. Gravi e volontari danneggiamenti ad attrezzature e strutture η. Infrazioni al divieto di fumo all interno dell Istituto ι. Reiterazione di danneggiamenti

Tab. 3 : Infrazioni gravi Pagina 5 di 9 DOVERI INFRAZIONI QUANDO SCATTA LA SANZIONE E TIPO Utilizzo del Telefono Cellulare. uso del telefono cellulare durante le Uso improprio del Cellulare lezioni Art.3: statuto Rispetto degli altri Privacy d.lgs.75/199 d.lgs.19/2003 Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione formale nei doveri indicata nello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 249/1998. Al fine di prevenire, durante le attività scolastiche, l uso scorretto del telefonino, è dovere di tutti gli studenti tenerlo spento e dentro lo zaino durante lo svolgimento delle attività didattiche. Gli Uffici di Presidenza e di segreteria amministrativa continueranno comunque a garantire, come sempre, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli. L uso è consentito durante l intervallo e alla fine delle lezioni, mai tra una lezione e l altra. CHI ACCERTA E COME Immediata annotazione sul registro di classe, ritiro del cellulare privo di Sim Card che sarà consegnato in busta chiusa in Presidenza e riconsegnato solo ed esclusivamente ai genitori. Sospensione CONDOTTA 7

Tab. 4 : Infrazioni gravi Pagina di 9 DOVERI INFRAZIONI QUANDO SCATTA LA SANZIONE E TIPO Viaggi di Istruzione Uscite Didattiche Partecipazione ad Incontri Formativi Ogni studente è tenuto al rispetto dei doveri previsti anche durante le uscite didattiche, le lezioni differite, i viaggi di istruzione. La sanzione sarà applicata al rientro del viaggio o dell uscita o alla fine dell incontro. CHI ACCERTA E COME Il DS o il coordinatore di classe,su iniziativa del docente che accerta l infrazione, convocano il C.d.C per l irrogazione della sospensione dai viaggi di istruzione successivi e/o dalle lezioni e, per i casi più gravi, la non ammissione all Esame di Stato La procedura è prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e riportata nel Regolamento di Istituto CONDOTTA Per quanto riguarda la partecipazione a viaggi di istruzione, uscite didattiche, lezioni differite, potranno essere precluse a coloro per i quali il C.d.C. avrà deciso, anche a maggioranza, il in condotta, quindi come pena accessoria per i casi di infrazioni gravi o non gravi ma reiterate. La partecipazione ad attività extracurriculari proposte dalla scuola quali teatro, attività sportive e altro, considerata la loro finalità educativa, potranno essere sospese solo nei casi di gravi infrazioni disciplinari e solo previo parere vincolante dei referenti responsabili di tale attività.

Tab. 5 : Infrazioni gravi che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni Pagina 7 di 9 DOVERI INFRAZIONI CHI ACCERTA E COME CONDOTTA Art. 4 Comma 9 : statuto Sanzioni che comportano l allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7 comma dell art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata ell allontanamento è adeguata alla gravità dell infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Il DS su proposta del coordinatore di classe o del docente che accerta l infrazione, convoca il C.d.I. per l irrogazione della sospensione e, per i casi più gravi, la non ammissione all esame di Stato. La procedura è prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e riportata nel Regolamento di Istituto Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d Istituto, 5 Art. 4 - comma 9bis: statuto Sanzioni che comportano l allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis) 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l anno scolastico; L irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d Istituto, 5 Art. 4 comma 9 bis e 9 ter: statuto Sanzioni che comportano l esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di stato conclusivo del corso di studi. Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, si può disporre l esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). L irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d Istituto, 5

Art. 3 : Organi competenti ad irrogare le sanzioni Pagina 8 di 9 Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento sono il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e il Consiglio d Istituto. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla Comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di classe, salvo quanto previsto dalla tabella 5. Per le altre sanzioni di natura più lieve è competente il Dirigente Scolastico. Art. 4 : Procedure di irrogazione delle sanzioni Il Dirigente Scolastico comunicherà entro tre giorni dalla riunione del Consiglio di Classe la sanzione comminata con lettera raccomandata (AR), indirizzata ai genitori dell allievo se minore; l allievo maggiorenne verrà informato con comunicazione personale di cui dovrà dare debita ricevuta, si invierà pure comunicazione anche ai genitori. Art. 5 : Organo di Garanzia Interno all Istituto E l organo di appello contro le sanzioni comminate ex articolo 3 commi 1-2-3-4-5- del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e delle successive modifiche e integrazioni del DPR n. 235 del 21 novembre 2007.L Organo di Garanzia si identifica nel Consiglio di Istituto eletto all'interno della scuola. Uno dei componenti, prescelto in seno all'organo di disciplina fungerà da istruttore e relatore nel corso del procedimento, salvaguardando la privacy dello studente ed in generale il segreto professionale e documentale secondo le vigenti disposizioni di legge. Art. : Ricorsi 1. Contro i provvedimenti di cui all art. 1 commi 1-2-3-4-5- gli allievi potranno ricorrere, mediante lettera raccomandata, per le sanzioni diverse dall allontanamento dalla scuola e per le sanzioni pecuniarie all Organo di garanzia Interno all Istituto entro 15 giorni dalla comunicazione del Dirigente Scolastico, in caso contrario si riterrà passata in giudicato (inappellabile). 2. L organo di garanzia di cui all art. 5 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgano all interno della scuola in merito all applicazione del DPR n. 235 del 21 novembre 2007. (Art. 2 comma 2 DPR 235/2007). 3. Il Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami posti degli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del DPR n. 235 del 21 novembre 2007, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. (Art. 2 comma 3 DPR 235/2007). 4. L organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall Amministrazione. (Art. 2 comma 4 DPR 235/2007). 5. l parere al cui comma 4 è reso entro il termine di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia comunicato il parere, o senza che l organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall acquisizione del parere. (Art. 2 comma 5 DPR 235/2007). Si applica il disposto di cui all art. 1, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.. L organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per tre anni scolastici.

Pagina 9 di 9 Art. 7 : Diritto alla difesa La difesa dell'alunno incolpato nel procedimento di impugnazione davanti all Organo di Garanzia Interno all Istituto è assicurato dalla presenza in giudizio di un rappresentante alla difesa. Tale rappresentante sarà scelto dallo studente sottoposto a procedimento disciplinare fra i soggetti appartenenti ad una delle componenti presenti nella scuola. Non potrà essere assunta la difesa, in quanto incompatibile, da chi è membro dell Organo di Garanzia interno o da chi è chiamato in concorso con l'interessato a rispondere delle violazioni per cui si apre il giudizio di impugnazione. Art. 8: Norme finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme generali in materia di sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento scolastico. (D.P.R. n. 249 del 24//1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 - Nota prot. 302/PO del 31 luglio 2008 - Quaderno del Patto di Corresponsabilità del Ministro Gelmini MIUR 23.02. 2009).