SISTEMA ISTITUZIONALE SULLA SICUREZZA

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SISTEMA ISTITUZIONALE SULLA SICUREZZA IL CAP. II del Titolo I del D.Lgs 81/08 prevede un articolato sistema istituzionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro mediante: comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (presso Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) ; la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali); comitati regionali di coordinamento; sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (L INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica); enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (l INAIL); attività promozionali; interpello (facoltà di porre da parte di determinati soggetti pubblici e privati nei confronti della direzione generale del Ministero del lavoro di porre quesiti di ordine generale sull applicazione delle normative); vigilanza (ASL, VIGILI DEL FUOCO, ISPETTORATO DEL LAVORO); disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 1

All INAIL sono assegnati compiti di informazione, assistenza e consulenza. In particolare: a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; b) ---- c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia, con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; g) ---- h) ---- i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi; l) predisposizione delle linee guida; m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. 2

Inoltre a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento; b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; d) ----- 3

CONSULENZA Al fine di incentivare le imprese all utilizzo del servizio di consulenza dell INAIL il decreto al comma 3 dell art. 9 prevede: Nell esercizio dell attività di consulenza non vi è l obbligo di denuncia di cui all articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l esercizio dell attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l ente di svolgere l attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. 4

L INAIL avvalendosi delle strutture ex ISPESL, svolge le seguenti attività: a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; b) interviene nelle materie di competenza dell'istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato; e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; 5

L INAIL avvalendosi delle strutture ex ISPESl, svolge le seguenti attività: f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per l elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia; h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente; 6

L INAIL avvalendosi delle strutture ex ISPESl, svolge le seguenti attività: n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi; p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell'agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; q) supporta l attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 7

ATTIVITA PROMOZIONALI DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE Le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione riguardano in particolare: a) progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; b) progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese; c) attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche. Questi progetti sono finanziati dall INAIL previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 8

LA VIGILANZA La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta: dalla azienda sanitaria locale competente per territorio; dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto di specifica competenza; Ispettorato del lavoro 9

ASL Le ASL hanno una competenza generale in materia di prevenzione igiene e controllo della salute dei lavoratori, nonché nell individuazione ed eliminazione dei rischi e delle cause di nocività degli ambienti di lavoro. In particolare le ASL hanno compiti di promozione della salute e di vigilanza, in questo contesto, su loro iniziativa o su delega dell Autorità Giudiziaria, possono verificare: 1. le caratteristiche strutturali ed organizzative degli ambienti nei quali si svolge l attività lavorativa; 2. le attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro; 3. gli impianti e le attrezzature elettriche; 4. i cantieri edili, compresi gli scavi e le fondazioni, le demolizioni i ponteggi; 10

5. i fattori di rischio legati agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, laser, microclima); 6. i fattori di rischio legati all uso di sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto); 7. i fattori di rischio legati agli agenti biologici che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 8. I fattori di rischio legati alle atmosfere esplosive; 9. il rispetto delle norme da parte dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti; 10. gli obblighi connessi ai contratti di appalto, di opera, di somministrazione; 11. l adeguatezza della formazione, informazione, addestramento dei lavoratori. 12. la verifica, su richiesta, dello stato di conformità degli impianti alle specifiche normative di sicurezza e del loro stato di manutenzione; 13. lo svolgimento di interventi di comunicazione e di informazione diretti ai lavoratori e ai cittadini per trasmettere conoscenze relative ai rischi e i pericoli legati all uso degli impianti e alle modalità di controllo. 11

Le ASL Possono avere inoltre il compito: di informazione, formazione ed assistenza diretti ai lavoratori e alle aziende relativamente ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e alle modalità con le quali è possibile ridurli o eliminarli; di realizzare interventi di promozione della salute in particolare relativi all abuso di alcol e tabagismo; di formulare, anche in coordinamento con altri soggetti, pareri per i Comuni in caso di realizzazione o ristrutturazione di locali destinati al lavoro, al fine di promuovere già in fase di progettazione la sicurezza e l igienicità dei locali; di coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti a rischi professionali; di svolgere valutazioni medico legali per l inserimento lavorativo dei disabili; di svolgere accertamenti al fine di tutelare le lavoratrici madri. 12

Altre funzioni delle ASL: pareri su agibilità per nuovi insediamenti produttivi, per autorizzazioni, in deroga a norme; certificazioni su rimozione o risanamento da amianto, riutilizzo del sito; vidimazione registro infortuni; provvedimenti e autorizzazioni riguardanti la notifica inizio attività produttive, piani di demolizione o rimozione amianto; comunicazioni obbligatorie all Unità Operativa: comunicazione di inizio lavori inerenti ristrutturazioni edili ai fini delle detrazioni fiscali (Legge 27.12.1997 n.449 e successive integrazioni); comunicazioni D. Lgs. 81/08 Titolo VIII capo 2 - rumore - deroga all'utilizzo DPI e rispetto valore limite; comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative all'uso di agenti biologici; comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni; comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da agenti chimici pericolosi; notifica di manutenzioni smaltimenti o bonifiche di aree con presenza di amianto - D. Lgs. 81/08 art. 250; notifica preliminare per cantieri temporanei o mobili - D. Lgs.81/08 art.99; attività sanitarie, provvedimenti e autorizzazione: parere per lo svolgimento di attività vietate agli adolescenti; ricorso avverso il giudizio di "idoneità" del medico competente aziendale; rilascio attestazione relative a mansioni lavorative che comportano rischio per la gravidanza. 13

Infine ricordiamo anche i compiti di verifica e di controllo delle ASL. Su loro iniziativa o su delega dell Autorità Giudiziaria, possono verificare: gli impianti a pressione contenenti gas o vapori; gli impianti di riscaldamento ad acqua calda; gli ascensori e montacarichi; gli impianti di sollevamento: gru e apparecchi di sollevamento, ponti sviluppabili su carro e autocarro, argani e scale aeree a inclinazione variabile; gli idroestrattori a forza centrifuga; gli impianti elettrici. Inoltre alle ASL è attribuita la competenza: di verificare, su richiesta, lo stato di conformità degli impianti alle specifiche normative di sicurezza ed il loro stato di manutenzione; di svolgere interventi di comunicazione e di informazione diretti ai lavoratori e ai cittadini per trasmettere conoscenze relative ai rischi e i pericoli legati all uso degli impianti e alle modalità di controllo. 14

I VIGILI DEL FUOCO Ai Vigili del Fuoco spetta la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "per quanto di specifica competenza". In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di: prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro; prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro; assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione. 15

I VIGILI DEL FUOCO Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi: 1. omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro; 2. rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; 3. omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi; 4. omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni; 5. omessa predisposizione del "documento della sicurezza e salute dei lavoratori«; 6. omessa designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 7. omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'incolumità dei lavoratori 8. omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione; 9. omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione; 10.omessa attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 16

ISPETTORATO DEL LAVORO Il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, esercita l attività di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell Azienda sanitaria locale competente per territorio. 17

Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. 18

IL SISTEMA SANZIONATORIO IL SISTEMA SANZIONATORIO Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 4 tipologie di sanzioni: 1. ARRESTO; 2. ARRESTO O AMMENDA; 3. AMMENDA; 4. SANZIONI AMMINISTRATIVE; Le sanzioni sono graduate in base alla gravità delle violazioni e alla rilevanza delle disposizioni violate per la tutela della sicurezza del lavoro. Il fine riparatorio prevale su quello punitivo (il D.Lgs. n. 106/09 ha recepito lo spirito del D.Lgs. n. 758/94). 19

IL SISTEMA SANZIONATORIO I soggetti a cui si applicano le sanzioni sono riportati di seguito. Datori di lavoro e Dirigenti ( es. art. 55). Preposti ( es. art. 56). Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori ( es. art. 57). Medici competenti ( es. art. 58). Lavoratori ( es. art. 59). Componenti dell impresa familiare, Lavoratori autonomi, Coltivatori diretti, Soci di società semplici in agricoltura, Artigiani e Piccoli commercianti (es. art. 60). Venditori, Noleggiatori e Concedenti in uso ( es. art. 87). Committenti di opere edili o Responsabili dei lavori ( es. art. 157). Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l esecuzione dell opera edile (es. art. 158). 20

IL SISTEMA SANZIONATORIO L art. 14 prevede la possibilità per il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL, servizio dell ASUR) di adottare un provvedimento amministrativo di carattere cautelare per la sospensione dell attività di impresa. Presupposto per la sospensione è l accertamento delle seguenti violazioni: impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; gravi violazioni individuate nell Allegato I: o reiterate nei 5 anni antecedenti (non prima del 5 agosto 2007): più violazioni (2 o più) commesse dallo stesso soggetto, che siano state oggetto di prescrizioni ex D.Lgs. n. 758/1994 ottemperate o di sentenze passate in giudicato; o della stessa indole: violazione della medesima disposizione o di più disposizioni tra quelle indicate nell Allegato I. Limite alla competenza dello SPISAL: in caso di accertate violazioni in materia di prevenzione incendi la competenza esclusiva è dei VV.F. (SPISAL segnala a Comando Prov.le VV.F.). 21

IL SISTEMA SANZIONATORIO ALLEGATO I: SOSPENSIONE DELL ATTIVITA D IMPRESA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELL AMBIENTE DI LAVORO Violazioni che espongono a rischi di carattere generale: 1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 2. mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; 3. mancata formazione ed addestramento; 4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; 5. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); 6. violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto; 7. mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; 8. mancanza di protezioni verso il vuoto; 9. violazioni che espongono al rischio di seppellimento; 10. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; 11. violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione; 12. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 13. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 14. mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); 15. violazioni che espongono al rischio d amianto; 16. mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. 22

IL SISTEMA SANZIONATORIO Caratteristiche del provvedimento : la sospensione è disposta solo sulle attività lavorative che espongono i lavoratori ai rischi gravi accertati; la sospensione consente solo lo svolgimento dei lavori strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni dello SPISAL; il provvedimento è impugnabile di fronte al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dal ricevimento; il provvedimento è revocabile dallo SPISAL a condizione del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 nel capitolo regionale per finanziare l attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. La mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione configura la contravvenzione di cui all art. 14 comma 10 punita con pena del solo arresto. Non si applica il D.Lgs. n. 758/94, ma l art. 302 de ld.lgs. 81/08. 23

IL SISTEMA SANZIONATORIO Chi può sporgere denuncia se accerta una violazione? Sono tenuti, giuridicamente obbligati, a denunciare un reato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che ne vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione dell'esercizio che questi svolgono. 24

D.Lgs 758/94 e disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza Il D.Lgs 758 introduce lo strumento della prescrizione, che, in caso di violazione alle norme in materia di sicurezza, sospende la procedura penale automatica, ed indica il tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione della violazione (comunicazione al Pubblico Ministero senza ritardo, art 347 Codice di procedura penale); il procedimento penale si sospende dal momento della iscrizione al Registro Notizie di Reato (art 335 Codice di procedura penale) fino al momento della comunicazione di ottemperanza o meno da parte dell'organo di controllo. I tempi indicati per la regolarizzazione sono prorogabili: fino a 6 mesi su richiesta del contravventore, per ulteriori 6 mesi se non dipende dal contravventore (provvedimento motivato comunicato al Pubblico Ministero). 25

D.Lgs 758/94 e disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza Alla scadenza dei tempi concessi l'organo di vigilanza verifica entro 60 gg: se il contravventore è adempiente, anche se oltre i termini o con azioni diverse rispetto a quanto indicato, ma comunque ritenute congrue, si è ammessi al pagamento di una sanzione pari a ¼ del massimo dell ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e si risolve in via amministrativa una violazione penale (entro 120 gg comunicazione al PM). se il contravventore è inadempiente, la procedura penale per le violazioni commesse procede in modo ordinario, con comunicazione entro 90 gg al Pubblico Ministero e al contravventore. Gli effetti della prescrizione del D.Lgs 758/94 si applicano anche nel caso in cui il contravventore provveda spontaneamente e autonomamente ad eliminare la situazione di pericolo e le conseguenze del danno a seguito di denuncia da parte di autorità diversa dall Organo di Vigilanza. Ciò perché la prescrizione è un procedimento speciale coordinato e parallelo al penale, quindi: non è rilevante che la notizia di reato sia inoltrata all Autorità giudiziaria da autorità diversa dall Organo di Vigilanza, perché l Organo di Vigilanza quando effettuerà l'ispezione è autorizzato ad applicare la prescrizione ora per allora 26