AVVISO ALLA CLIENTELA



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AVVISO ALLA CLIENTELA EMERGENZA CALAMITA NATURALI 2015 REGIONE CAMPANIA Ordinanza n. 298 del 17/11/2015 (G.U. n.277 del 27/11/2015) Richiesta Sospensione Rate Mutuo Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. Di conseguenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) ha emanato Ordinanza n. 298 del 17/11/2015 (G.U. n.277 del 27/11/2015), il cui art. 10 prevede che: In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla presente ordinanza, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo del 18 dicembre 2009 tra l'abi e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 maggio 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. Ambito e modalità di applicazione I titolari dei mutui, persone fisiche e imprese con residenza/sede legale o operativa in uno dei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania, possono richiedere alla propria Filiale della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino e non oltre il 31 maggio 2016. La lista dei Comuni danneggiati è stata individuata dal Commissario delegato con apposito provvedimento in calce al presente Avviso.

La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta e con le seguenti caratteristiche: per la clientela privata con riferimento all intera rata di mutuo; per la clientela imprese con riferimento alle sole quote capitale o all intera rata di mutuo. Costi ed effetti della sospensione In ogni caso per effetto della sospensione, il piano di ammortamento del mutuo si allunga di un periodo pari a quello della sospensione. In caso di sospensione dell intera rata, le rate di rimborso sospese saranno poste in pagamento in coda al piano di ammortamento originario, determinando una proroga dello stesso per un periodo pari al numero di rate sospese. A partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa e fino alla scadenza dell ultima rata sospesa matureranno gli interessi di sospensione per dilazione del pagamento. I suddetti interessi sono calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo. L importo corrispondente alla quota degli interessi di sospensione per dilazione del pagamento sarà posto in pagamento anch esso in coda al piano di ammortamento originario, unitamente alle rate sospese come sopra indicato, e ripartito proporzionalmente in ciascuna di esse. In caso di sospensione della sola quota capitale, a partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa e fino alla scadenza dell ultima rata sospesa il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite. I suddetti interessi sono calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo. Alla conclusione del periodo di sospensione, il piano di ammortamento residuo riprenderà automaticamente secondo la periodicità e gli importi originariamente previsti, posticipato di un numero di mesi pari alla durata della sospensione. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Per maggiori informazioni e per richiedere la sospensione occorre rivolgersi alla Filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo. Vicenza, 22 dicembre 2015