Comune di pontebba Provincia di Udine



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Comune di pontebba Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con deliberazione consiliare del 20.12.2005 n. 66 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Bulfon

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell art. 117, comma 6, della Costituzione e con riferimento all art. 4 della legge 131/2003, disciplina l attività di servizio alla persona. 2. Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione del capo II della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 Disciplina organica dell'artigianato e della legge 17 agosto 2005 n. 174 Disciplina dell attività di acconciatore e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Comune di Pontebba individua nella regolamentazione delle attività economiche opportunità di sviluppo e competitività del territorio. Art. 2 DEFINIZIONI E disciplinato l esercizio delle attività di: a) acconciatore o parrucchiere misto: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna comprendente il taglio dei capelli, l esecuzione di acconciature, la colorazione o la decolorazione dei capelli, le prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica, il taglio della barba e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli, ovvero secondo la definizione della legge 174/2005, trattasi dell attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. b) estetista: trattasi di attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti. L attività di estetista comprende anche i centri di abbronzatura e di dimagrimento; c) mestieri il cui esercizio va regolamentato al fine di tutelare l interesse pubblico dell utenza, tra i quali le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico (ricostruzione unghie), di massaggi in genere. Art. 3 DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ 1. Le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), esercitata in forma di impresa e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge regionale 22 aprile 2002 n.12 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni del presente regolamento. 2. Le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c), siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalle disposizioni del presente regolamento. 3. Le attività possono essere esercitate nel domicilio dell esercente purché in locali appositamente attrezzati, distinti da quelli destinati ad abitazione. 4. Le suddette attività possono essere esercitate a domicilio del cliente dalle imprese autorizzate in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni. 5. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 siano svolte in alberghi, palestre, caserme, in forma non occasionale, sottostanno alle leggi e alle disposizioni del presente regolamento. 3. E consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale.

4. L attività temporanea è soggetta alle disposizioni del presente regolamento. Art. 4 REQUISITI DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI 1. I locali da adibire alle attività disciplinate dal presente regolamento, oltre ad essere agibili, devono possedere i requisiti strutturali di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni. 2. Deve essere a disposizione esclusiva dell esercizio, ed all interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e lavamani, separato dai locali di lavoro per mezzo di un antilatrina. 5. Gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative. 6. In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori decreto legislativo 626/1994. 7. La superficie minima per l esercizio dell attività di acconciatore-parrucchiere misto ed estetista è di mq. 4. 8. All Azienda per i servizi sanitari è attribuita la vigilanza sull attività. Art.5 - REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE 1. Le attrezzature ed apparecchiature utilizzate per l esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento soddisfano i seguenti requisiti igienici e di sicurezza: a) Arredamento lavabile e disinfettabile; b) Biancheria pulita cambiata di volta in volta per ogni cliente; c) Le attrezzature e apparecchiature dell esercizio sono tenute costantemente e scrupolosamente pulite. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell uso disinfettati o sterilizzati con procedure. d) Tutte le apparecchiature elettromeccaniche sono conformi alla vigente normativa, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione. Art. 6 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. L esercizio dell attività di estetista o di acconciatore-parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. 2. L autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento. 3. L autorizzazione è valida per l intestatario, per i locali e per l attività in essa indicati. 4. I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l esercizio dell attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, sono indicati nell autorizzazione comunale. 5. L autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato. 6. Ogni variazione dei dati contenuti nell autorizzazione è comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti. 7. E soggetto ad autorizzazione il trasferimento di ubicazione dell esercizio. Art. 7-SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE

1. I termini di sessanta giorni, di cui all art. 19 della legge 241/90 per il controllo a seguito della presentazione della Dia e di cui all art. 20 della stessa legge 241/90 per il silenzio assenso a seguito della presentazione della domanda, decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda regolare e completa. 2. Qualora la denuncia o la domanda del privato non sia regolare o completa, il Comune ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della nuova denuncia o della nuova domanda regolari. 3. Nel caso in cui il Comune non provveda alla comunicazione di cui al comma 1, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda. 4. All atto della presentazione della denuncia o della domanda è rilasciata al soggetto interessato ricevuta recante le indicazioni di cui all art. 8, comma 2, della legge 241/1990. 5. Per la denuncia o domanda inviata per mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica all interessato le indicazioni di cui all art. 8, comma 2, della legge 241/1990. 6. L atto di assenso di cui all art. 20 della legge 241/1990 si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni di cui all art. 8 del presente regolamento. 7. I termini fissati possono essere interrotti una volta sola dall amministrazione, esclusivamente per la tempestiva richiesta all interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell interessato, di elementi o allegati della domanda che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati nella specifica norma di regolamento. 8. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. I termini fissati non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima. Art.8 -DOMANDA DELL AUTORIZZAZIONE 1. La domanda di autorizzazione è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito internet del comune di Pontebba: www.comune.pontebba.ud.it. 2. Nella domanda sono indicati: a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, se prevista, il codice fiscale della ditta autorizzata; b) il tipo di attività; c) l indirizzo completo di numero civico e l eventuale interno ove si attiverà l esercizio; d) il nominativo, se previsto, del direttore dell azienda nel caso di società non artigiana; e) dichiarazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. f) dichiarazione di conformità dell impianto elettrico alla legge 46/1990 e successive modificazioni e integrazioni; g) gli estremi dell agibilità dei locali. 3. Alla domanda è allegato diploma di qualificazione professionale, qualora previsto, o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale da parte del titolare dell impresa, del direttore dell azienda e dei soci che esercitano l attività;

Art. 9 - CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA 1. Il trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto al subentro nell esercizio dell attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. 2. Il subentrante presenta denuncia d inizio attività al Comune, ai sensi dell art. 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni entro 180 giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza del diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. 3. La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l esercizio dell attività e indicati al comma 2 dell art. 8. Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo 9. Art.10 ATTIVITA VARIE 1. L esercizio dell attività di tatuaggio, piercing e massaggio, con esclusione di quello ausiliario delle arti sanitarie, è soggetta a comunicazione. La comunicazione è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito internet del comune di Pontebba: www.comune.pontebba.ud.it. 2. Nella comunicazione sono indicati: a) la ragione sociale, i dati anagrafici b) il tipo di attività; c) l indirizzo completo di numero civico e l eventuale interno ove si attiverà l esercizio; d) dichiarazione di conformità dell impianto elettrico alla legge 46/1990 e successive modificazioni e integrazioni; e) gli estremi dell agibilità dei locali. 3. Alla domanda è allegato il testo delle inserzioni pubblicitarie attinenti l attività. Art. 11 ADEMPIMENTI 1. Il richiedente presenta al competente Ufficio comunale entro 90 giorni dall ottenimento dell autorizzazione: 1) Certificato di iscrizione all albo delle imprese artigiane; 2) Dichiarazione di inizio attività al registro delle imprese 3) L orario che intende adottare. 2. La cessazione dell attività di acconciatore ovvero parrucchiere misto e/o estetista è soggetta alla comunicazione al comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa. Art. 12 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. E disposta la sospensione dell attività qualora: a) l attività sia svolta in contrasto con le disposizione della legge regionale 12/2002 e del presente Regolamento; b) l impresa che intende svolgere l attività in forma artigiana non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l iscrizione all A.I.A. c) l impresa che intende svolgere l attività in forma non artigiana non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l iscrizione al Registro delle imprese. 2. La sospensione dell attività non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l autorizzazione è revocata.

3. Ai provvedimenti di revoca si applicano le disposizione di cui all art. 7 Legge 241/1990. 4. Sarà pronunciata la decadenza dell autorizzazione: a) qualora il titolare o il socio partecipante o il direttore dell azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente; b) in caso di sospensione per un periodo superiore a 30 giorni, senza averne dato comunicazione al Comune; 5. Per cause di forza maggiore, comunque documentate, il Comune può prorogare il termine di attivazione dell azienda o autorizzarne la sospensione dell attività. Art. 13 - ATTIVITÀ DI VENDITA 1. Alle imprese esercenti l attività disciplinata dal presente regolamento che vendono, alla propria clientela, prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali. 2. Le imprese esercenti l attività disciplinata dal presente regolamento possono effettuare attività di vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare, in deroga alle disposizioni in materia di attività commerciali di cui alla legge regionale 8/1999 e successive modificazioni e integrazioni, entro i limiti di cui all art. 75, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e successive modificazioni e integrazioni. 3. Nell ipotesi di cui al sopraindicato comma, l impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla sopraindicata norma. Art. 14 ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ 1. Le giornate e gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetista sono liberamente scelti dall esercente, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. E fatto obbligo di esporre sulla porta di accesso un cartello indicante l orario stesso. 2. Dal 2 gennaio al 30 novembre gli esercizi osservano la chiusura completa le domeniche e le festività infrasettimanali, fatta salva la chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, gli esercenti potranno facoltativamente rimanere aperti nei restanti giorni del mese di dicembre. 3. E consentita la chiusura dell esercizio, per ferie, per un periodo non superiore a 30 giorni. Art. 15 SANZIONI 1. L esercizio dell attività di parrucchiere misto e di estetista senza l autorizzazione comunale, ovvero nel caso di mancata presentazione della Denuncia di inizio attività per subingresso, comporta, in base a quanto previsto dall art. 17 comma 8, della L.R. 12/2002, la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1549,00. In tale caso il Comune dispone inoltre la chiusura immediata dell attività. 2. Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00.

Art. 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all albo pretorio comunale senza esito di ricorsi od opposizioni della Delibera Comunale di sua adozione.