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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale S. Carlo di Potenza Ospedale S. Francesco di Paola di Pescopagano Via Potito Petrone 85100 Potenza Codice Fiscale e Partita IVA 01186830764 ------------------------------------------------------------------------- UNITA OPERATIVA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Fornitura di cancelleria, materiale di consumo per stampanti fax e fotocopiatori, materiale monouso e sacchi a perdere ARTICOLO 1 OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA Il presente capitolato disciplina la fornitura di articoli di cancelleria, materiale di consumo per stampanti fax e fotocopiatori, materiale monouso e sacchi a perdere secondo il tipo e le quantità indicate nell allegato A al presente Capitolato occorrenti all Azienda Ospedaliera Regionale Ospedale San Carlo di Potenza (da ora in avanti indicata semplicemente come Azienda). Le quantità dell appalto tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo dell Azienda; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale necessità. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno e l Azienda si riserva di ordinare, a suo insindacabile giudizio, i quantitativi di ogni prodotto secondo le reali necessità che saranno rappresentate dalle strutture aziendali. ARTICOLO 2 DURATA DELLA FORNITURA La fornitura avrà la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione del contratto. La Ditta aggiudicataria avrà comunque l obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall Azienda, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso. ARTICOLO 3 PREZZI Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al momento della indizione della gara in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato della consegna, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria. L Azienda, effettuato l esame di congruità dei prezzi in vigore nel tempo, si riserva la possibilità di richiedere l applicazione di condizioni economiche migliorative. ARTICOLO 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO I pagamenti saranno effettuati entro novanta giorni dalla presentazione della fattura che dovrà essere redatta Pagina 1 di 7

secondo la normativa in vigore e dovrà essere effettuata sulla base dell ordinazione fatta dall Azienda. Le fatture, rilasciate in originale, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata; - indicazione del numero dell ordine aziendale informatizzato; - indicazione della bolla di consegna. Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso. ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELLA DITTA La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a: comunicare formalmente all U.O. Provveditorato ed Economato, al momento del ricevimento dell ordine, l eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto; fornire i prodotti indicati in offerta per tutta la durata della fornitura; comunicare tempestivamente all Azienda, a mezzo di raccomandata A/R, eventuali variazioni, cessioni e/o accorpamenti societari, con contestuale trasmissione di dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e clausole contrattuali relative alla fornitura in essere da parte del nuovo soggetto subentrante nel rapporto. ARTICOLO 6 FORNITURA DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA L Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura di tipologie di articoli diverse (riferite alla medesima categoria di prodotti) da quelle indicate in gara; in questo caso la Ditta sarà obbligata a fornire gli stessi articoli, secondo modalità identiche a quelle previste nel presente Capitolato, applicando ai prezzi di listino la percentuale di sconto praticata in sede di gara. La ditta aggiudicataria potrà proporre all Azienda la fornitura di prodotti migliorativi in luogo di quelli aggiudicati, alle stesse condizioni di aggiudicazione. L accettazione di tale proposta avverrà ad insindacabile giudizio dell Azienda. Nel corso della durata del contratto la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, qualora i beni oggetto del contratto siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato,a sostituirli con i nuovi beni, alle condizioni originarie o previa eventuale rinegoziazione dei corrispettivi. ARTICOLO 7 CONSEGNE La merce dovrà essere consegnata nella quantità e nei luoghi indicati nell'ordinazione da parte dell Unità Operativa Provveditorato e Economato. Il fornitore deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa. All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare alla predetta Unità Operativa apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate : specie e quantità dei singoli beni forniti, numero e data di riferimento dell ordine. Una copia, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Pagina 2 di 7

In mancanza di tali dati l Azienda potrà respingere la merce consegnata, senza che questo possa rappresentare per la Ditta aggiudicataria oggetto di rivalsa e di richieste economiche. Le consegne dovranno essere effettuate entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell ordinazione e nelle ore antimeridiane dalle 8,00 alle 13,00 e devono essere effettuate con mezzi idonei alla qualità della merce trasportata e nel pieno rispetto della normativa vigente. Costituiscono motivi di differimento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accertati dall'amministrazione appaltante, alla quale, a pena di risoluzione del contratto, deve essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. In caso d urgenza, espressamente indicata nell ordine, la Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. ARTICOLO 8 ACCETTAZIONE DELLA MERCE L'accettazione della prestazione è effettuata dall'ufficio preposto a riceverla tramite il rilascio di un'attestazione di regolarità da parte del responsabile. L'accettazione della fornitura non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa. La mancata contestazione della prestazione entro trenta giorni equivale ad accettazione. In caso di mancata rispondenza del prodotto ai requisiti qualitativi, l Azienda potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi: a) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro sette giorni lavorativi; b) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto dei prodotti da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell Azienda e salvo il risarcimento degli ulteriori danni; c) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell Azienda nelle sedi competenti. ARTICOLO 9 CAMPIONATURA I campioni presentati dall'aggiudicatario restano depositati nella sede dell Azienda per tutta la durata della fornitura, a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata. ARTICOLO 10 CAUZIONI L offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando da costituirsi ai Pagina 3 di 7

sensi dell art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione definitiva, la ditta contraente è tenuta a costituire una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, con le modalità prescritte dall art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. L Amministrazione appaltante ha comunque facoltà di esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente. La cauzione viene rimessa nella disponibilità del fornitore alla scadenza del contratto, previa verifica dell osservanza degli obblighi contratto ARTICOLO 11 RISCHI, GARANZIE E RESPONSABILITA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. L Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, nonché nell utilizzo dei prodotti forniti da difetti e imperfezioni degli stessi, intendendosi fin d ora l Azienda sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. L Azienda è altresì indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L Azienda è, infine, sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di violazione da parte della Ditta degli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza. Il contraente è tenuto alla garanzia per i vizi, con le modalità e le forme previste dal codice civile. Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuto a garantire, alle medesime condizioni convenute, la fornitura, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, o mediante un terzo assicurante, entro il termine fissato dal contratto per la consegna. E' fatta salva l'applicazione della penale, oltre all'incameramento della cauzione ed all'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno. ARTICOLO 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La Ditta aggiudicataria ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. Pagina 4 di 7

L inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c.. ARTICOLO 13 PENALITÀ L Azienda si riserva la facoltà di comminare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura, in caso di: a) consegne in ritardo, ; b) mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal presente capitolato ; c) mancata effettuazione o effettuazione con ritardo della sostituzione dei prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti; d) interruzione della fornitura, in tal caso l importo della penale è pari al 10% del valore medio dei consumi per il periodo dell interruzione. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito, comunicata semplicemente per via amministrativa, e trattenuta sui crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria in dipendenza del contratto; qualora questi ultimi non siano sufficienti, l Azienda potrà trattenere anche le somme dovute alla Ditta aggiudicataria in dipendenza di altri contratti in essere tra le parti. In caso di assenza di crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria o in caso di insufficienza di questi ultimi, l ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione definitiva. La Ditta aggiudicataria prende atto ed accetta che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ARTICOLO 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria la cessione, nonché il subappalto di tutta o di parte della fornitura senza preventiva autorizzazione dell Azienda. L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'azienda di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. ARTICOLO 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.mediante lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora con incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione nei seguenti casi: - in caso in cui l aggiudicatario si rendesse gravemente inadempiente agli obblighi discendenti dall applicazione, del contratto - dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro); - in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza come previsti all art. 13 del presente Capitolato; Pagina 5 di 7

- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta aggiudicataria; - in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti; - in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate; - in caso di forniture parziali; - in caso di cessione del contratto non autorizzata; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura; - in caso di fallimento, salve le ragioni spettanti all Azienda con privilegio sulla cauzione definitiva prestata, sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore;. - in caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria; - in caso di morte del fornitore, solo se si tratta di ditta individuale e l Azienda non intende accordare agli eredi la prosecuzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, l Azienda si riserva la facoltà di valutare l opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Alla Ditta aggiudicataria verranno addebitate le spese aggiuntive sostenute dall Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla compete alla Ditta aggiudicataria. L esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. ARTICOLO 16 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La ditta aggiudicataria, entro sessanta giorni dall approvazione dell aggiudicazione definitiva, viene invitato dall'amministrazione appaltante a stipulare il contratto. Ove il contraente non si presenti nel termine indicato, l'amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto concluso e di procedere alla scelta di un diverso contraente. ARTICOLO 17 SPESE CONTRATTUALI Le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. A carico dell Azienda rimane l imposta sul valore aggiunto (IVA), che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura ai sensi dell art. 18 della Legge n. 633/1972 e ss.mm.ii.. ARTICOLO 18 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell esecuzione del contratto è competente il Foro di Potenza. ARTICOLO 19 NORME FINALI Per quanto non previsto dal presente Capitolato Generale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. Pagina 6 di 7

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti. DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) Pagina 7 di 7