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ALLEGATO A all avviso pubblico UNI ONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTI NO VIA ROMA, 203 52014 PONTE A POPPI (AR) Oggetto: I stanza di am m issione e relative dichiarazioni per la partecipazione all avviso pubblico per la concessione di (barrare il lotto o i lotti a cui si è interessati a partecipare): LOTTO N. 1 - terreno per pascolo loc. BELLARI A all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. LOTTO N. 2 terreno per pascolo loc. FRASSI NETA all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. I l sottoscritto nato a il residente nel Com une di in via / piazza in qualità di (barrare l opzione di interesse): persona fisica; legale rappresentante della con sede in via / piazza C.F P. I VA tel fax PEC con espresso riferim ento alla persona giuridica rappresentata; legale rappresentante del raggruppam ento tem poraneo e/ o consorzio già costituito (cancellare la voce che non interessa) con sede in via / piazza C.F P. I VA tel fax PEC 1

con espresso riferimento al raggruppam ento rappresentato; rappresentante del raggruppam ento tem poraneo e/ o consorzio (cancellare la voce che non interessa) da costituirsi con espresso riferim ento al raggruppam ento rappresentato; CHI EDE di essere amm esso alla gara indicata in oggetto; Ai sensi dell Art. 46 - D.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicem bre 2000, in caso di dichiarazioni m endaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerrà nelle sanzioni penali richiam ate e decadrà im mediatam ente dalla eventuale aggiudicazione) DI CHI ARA - di aver preso visione del (barrare il lotto o i lotti a cui si è interessati a partecipare): LOTTO N. 1 - terreno per pascolo loc. BELLARI A all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. LOTTO N. 2 terreno per pascolo loc. FRASSI NETA all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. e di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trova; -di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) b) c) e) i) ed m ) dell art. 38 D. Lgs. 163/ 2006 e ss.mm.ii. - di non essere m oroso e/ o in contenzioso con l am ministrazione concedente; - di essere in regola con l adem pim ento degli obblighi contributivi; - di essere in regola con la norm ativa vigente in m ateria di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/ 2008 e ss.m m.ii); - di essere un soggetto proponente della seguente tipologia (in conformità con quanto disposto dall art. 3 com m a 2 del DPGR 60/ R del 15 ottobre 2014 Regolam ento di funzionam ento della Banca della Terra ) (barrare l opzione di interesse): im prenditore agricolo professionale, singolo o associato anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all articolo 2, comm a 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norm e in m ateria di im prenditore e im prenditrice agricoli e di im presa agricola) o coltivatore diretto, che non ha com piuto quaranta anni di età alla data della dom anda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli im prenditori non devono aver com piuto quaranta anni di età alla data della dom anda di assegnazione im prenditore agricolo professionale, singolo o associato,, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all articolo 2, comm a 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norm e in m ateria di im prenditore e im prenditrice agricoli e di im presa agricola) e coltivatori diretti, che hanno com piuto quaranta anni di età; 2

im prenditore agricolo singolo o associato, che non ha com piuto quaranta anni di età alla data della dom anda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli im prenditori non devono aver com piuto quaranta anni di età alla data della dom anda di assegnazione; im prenditore agricolo singolo o associato, che ha com piuto quaranta anni di età; nessuna delle precedenti tipologie; SI I MPEGNA al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente avviso e nel disciplinare di concessione all assunzione di ogni onere relativo., lì I l Legale Rappresentante I nform ativa ex art. 13 D.lgs. 1 9 6/ 20 0 3 Desideriam o inform arla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in m ateria di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la norm ativa indicata, tale trattamento sarà im prontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/ 2003, pertanto, Le forniam o le seguenti inform azioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando di concessione in oggetto. 2. Il trattam ento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei. 3. Il conferim ento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe com portare la m ancata o parziale esecuzione del contratto / la m ancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno com unicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 3

ALLEGATO B all avviso pubblico UNI ONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTI NO VIA ROMA, 203 52014 PONTE A POPPI (AR) Oggetto: Offerta per la partecipazione all avviso pubblico per la concessione di (barrare il lotto o i lotti a cui si è interessati a partecipare): LOTTO N. 1 - terreno per pascolo loc. BELLARI A all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. LOTTO N. 2 terreno per pascolo loc. FRASSI NETA all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. I l sottoscritto nato a il residente nel Com une di in via / piazza in qualità di (barrare l opzione di interesse): persona fisica; legale rappresentante della con sede in via / piazza C.F P. I VA tel fax PEC con espresso riferim ento alla persona giuridica rappresentata; legale rappresentante del raggruppam ento tem poraneo e/ o consorzio già costituito (cancellare la voce che non interessa) con sede in via / piazza C.F P. I VA tel fax PEC con espresso riferim ento al raggruppam ento rappresentato;

rappresentante del raggruppam ento tem poraneo e/ o consorzio (cancellare la voce che non interessa) da costituirsi con espresso riferim ento al raggruppam ento rappresentato; OFFRE Per il (barrare il lotto o i lotti a cui si è interessati a partecipare): LOTTO N. 1 - terreno per pascolo loc. BELLARI A all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. un canone annuale pari ad. (in lettere Euro. ), corrispondente ad un rialzo percentuale sul canone a base d asta pari al..% (in cifre).. (in lettere). LOTTO N. 2 terreno per pascolo loc. FRASSI NETA all interno del com plesso forestale regionale Foreste Casentinesi particelle forestali.. un canone annuale pari ad. (in lettere Euro. ), corrispondente ad un rialzo percentuale sul canone a base d asta pari al..% (in cifre).. (in lettere).., lì.. I l proponente/ Il Legale Rappresentante

RE GIONE TOSCANA Unione dei Comuni Montani del Casentino ALLE GATO alla determinazione n... del. avente per oggetto: Concessione d uso di terreni per pascolo in loc. Bellaria in comune di Chiusi della Verna, complesso regionale Foreste Casentinesi Disciplinare di concessione. Con il presente disciplinare di concessione d uso il dott. Paolo Grifagni, nato a Castel S. Niccolò (AR) il 16/8/1954, non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio n. 6 Gestione deleghe regionali dell Unione dei Comuni Montani del Casentino, P.I. 02095920514, di seguito denominata Ente concedente, concede in uso a.. con sede legale in prov. via. C.F..., P. IVA. nella persona del legale rappresentante sig... nato a.. prov.. il e residente in.. C.F.... di seguito denominato Concessionario, i seguenti beni: Art. 1. Oggetto della concessione. Sono oggetto della concessione d uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale Foreste Casentinesi e contraddistinti catastalmente al Foglio 29 particelle 1 parte ha 0.21.24, 6 parte ha 2.65.50, 27 ha 2.14.58, 28 parte ha 0.14.01, Foglio 30 particelle 6 parte ha 0.07.07, 9 parte ha 3.28.42, 11 parte ha 0.26.77, 12 ha 0.03.62, 15 ha 3.12.33, 16 ha 2.48.65, 18 ha 3.17.69, 57 ha 2.14.58, 58 ha 0.20.22 per un totale di ha 19.94.68. di pascolo erborato loc. Bellaria. Art. 2 Finalità della concessione. Il terreno, come contraddistinto al precedente art. 1, è concesso in uso al concessionario per

essere utilizzato come pascolo in accordo con le finalità previste dall art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i. Art. 3. Durata della concessione. La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla data della stipula, entro i limiti previsti dalle direttive regionali vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all Unione dei Comuni Montani del Casentino apposita richiesta scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall ente concedente al concessionario uscente. Non è ammessa la proroga della concessione ed è vietata la cessione del contratto e la sub concessione. L Ente concedente, previa acquisizione del parere dell Ente proprietario o di Ente Terre Regionali Toscane, può autorizzare l utilizzo degli immobili o di porzioni degli stessi da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell interesse pubblico. Art. 4. - Uso dei beni in concessione Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l onere di renderli idonei allo scopo per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d uso pena la rescissione immediata della concessione.

Il Concessionario nell usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l Unione dei Comuni Montani del Casentino e impegnandosi a rilevarla indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l utilizzo di detti beni. Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo al rispetto delle seguenti condizioni: E espressamente vietato al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell immobile. In caso di inadempienza l Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario. Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all Ente Terre Regionali Toscane e all Unione dei Comuni Montani del Casentino, il diritto accedere all immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l utilizzo del bene nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario. Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, previa autorizzazione dell Ente concedente, verranno eseguiti direttamente dal Concessionario e, dietro presentazione di regolari fatture, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all 80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del Concessionario (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo. 2) a non eseguire alcun intervento sui beni in concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato

al disciplinare di concessione, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005). 3) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso agricolo-forestale Foreste Casentinesi. In tal caso il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di: terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell Ente concedente. 4) a rispettare nello svolgimento delle attività tecnico-gestionali, le seguenti condizioni: - all interno dei terreni concessi esistono aree boscate e il concessionario ha il diritto, limitatamente ai terreni stessi, non oneroso di raccolta della legna morta secondo lo specifico disciplinare che dovrà essere richiesto all ufficio vigilanza forestale e attività commerciali dell Unione dei Comuni Montani del Casentino - potranno essere espressamente autorizzati dall Ente concedente diradamenti, taglio di singole piante, sramature e decespugliamenti per contenimento del margine del bosco, fatte

salve le eventuali autorizzazioni necessarie e il pagamento del valore di macchiatico se positivo - i terreni concessi dovranno essere decespugliati e il concessionario è tenuto al ripristino delle recinzioni e al rifacimento nelle zone dove sono inesistenti - è atto assoluto divieto al concessionario di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc.. 5) a risarcire all ente concedente qualsiasi danno causato all area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo 6) a pagare il canone annuo di concessione. Art. 6. - Forniture Tra i beni concessi è compresa una captazione di sorgente interna ai terreni concessi, la quale non riguarda in alcun modo l acqua, in quanto bene pubblico, né la sua qualità e quantità e il concessionario dovrà farsi carico delle spese inerenti la manutenzione della presa, dovrà costantemente curare la manutenzione delle tubazioni e della cisterna, restando responsabile di qualsiasi perdita e danno; il concessionario non è autorizzato ad effettuare nuove prese per la captazione delle acque, né a modificare quella esistente, senza autorizzazione da parte dell Ente concedente È a totale carico del concessionario ogni onere derivante da tale captazione, compresi quelli previsti dalla legge per la derivazione di acque pubbliche. Art. 7 Permessi e nullaosta. Il Concessionario si impegna a subordinare l effettivo uso del pascolo, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l espletamento dell attività alla quale è destinato l uso del bene. Art. 8. Canone di concessione ed oneri tributari. Il canone di concessione, risultante dall offerta espressa dal medesimo concessionario in sede

di gara è determinato in annui (euro.). Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L aggiornamento decorrerà a partire dall anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di marzo con una delle seguenti modalità: 1) versamento su conto corrente postale intestato all Unione dei Comuni Montani del Casentino - Servizio Tesoreria; 2) deposito presso l Ufficio Vigilanza e Attività Commerciali di contanti, nei limiti stabiliti dalla Legge, assegno di conto corrente non trasferibile o assegno circolare non trasferibile intestati come al punto 1; 3) bonifico bancario, tassativamente con esibizione di ricevuta emessa dalla banca dove questo è avvenuto; 4) versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria dell Unione dei Comuni. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l anno successivo. Sul concessionario gravano, ai sensi dell art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone. Art. 9. Cauzioni. A garanzia degli impegni derivanti dal presente disciplinare il concessionario ha costituito cauzione per l'importo di.= per mezzo di Ricevuta n. ; Art. 10. Divieti. E fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l uso e/o il godimento

anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione. Art. 11. - Revoca della concessione. La concessione potrà essere revocata quando: - a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso; - il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone; - il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi; - qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione; - qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni; - qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto. L ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. Art. 12. - Recesso. Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni. Art. 13. - Domicilio del Concessionario. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il

Concessionario elegge domicilio legale in Via. Art. 14 Foro competente. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo Art. 15 Spese. La presente scrittura viene registrata dall ente concedente a spese del Concessionario. Art. 16 Norme di rinvio. Per l osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini. Art. 18 Disposizioni finali. E parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti. Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione. Ponte a Poppi,. L Ente Concedente Il responsabile del servizio n. 6 Gestione Deleghe regionali dott. Paolo Grifagni.. Il Concessionario ************************************************************************************* **

ALLEGATO 1 STATO DI CONSISTENZA DEI BENI: L Ente concedente: dott. Paolo Grifagni Il concessionario:..

RE GIONE TOSCANA Unione dei Comuni Montani del Casentino ALLE GATO alla determinazione n... del. avente per oggetto: Concessione d uso di terreni per pascolo in loc. Frassineta in comune di Chiusi della Verna, complesso regionale Foreste Casentinesi Disciplinare di concessione. Con il presente disciplinare di concessione d uso il dott. Paolo Grifagni, nato a Castel S. Niccolò (AR) il 16/8/1954, non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio n. 6 Gestione deleghe regionali dell Unione dei Comuni Montani del Casentino, P.I. 02095920514, di seguito denominata Ente concedente, concede in uso a.. con sede legale in prov. via. C.F..., P. IVA. nella persona del legale rappresentante sig... nato a.. prov.. il e residente in.. C.F.... di seguito denominato Concessionario, i seguenti beni: Art. 1. Oggetto della concessione. Sono oggetto della concessione d uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale Foreste Casentinesi e contraddistinti catastalmente al Foglio 14 particelle 5 parte ha 0,400, 6 ha 0,386, 12 ha 1,688, 13 ha 0,043, 16 ha 0,180, 17 ha 0,175, 21 ha 1,789, 22 ha 1,415, 23 ha 0,508, 24 ha 0,916, 29 ha 0,117, 30 ha 2,479, 31 ha 0,379, 32 ha 7,232, 35 ha 0,544, 39 ha 3,449, 60 ha 4,222, 100 ha 0,435, 101 ha 0,538, 102 ha 1,600, 103 ha 0,895, 105 ha 0,785 per un totale di ha 32,673 di pascolo erborato loc. Frassineta. Art. 2 Finalità della concessione.

Il terreno, come contraddistinto al precedente art. 1, è concesso in uso al concessionario per essere utilizzato come pascolo in accordo con le finalità previste dall art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i. Art. 3. Durata della concessione. La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla data della stipula, entro i limiti previsti dalle direttive regionali vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all Unione dei Comuni Montani del Casentino apposita richiesta scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall ente concedente al concessionario uscente. Non è ammessa la proroga della concessione ed è vietata la cessione del contratto e la sub concessione. L Ente concedente, previa acquisizione del parere dell Ente proprietario o di Ente Terre Regionali Toscane, può autorizzare l utilizzo degli immobili o di porzioni degli stessi da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell interesse pubblico. Art. 4. - Uso dei beni in concessione Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l onere di renderli idonei allo scopo per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d uso pena

la rescissione immediata della concessione. Il Concessionario nell usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l Unione dei Comuni Montani del Casentino e impegnandosi a rilevarla indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l utilizzo di detti beni. Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo al rispetto delle seguenti condizioni: E espressamente vietato al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell immobile. In caso di inadempienza l Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario. Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all Ente Terre Regionali Toscane e all Unione dei Comuni Montani del Casentino, il diritto accedere all immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l utilizzo del bene

nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni. Art. 5. - Obblighi del Concessionario. Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, previa autorizzazione dell Ente concedente, verranno eseguiti direttamente dal Concessionario e, dietro presentazione di regolari fatture, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all 80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del Concessionario (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo. 2) a non eseguire alcun intervento sui beni in concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello

stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al disciplinare di concessione, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005). 3) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso agricolo-forestale Foreste Casentinesi. In tal caso il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di: terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell Ente concedente. 4) a rispettare nello svolgimento delle attività tecnico-gestionali, le seguenti consizioni: - all interno dei terreni concessi esistono aree boscate e il concessionario ha il diritto, limitatamente ai terreni stessi, non oneroso di raccolta della legna morta secondo lo specifico disciplinare che dovrà essere richiesto all ufficio vigilanza forestale e attività commerciali dell Unione dei Comuni Montani del Casentino - potranno essere espressamente autorizzati dall Ente concedente diradamenti, taglio di

singole piante, sramature e decespugliamenti per contenimento del margine del bosco, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie e il pagamento del valore di macchiatico se positivo - i terreni concessi dovranno essere decespugliati e il concessionario è tenuto al ripristino delle recinzioni e al rifacimento nelle zone dove sono inesistenti - è atto assoluto divieto al concessionario di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc.. 5) a risarcire all ente concedente qualsiasi danno causato all area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo 6) a pagare il canone annuo di concessione. Art. 6. - Forniture Tra i beni concessi è compresa una captazione di sorgente interna ai terreni concessi, la quale non riguarda in alcun modo l acqua, in quanto bene pubblico, né la sua qualità e quantità e il concessionario dovrà farsi carico delle spese inerenti la manutenzione della presa, dovrà costantemente curare la manutenzione delle tubazioni e della cisterna, restando responsabile di qualsiasi perdita e danno; il concessionario non è autorizzato ad effettuare nuove prese per la captazione delle acque, né a modificare quella esistente, senza autorizzazione da parte dell Ente concedente È a totale carico del concessionario ogni onere derivante da tale captazione, compresi quelli previsti dalla legge per la derivazione di acque pubbliche. Art. 7 Permessi e nullaosta. Il Concessionario si impegna a subordinare l effettivo uso del pascolo, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l espletamento dell attività alla quale è destinato l uso del bene. Art. 8. Canone di concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in annui (euro.). Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L aggiornamento decorrerà a partire dall anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di marzo con una delle seguenti modalità: 1) versamento su conto corrente postale intestato all Unione dei Comuni Montani del Casentino - Servizio Tesoreria; 2) deposito presso l Ufficio Vigilanza e Attività Commerciali di contanti, nei limiti stabiliti dalla Legge, assegno di conto corrente non trasferibile o assegno circolare non trasferibile intestati come al punto 1; 3) bonifico bancario, tassativamente con esibizione di ricevuta emessa dalla banca dove questo è avvenuto; 4) versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria dell Unione dei Comuni. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l anno successivo. Sul concessionario gravano, ai sensi dell art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone. Art. 9. Cauzioni. A garanzia degli impegni derivanti dal presente disciplinare il concessionario ha costituito cauzione per l'importo di.= per mezzo di Ricevuta n. ; Art. 10. Divieti.

E fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione. Art. 11. - Revoca della concessione. La concessione potrà essere revocata quando: - a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso; - il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone; - il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi; - qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione; - qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni; - qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto. L ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi Art. 12. - Recesso. Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni. Art. 13. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale in Via. Art. 14 Foro competente. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo Art. 15 Spese. La presente scrittura viene registrata dall ente concedente a spese del Concessionario. Art. 16 Norme di rinvio. Per l osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini. Art. 18 Disposizioni finali. E parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti. Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione. Ponte a Poppi,. L Ente Concedente Il responsabile del servizio n. 6 Gestione Deleghe regionali dott. Paolo Grifagni.. Il Concessionario *************************************************************************************

** ALLEGATO 1 STATO DI CONSISTENZA DEI BENI: L Ente concedente: dott. Paolo Grifagni Il concessionario:..