REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DEI CIRCHI EQUESTRI, DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI (Legge 18 marzo 1968, n.



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COMUNE DI FARA GERA D ADDA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DEI CIRCHI EQUESTRI, DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI (Legge 18 marzo 1968, n. 337)

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 13/06/05 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina, in applicazione dell art. 9 della Legge 18.03.1968, n. 337, le modalità di concessione di aree comunali per l installazione e l esercizio dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività. Art. 2 DESTINAZIONE DELLE AREE Le attività di cui al cui al precedente art. 1 sono esercitate sulle aree comunali o in quelle aree di cui l Amministrazione Comunale ha la disponibilità, destinate a tale scopo ai sensi dell art. 9 della Legge n. 337/1968. Art. 3 DEFINIZIONI Ai sensi della citata Legge n. 337/1968, sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento. Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazione di spettacolo viaggiante. I circhi equestri sono costituiti da un tendone mobile sotto cui si svolgono esibizioni di artisti dello spettacolo e di animali. Il numero di posti e la lunghezza dell asse maggiore del tendone sono gli elementi che, secondo le disposizioni ministeriali, determinano le categorie dei circhi equestri. Art. 4 CONCESSIONE DELLE AREE La concessione delle aree è fatta dal Comune direttamente ad ogni singolo esercente, nel rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano la materia ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico in base alla tariffa e con le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale per l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. La concessione dell area non costituisce licenza di polizia amministrativa per pubblici trattenimenti di cui al comma precedente. Le concessioni delle aree comunali sono esclusivamente temporanee, per periodi non eccedenti i 15 giorni, eventualmente prorogabili fino a 30 giorni. L utilizzo di aree private di cui gli esercenti producano il benestare della proprietà, è soggetto alle norme del presente regolamento per quanto applicabili. La concessione dell area può essere revocata in qualsiasi momento: - per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dell atto di concessione, - per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse. Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il concessionario, ottenuta la concessione dell area, dovrà presentare al Sindaco, ai sensi dell art. 69 del T.U.L.P.S. domanda specificando: - generalità complete; - codice fiscale - partiva I.V.A.; - recapito telefonico; 2

- tipo e numero delle attrazioni; - misure di ingombro dell attrazione comprensive di pedane, sporgenze, pensili e cassa; - numero e targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto e relative dimensioni. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: - copia della licenza annuale rilasciata dal comune di residenza ex art. 69 TULPS; - certificato di collaudo dell attrazione con la validità prevista dalle disposizioni vigenti; - polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi; - benestare del proprietario per le domande riferite ad aree private; - documenti utili ai fini della graduatoria di anzianità; - una fotografia dell attrazione da installare, nel caso venga presentata come Novità. Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio degli spettacoli. Le domande per attrazioni consistenti in novità spettacolari potranno essere presentate in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ma in questo caso potranno essere esaminate solo in coda alla graduatoria eventualmente già formulata ed accolte salvo disponibilità di superficie. L istruttoria delle domande è effettuata dall Ufficio di Polizia Locale. Art. 6 LICENZA COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA L esercizio dell attività nell ambito del territorio comunale è subordinato al rilascio, da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, della licenza di cui all art. 69 Testo Unico P.S., previa verifica degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene. La licenza è concessa alle seguenti condizioni: a) le attrezzature dello spettacolo viaggiante devono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali indicate nell elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma dell art. 4 della Legge n. 337/1968; b) l attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica oltre la normale tollerabilità e l emissione sonora non dovrà protrarsi oltre il termine che verrà fissato di volta in volta dell Amministrazione Comunale. Art. 7 NORME DI COMPORTAMENTO Il titolare della licenza per l esercizio dell attrazione e concessionario della relativa area deve: ritirare la concessione prima di effettuare l occupazione; mantenere l area e l attrazione in modo decoroso; osservare l orario di apertura e chiusura indicato nell autorizzazione, esibire l atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica; osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dall Autorità; operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia. Egli è tenuto a gestire direttamente, ovvero mediante rappresentante autorizzato ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311, l attrazione per la quale è stata autorizzata l installazione; è vietata ogni forma di sub concessione. Non è consentita la sostituzione del tipo di attrazione, se non per motivazioni specifiche che dovranno essere valutate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Le roulottes di abitazione ed i carriaggi dovranno essere sistemati nelle località indicate dall Amministrazione Comunale. 3

Art. 8 DEPOSITO CAUZIONALE A tutela di eventuali danni che possono essere arrecati al patrimonio comunale sarà richiesto al titolare della concessione una cauzione dell importo variabile da 100,00 a 2.000,00 in relazione alla superficie richiesta. Tale cauzione sarà restituita dopo che il concessionario avrà riconsegnato l area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa. Art. 9 ONERI DEL CONCESSIONARIO E RESPONSABILITA CIVILE Tutte le spese relative alla concessione, autorizzazione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell esercizio dell attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l Amministrazione Comunale. E fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi. TITOLO II CIRCHI EQUESTRI E PARCHI DI DIVERTIMENTO Art. 10 - CIRCHI EQUESTRI Concessione area e presentazione della domanda I circhi equestri possono di norma utilizzare la stessa area per non più di tre volte all anno, per un periodo massimo di un mese, con un intervallo minimo di tre mesi tra l una e l altra occupazione. Le domande vanno presentate in conformità a quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento. Art. 11 - Disposizioni igieniche e di sicurezza L Amministrazione Comunale al momento dell arrivo delle strutture del circo, potrà sottoporre animali ed attrezzature ad un controllo sanitario diretto ad accertare le condizioni per il rilascio dell autorizzazione. Il direttore e il titolare del circo si impegnano ad osservare il protocollo d intesa tra l Ente Nazionale Circhi e l Ente Nazionale Protezione animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi. L autorizzazione all esercizio dell attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla Legge 12.11.1993, n. 473 in caso di recidiva o di condanna. Art. 12 PARCO DI DIVERTIMENTO PER LA FESTA PATRONALE DI S. ALESSANDRO Sul territorio comunale, nelle aree di cui al precedente art. 2 è consentito annualmente l allestimento di un Luna Park in occasione della Festa Patronale di S. Alessandro, ricorrente il 26 Agosto, per un periodo massimo di giorni 15, tra la fine di Agosto e l inizio di Settembre. 4

Art. 13 Presentazione delle domande e formazione della graduatoria Le istanze di partecipazione al Luna Park dovranno essere presentate in conformità all art. 5 del presente Regolamento. L istruttoria delle domande è affidata all Ufficio di Polizia Locale. L Ufficio di Polizia Locale, esaminate le domande pervenute in regola con quanto richiesto dal presente regolamento, redigerà l organico del parco inserendo le attrazioni secondo la graduatoria di anzianità formulata e determinando eventualmente anche quelle da inserire per la prima volta quali novità di interesse spettacolare. La graduatoria di anzianità verrà formata secondo i seguenti criteri: a) Anzianità di frequenza al parco con la medesima attrazione: 10 punti per anno. b) Anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione: 2 punti per anno. L interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l azzeramento del punteggio precedentemente acquisito c) Anzianità di esercizio con la medesima attrazione: 1 punto per anno. Tale requisito potrà essere documentato con dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali per le imprese associate, o da autocertificazione per le altre. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria. A parità di punteggio, sarà privilegiato l esercente con maggiori anni di appartenenza alla categoria, rilevabili dalla prima licenza di esercizio. La caratteristica della novità si mantiene per una edizione, dopodiché l attrazione verrà considerata alla stregua delle altre. Qualora il titolare della concessione non possa essere presente al parco di divertimenti per giustificati motivi di forza maggiore, conserva l anzianità acquisita e l attrazione sarà sostituita esclusivamente attingendo alla graduatoria dei non assegnatari. Qualora il titolare della concessione non si presenti al parco senza giustificati motivi di forza maggiore, conserva l anzianità acquisita ma perde ogni diritto per i due anni successivi alla partecipazione allo stesso parco. Art. 14 Obblighi del concessionario Il concessionario dell area comunale deve ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l esercizio dell attrazione, producendo la certificazione di corretto montaggio delle strutture ed impianti elettrici, a firma di un tecnico abilitato. Art. 15 Rappresentanza del Parco Divertimenti La gestione dei rapporti con i titolari delle attrazioni può essere affidata ad un rappresentante indicato dai partecipanti al parco tra gli appartenenti allo stesso. Art. 16 Allestimento del Parco Divertimenti E compito dell Ufficio di Polizia Locale predisporre apposita planimetria delle aree di cui all art. 2, individuando gli spazi nei quali installare le singole attrazioni. L allestimento sul posto delle attrazioni avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale comunale addetto. Art. 17 Orario di attività e disposizioni sullo svolgimento delle attrazioni L attività delle attrazioni inizia non prima delle ore 10,00 e deve terminare entro le ore 24,00. Le attrazioni durante l orario di apertura del parco dovranno essere vigilate. 5

Durante l orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all interno dell area. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco divertimenti, l uso appropriato degli apparecchi sonori, il rispetto delle condizioni igienico sanitarie, la pulizia dell area. TITOLO III SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 - SANZIONI Per le violazioni delle norme e delle prescrizioni del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Ai trasgressori saranno altresì applicate le eventuali sanzioni previste da tutte le altre norme di legge e dal Regolamento di Polizia Urbana, oltre agli altri regolamenti comunali applicabili. Art. 19 - RINVIO Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1968, n. 337, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi di divertimento. ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI N d ordine Ubicazione dell area Delimitazione dell area 1 Via A. Reseghetti Parcheggio Centro Sportivo Dimensioni Attività consentite Mq. 2.100 Circhi e parchi di divertimento in genere 6

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 OGGETTO pag. 2 Art. 2 DESTINAZIONE DELLE AREE pag. 2 Art. 3 DEFINIZIONI pag. 2 Art. 4 CONCESSIONE DELLE AREE pag. 2 Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE pag. 3 Art. 6 LICENZA COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA pag. 3 Art. 7 NORME DI COMPORTAMENTO pag. 3 Art. 8 DEPOSITO CAUZIONALE pag. 4 Art. 9 ONERI DEL CONCESSIONARIO E RESPONSABILITA CIVILE pag. 4 TITOLO II CIRCHI EQUESTRI E PARCHI DI DIVERTIMENTO Art. 10 CIRCHI EQUESTRI pag. 4 Concessione area e presentazione della domanda Art. 11 Disposizioni igieniche e di sicurezza pag. 4 Art. 12 PARCO DI DIVERTIMENTO PER LA FESTA PATRONALE DI S. ALESSANDRO pag. 5 Art. 13 Presentazione delle domande e formazione della graduatoria pag. 5 Art. 14 Obblighi del concessionario pag. 5 Art. 15 Rappresentanza del Parco Divertimenti pag. 5 Art. 16 Allestimento del Parco Divertimenti pag. 6 Art. 17 Orario di attività e disposizioni sullo svolgimento delle attrazioni pag. 6 TITOLO III SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 Sanzioni pag. 6 Art. 19 Rinvio pag. 6 ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI pag. 6 7