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Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni ARG/com 224/10 e 486/2014/R/com Deliberazione 17 novembre 2010 ARG/com 201/10 Direttive per lo sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 17 novembre 2010 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10); la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/72/CE (di seguito: Direttiva 2009/72/CE); la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/73/CE (di seguito: Direttiva 2009/73/CE); la deliberazione dell Autorità 27 giugno 2007,n.156/07, e l allegato Testo Integrato delle disposizioni dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (di seguito: l Autorità) per l erogazione dei servizi di vendita dell energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 Giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: TIV); la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, n.348/07, e l allegato Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell energia elettrica (di seguito: TIT); la deliberazione dell Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito deliberazione GOP 35/08) la deliberazione dell Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito deliberazione ARG/com 134/08); la deliberazione dell Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG); la deliberazione dell Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e l Allegato Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS); 1

la deliberazione dell Autorità 14 ottobre 2009, GOP 42/09 (di seguito: deliberazione GOP 42/09); la deliberazione dell Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09); la deliberazione dell Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 128/10); il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10); Considerato che: la legge n. 481/95 assegna all Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell efficienza nel settore energetico e prevede che l Autorità studi l evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all erogazione dei medesimi; promuova iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali; la legge 99/09 stabilisce che l Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia; le deliberazioni GOP 42/09 e GOP 71/09 di attuazione dell articolo 27, comma 2, della legge 99/09 in materia di avvalimento da parte dell Autorità hanno previsto che l Acquirente unico progettasse e realizzasse un sistema centralizzato avente ad oggetto la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali e che gli oneri siano in prima fase ricompresi nel calcolo del corrispettivo di cui all articolo 44 dell'allegato A della deliberazione n. 111/06 (uplift) in egual proporzione mensile su base annua; nell ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/com 134/08 l Autorità ha pubblicato il DCO 14/10 con cui ha descritto, tra l altro, le possibili caratteristiche gestionali ed operative dell Agente del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII); in esito alla predetta consultazione la maggioranza dei soggetti che ha presentato osservazioni: - concorda nell utilizzo del SII come strumento per la soluzione strutturale dei problemi di scambio informativi tra gli operatori del settore - sollecita l utilizzo del maggior numero di processi possibile aggiuntivi allo switching (quali la gestione delle misure, della morosità il pre-check) al fine di massimizzarne l efficacia e minimizzarne il costo; - sottolinea la necessità di adeguati requisiti di competenza tecnica e governance al fine di garantire l indipendenza del Gestore del SII; la deliberazione ARG/com 128/10 ha approvato il progetto di massima del sistema informativo centralizzato trasmesso dall Acquirente unico e ha previsto che, entro 2

il 15 novembre 2010, l Acquirente unico predisponga ed invii all Autorità per l approvazione, un capitolato tecnico e un disciplinare; la predisposizione del capitolato e del disciplinare deve avvenire in coerenza con la definizione dei processi da parte dell Autorità e con quanto preliminarmente indicato nella lettera Acquirente unico 3 agosto 2010; la legge 129/10 prevede che: - sia istituito, presso l Acquirente unico, un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto l Autorità emani i criteri generali per il funzionamento del SII; - le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il SII siano stabilite dall Autorità e che tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, sulla base di indirizzi generali definiti dall'autorità, sentite le Commissioni parlamentari competenti; - nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l Autorità adotti specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili; - le informazioni scambiate nell ambito del SII, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall Autorità, siano valide a tutti gli effetti di legge e siano funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura; - dall attuazione di quanto sopra riportato non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; - la misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'autorità a carico degli operatori dei settori dell energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori. la gestione dei flussi informativi e della banca dati dei punti di prelievo, che costituisce parte essenziale del SII, riguarda tutti i punti di prelievo nazionali di energia elettrica e gas naturale; le attività che dapprima possono beneficiare, anche in considerazione della maggior maturità regolatoria raggiunta, e pertanto essere trasferibili al SII sono quelle inerenti, integranti e a supporto dei processi di switching del settore elettrico; i costi delle prestazioni di cui al precedente alinea sono connaturati alla partecipazione di ciascun punto di prelievo al mercato liberalizzato, più che all entità dei consumi; i costi delle attività di gestione e acquisizione del SII possono, conseguentemente, essere coperti a partire da una corrispettivo che gli utenti del servizio di 3

dispacciamento e gli esercenti la maggior tutela pagano in ragione del numero dei punti di prelievo di energia elettrica serviti in ciascun mese, in attesa che le prestazioni del SII siano estese anche al settore del gas naturale, allorquando si potrà prevedere una revisione del driver di imputazione dei costi anche con eventuali criteri di riequilibrio degli investimenti anticipati dal settore elettrico; nell ambito del servizio di maggior tutela esiste già oggi un rapporto diretto tra l Acquirente unico, soggetto incaricato dell approvvigionamento dell energia elettrica per i clienti del servizio, e gli esercenti il servizio medesimo. Considerato inoltre che: la fissazione dei criteri generali per il funzionamento del sistema comporta anzitutto la definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti in relazione alle singole attività necessarie allo sviluppo, manutenzione, aggiornamento, utilizzo e accesso del SII; l Autorità ha definito con la deliberazione GOP 35/08 l Anagrafica degli operatori dei settori dell energia elettrica e del gas, definendo altresì il protocollo informatico unificato per trasmissione di dati e documenti a cui gli operatori si devono conformare; l Autorità definisce il disegno dei nuovi processi necessari al funzionamento dei mercati energetici che devono essere implementati con l introduzione del SII; l Acquirente unico ha la responsabilità dello sviluppo, realizzazione ed esercizio del SII, definendone tutti i dettagli necessari sia da un punto di vista informatico che dei rapporti con gli utenti del sistema. lo sviluppo del SII non ha solo l obiettivo di implementare in modo efficiente i processi esistenti, ma costituisce anche un opportunità di miglioramento della loro efficienza ed efficacia; Ritenuto che sia: necessario che l Autorità, con successivi provvedimenti, modifichi l assetto organizzativo, cioè il complesso di regole che governa i processi attraverso cui sono realizzate le attività di gestione dei clienti finali, ai fini di consentire l operatività del Sistema Informativo Integrato; necessario che l Acquirente unico pianifichi e sviluppi il progetto per gradi, implementando le funzionalità e i processi per il funzionamento dei mercati energetici secondo le priorità fissate dall Autorità, in conformità a quanto previsto dall attuale quadro legislativo e regolatorio; opportuno che rientri fra i compiti dell Acquirente unico anche quello di sottoporre all Autorità la proposta di modifica dei processi esistenti in considerazione che l incremento dell efficienza dei processi sia raggiungibile attraverso lo studio e l implementazione di soluzioni ad hoc identificabili di volta in volta anche nella fase di sviluppo di dettaglio del SII; necessario che l Acquirente unico garantisca la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, e la loro salvaguardia nel tempo e che predisponga un architettura informatica dotata di strumenti e standard consolidati e ragionevolmente duraturi 4

nel tempo e che le procedure di qualificazione degli utenti per l utilizzo del sistema dell Acquirente unico siano attuate in base ai principi di imparzialità e non discriminazione e tenendo conto delle modalità già in atto per l Anagrafica degli operatori istituita con la deliberazione GOP 35/08; necessario stabilire criteri generali di funzionamento e gestione del SII, ivi inclusa l istituzione di una Commissione di raccordo ed indirizzo presieduta dall Autorità e con componenti di Autorità e Acquirente unico. Ritenuto, inoltre, che sia: necessario che tutti i soggetti, previsti alla interazione e partecipazione operativa del SII a regime, garantiscano piena collaborazione fin dalle indispensabili fasi preparatorie e prodromiche all avvio della piena operatività del SII, con le modalità stabilite da Acquirente Unico; necessario che i medesimi soggetti del precedente alinea garantiscano veridicità, correttezza e aggiornamento dei dati e le informazioni fornite; Ritenuto, infine, che sia: opportuno che il corrispettivo per il SII pagato dagli utenti del dispacciamento a Terna nella fatturazione mensile sia versato dalla stessa in apposito conto istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico (di seguito: Cassa), da cui possano essere prelevate mensilmente le risorse per il finanziamento del SII; opportuno, al fine dell autorizzazione da parte dell Autorità al prelievo mensile, che l Acquirente Unico invii trimestralmente il piano di pagamenti con dettaglio mensile del trimestre successivo e il consuntivo dei pagamenti effettuati il trimestre concluso; necessario che l Acquirente unico dia separata evidenza contabile alle poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di Gestione del Sistema Informativo Integrato nelle more dell emanazione di disposizione di separazione contabile come previsto dalla deliberazione GOP 71/09; opportuno ricomprendere i costi sostenuti da Acquirente Unico per le attività in avvilimento di cui alla GOP 71/09 nella remunerazione delle attività di Gestore del SII e pertanto abrogare la previsione di cui al medesimo provvedimento di copertura tramite il corrispettivo uplift di dispacciamento; necessario istituire presso la Cassa un conto per la copertura degli importi derivanti dalla titolarità e gestione del SII e che tale conto sia alimentato attraverso uno specifico corrispettivo di dispacciamento applicato in base ai punti di prelievo e prevedere le modalità e i tempi del versamento, da parte di Terna alla Cassa, dei corrispettivi di dispacciamento riscossi da ciascun utente del dispacciamento; necessario che Acquirente unico applichi agli esercenti la maggior tutela il corrispettivo a copertura dei costi del SII; necessario definire le modalità di preventivazione, rendicontazione delle spese da parte dell Acquirente Unico, nonché di erogazione dalla Cassa all Acquirente Unico degli importi con autorizzazione, da parte dell Autorità, una volta verificato 5

il piano di pagamento trimestrale previsto dall Acquirente Unico e la consuntivazione dei pagamenti del trimestre precedente; opportuno prevedere, con successivo provvedimento, la determinazione dello specifico corrispettivo unitario da applicare a tutti i punti di prelievo; DELIBERA 1. di approvare i criteri generali di funzionamento e di gestione del Sistema Informativo Integrato riportati in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di prevedere che ciascun soggetto operante nei settori elettrico e gas naturale cui il Gestore del SII richiede coinvolgimento: a. sia tenuto ad assicurare piena collaborazione ai fini dell avvio della piena operatività del SII, fin dalla predisposizione delle attività preparatorie e prodromiche. b. sia tenuto a fornire al Gestore del SII dati e informazioni veritieri e sia responsabile della correttezza e dell aggiornamento delle medesime informazioni e dei medesimi dati; c. sia tenuto a qualificarsi presso il SII in base ai processi rilevanti disciplinati dall Autorità e alle modalità determinate dal gestore del SII tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione GOP 35/08; 3. di prevedere che il Gestore del SII predisponga le attività tenendo conto dei vincoli organizzativi di ciascun soggetto e agevolando il raggiungimento degli obiettivi temporali del SII nonché quelli di ciascun soggetto in merito a tale attività; 4. di prevedere che l Acquirente Unico S.p.A.. adotti sistemi di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di Gestione del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un impresa separata; 5. di approvare il "Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo - contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. relativi al funzionamento del Sistema Informativo Integrato ai sensi della legge 129/10 del 13 agosto 2010 di cui all Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 6. di abrogare il terzo alinea al punto 6 della deliberazione GOP 71/09; 7. di modificare l Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 nei termini di seguito indicati: a) all Articolo 22, comma 22.2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: e) paga a Terna il corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato di cui all Articolo 24bis ; b) dopo l articolo 23, è aggiunto il seguente articolo: 6

8. Soppresso; Articolo 24bis Corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato 24bis.1 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall Acquirente Unico è pari al prodotto fra: a) il numero dei punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento; b) il corrispettivo unitario SII di cui al comma 24bis.2. 24bis.2 Il corrispettivo unitario SII verrà determinato dall Autorità con successivo provvedimento. ; 9. di modificare il TIV come di seguito indicato: a) l articolo 21 è sostituito dal seguente articolo: Articolo 21 Disposizioni in tema di Sistema Informativo Integrato 21.1 Ciascun esercente la maggior tutela è tenuto al pagamento del corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato di cui all articolo 24bis del TIS relativamente ai clienti finali a cui è erogato il servizio. 21.2 Il periodo di fatturazione del corrispettivo di cui al comma 21.1 è il mese di calendario. Ai fini della fatturazione: a) ciascun esercente la maggior tutela comunica all Acquirente unico, secondo modalità e tempi da questo definiti, gli elementi necessari al calcolo del corrispettivo; b) l Acquirente unico calcola l importo del corrispettivo entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza ed emette la fattura entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. 21.3 I pagamenti degli esercenti all Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. ; 10. che quanto disposto ai punti 6, 8 e 9 del presente provvedimento si applichi a partire dal mese di aprile 2011; 11. di modificare il TIT nei termini di seguito riportati: a) al comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione TIQE è aggiunta la seguente definizione: TIS (Testo Integrato Settlement) è il Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento approvato con deliberazione dell Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato; ; 7

b) al comma 54.1, dopo la lettera z), è aggiunta la seguente lettera: aa) il Conto oneri per il funzionamento del Sistema Informatico Integrato, alimentato ai sensi dell articolo 24bis del TIS; c) Dopo l articolo 71ter è inserito il seguente articolo: 12. Soppresso; Articolo 71quater Conto per il funzionamento del SII 71.quater.1 Il Conto per il funzionamento del SII è utilizzato per la copertura degli oneri riconosciuti ad AU per l attività di gestione del SII ai sensi del TIS; 13. di ripubblicare i testi integrati di TIS, TIT e TIV come modificati dal presente provvedimento; 14. di inviare ad Acquirente Unico S.p.A., Cassa Conguaglio del Sistema Elettrico e Terna S.p.A. il presente provvedimento; 15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità (www.autorita.energia.it). 17 novembre 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis 8