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! CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Ufficio Studi!! REGOLAMENTO!SULLE! SPECIALIZZAZIONI!!! EX#ART.!9!DELLA!LEGGE!31!DICEMBRE!2012,!N.!247!RECANTE!! NUOVA#DISCIPLINA#DELL ORDINAMENTO#DELLA#PROFESSIONE#FORENSE!!!!!!! Roma,#28#gennaio#2014# (aggiornato!al!6!novembre!2014)!!!! Dossier#di#documentazione#e#analisi#n.#3/2014# a#cura#dell Ufficio#studi#del#Consiglio#nazionale#forense#!

! CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Ufficio Studi Regolamento sulle specializzazioni ex art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense INDICE PARTE I Quadro normativo e proposta del Consiglio Nazionale Forense 1. La base normativa: le linee-guida. P. 1 2. La proposta del Consiglio Nazionale Forense. P. 3 2.1. Oggetto del regolamento. P. 3 2.2. Definizione di avvocato specialista. P. 3 2.3. Macroaree o aree di specializzazione. P. 4 2.4. Modalità di conseguimento del titolo di avocato specialista. P. 6 2.5. I percorsi formativi. P. 7 2.6. La comprovata esperienza. P. 9 2.7. Modalità di mantenimento del titolo di avvocato specialista. P. 10 2.8. Obblighi formativi per l aggiornamento professionale specialistico. P. 10 2.9. Revoca del titolo. P. 11 PARTE II Lo schema di regolamento ministeriale Schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 P. 13 i

! CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Ufficio Studi PARTE III Il parere del Consiglio di Stato Il parere del Consiglio di Stato 19 settembre 2014 P. 25 PARTE IV Il parere del Consiglio Nazionale Forense e le osservazioni pervenute Il parere del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014 sullo schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 P. 31 Allegato 1: Schema di regolamento modificato secondo le indicazioni di cui ai punti da 1 ad 8 del parere CNF 16 luglio 2014 P. 39 Allegato 2: riepilogo delle osservazioni formulate da parte dei Consigli degli ordini territoriali e delle altre componenti dell Avvocatura P. 48 Tavolo ministeriale sulle specializzazioni documento elaborato dal Consiglio Nazionale Forense all esito della seduta amministrativa del 23/05/2014 P. 108 Osservazioni congiunte UCPI, AGI, AIAF, UNCAT e UNCC del 05/08/2014 P. 111 Rilievi congiunti UCPI, AGI, AIAF, UNCAT e UNCC del 28/10/2014 P. 113 PARTE V Documenti 1. CCBE Training Committee Specialisation. P. 115 2. Specializzazioni della professione forense in Francia. P. 162 3. Regolamento sull avvocato specialista in Germania. P. 169 Elenco dossier Ufficio studi P. 186 Composizione Ufficio studi P. 191 ii

Ufficio Studi PARTE I REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI ex art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina della professione forense QUADRO NORMATIVO E PROPOSTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SOMMARIO: 1. La base normativa: le linee-guida. - 2. La proposta del Consiglio Nazionale Forense. - 2.1. Oggetto del regolamento. - 2.2. Definizione di avvocato specialista. - 2.3. Macroaree o aree di specializzazione. - 2.4. Modalità di conseguimento del titolo di avocato specialista. - 2.5. I percorsi formativi. - 2.6. La comprovata esperienza. - 2.7. Modalità di mantenimento del titolo di avvocato specialista. - 2.8. Obblighi formativi per l aggiornamento professionale specialistico. - 2.9. Revoca del titolo. 1. La base normativa: le linee-guida. Come noto, l art. 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 in tema di Nuova disciplina della professione forense introduce, per gli avvocati, la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista ; al Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense (breviter, C.N.F.), è attribuito l onere di regolamentare le esatte modalità di conseguimento del titolo. In questo quadro, la citata norma traccia linee-guida essenziali nel solco delle quali dovranno muoversi C.N.F. e Guardasigilli, stabilendo anzitutto che il titolo di specialista potrà conseguirsi solo all esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione: i percorsi formativi dovranno essere organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza, con le quali il C.N.F. ed i Consigli degli Ordini territoriali potranno stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione sarà invece riservato agli avvocati che abbiano maturato un anzianità di iscrizione all Albo, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che -1-

Ufficio Studi dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. È inoltre previsto che l attribuzione del titolo di specialista a seguito di positiva valutazione in ordine all effettivo possesso dei requisiti appena richiamati spetterà in via esclusiva al C.N.F., Organo altresì legittimato a revocare il titolo così attribuito. A ciò si aggiunga che il conseguimento del titolo di specialista non comporterà alcuna riserva di attività professionale; inoltre, gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge di Riforma, abbiano conseguito titoli specialistici universitari, potranno indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni. Resta infine da osservare che il testo normativo oltre ad affidare, come già riportato, al Ministro della Giustizia (sentito il C.N.F.) il compito di regolamentare le modalità di conseguimento del titolo di specialista stabilisce poi che all attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. -2-

Ufficio Studi 2. La proposta del Consiglio Nazionale Forense. Il regolamento volto a disciplinare le esatte modalità di conseguimento del titolo di specialista deve essere adottato dal Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense. Di fondamentale importanza appare dunque il ruolo consultivo assegnato dal Legislatore al C.N.F., chiamato a fornire al Guardasigilli indicazioni, proposte e/o suggerimenti utili a delineare una disciplina che risulti il più possibile organica ed armonizzata nei suoi tratti essenziali: in questo senso si muovono dunque le considerazioni che seguono. 2.1. Oggetto del regolamento. Preliminarmente, andrà individuato l oggetto del regolamento sulle specializzazioni, che dovrebbe sostanziarsi nella disciplina dell iter necessario al conseguimento del titolo di avvocato specialista, nonché nel delineare le modalità per il mantenimento del titolo medesimo. Contestualmente, l adottando regolamento dovrà altresì prevedere una o più specifiche fattispecie di illeciti disciplinari per l avvocato che si fregi del titolo di specialista senza averlo conseguito secondo le modalità stabilite dal regolamento o, comunque, qualora il titolo gli sia stato revocato dal C.N.F.: tali previsioni appaiono di enorme rilevanza, poiché consentirebbero di conferire forza ed effettività all intera disciplina, palesando adeguate sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme regolamentari. 2.2. Definizione di avvocato specialista. Quanto alla nozione di avvocato specialista, dovrà considerarsi tale il professionista forense che abbia conseguito il titolo conferitogli in via esclusiva dal C.N.F. in una delle aree di specializzazione previste dal regolamento (di cui si dirà nel -3-

Ufficio Studi paragrafo seguente): in particolare, i due requisiti utili al conseguimento del titolo (così come stabilito dall art. 9, comma 2 della Legge di Riforma) dovranno necessariamente corrispondere allo svolgimento di un adeguato percorso formativo (vedi infra par. 2.5) ovvero alla maturazione di una comprovata esperienza professionale da parte del singolo avvocato (vedi infra par. 2.6). Dovrà inoltre chiarirsi l essenziale differenza insistente tra i due requisiti appena richiamati ed il mero esercizio dell attività professionale che avvenga prevalentemente nell ambito di una o più aree di specializzazione: in quest ultimo caso, infatti, l avvocato non maturerà sic et simpliciter il diritto ad acquisire e spendere il titolo di specialista, dovendo comunque possedere almeno uno dei predetti requisiti. 2.3. Macroaree o aree di specializzazione. Come detto, per conseguire il titolo di avvocato specialista sarà necessario che il professionista forense svolga un peculiare percorso formativo o maturi una comprovata esperienza in una o più aree di specializzazione: di fondamentale importanza diventa dunque la precisa individuazione di tali aree, incombente anch esso assegnato all adottando regolamento. Sul punto, tuttavia, si profilano due diverse impostazioni possibili, alle quali evidentemente corrispondono altrettante articolazioni delle aree di specializzazione. Una prima ipotesi di regolamentazione della materia si fonda sulla distinzione tra macroaree e microaree : in particolare, si individuano sette macroaree di specializzazione (diritto e procedura civile; diritto e procedura penale; diritto amministrativo; diritto pubblico; diritto tributario e contabilità pubblica; diritto commerciale; diritto internazionale), prevedendo che l avvocato possa conseguire il titolo di specialista solo in una di queste; al contempo, il professionista forense potrà estendere la propria specializzazione anche a due o tre microaree (anch esse predeterminate dal regolamento), consistenti in branche del diritto più ristrette rispetto alla macroarea prescelta, ma comunque afferenti alla stessa. -4-

Ufficio Studi In questa prima ipotesi, quindi, il professionista potrà accostare al titolo di avvocato la macroarea nella quale esercita e specializzarsi, per l attività prevalente svolta in una o più (max tre) microaree afferenti alla macroarea genericamente considerata. La dicitura, dunque, potrebbe essere la seguente: Avvocato Civilista (macroarea di diritto civile) specializzato in diritto di famiglia (microarea ricompresa tra quelle della macroarea del diritto civile) ovvero Avvocato Penalista (macroarea di diritto penale) specializzato in diritto penale dell economia. Questa soluzione potrebbe coniugare la esigenza di unitarietà di alcune macroaree (esempio, macroaree di diritto e procedura penale nonché di amministrativo e internazionale) e l esigenza di frammentazione di altre (come per esempio quella di diritto e procedura civile, diritto commerciale, diritto pubblico, diritto tributario e contabilità pubblica. Una seconda ipotesi di regolamentazione della materia abbandona invece la distinzione tra macroaree e microaree, ripartendo le materie oggetto di possibile specializzazione in macroaree ed aree comprese nelle macroaree e soprattutto non ponendo limiti agli ambiti giuridici all interno dei quali il singolo avvocato potrà conseguire il titolo di specialista. Ad ogni modo, a prescindere dal modello che si prediligerà, resta fermo che nella individuazione delle aree di specializzazione occorrerà tener conto dei settori che interessano le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative: alla stessa stregua, qualsivoglia modifica all elenco delle aree di specializzazione potrà essere apportata dal Guardasigilli, su proposta del C.N.F.; quest ultimo, a sua volta, potrà recepire e far proprie le istanze provenienti dai Consigli dell Ordine e dalle predette associazioni forensi. Infine, giova evidenziare che per ogni area specialistica dovrà essere istituito un apposito elenco pubblico all interno del quale iscrivere i nominativi degli avvocati che abbiano acquisito il relativo titolo: l istituzione, la conservazione, l aggiornamento e la revisione di tali elenchi saranno curati dai Consigli dell Ordine. -5-

Ufficio Studi 2.4. Modalità di conseguimento del titolo di avocato specialista. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una o più delle individuande aree di specializzazione, è ragionevole ipotizzare che l interessato presenti specifica domanda presso il C.O.A. d appartenenza: questo, verificata la regolarità della documentazione fornita dall istante, ne curerà la tempestiva trasmissione al C.N.F., unico Organo come già visto legittimato ad attribuire il titolo de quo. Il regolamento dovrebbe inoltre individuare i tre requisiti necessari a consentire all interessato di presentare la propria domanda al C.O.A. d appartenenza, stabilendo: (a) che abbia frequentato con esito positivo determinati corsi di specializzazione ovvero abbia maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione; (b) che non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad una condotta realizzata in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; (c) che non abbia subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista per mancato adempimento agli obblighi di formazione continua. Ove si voglia perseguire un obiettivo realmente specializzante, poi, sarebbe opportuno precludere il conseguimento del titolo in via cumulativa ed in aree tra loro non affini. Appare altresì ragionevole, quanto meno in caso di domanda fondata sulla maturazione di comprovata esperienza all interno dell area di specializzazione, consentire al C.N.F. il potere di convocare l istante per sottoporlo ad una verifica orale vertente sulle specifiche discipline attinenti quell area specialistica. Dovrebbe essere precluso, inoltre, al C.N.F. il potere di rigettare la domanda presentata dall istante senza prima averlo convocato e sentito. Da ciò deriverebbe, dunque, che il C.N.F. a fronte della documentazione presentata dall interessato a corredo della domanda formalizzata si trovi dinnanzi ad un bivio: da un lato, nel caso in cui l avvocato dimostri prima facie il possesso dei requisiti richiesti, procederà de plano all attribuzione del titolo relativo; dall altro lato, qualora vi siano quanto meno -6-

Ufficio Studi dei dubbi in ordine alla integrazione di tutti i citati requisiti, dovrà necessariamente convocare l istante per sentirlo e solo a questo punto potrà accoglierne o rigettarne la domanda. Infine, sarà dunque il C.N.F. all esito della procedura appena sinteticamente descritta a comunicare il conferimento del titolo all istante ed al Consiglio dell Ordine di appartenenza: quest ultimo provvederà poi all iscrizione dell avente diritto nell elenco inerente l area interessata dal titolo così ottenuto; solo a partire dal perfezionamento dell iscrizione dello specialista nel relativo elenco il titolo si intenderà validamente conseguito e quindi l avvocato potrà farne legittima spendita. 2.5. I percorsi formativi. I percorsi formativi come visto, essenziali ai fini del conseguimento del titolo di specialista, soprattutto per il professionista che non abbia ancora maturato la c.d. comprovata esperienza nella singola area potranno consistere in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di Giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute. Ai fini della strutturazione di tali corsi, le predette entità potranno stipulare apposite convenzioni con il C.N.F. o con i Consigli dell Ordine locali, così da assicurare l orientamento dei percorsi de quibus alla formazione specialistica e la loro caratterizzazione in senso quanto più professionalizzante possibile; a loro volta, i Consigli dell Ordine potranno stipulare le predette convenzioni anche previa eventuale intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. Inoltre, le convenzioni dovranno sempre prevedere nell ambito dei vari corsi di specializzazione organizzati l istituzione di un Comitato scientifico (che potrebbe essere composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla struttura universitaria e due dal C.N.F. e/o dal C.O.A. locale, o nel caso di convenzione stipulata con un associazione forense specialistica da quest ultima, con compiti di coordinamento affidati ad uno dei membri nominati dalla struttura universitaria) e di un Comitato di -7-

Ufficio Studi gestione (che potrebbe essere composto da cinque membri, di cui tre nominati dal C.N.F. e/o dal C.O.A. locale o nel caso di convenzione stipulata con un associazione forense specialistica da quest ultima e due dalla struttura universitaria, con compiti di coordinamento affidati ad uno dei membri nominati da C.N.F., C.O.A. o associazione specialistica). Il ruolo del Comitato scientifico risponderebbe all individuazione del programma dettagliato del corso di formazione, con l indicazione dei docenti, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse e degli argomenti trattati; il personale docente andrà individuato tra professori universitari di ruolo, avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati non collocati in aspettativa o fuori ruolo che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, nonché tra esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il Comitato delibererà a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevarrà il voto del direttore. Quanto invece al Comitato di gestione, questo sarà dedicato alla cura dell organizzazione complessiva dei corsi di specializzazione, andandogli riconosciuto il potere di assumere tutte le più opportune determinazioni necessarie al corretto svolgimento dei corsi medesimi: avrà inoltre il compito di stabilire l ammontare della quota di iscrizione ai corsi, così da assicurarne l armonizzazione con le capacità di spesa, funzionamento e gestione del singolo corso. In ogni caso, i corsi di specializzazione dovranno rispondere ad alcuni requisiti minimi, quali: (a) durata almeno biennale; (b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; (c) didattica frontale non inferiore a 200 ore; (d) obbligo di frequenza nella misura minima dei 2/3 della didattica frontale; (e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, all esito del percorso formativo, volta ad accertare l adeguato livello di preparazione del candidato ed il pieno soddisfacimento delle finalità del corso. -8-

Ufficio Studi La prova da ultimo richiamata dovrà essere valutata da una commissione esaminatrice nominata dal Consiglio direttivo e composta per almeno 2/3 da membri che non appartengano al corpo docente del corso. Ad ogni modo, qualora l avvocato sia già in possesso del titolo di specialista in una materia rientrante nella stessa area o macroarea cui afferisce il percorso formativo, potrà essergli consentito l esonero dalla didattica frontale nella misura massima del 40% del totale previsto, essendo egli già in possesso di una approfondita conoscenza delle tematiche generali inerenti l ambito giuridico in questione. 2.6. La comprovata esperienza. Come già visto, laddove l aspirante specialista non voglia o non possa intraprendere e completare un percorso formativo, l unico requisito ulteriore ed alternativo per conseguire il citato titolo è quello relativo alla maturazione di una comprovata esperienza nell area oggetto della domanda presentata al C.O.A. di appartenenza. Il punto centrale, dunque, è quello di trovare una formula operativa che in concreto soddisfi l accertamento di una comprovata esperienza ; ovviamente le soluzioni possibili sono diverse, ma di certo dovrà aversi riguardo all attività effettivamente svolta dal singolo. In tal senso, potrebbero ad esempio immaginarsi i seguenti requisiti: (a) avere un anzianità di iscrizione all Albo ordinario ininterrotta e senza sospensioni, da almeno otto anni; (b) dimostrare di aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni (una soluzione adeguata al raggiungimento di tale scopo potrebbe essere, ad esempio, quella concernente la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, attestante il conferimento in favore dell istante di un certo numero di incarichi professionali fiduciari per ogni anno). -9-

Ufficio Studi 2.7. Modalità di mantenimento del titolo di avvocato specialista. Al di là delle specifiche ipotesi di revoca del titolo (di cui si dirà meglio nel paragrafo 2.9), l avvocato entro un termine predeterminato decorrente da ciascuna delle iscrizioni negli elenchi degli specialisti (ad esempio, tre anni) potrebbe essere obbligato a dichiarare e documentare al Consiglio dell Ordine di appartenenza l avvenuto adempimento degli obblighi di formazione per l aggiornamento nell area specialistica e di quelli inerenti l esercizio continuativo della professione nell area specialistica (par. 2.8): ciò in quanto anche il mancato adempimento di tali obblighi potrebbe essere individuato quale causa di revoca del titolo. In particolare, giova segnalare che ai Consigli dell Ordine andrebbe attribuito il compito di: a) curare la tempestiva trasmissione al C.N.F. della dichiarazione e della documentazione suddette, esprimendo parere non vincolante sull eventuale mantenimento del titolo di specialista; b) ovvero comunicare al C.N.F. il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione medesime. Il C.N.F., ritenendo sussistenti i presupposti per la revoca del titolo o comunque in caso di omesso deposito della dichiarazione e/o della documentazione di cui si tratta, dovrebbe sentire l interessato prima di assumere la propria decisione in merito. 2.8. Obblighi formativi per l aggiornamento professionale specialistico. Il C.N.F. e i Consigli dell Ordine degli avvocati, anche d intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, avranno come visto il compito di promuovere l organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche. -10-

Ufficio Studi Ai fini del mantenimento del titolo di specialista, all avvocato dovrebbe infatti essere imposto l onere di dimostrare di aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione, così giungendo a collezionare un certo numero di crediti formativi sintomatico della predetta partecipazione (tale valore potrebbe essere individuato in almeno 75 crediti nel triennio di riferimento o comunque in almeno 25 crediti per ciascun anno). Al di là della effettiva partecipazione alle scuole o ai corsi di cui si è appena detto, l avvocato potrebbe comunque conservare il titolo di specialista dimostrando di aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale nell area di specializzazione di riferimento: in adesione logica rispetto a quanto previsto circa i requisiti per la maturazione della comprovata esperienza necessaria al conseguimento del titolo, si potrebbe prevedere ad esempio che l esercizio continuativo della professione nella singola area specialistica possa essere dimostrato mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, attestante il conferimento all avvocato nell arco temporale di riferimento (come ipotizzato, nel triennio precedente) di un certo numero di incarichi professionali fiduciari per ogni anno. 2.9. Revoca del titolo. Oltre alle specifiche cause già ipotizzate, potrebbero costituire motivi di revoca del titolo di avvocato specialista anche: a) l irrogazione di sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; b) la revoca del titolo di diversa area per mancato adempimento degli obblighi di formazione continua. Il Consiglio dell Ordine di appartenenza sarebbe così chiamato a comunicare al C.N.F. l eventuale integrazione di almeno uno tra i presupposti appena riportati, con la -11-

Ufficio Studi conseguenza che il C.N.F. dopo aver sentito il professionista potrebbe provvedere alla revoca del titolo precedentemente conferitogli. I Consigli dell Ordine, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, potrebbero inoltre avanzare al C.N.F. proposte motivate di revoca del titolo per carenza delle condizioni di conferimento o di mantenimento dello stesso, ovvero per altre gravi ragioni. Il C.N.F., di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, qualora abbia fondato motivo di ritenere che ne sussistano gli elementi, darà corso al procedimento per la revoca del titolo: giova tuttavia ribadire che prima di provvedere alla revoca del titolo resterebbe fermo l obbligo per il C.N.F. di convocare e sentire l interessato. Una volta disposta, la revoca del titolo andrebbe comunicata al Consiglio dell Ordine di appartenenza dell interessato: in aderenza a quanto già ipotizzato, sarebbe dunque il C.O.A. a provvedere alla cancellazione dell avvocato dall elenco degli specialisti; a ciò si aggiunga che la cancellazione dovrebbe produrre i propri effetti solo a partire dalla notificazione del relativo provvedimento all interessato, da eseguirsi a cura del Consiglio dell Ordine di appartenenza. Ad ogni modo, la revoca del titolo non ne precluderebbe un eventuale nuovo conseguimento da parte del medesimo professionista forense. -12-

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Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 28 agosto 2014 NUMERO AFFARE 01564/2014 OGGETTO: Ministero della giustizia - ufficio legislativo. Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente Regolamento recante disposizioni per il conferimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ; LA SEZIONE Vista la relazione trasmessa con nota n. 0007095 dell Ufficio legislativo dell 8.8.2014, con la quale il Ministero della Giustizia chiede di acquisire il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore estensore, consigliere Sabato Malinconico; Premesso: Riferisce l Amministrazione che, nell ambito della riforma dell ordinamento forense approvata con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, è stata prevista la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista a conclusione di un percorso formativo non inferiore a due anni svolto presso le facoltà di giurisprudenza delle università o sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione prescelto. Tale possibilità è contemplata dall art. 9 della legge citata, la quale al precedente art. 1, c. 3 affida ad un regolamento del -25-

Ministro della Giustizia, da adottarsi ai sensi dell art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina delle modalità di attuazione dei percorsi formativi e la individuazione dei parametri e dei criteri di valutazione dell esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell attività professionale in uno specifico settore, necessario a realizzare il requisito della comprovata esperienza nell area di specializzazione. Lo schema di regolamento inviato per il parere si compone di 15 articoli nei quali sono compendiate le disposizioni elaborate dall Amministrazione con l obiettivo di dare vita alla regolamentazione attuativa delle previsioni contenute nella normativa primaria; detto schema è stato già sottoposto all esame del Consiglio Nazionale Forense, il quale dopo aver acquisito il punto di vista dei Consigli territoriali dell ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nella seduta amministrativa del 16 luglio 2014 ha espresso il proprio parere di competenza, trasmesso al Ministro della Giustizia con nota del 22 luglio 2014 a firma del Presidente. L Amministrazione riferente nella relazione menzionata in epigrafe chiede espressamente a questa Sezione di esprimere il proprio avviso tenendo anche conto delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale Forense con il parere di cui sopra. Considerato: Preliminarmente il Collegio ritiene di segnalare talune questioni di carattere formale sullo schema trasmesso: a tal riguardo suggerisce di unificare nel preambolo i primi due capoversi, trattandosi di riferimenti ad articoli della stessa legge; ritiene inoltre che l articolo 1 del testo sia pleonastico e suggerisce pertanto di sopprimerlo. Con riferimento alle altre disposizioni contenute nello schema di regolamento, nel considerare contestualmente anche le osservazioni formulate dal Consiglio -26-

nazionale forense, rileva quanto segue: a) art. 2, comma 3; la disposizione appare da un lato superflua, in quanto la condotta in questione dovrebbe già ritenersi ex se riconducibile a comportamenti sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico, dall altro potrebbe risultare limitativa riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato. La Sezione ritiene, pertanto, che, qualora intenda mantenere tale previsione, l Amministrazione dovrebbe tipizzare la sanzione. b) Artt. 3 e 4. Il collegio reputa opportuno rimettere alla valutazione dell Amministrazione ogni apprezzamento circa le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sulle aree di specializzazione, che vertono essenzialmente su scelte di merito; in ogni caso suggerisce di definire un elenco quanto più possibile esaustivo e puntuale e a tal fine rileva che occorrerebbe, quanto meno, introdurre tra dette aree specialistiche quella concernente il diritto della navigazione e dei trasporti; rimette poi all apprezzamento dell Amministrazione di integrare l elenco anche con l indicazione dell area relativa al diritto dell informatica, attesa l evoluzione raggiunta dalla normazione prodotta in materia. Con riferimento al limite di una sola area di specializzazione per il conseguimento del titolo specialistico, fissato dall art. 3, la Sezione esprime il parere che tale vincolo sia altrettanto riduttivo e non giustificato rispetto alle previsioni contenute nella norma primaria; suggerisce pertanto all Amministrazione di estendere la possibilità di conseguire il titolo specialistico almeno a due aree di specializzazione, comunque ricomprese in ambiti omogenei. Quanto all art. 4 in particolare sottolinea la necessità di precisare se la tabella costituisca (come il Collegio ritiene debba essere) parte integrante dello schema di regolamento dal che consegue la natura regolamentare anche dei decreti di aggiornamento, che dovranno pertanto -27-

essere adottati dal Ministro con l osservanza della medesima procedura stabilita per il presente regolamento; c) Artt. 6 e 7. Pur non condividendo le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull art. 6 circa il presupposto di mancata applicazione di sanzioni interdittive anzicchè definitive, e ciò nella considerazione che dalle sanzioni interdittive deriverebbe comunque l effetto di vietare non solo l attribuzione del titolo specialistico ma l esercizio della stessa attività professionale, la Sezione ritiene che la disposizione in argomento andrebbe comunque ancorata ad un sistema fondato sulla graduazione della sanzione e sulla eventuale recidiva della condotta. Con riferimento poi ai suggerimenti e alle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull art. 7 ritiene che, trattandosi nel caso di specie di scelte di merito attinenti alle politiche formative e organizzative, ogni valutazione al riguardo debba essere rimessa all apprezzamento discrezionale dell Amministrazione; osserva inoltre che il comma 8 di detto articolo appare del tutto ripetitivo del precedente comma 7. d) Art. 8. La disposizione, che fissa i requisiti di comprovata esperienza per il conferimento del titolo specialistico, assume particolare rilevanza ed ha costituito il punto di maggiore dissenso da parte dei consigli territoriali dell ordine e delle associazioni di categoria; in particolare le maggiori critiche si sono concentrate sulla previsione dei cinquanta incarichi annuali fissati sia per il conferimento della specializzazione che per il suo mantenimento. Al riguardo la Sezione non condivide il rilievo espresso dal Consiglio Nazionale Forense, stante il disposto dell articolo 9 della legge, che, al comma 5, prevede espressamente che il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione ; a fronte di tale previsione appare evidente che la proposta formulata dal Consiglio Nazionale Forense di eliminare in toto il -28-

parametro quantitativo non risulta praticabile. Tuttavia, al fine di superare il contrasto emerso, la Sezione invita l amministrazione a riconsiderare la questione nello sforzo di pervenire ad una soluzione più equilibrata, che, ferma restando l indicazione di un numero minimo di cause specialistiche trattate, tenga conto dell aspetto qualitativo, escludendo dal computo numerico le cosiddette cause seriali e valorizzando in tal modo la professionalità dimostrata a livello specialistico; e) Art. 11. La norma contempla le ipotesi di mantenimento del titolo e riproduce i requisiti già indicati all art. 8, cosicchè si ripropongono le questioni già evidenziate con riferimento a tale ultima disposizione e la necessità di riequilibrare anche in questo caso il sistema di valutazione della comprovata esperienza. La Sezione, con riguardo poi all ipotesi formulata dal Consiglio nazionale forense di introdurre una disposizione transitoria, ne condivide le finalità non senza rilevare comunque che ogni valutazione in proposito compete all Amministrazione nel quadro dei rapporti con le organizzazioni rappresentative della categoria e per la gestione delle istanze da queste avanzate. f) Art. 12. Anche in ordine a tale norma, che concerne l ipotesi di revoca del titolo specialistico, la Sezione ritiene di richiamare quanto già illustrato con riferimento all art. 6 circa le sanzioni assunte a fondamento del provvedimento di revoca. P.Q.M. La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto nei termini e con le osservazioni indicati in motivazione. L'ESTENSORE Sabato Malinconico IL PRESIDENTE Franco Frattini -29-

IL SEGRETARIO Maria Luisa Salvini -30-

Schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di Avvocato specialista a norma dell art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Il parere del Consiglio nazionale forense (Roma, 16 luglio 2014) Consiglio nazionale forense -31-

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 16 luglio 2014 - visto l articolo 24 della Costituzione, che garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa, riconoscendone l inviolabilità anche attraverso il principio della garanzia della difesa tecnica; - vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense e, in particolare, l art. 9, comma 1, ove è previsto che è riconosciuta agli avocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell art. 1 ; - visto lo schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 pervenuto a questo Consiglio in data 18 marzo 2014; - viste le osservazioni che, ai sensi dell art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute da: a) i Consigli dell Ordine degli Avvocati di Agrigento, Alessandria, Bari, Como, Crema, Ferrara, Frosinone, Lecce, Pescara, Prato, Roma, Sassari, Sulmona; b) le seguenti Unioni di Ordini: Unione Fori Campani, Unione Regionale Piemonte e Valle d Aosta, Unione Lombarda degli Ordini Forensi (U.L.O.F.), Consiglio degli Ordini Forensi dell Abruzzo (C.O.F.A.); c) le seguenti associazioni: Associazione Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), Associazione Giovani Amministrativisti (A.G. AMM.), Associazione Italiani degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (A.I.A.F.), Associazione di Diritto della Navigazione e dei Trasporti (A.I.DI. NA.T)., Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), Unione Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), Unione Nazionale Camere Civili (U.N.C.C.), Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM), Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.); - considerato che attraverso le osservazioni pervenute sono state formulate alcune ipotesi di modifica allo schema ricevuto dal Ministero della giustizia, un riepilogo delle quali è allegato al presente parere e ne costituisce parte integrante; - considerato che tra le osservazioni più ricorrenti viene segnalato: a) l eccessivo ruolo conferito alle Università attraverso la possibilità che i percorsi formativi di cui all art. 7 della bozza di regolamento ministeriale siano organizzati dalle Facoltà, i Dipartimenti o gli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell apposito elenco del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca con ciò privilegiando e favorendo una preparazione prettamente accademica piuttosto che valorizzare una preparazione eminentemente pratica; b) la quasi totale assenza del ruolo delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 con riferimento all organizzazione dei corsi di cui all art. 7 della bozza di regolamento; c) l elevato numero di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno al fine di poter essere conseguito il titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza di cui all art. 8 della bozza di regolamento ministeriale. 2-32-

d) l elevato numero di incarichi professionali fiduciari pari a cinquanta per anno (e quindi 150 in un triennio) che l avvocato deve dimostrare, attraverso la produzione di documentazione, di aver trattato nel triennio successivo al conseguimento del titolo di specialista; - premesso che il parere reso in questa sede, improntato ad uno spirito critico-costruttivo e di collaborazione, è teso a migliorare ulteriormente il provvedimento ministeriale; - sentito il Relatore, Cons. Avv. Ettore Tacchini, coordinatore del Gruppo di lavoro in materia di specializzazioni appositamente costituito dal CNF; OSSERVA Questo Consiglio ritiene sostanzialmente di condividere le scelte di fondo operate nella redazione dello schema di regolamento ministeriale, ed alla luce delle più ricorrenti osservazioni pervenute dai Consigli degli Ordini e dalle altre componenti dell Avvocatura, si propongono alcune ipotesi di modifica come specificamente indicate nei punti che seguono. 1. Conseguimento del titolo di specialista: disposizioni comuni di cui all art. 6 dello schema di regolamento. Si propone di modificare la previsione di cui all art. 6, comma 2 lettera b) nella parte in cui dopo la parola definitiva sia aggiunta interdittiva. La ragione della predetta proposta si fonda sulla necessità che non sia preclusa all avvocato la possibilità di presentare la domanda per aver riportato una sanzione disciplinare definitiva, ma solo qualora la sanzione sia interdittiva. Solo in quest ultimo caso, infatti, l avvocato non potrebbe esercitare la professione e quindi neanche conseguire il titolo di specialista. Si propone quindi di modificare il testo dell art. 6 come segue: Art. 6 Disposizioni comuni. 1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione previste dalla tabella A allegata al presente regolamento, l interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell ordine d appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. 2. Può presentare domanda l avvocato che: (a) ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell articolo 8; (b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva interdittiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; (c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista. 3. Al fine dell osservanza del limite di cui all articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito. 4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell ambito di competenza dell area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata. 5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l istante. 6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all istante ed al consiglio dell ordine di appartenenza, ai fini dell iscrizione negli elenchi di cui all articolo 5. 7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l iscrizione nell elenco di cui all articolo 5. 3-33-

2. I percorsi formativi di cui all art. 7 dello schema di regolamento. La disposizione per come elaborata pone una serie di problematiche. L art. 9 della legge 247/2012 al comma 2 stabilisce che i percorsi formativi sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. La previsione de qua è stata fortemente criticata dalla totalità delle componenti dell Avvocatura consultate segnalando l eccessivo ruolo conferito ai predetti enti con un conseguente snaturamento del ruolo della componente ordinistica ed associazionistica in quanto l affidamento dell organizzazione dei corsi alle università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica. Il Consiglio, pur condividendo la critica, ritiene non eludibile il ruolo delle Università nella organizzazione dei corsi e propone, quindi, di sostituire al comma 1 dell art. 7 dello schema di regolamento dalle con presso. - Altre osservazione che questo Consiglio ritiene meritevoli di accoglimento e fare proprie sono quelle pervenute dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. Nello specifico viene richiesto una maggiore valorizzazione del ruolo delle associazioni di cui all art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 con riferimento all organizzazione dei corsi di cui all art. 7 dello schema di regolamento ministeriale. Si propone, pertanto, la riformulazione dell art. 7 come di seguito indicata. Art. 7 Percorsi formativi 1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati presso le Facoltà, i Dipartimenti o gli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell apposito elenco del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca. 2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense anche d intesa con i consigli dell ordine degli avvocati e/o le associazioni specialistiche stipula con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all esercizio della professione nell area di specializzazione. 3. I consigli dell ordine e il Consiglio nazionale forense stipulano le predette convenzioni, d intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono l istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall ente o dall articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore e 3 nominati dal Consiglio nazionale forense sentiti i consigli dell ordine degli avvocati e le associazioni specialistiche coinvolti. 5. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono l istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall ente o dall articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore, 2 dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati ed uno dall associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 6. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore. 7. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono, altresì, l istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati dal CNF, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore, uno nominato dall associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed uno nominato dall ente o articolazione di cui al comma 1. 4-34-

8. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono, altresì, l istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui due nominati dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore, due nominati dall associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed uno nominato dall ente o articolazione di cui al comma 1. 9. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti. 10. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti sulla proposta e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. 11. Il comitato di gestione, approva il programma, nomina i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento. 12. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso. 13. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza compresi quelli connessi ad attività di organizzazione e supporto della struttura universitaria. 14. L organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri: (a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 250 ore; (b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; (c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; (d) obbligo di frequenza nella misura minima dell 80 % della durata del corso; (e) previsione di una prova orale al termine del primo anno di corso il cui mancato superamento preclude l ammissione al secondo anno di corso; (f) previsione di una prova scritta consistente nella redazione di un atto o parere e una orale al termine del corso volta ad accertare l adeguato livello di preparazione del candidato. 15-. Le prove di cui al comma 14, lett. e) ed f), sono valutate da una commissione nominata dal comitato di gestione sentito il comitato scientifico e costituita per almeno due terzi da componenti che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 10, non devono appartenere al corpo docente del corso. 3. La comprovata esperienza. Nella totalità delle osservazioni pervenute viene segnalato l elevato numero di incarichi professionali fiduciari pari almeno a cinquanta, rilevanti per quantità e qualità, quale ulteriore requisito, unitamente all anzianità di iscrizione all albo ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni, per il conseguimento del titolo per comprovata esperienza. Orbene, questo Consiglio ritiene che la previsione de qua sia da eliminare stante non solo l elevato numero di incarichi professionali fiduciari richiesti ma anche in ragione della diversità degli incarichi che vengono conferiti ad un avvocato nei diversi rami in cui si riparte la giurisdizione. 5-35-