STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4.12.1997, n. 460. L'Associazione si denomina : «S.C.A.I.P. - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino ONLUS». ART. 2 Sede. L'Associazione ha sede in Brescia Via Enrico Ferri, 75 e può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero. ART. 3 Scopi. L'Associazione non ha fine di lucro e si ispira ai valori ed agli ideali del Beato Giovanni Battista Piamarta. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire interventi di cooperazione al progresso umano, economico, sociale dei paesi in via di sviluppo o in stato di necessità. Per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può: - sostenere la realizzazione di progetti plurisettoriali nei paesi in via di sviluppo; - svolgere attività di studio, ricerca, informazione, sensibilizzazione ed educazione sui problemi dello sviluppo; - organizzare e gestire corsi di formazione per personale da inviare nei paesi in via di sviluppo o in stato di necessità e per persone provenienti dai paesi in via di sviluppo; - organizzare e gestire sia autonomamente che in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, interventi specifici di promozione e sviluppo sociale ed economico in aree del terzo mondo; - organizzare o sostenere iniziative di adozioni morali a distanza; - realizzare ogni altra iniziativa e svolgere ogni operazione utile che tenda a conseguire le finalità statutarie. ART. 4 Soci. Possono essere Soci le persone fisiche e/o giuridiche che accettino lo Statuto e ne condividano gli scopi. Gli associati, hanno pari diritti all interno dell Associazione. La piena partecipazione alla vita associativa, come pure la paritetica legittimazione al voto in assemblea e l'uniforme elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali spettano a tutti i soci. Gli eventuali servizi prestati dagli associati nell'ambito dell'attività dell'associazione saranno di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro anche se indiretto e non potranno essere remunerati in alcun modo e ad alcun titolo sia direttamente che indirettamente nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa. Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle quote da ciascuno versate.
Possono essere Soci anche Enti, Società ed altre Associazioni tramite i loro rappresentanti o delegati. ART. 5 Ammissione. L ammissione alla carica di Socio avviene attraverso la presentazione scritta che l aspirante inoltra al Consiglio di Amministrazione precisando, le proprie generalità, delibere e deleghe in caso di Enti o Società, e impegnandosi ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Sull'ammissione decide insindacabilmente e senza obbligo di esprimere la motivazione il Consiglio di Amministrazione. I Soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione e della quota sociale in corso stabilita annualmente dall'assemblea. ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio. La qualifica di Socio si perde per decadenza, esclusione o dimissioni. La decadenza: è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che abbiano perduto qualcuno dei requisiti necessari per l'ammissione. L'esclusione si applica nei confronti dei Soci che non osservano le delibere degli organi sociali e le norme previste dal presente Statuto, o per gravi motivi; è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione. I Soci decaduti, esclusi, dimessi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono avanzare richieste di alcun rimborso dei contributi versati, e non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione ne possono utilizzare per loro fini quanto l'associazione abbia prodotto, anche con la loro collaborazione. ART. 7 - Organi sociali. Sono organi sociali dell'associazione: - l'assemblea generale dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente, il Vice Presidente; - il Collegio dei Sindaci. ART. 8 Assemblea. L'Assemblea generale è l organo sovrano dell Associazione, investito delle preminenti deliberazioni generale della stessa ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da suo delegato, purché Socio. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario ed eventualmente due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea generale debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ART. 9 - Oggetto Delibere Assembleari. Spetta all'assemblea generale:
- dare indicazioni sugli indirizzi e le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari; - eleggere il Consiglio di Amministrazione; - eleggere il Collegio dei Sindaci ; - approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi; - deliberare modifiche dell'atto Costitutivo; - deliberare su tutti gli argomenti a lei demandati per legge o per Statuto. ART. 10 - Convocazione Assemblea. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per esaminare il bilancio consuntivo e preventivo. L Assemblea generale potrà inoltre essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio se particolari esigenze, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Soci oppure dal Collegio dei Sindaci. L'Assemblea generale può essere convocata anche fuori della sede sociale. ART. 11 - Modalità convocazione Assemblea. La convocazione dell'assemblea generale è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, inviata ai Soci, all'indirizzo comunicato al Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima della data della riunione e indicante il luogo, data, ora sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. L'Assemblea generale è altresì regolarmente costituita con la presenza di tutti i Soci nonché di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. ART. 12 - Validità Assemblea. L'Assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione; mentre in seconda convocazione l'assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi il diritto di voto. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non dopo un'ora dalla prima convocazione. Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe. ART. 13 - Deliberazioni. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dai Soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto o l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevo1e di almeno 3/4 ( tre quarti) dei Soci presenti o rappresentati. ART. 14 - Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a dodici membri eletti dall Assemblea generale tra i Soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I consiglieri sono sempre rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione per tale loro carica. In
caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea generale. ART. 15 - Convocazione Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri, e comunque almeno ogni tre mesi. La convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza può essere fatta almeno un giorno prima. Il Consiglio è validamente costituito anche senza essere stato convocato se presenti tutti i consiglieri ed il Presidente. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti. Di ogni seduta deve essere redatto verbale. ART. 16 - Poteri Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione di sorta. ART. 17 - Il Presidente. Al Presidente compete la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio di Amministrazione. ART. 18 - Nomina Segretario. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario e/o un Direttore generale i quali partecipano al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. ART. 19 - Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea generale anche fra i non Soci. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo. ART. 20 - Patrimonio Sociale. Il Patrimonio Sociale è costituito: - dalle quote sociali; - dalle quote versate dai nuovi soci per tassa di ammissione;
- da eventuali donazioni e lasciti; - da contributi di Enti pubblici e privati; - da proventi di iniziative sociali. ART. 21 - Esercizio Sociale. L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio da sottoporre all approvazione dell'assemblea generale. ART. 22 - Scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo verrà interamente destinato ad Associazioni e/o Enti con finalità analoghe, purché ONLUS ART. 23 - Disposizioni Finali. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.