Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)



Documenti analoghi
Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

Legge federale sulla politica regionale

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Strategia della Fondazione svizzera per la promozione dell allattamento al seno

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori


BANDO A TEMA RESTAURO BENI MOBILI

REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

Imprese in difficoltà, operativo dal 5 luglio 2010 il Fondo per interventi di salvataggio e di ristrutturazione

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

LA FONDAZIONE PER IL SUD

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

LEGGE REGIONALE N. 85 DEL REGIONE TOSCANA

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Kantonales Sozialamt Graubünden Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI. ART. 1 I Principi

Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra Comune di SAN DONA DI PIAVE (VE)

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti

Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELLE SALE ESPOSITIVE E DELLA SALA CONSIGLIARE STALLO MISERICORDIA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Documento sulla politica di investimento

BANDO Obiettivi

Microcredito. La soluzione di Intesa Sanpaolo per il microcredito imprenditoriale

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

COMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Alla scrittura privato o all atto pubblico dovrà essere allegato il regolamento del Fondo.

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sotto il nome Fondazione per bambini in Svizzera Maggi Romeo & Cornelia sussiste una fondazione con sede a Hergiswil/NW.

Dati significativi di gestione

REGIONE LAZIO. Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università

LIFE09ENVIT EnvironmentalCOoperation model for Cluster - Acronimo: ECO-CLUSTER

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:


REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO PER LE AGENZIE FORMATIVE DI CUI ALL ART. 60 DELLA L. R. 6 AGOSTO 2009 N.

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

III.2 Condizioni finanziarie e contrattuali specifiche relative al finanziamento di progetti

Via Verdi, Carrara Tel. 0585/ Fax. 0585/

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino) CAP Tel. (011) Fax (011)

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE SICILIA

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Regolamento sugli investimenti

Transcript:

Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni) La Croce Rossa Svizzera (CRS) è un associazione privata, riconosciuta dalla Confederazione, che svolge compiti umanitari sia in Svizzera che all estero. I membri attivi e le istituzioni che ne fanno parte operano nel rispetto dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Quale organizzazione umanitaria nazionale, indipendente e non confessionale, la CRS si adopera per tutti coloro la cui vita, dignità o salute sono minacciate. Sotto il nome di Fondazione umanitaria della Croce Rossa Svizzera ( Fondazione umanitaria CRS ), la CRS ha creato una fondazione di pubblica utilità con sede a Berna. I. Basi I.1. Art. 1 Fondazione umanitaria CRS: orientamento e obiettivi Ai sensi dell atto di fondazione e dell art. 2 del regolamento, la Fondazione umanitaria CRS persegue i seguenti obiettivi: a. Assistere la Croce Rossa Svizzera nell adempimento dei suoi compiti umanitari in Svizzera e all estero. b. Sostenere progetti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. c. Partecipare all approvvigionamento di emoderivati in Svizzera sulla base del principio del dono di sangue volontario e non remunerato; promuovere la ricerca e lo sviluppo del settore trasfusionale e sostenere le società consorel-

2 le all estero nello stabilire e garantire standard di sicurezza e qualità in tale campo. Tutto ciò deve avvenire esclusivamente su base di pubblica utilità e senza scopo di lucro. Art. 2 La Fondazione umanitaria CRS persegue i suoi scopi in conformità con gli obiettivi primari e gli indirizzi strategici della CRS. Essa si astiene dallo svolgere compiti operativi. Art. 3 In linea di principio, i mezzi finanziari della fondazione non possono essere utilizzati in sostituzione di fonti di finanziamento esistenti. I.2. Art. 4 Scopo delle direttive Le presenti direttive concretizzano le condizioni ed i criteri da applicare per i finanziamenti effettuati dalla fondazione. I.3. Art. 5 Patrimonio della fondazione La Fondazione umanitaria CRS dispone di un patrimonio che viene amministrato dal Consiglio di fondazione in accordo con il vigente regolamento sugli investimenti finanziari. Art. 6 1 Le dotazioni annuali secondo l art. 7 lett. a corrispondono in linea di principio al previsto utile netto annuo della Fondazione umanitaria CRS. 2 Sono considerate dotazioni i pagamenti diretti e/o gli accantonamenti realizzati per finanziamenti approvati. I.4. Art. 7 Forme di assegnazione Ai sensi dell art. 4 del regolamento, la Fondazione umanitaria CRS elargisce le seguenti dotazioni: a. Assegnazione annuale dell utile netto sotto forma di: 1. sostegno di progetti in base all obiettivo della fondazione secondo l art. 2, lett. a, b e c; 2. contributo fisso al Consiglio della Croce Rossa (CCR) per il finanziamento delle attività di gestione e dei compiti associativi della CRS secondo lo scopo della fondazione ai sensi dell art. 2, lett. a;

3 b. ulteriori dotazioni da prelevare dal capitale della fondazione secondo l art. 6 del regolamento. II. Sostegno di progetti II.1. Art. 8 Osservazioni generali Nel quadro degli assi prioritari a media scadenza stabiliti dal Consiglio della Croce Rossa (cfr. allegato) la Fondazione umanitaria CRS sostiene innanzitutto progetti che contribuiscono all applicazione della Strategia del gruppo CRS. Art. 9 1 I progetti esistenti vengono sostenuti soltanto se non possono essere finanziati attraverso donazioni, sovvenzioni o legati, e se contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi della CRS. 2 In linea di principio non viene versato alcun contributo per mantenere infrastrutture esistenti o per coprire deficit e costi d esercizio generali. II.2. Art. 10 Criteri per la selezione dei progetti Per la selezione dei progetti passibili di beneficiare di un sostegno finanziario si applicano i seguenti criteri: a. promuovere l innovazione e/o la diversificazione; b. incrementare la professionalità dal punto di vista qualitativo; c. coprire in termini quantitativi i fabbisogni accertati; d. generare un effetto moltiplicatore; e. promuovere l aiuto all auto-aiuto; f. produrre un effetto duraturo. Art. 11 L organizzazione richiedente deve attestare un contributo proprio o da parte di terzi in risorse umane, materiali e/o finanziarie al progetto proposto.

4 II.3. Art. 12 Istanze 1 Possono inoltrare un istanza alla Fondazione umanitaria CRS le seguenti organizzazioni: a. Per la Croce Rossa Svizzera: 1. il Consiglio della Croce Rossa 2. la Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa (CNAC) 3. i membri attivi e le istituzioni della CRS 4. la Sede della CRS. b. Per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: 1. il Comitato internazionale della Croce Rossa 2. la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 3. le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 2 Le associazioni cantonali inoltrano la loro domanda alla CNAC, che la trasmette alla Fondazione umanitaria CRS unitamente al proprio parere. 3 Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa inoltra le sue domande alla CRS, che le trasmette alla Fondazione umanitaria CRS unitamente con il proprio parere. II.4. Art. 13 Contenuto delle istanze Le istanze devono contenere i seguenti dati: a. nome e indirizzo dell'organizzazione del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa responsabile del progetto, come pure di eventuali partner esterni; b. indicazione delle persone responsabili del progetto; c. precisa descrizione del progetto previsto (beneficiari, attività, struttura, scadenziario e condizioni materiali, ecc.); d. budget complessivo e dettagliato con indicazione del contributo proprio previsto, di eventuali altre fonti di finanziamento e dell importo richiesto alla Fondazione umanitaria CRS; e. prevista durata del progetto con pianificazione delle diverse fasi e dei rispettivi obiettivi intermedi;

5 f. piano di valutazione comprendente criteri e parametri in base ai quali al termine del progetto si potrà misurare il successo ottenuto. II.5. Art. 14 Durata del finanziamento In linea di principio il sostegno finanziario della Fondazione umanitaria CRS viene concesso al massimo per 5 anni. Per progetti pluriennali vengono accordati dei crediti globali; in tali casi alla fine di ogni anno si deve presentare un rapporto intermedio alla Fondazione umanitaria CRS. Il proseguimento del sostegno finanziario può essere subordinato al raggiungimento degli obiettivi intermedi. Art. 15 Al termine di un progetto occorre presentare alla Fondazione umanitaria CRS un rapporto finale, in base al quale si possa procedere a una verifica del successo ottenuto. II.6. Art. 16 Inoltro delle richieste La Fondazione umanitaria CRS fissa per ogni anno civile almeno due date per la presentazione delle domande. II.7. Art. 17 Esame delle istanze 1 La decisione definitiva in merito alle istanze spetta al Consiglio di fondazione della Fondazione umanitaria CRS. 2 Le decisioni negative devono essere motivate. III. Contributo fisso al Consiglio della Croce Rossa Art.18 1 Ai sensi dell art. 4, lett. a, comma 2 del regolamento della fondazione, il Consiglio della Croce Rossa riceve ogni anno un contributo fisso per le attività di gestione e i compiti associativi svolti per conto della CRS. Art. 19 Il contributo viene elargito al Consiglio della Croce Rossa su base annua. L importo del contributo si fonda sulla decisione del Consiglio della Croce Rossa ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. f del regolamento della fondazione. Art. 20 Il contributo annuo al Consiglio della Croce Rossa non può superare il 30% del proventi annui lordi della Fondazione umanitaria CRS.

6 IV. Disposizioni finali Le presenti direttive rielaborate entrano in vigore il 1 gennaio 2007 e sostituiscono le direttive del 1 maggio 2002. Deliberato dal Consiglio di fondazione della Fondazione umanitaria CRS in occasione della sua seduta del 23 febbraio 2006, e approvato dal Consiglio della Croce Rossa nella sua seduta del 7 aprile 2006. Consiglio di fondazione della Fondazione umanitaria CRS Il presidente: Il vicepresidente:...... Dieter Weber Hermann Fehr Consiglio della Croce Rossa della Croce Rossa Svizzera Il presidente: La vicepresidente:...... René Rhinow Arina Kowner