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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione Centrale Prevenzione - con sede in 00144 ROMA piazzale G. Pastore, n 6 C.F. 01165400589 P.IVA 00968951004, d ora in poi denominato INAIL, legalmente rappresentata dal Direttore Centrale - Ing. Ester Rotoli, nata a il.. E Associazione C.H.I.CO. Cluster of Health Innovation and Community con sede in Roma, Via di Castel Romano n. 100 00128 Roma- C.F. 91132100594, d ora in poi denominato Cluster C.H.I.CO., legalmente rappresentato dal Prof. Fabio Miraglia, nato a.il, domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale dell Associazione Cluster C.H.I.CO. che sottoscrive il presente atto in qualità di Presidente del Cluster C.H.I.CO. PREMESSO CHE nell ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione, e perseguite dall INAIL sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono state stabilite dalla Direzione Centrale Prevenzione di detto Istituto le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di sistema, e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali; l INAIL - Direzione Centrale Prevenzione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle sopra indicate priorità, ha individuato la seguente area di intervento ritenuta di particolare rilevanza: Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell edilizia, dell agricoltura e delle aziende sanitarie ed ospedaliere; l INAIL - Direzione Centrale Prevenzione con determinazione n 46 del 12 ottobre 2015, ha emanato l Avviso Pubblico per la raccolta delle c.d. manifestazioni di interesse per la stipula di Accordi sul tema, reso pubblico in data 21 ottobre 2015 1

con la pubblicazione del predetto avviso, completo degli allegati nella sezione Avvisi e Avvisi e scadenze sul portale istituzionale (www.inail.it) e fissando la scadenza delle relative manifestazioni d interesse al 30 novembre 2015; a seguito del sopracitato Avviso il Cluster C.H.I.CO. in data 30 novembre 2015 ha manifestato l interesse a partecipare, con la trasmissione della proposta progettuale denominata SAFETY IN HEALTHCARE PORTALE DI AUTOAPPRENDIMENTO PER RLS IN AMBITO SANITARIO ; a seguito della valutazione comparativa operata sulla base dei criteri di selezione indicati nell Avviso medesimo, la Commissione, all uopo costituita con determinazione del Direttore Generale INAIL n 68 dello scorso 11 dicembre 2015 per l espletamento della procedura in oggetto, ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale dal titolo: SAFETY IN HEALTHCARE PORTALE DI AUTOAPPRENDIMENTO PER RLS IN AMBITO SANITARIO, d ora in avanti denominato SAFETY IN HEALTHCARE, in quanto rispondente alle finalità dell Avviso in argomento; l obiettivo del progetto prevede la realizzazione di un portale di autoapprendimento per la figura del RLS di strutture sanitarie attraverso iniziative informative/formative da svolgere su una piattaforma e-learning e l implementazione/costruzione di modelli predittivi e previsionali (attraverso l utilizzo dei BIG DATA) nel campo degli infortuni del settore sanitario; il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra INAIL e Cluster C.H.I.CO.; tanto premesso, tra le predette parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Oggetto dell Accordo) Il presente Accordo disciplina le attività che verranno poste in essere da INAIL e Cluster C.H.I.CO. per la realizzazione del Progetto SAFETY IN HEALTHCARE, riportate nella proposta progettuale allegata al presente Accordo, che ne forma parte integrante (all. n. 1) insieme alle premesse, ed al quale, ai sensi dell art. 11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di progetto: E54D18000030007. 2

Art.2 (Soggetti referenti dell Accordo) Per l INAIL il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai fini del presente Accordo è il Dott. Tommaso De Nicola, dirigente dell Ufficio pianificazione e Politiche per la prevenzione della Direzione centrale prevenzione ed il referente per l esecuzione dei lavori (DEC) è la Dott.ssa Maria Rigano. Art.3 (Tavolo Tecnico di coordinamento) Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da cinque referenti di ciascuna Parte, con compiti di definizione degli indirizzi della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo del Progetto SAFETY IN HEALTHCARE. Le Parti condividono la possibilità di valutare l eventuale partecipazione al Tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori. Art.4 (Impegni delle Parti) Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a: mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse; mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui agli allegati nn.1 e 2, che formano parte integrante del presente Accordo. Art.5 (Obblighi dei partner) Le attività di cui al presente Accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale, e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP. In particolare, nell attuazione delle singole linee progettuali, le parti si impegnano: 3

a) ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione; b) a garantire la localizzazione del progetto nelle macro aree territoriali indicate nella proposta progettuale; c) a garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa; d) a garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario e procedurale, conformemente alle modalità previste dal presente Accordo; e) a fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo; f) a non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale alle altre parti e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento; g) a conservare e tenere a disposizione dell INAIL - Direzione Centrale Prevenzione e degli organi di controllo tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) concernenti le spese, ed i controlli relativi all intervento realizzato, consentendo agli organi di controllo l accesso a detta documentazione giustificativa; h) a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi in regime di compartecipazione; i) ad utilizzare, in modo evidente, il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali; j) ad informare preventivamente e tempestivamente le altre parti sull organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate k) ad attenersi agli standard di sicurezza, architetturali e di Identity Management Inail. Art.6 (Suddivisione delle responsabilità per l esecuzione del programma di lavoro approvato) Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto di cui all art. 1, come indicato negli allegati nn.1 e 2. 4

Art. 7 (Verifiche e relazioni sull attività) Le parti si impegnano: a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto del Accordo. Per il dettaglio delle attività le Parti fanno riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo (all.1); a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la rendicontazione contenute nelle LIOP. Art. 8 (Impegno finanziario) Per l esecuzione delle attività progettuali di cui all art. 1, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto SAFETY IN HEALTHCARE, come definiti nel prospetto piano economico finanziario (all.n.2), nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo (all.n.2). Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all art. 7 del presente Accordo. Nel momento in cui una parte realizzi attività, in tutto o in parte, a carico dell altra, secondo quanto indicato nel piano economico finanziario (all. 2), la stessa riceverà la corrispondente erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel semestre di riferimento. Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto. Le parti dichiarano che l attività di cui al presente Accordo non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto consistenti in attività rientranti nei rispettivi compiti istituzionali. Art. 9 (Promozione dell immagine) Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l immagine dell iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e dell identità visiva delle Parti per 5

fini commerciali e\o pubblicitari. L utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all azione istituzionale corrispondente all oggetto di cui all art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata. Art.10 (Proprietà intellettuali) I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto. I risultati delle attività svolte in comune nell ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo. Art.11 (Trattamento dei dati) I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo. Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell attuazione dei progetti di collaborazione. (Art.12) (Recesso) Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno. 6

Art.13 (Durata) Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione. Le attività progettuali verranno avviate a seguito dell approvazione da parte del Tavolo tecnico di coordinamento di cui al precedente art.3 del documento di progettazione esecutiva predisposto per la realizzazione delle attività del progetto SAFETY IN HEALTHCARE. La durata dell Accordo di collaborazione decade al termine dei 2 anni decorrenti dalla data di approvazione del predetto documento di progettazione esecutiva. Art.14 (Foro competente) Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Art.15 (Modifiche all Accordo) Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Il presente atto si compone di n 7 pagine e di n 2 allegati. Roma, Per INAIL Il Direttore della Direzione Centrale prevenzione Per C.H.I.CO. Cluster of Health Innovation and Community Il Legale Rappresentante Ing. Ester Rotoli Prof. Fabio Miraglia Allegati: 1: Progetto SAFETY IN HEALTHCARE PORTALE DI AUTOAPPRENDIMENTO PER RLS IN AMBITO SANITARIO ; 2: Piano economico-finanziario del progetto 7