1) Cosa è un attività Turistica Ricettiva? DOMANDE FREQUENTI SULLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE Si definisce attività Ricettiva Turistica quella diretta alla produzione ed all offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi. 2) Quali sono le strutture turistiche ricettive? Le strutture ricettive a fini turistici si identificano in: Alberghiere: Alberghi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.17/2008 s.m.i) Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 camere dotate altresì di un area di accoglienza, che forniscono eventualmente servizi accessori. Gli alberghi si classificano con un ordine crescente: 1,2,3,4 e 5 stelle. Residenze Turistiche Alberghiere Residence- (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.17/2008 s.m.i) - Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 appartamenti ( per appartamento si intende un unità abitativa composta di uno o più locali dotata di cucina o angolo cottura autonomo) e 15 posti letto. E presente e un area di accoglienza ed eventualmente servizi accessori. Il periodo minimo di soggiorno è di tre giorni. Le residenze Turistiche Alberghiere si classificano con un ordine crescente: 2,3 e 4 stelle. All Aria Aperta : Campeggi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.18/2008 s.m.i) Complessi ricettivi aperti al pubblico, attrezzati per la sosta e per il soggiorno degli ospiti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento e, in minor misura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi sono classificati in ordine crescente con 1,2,3 e 4 stelle. Villaggi turistici (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.18/2008s.m.i) Complessi ricettivi aperti al pubblico, attrezzati per il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di ospiti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento e, in minor misura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono classificati in ordine crescente con 2,3 e 4 stelle. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, o aree di sosta, (art.2 comma 1 lett.c) R.R.n.18/2008 s.m.i) Aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan e case mobili, per una permanenza massima di 72 ore consecutive. Le aree di sosta sono classificate con una classe unica. 1
Extralberghiere: Guest House o Affittacamere (art. 4 r.r. 8/2015) Struttura ricettiva composta da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ( di civile abitazione) ammobiliati in uno stesso stabile con medesimo ingresso su strada, ove sono forniti alloggio ed eventuali servizi complementari (colazione, pasti ecc..). Gli Affittacamere sono classificati in 1^, 2^ e 3^ categoria; Ostelli per la gioventù (art.5 r.r. 8/2015) Struttura attrezzata per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati (max 60gg continuativi), di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani, e soggetti aventi finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso. Sono strutture gestite da enti pubblici, enti di carattere morale e religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile. Gli Ostelli per la Gioventù sono classificati in categoria Unica. Hostel o Ostelli (art.6 r.r. 8/2015) Strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento (massimo di 60 giorni continuativi) a famiglie e/o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù. Gli Hostel o Ostelli sono classificati in categoria Unica. Case e appartamenti per vacanze (art.7 r.r. 8/2015) Sono immobili arredati per l affitto ai turisti ed all interno delle quali non possono esservi persone residenti e né domiciliate. Le strutture possono essere gestite: a) In forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze, con chiusura annuale di 100 gg nell anno solare (inattività); b) in forma imprenditoriale per la gestione non occasionale ed organizzata di una o più case o appartamenti per vacanze, senza l obbligo di chiusura. Le strutture hanno contratti di affitto aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi ( per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ex Provincia di Roma). Per i restanti comuni il soggiorno agli ospiti è massimo di tre mesi. Le Case ed Appartamenti per vacanze sono classificati in 1^ e 2^ categoria. 2
Case per ferie (art.8 r.r. 8/2015) Strutture gestite da enti pubblici o privati, o da associazioni ed organismi operanti senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive. Le strutture forniscono un soggiorno a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Le Case per Ferie sono classificate in categoria Unica Bed and Breakfast (art.9 r.r. 8/2015) Struttura che rispetta i requisiti previsti per le civili abitazioni, con servizio di alloggio e prima colazione, offerto presso l abitazione in cui il titolare ha l obbligo di residenza e domicilio. Le strutture possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione viene svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore di tre camere ed un massimo di sei posti letto, compresa la somministrazione della prima colazione. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni nell anno solare per Roma Capitale e per la Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia) e nei restanti comuni il periodo di inattività è pari a novanta giorni nell anno solare; b) in forma imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo continuativo e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto compresa la somministrazione della prima colazione. I Bed and Breakfast sono classificati in categoria Unica Country House o Residenze di campagna (art.10 r.r. 8/2015) Strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Le strutture, sono gestite in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati. Nelle strutture può essere fornito il servizio di somministrazione alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente. Il Country House o Residenze di campagna è classificata in categoria Unica Rifugi Montani (art.11 r.r. 8/2015) Strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro ed il soccorso alpino agli ospiti. 3
I Rifugi montani sono classificati in categoria Unica. Rifugi escursionistici (art.12 r.r. 8/2015) Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell escursionismo. I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario. I Rifugi escursionistici sono classificati in categoria Unica. Albergo Diffuso ( r.r. n.7 del 3/8/2015) Struttura di particolare tipologia di ricettività turistica intesa a valorizzare i centri storici o i borghi dei comuni del Lazio con particolari caratteristiche urbanistiche e con una popolazione che non superi i 40.000 abitanti. L Albergo Diffuso è caratterizzato dalla particolarità di offrire ospitalità in abitazioni e camere distribuite all interno di un perimetro urbano di 300 metri dall edificio centrale ove vengono erogati i servizi comuni. L Albergo diffuso è classificato in categoria Unica. 3) Come avviare un attività turistica? Un attività ricettiva turistica si avvia inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici SUAP del Comune dove è ubicata la struttura. Nella SCIA dovrà essere indicata la classificazione della struttura ricettiva. 4) Come si individua una classificazione? La classificazione si individua in stelle per le strutture turistiche Alberghiere ed All Aria Aperta, in categorie per le strutture Extralberghiere e per gli Alberghi diffusi e viene dichiarata dal titolare o dall impresa mediante un autocertificazione di classificazione, da allegare alla SCIA. I parametri per identificare correttamente la classificazione della struttura sono indicati nei regolamenti regionali n.8/2015, n.17 e n.18 del 24 ottobre 2008 e s.m.i, e n.7 del 3 agosto 2015; 5) Dove reperire la modulistica per la dichiarazione relativa all autocertificazione di classificazione? La modulistica è reperibile nel sito istituzionale della Regione Lazio al seguente indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_turismo nel banner STRUTTURE RICETTIVE Normativa, Modulistica e link utili. 4
6) Come individuare i prezzi da applicare alla clientela? Dove indicarli? I prezzi che si intendono applicare alla clientela sono di libera determinazione da parte del titolare e/o gestore della struttura e non sono in relazione alla classificazione posseduta. Il titolare e/o gestore provvede alla compilazione del modello della tabella prezzi, fornito dai Comuni o dalla Regione Lazio che, una volta compilato, indicando l anno di riferimento ed il solo prezzo massimo che si intende applicare, deve essere esposto nella struttura, in modo ben visibile al pubblico ( reception o vano comune). Il titolare e/o gestore dovrà compilare altresì il cartellino Prezzi (tranne per le case vacanze) ed esporlo all interno di ciascuna camera, indicando il prezzo effettivo della stessa, non superando il prezzo massimo indicato nella tabella prezzi. Per i Comuni che abbiano determinato una tassa/contributo di soggiorno, il titolare e/o gestore indicherà nella Tabella Prezzi il valore giornaliero della tassa/contributo di soggiorno, separatamente dal prezzo della camera. 7) Qual è la normativa regionale che disciplina le strutture ricettive turistiche? La legge Regione Lazio di riferimento è la n. 13 del 06 Agosto 2007, e s.m.i; I regolamenti regionali che disciplinano le seguenti tipologie sono: 1) per le strutture alberghiere -Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i; 2) per le strutture extralberghiere- Regolamento Regionale n.8 del 7 agosto 2015; 3) per le strutture all aria aperta - Regolamento Regionale n.18/2008 s.m.i; 4)per le strutture di Alberghi diffusi - Regolamento Regionale n.7 del 3 agosto 2015; 8) Dove è possibile reperire la normativa? La normativa di riferimento è reperibile nel sito istituzionale della Regione Lazio all indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_turismo nel banner STRUTTURE RICETTIVE Normativa, Modulistica e link utili 9) Quali sono i principali obblighi che il titolare della struttura ricettiva deve rispettare? Il titolare di una struttura ricettiva deve rispettare le seguenti disposizioni dettate dalla legge Regionale 13/2007 e s.m.i: a) Invio telematico C59 (art. 28, della legge regionale 13/2007, integrato e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 17) Il titolare di una struttura ricettiva in possesso di autorizzazione/scia deve provvedere all invio telematico dei modelli Istat C 59 attraverso la registrazione nella sezione Radar del sito 5
www.visitlazio.it o nel sito istituzionale della Regione Lazio all indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_turismo nel banner Radar b) Trasmettere all Autorità della Polizia di Stato, solo in via telematica, i dati anagrafici delle persone alloggiate. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/portalealloggiati 6