Civile Sent. Sez. L Num. 22661 Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 08/11/2016 SENTENZA sul ricorso 5888-2014 proposto da: FERRARO SANTO C.F. FRRSNT55C22F839R, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE FERRARA, giusta delega in atti; - ricorrente - 2016 2778 contro SISTEMI SOSPENSIONE S.P.A. P.I. 08082990014, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA
TAMAJO e GIORGIO FONTANA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4235/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2013, R.G. N. 911/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO; udito l'avvocato GIORGIO FONTANA; udito il P.M. in pereinn del 2-dtitutn Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo 1.Con sentenza depositata il 19 luglio 2013 la Corte d'appello di Napoli confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da Ferraro Santo diretto a ottenere la declaratoria d'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società Sistemi Sospensioni S.p.A. 2. La contestazione disciplinare concerneva l'avere reiteratamente omesso la regolare timbratura del cartellino di presenza nel periodo 1 gennaio-31 gennaio 2007, ottenendo dal diretto superiore gerarchico la convalida della propria presenza sul posto di lavoro mediante la c.d. procedura manuale, così contravvenendo allo specifico obbligo aziendale di utilizzare il dispositivo personale ai fini del rilevamento dell'orario di lavoro. 3.La Corte territoriale rigettò i rilievi in ordine alla violazione del principio dell'immodificabilità delle ragioni del recesso come enunciate nella contestazione disciplinare e ritenne sussistenti i presupposti della giusta causa e della proporzionalità del licenziamento. 4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ferrara sulla base di unico motivo. Resiste la società con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione 1.11 ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 2 I. 300/1970, degli artt. 24 Cost. e artt. 101, 414, 416, 420 c.p.c. in combinato disposto tra loro, nonché degli artt. 2105, 2106 e 2119 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Rileva che la società ha contestato al Ferraro di non aver usato il badge per l'ingresso e l'uscita da lavoro in alcuni giorni specificamente indicati, ma di avere in tali giorni provveduto a segnare la propria presenza a lavoro con timbrature in manuale. Osserva che l'azienda insinua subdolamente che in molti casi la timbratura manuale coincide con la notte tra la domenica e il lunedì e, quindi, con lo svolgimento di orario festivo e notturno, senza, però che mai sia stato contestate al Ferraro l'assenza al lavoro o l'abbandono in anticipo, ovvero il ritardato inizio della prestazione. Quindi, pur non essendo contestato che il Ferraro abbia prestato regolarmente la propria attività lavorativa nei turni di lavoro in questione, i giudici del merito si sarebbero fatti fuorviare dalla tecnica insinuante della società per ciò che riguarda il collegamento tra le timbrature manuali e lo svolgimento dei turni notturni tra la domenica e il lunedì. Rileva, pertanto, che si sarebbe in presenza di una contestazione allusiva o "in progress", e seminatrice di sospetti, da reputare illegittima, con affidamento al giudice di un compito che, lungi dal costituire esercizio istituzionale dei poteri di interpretazione della volontà negoziale, si tradurrebbe in una inammissibile integrazione o correzione della stessa. Osserva che tali
collegamenti allusivi, come gli accertamenti successivi al licenziamento, non costituenti oggetto di specifica contestazione, non potevano trovare ingresso nel giudizio, né potevano condizionarne l'esito. Il tutto con palese violazione anche del principio della immodificabilità dei fatti contestati. 2.Con il controricorso la società rileva l'inammissibilità del ricorso, denunciando la genericità del motivo per non essere stati evidenziati i punti della sentenza ritenuti in contrasto con la corretta interpretazione delle norme. Osserva che, pur essendo stata formulata una censura ai sensi dell"art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente non denuncia un errore di diritto, ma si limita a criticare l'apprezzamento e la valutazione dei fatti operata dal giudice del merito, concentrando sostanzialmente le proprie censure sulla motivazione della sentenza nel tentativo di proporre una diversa valutazione in merito ai fatti e alle prove. 3.Ancorchè non possa accogliersi il rilievo attinente all'inammissibilità del ricorso, potendosi in esso scorgere con sufficiente chiarezza i rilievi attinenti all'interpretazione di norme, lo stesso è, tuttavia, infondato. 4. E' da rilevare, in primo luogo, che la doglianza sostanzialmente s'incentra sulla violazione del principio dell'immutabilità della contestazione, giacché il profilo attinente alla congruità della sanzione risulta censurato genericamente, senza indicazione alcuna degli elementi soggettivi (quali la condotta pregressa, il curriculum, la durata dell'attività lavorativa) che consentano una congrua valutazione al riguardo. Tanto premesso, ritiene il collegio che il suddetto principio risulta rispettato, giacché gli addebiti formulati nella contestazione attengono a fatti di per sé disciplinarmente rilevanti. Ed invero i giudici del merito hanno posto in evidenza che la reiterata violazione della regola aziendale riguardante l'obbligo dei lavoratori di attestare la propria presenza in entrata e in uscita mediante il c.d. badge elettronico, con utilizzo della procedura manuale al di fuori di ogni plausibile ragione, integra condotta grave sotto il profilo oggettivo (non consentendo un controllo circa il rispetto dell'orario di lavoro e l'espletamento degli straordinari) e sotto il profilo soggettivo (in ragione dell'assenza di una valida ragione giustificatrice fornita dal lavoratore). Hanno rilevato, inoltre, che la descritta condotta denota scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti dal lavoratore, conformando il proprio comportamento a canoni di buona fede e correttezza, il tutto con grave negazione dell'elemento fiduciario. 4. Rispetto al nucleo costituito dall'originaria contestazione, le circostanze successivamente addotte a sostegno del recesso, quali l'utilizzazione della procedura elettronica da parte del lavoratore per l'accesso alla mensa nei giorni indicati o la circostanza relativa all'accertamento riguardo al corretto funzionamento nei medesimi giorni delle apparecchiature di rilevazione automatizzata della presenza, non sono idonee a mutare i termini fattuali della contestazione, è
integrando, al contrario, elementi ulteriori di valutazione "diretti a corroborare ulteriormente la tesi dell'utilizzo della procedura manuale al di fuori di ogni plausibile ragione". La decisione sul punto appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto modo di affermare che "la possibilità di introdurre modificazioni dei fatti contestati può essere riconosciuta solo con riguardo a modificazioni concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie, e così quando tali modificazioni non configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare e non comportino dunque pregiudizio alla difesa del lavoratore" (in tal senso Cass. n. 6499 del 2011, analogamente 12644/2005). Allo stesso modo risultano rispettose dei limiti indicati anche le precisazioni che il ricorrente assume essere "allusive" e idonee a insinuare sospetti, così come quelle relative ai periodi di maggior utilizzo della procedura manuale e alla coincidenza di tale utilizzo con particolari e più gravosi turni. Ed invero le suddette circostanze assumono rilevanza esclusivamente come elementi di contorno diretti a dimostrare la potenzialità lesiva della condotta, senza tuttavia inficiare in alcun modo il nucleo essenziale della contestazione. 5. In base alle esposte ragioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori si legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 14/7/2016.0".4"51-1.44,1